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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 16/01/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1028/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 30/05/2022 al n. 1028 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 990/2021 del 29/11/2021 promossa da elettivamente domiciliato in Arezzo, Via Tommaso Sgricci n. 30 Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Antonello Dell'Aquila che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
, elettivamente domiciliato in Arezzo, Via Romana n. 68 presso e nello Controparte_1 studio dell'Avv. Marco Del Sole che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellato e appellante incidentale e nei confronti di in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, CP_2 elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Avvocato Fulvio Croce n. 14 presso lo studio dell'Avv. Lorenza Donati che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata e appellante incidentale
OGGETTO: responsabilità professionale. La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello di Firenze adita in funzione di Giudice Pt_1 dell'Appello, contrariis reiectis: a) in via principale e nel merito: previa acquisizione del fascicolo di primo grado, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che il danno non patrimoniale calcolato in base alle risultante della CTU medico legale e applicando le tabelle danno non patrimoniale Tribunale di Milano, ammonta quantomeno ad euro
5.940,00 e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna il signor a pagare a titolo di risarcimento danni non patrimoniali Controparte_1 comprensivi di spese mediche (euro 344,00 e rivalutazione) la somma di euro 4.300,00 condannandolo a pagare al signor a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
l'importo di euro 5.940,00 oltre spese mediche nella misura di euro 344,00 oltre rivalutazione monetaria e detratte somme già corrisposte;
b) in punto di condanna alla refusione delle spese di lite riformare per i motivi sopra esposti la impugnata Sentenza di primo grado nella parte in cui condanna a rifondere a i Controparte_1 Parte_1 restanti 2/3 delle spese di lite liquidati in euro 1.666,66 oltre spese generali Iva e cap come per legge e per l'effetto condannare alla refusione a Controparte_1 Parte_1 dei restanti 2/3 delle spese di lite da liquidarsi in euro 3.223,33 così applicando i valori medi dei parametri di riferimento di cui al DM 55/2014 con valore della controversia nei limiti del decisum;
c) in punto di condanna alla refusione delle spese di lite riformare la impugnata Sentenza per i motivi di