TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/09/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3465 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2014
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Pagnotta attrice
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Salimbene e Controparte_1
Carmine Perrotta convenuta
NONCHE'
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Monti, Controparte_2
Francesco Magni e Gustavo De Dominicis chiamata in causa avente ad
OGGETTO: risarcimento da interruzione di fornitura di energia elettrica
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/12/2024. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 10.06.2014 la società attorea conveniva in giudizio la società deducendo che il giorno 8 Controparte_3
agosto 2013 si era verificata un'interruzione di energia elettrica dalle ore 20:10 fino alle ore 10:00 del giorno successivo per cui chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Condannare la società al pagamento, a Controparte_3
titolo del risarcimento del danno, in favore della società Parte_1
della somma di € 493.491,95, o a quella somma maggiore o minore che si
[...]
determinerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di insorgenza del credito al soddisfo;
2) condannare la alle Controparte_3
spese sostenute dalla società per l'avvio del procedimento di mediazione;
Parte_1
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento delle proprie pretese risarcitorie l'attrice nel proprio atto introduttivo deduceva che:
• la svolge attività industriale di produzione e lavorazione del pomodoro, di frutta Pt_1
allo sciroppo, legumi e ortaggi;
• gli impianti impiegati per l'esercizio di tale attività sono alimentati con l'energia elettrica fornita dalla società ; Controparte_3 • dalle ore 20:10 dell'8 agosto 2013 alle ore 10:00 del giorno successivo presso lo stabilimento della si è verificata l'interruzione del servizio di fornitura di energia Pt_1
elettrica;
• la società attrice è azienda con impianti di produzione a ciclo continuo;
• l'interruzione di cui sopra ha causato alla un ingente danno sia in termini Pt_1
di lucro cessante sia in termini di danno emergente.
Con comparsa di risposta recante data 29 ottobre 2014 si costituiva in giudizio la convenuta (oggi, ) onde rilevare che: Controparte_3 Controparte_1
• il giorno 8 agosto 2013 alle ore 20:10 si verificava un guasto sul cavo interrato sulla linea elettrica a servizio dell'utente-attrice;
• alle ore 5:34 del 9 agosto 2013 terminavano i lavori di riparazione
(tempestivamente comunicati all'utente) ed alle ore 5:41 veniva rialimentata la fornitura.
Ciò premesso, la , nel respingere ogni addebito alla stessa mosso dalla Controparte_1
attrice, deduceva ed eccepiva:
• la inammissibilità ed infondatezza delle pretese di parte attrice, atteso che l'interruzione lamentata da rientrava entro i limiti e gli standard di qualità Pt_1
stabiliti dalle norme CEI EN 50160;
• la colpa esclusiva, ovvero il rilevante concorso di colpa della stessa attrice, la quale, consapevole della peculiarità del proprio ciclo produttivo - che, si assume, non ammettere interruzioni neppure brevi - non si era dotata di un sistema autonomo di generazione dell'energia elettrica.
E-Distribuzione chiedeva, infine, all'adito Tribunale il differimento della prima udienza di comparizione onde poter evocare in giudizio la compagnia assicurativa
(oggi ) quale propria garante della responsabilità civile Controparte_2 dalla quale, in via di mero subordine, chiedeva di essere all'occorrenza garantita e manlevata.
Il GI disponeva, quindi, il differimento della prima udienza al 21 maggio 2015, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge.
Con atto di citazione di terzo notificato in data 12 dicembre 2014 la Controparte_1
provvedeva ad evocare in giudizio la propria compagnia assicurativa.
[...]
Con comparsa depositata in data 30 aprile 2015 si costituiva in giudizio
[...]
(oggi ), dichiarando di Controparte_4 Controparte_2
aderire alle difese svolte dall'assicurata nei confronti dell'attrice ed eccependo, in ogni caso, l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dalla convenuta.
Completato il contraddittorio, il procedimento veniva istruito con CTU in corso di causa, prove orali e documentali.
In occasione dell'udienza del 12 dicembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni;
in particolare, riduceva le proprie pretese nei confronti di e- Pt_1
distribuzione al minor importo di Euro 292.667,84.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Nel caso di specie si è verificata una semplice interruzione della fornitura di energia elettrica durata poco meno di dieci ore (si leggano le testimonianze sul punto) che non si pone al di fuori della normalità dei casi di interruzione che accadono per tanti motivi
(ad esempio per fatto di terzi, per eventi meteorologici, etc.). Tanto che la medesima
Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), nel documento relativo alla
“Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica” , collegato alla Delibera 209/99, ha chiarito come, considerate le caratteristiche stesse del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, è impossibile “raggiungere la mancanza assoluta d'interruzioni”. L'interruzione de qua non era, pertanto, imprevedibile e specie un'azienda delle dimensioni della e che lavora a ciclo Pt_1
continuo avrebbe dovuto dotarsi di sistemi che surrogano all'assenza di energia elettrica.
Il CTU nominato in corso di causa, nella propria relazione, spiegava le misure utili che l'azienda poteva adottare per scongiurare interruzioni di fornitura, suggerendo nel caso di specie l'adozione di un impianto di cogenerazione così come già previsto ed adottato da altre aziende . Parte_2
L'adozione di un impianto di cogenerazione avrebbe evitato il deterioramento dei prodotti in lavorazione al momento dell'interruzione (leggasi le testimonianze sul punto). Per quanto riguarda, invece, il pomodoro fresco, un lasso temporale di dieci ore non sembra possa essere pregiudizievole.
I macchinari, poi, non si guastano irreparabilmente a causa di una semplice interruzione di energia elettrica (come allegata nel caso di specie) e pertanto non si ravvisa il nesso di causalità, a confutazione di quanto dichiarato dai testi.
Quanto al resto delle doglianze attoree, va detto che la domanda è connotata da carenza di allegazione di circostanze concrete che possano essere valutate come danni.
La prova è rimasta generica e le carenze probatorie non possono essere supplite tramite
CTU (che ha peraltro recepito documenti di formazione unilaterale).
Infine, la lettura e l'applicazione della normativa A.E.E.G. induce a far ritenere in ogni caso l'evento accidentale e legittimo, tra l'altro, in un quadro istruttorio dove non risultano acquisiti i documenti tecnici (schemi elettrici e/o funzionamento elettrico degli impianti, oltre al ciclo di produzione) tali da stabilire il nesso di causalità rispetto all'evento e la responsabilità dello stesso.
Il rigetto della domanda attorea è assorbente rispetto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
Sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese fra convenuta e chiamata in causa stante l'opportunità della chiamata in garanzia in caso di accoglimento della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio, che liquida in euro 11.228,50, per compensi di difesa, oltre rimborso spese CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Compensa le spese nel rapporto fra convenuta e chiamata in causa.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/09/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 3465 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2014
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Pagnotta attrice
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Salimbene e Controparte_1
Carmine Perrotta convenuta
NONCHE'
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Monti, Controparte_2
Francesco Magni e Gustavo De Dominicis chiamata in causa avente ad
OGGETTO: risarcimento da interruzione di fornitura di energia elettrica
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte ex art. 127 ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/12/2024. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Ciò posto, con atto di citazione notificato in data 10.06.2014 la società attorea conveniva in giudizio la società deducendo che il giorno 8 Controparte_3
agosto 2013 si era verificata un'interruzione di energia elettrica dalle ore 20:10 fino alle ore 10:00 del giorno successivo per cui chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Condannare la società al pagamento, a Controparte_3
titolo del risarcimento del danno, in favore della società Parte_1
della somma di € 493.491,95, o a quella somma maggiore o minore che si
[...]
determinerà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di insorgenza del credito al soddisfo;
2) condannare la alle Controparte_3
spese sostenute dalla società per l'avvio del procedimento di mediazione;
Parte_1
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c.”.
A fondamento delle proprie pretese risarcitorie l'attrice nel proprio atto introduttivo deduceva che:
• la svolge attività industriale di produzione e lavorazione del pomodoro, di frutta Pt_1
allo sciroppo, legumi e ortaggi;
• gli impianti impiegati per l'esercizio di tale attività sono alimentati con l'energia elettrica fornita dalla società ; Controparte_3 • dalle ore 20:10 dell'8 agosto 2013 alle ore 10:00 del giorno successivo presso lo stabilimento della si è verificata l'interruzione del servizio di fornitura di energia Pt_1
elettrica;
• la società attrice è azienda con impianti di produzione a ciclo continuo;
• l'interruzione di cui sopra ha causato alla un ingente danno sia in termini Pt_1
di lucro cessante sia in termini di danno emergente.
Con comparsa di risposta recante data 29 ottobre 2014 si costituiva in giudizio la convenuta (oggi, ) onde rilevare che: Controparte_3 Controparte_1
• il giorno 8 agosto 2013 alle ore 20:10 si verificava un guasto sul cavo interrato sulla linea elettrica a servizio dell'utente-attrice;
• alle ore 5:34 del 9 agosto 2013 terminavano i lavori di riparazione
(tempestivamente comunicati all'utente) ed alle ore 5:41 veniva rialimentata la fornitura.
Ciò premesso, la , nel respingere ogni addebito alla stessa mosso dalla Controparte_1
attrice, deduceva ed eccepiva:
• la inammissibilità ed infondatezza delle pretese di parte attrice, atteso che l'interruzione lamentata da rientrava entro i limiti e gli standard di qualità Pt_1
stabiliti dalle norme CEI EN 50160;
• la colpa esclusiva, ovvero il rilevante concorso di colpa della stessa attrice, la quale, consapevole della peculiarità del proprio ciclo produttivo - che, si assume, non ammettere interruzioni neppure brevi - non si era dotata di un sistema autonomo di generazione dell'energia elettrica.
E-Distribuzione chiedeva, infine, all'adito Tribunale il differimento della prima udienza di comparizione onde poter evocare in giudizio la compagnia assicurativa
(oggi ) quale propria garante della responsabilità civile Controparte_2 dalla quale, in via di mero subordine, chiedeva di essere all'occorrenza garantita e manlevata.
Il GI disponeva, quindi, il differimento della prima udienza al 21 maggio 2015, al fine di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge.
Con atto di citazione di terzo notificato in data 12 dicembre 2014 la Controparte_1
provvedeva ad evocare in giudizio la propria compagnia assicurativa.
[...]
Con comparsa depositata in data 30 aprile 2015 si costituiva in giudizio
[...]
(oggi ), dichiarando di Controparte_4 Controparte_2
aderire alle difese svolte dall'assicurata nei confronti dell'attrice ed eccependo, in ogni caso, l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dalla convenuta.
Completato il contraddittorio, il procedimento veniva istruito con CTU in corso di causa, prove orali e documentali.
In occasione dell'udienza del 12 dicembre 2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni;
in particolare, riduceva le proprie pretese nei confronti di e- Pt_1
distribuzione al minor importo di Euro 292.667,84.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, assegnando i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Nel caso di specie si è verificata una semplice interruzione della fornitura di energia elettrica durata poco meno di dieci ore (si leggano le testimonianze sul punto) che non si pone al di fuori della normalità dei casi di interruzione che accadono per tanti motivi
(ad esempio per fatto di terzi, per eventi meteorologici, etc.). Tanto che la medesima
Autorità Garante per l'Energia Elettrica ed il Gas (AEEG), nel documento relativo alla
“Regolazione della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica” , collegato alla Delibera 209/99, ha chiarito come, considerate le caratteristiche stesse del sistema di distribuzione dell'energia elettrica, è impossibile “raggiungere la mancanza assoluta d'interruzioni”. L'interruzione de qua non era, pertanto, imprevedibile e specie un'azienda delle dimensioni della e che lavora a ciclo Pt_1
continuo avrebbe dovuto dotarsi di sistemi che surrogano all'assenza di energia elettrica.
Il CTU nominato in corso di causa, nella propria relazione, spiegava le misure utili che l'azienda poteva adottare per scongiurare interruzioni di fornitura, suggerendo nel caso di specie l'adozione di un impianto di cogenerazione così come già previsto ed adottato da altre aziende . Parte_2
L'adozione di un impianto di cogenerazione avrebbe evitato il deterioramento dei prodotti in lavorazione al momento dell'interruzione (leggasi le testimonianze sul punto). Per quanto riguarda, invece, il pomodoro fresco, un lasso temporale di dieci ore non sembra possa essere pregiudizievole.
I macchinari, poi, non si guastano irreparabilmente a causa di una semplice interruzione di energia elettrica (come allegata nel caso di specie) e pertanto non si ravvisa il nesso di causalità, a confutazione di quanto dichiarato dai testi.
Quanto al resto delle doglianze attoree, va detto che la domanda è connotata da carenza di allegazione di circostanze concrete che possano essere valutate come danni.
La prova è rimasta generica e le carenze probatorie non possono essere supplite tramite
CTU (che ha peraltro recepito documenti di formazione unilaterale).
Infine, la lettura e l'applicazione della normativa A.E.E.G. induce a far ritenere in ogni caso l'evento accidentale e legittimo, tra l'altro, in un quadro istruttorio dove non risultano acquisiti i documenti tecnici (schemi elettrici e/o funzionamento elettrico degli impianti, oltre al ciclo di produzione) tali da stabilire il nesso di causalità rispetto all'evento e la responsabilità dello stesso.
Il rigetto della domanda attorea è assorbente rispetto alla domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della compagnia assicurativa. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione, conclusionale), tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
Sussistono invece giusti motivi per la compensazione delle spese fra convenuta e chiamata in causa stante l'opportunità della chiamata in garanzia in caso di accoglimento della domanda.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta ogni domanda.
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del giudizio, che liquida in euro 11.228,50, per compensi di difesa, oltre rimborso spese CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
3) Compensa le spese nel rapporto fra convenuta e chiamata in causa.
Così deciso in Nocera Inferiore il 18/09/2025
Il giudice dott. Andrea Loffredo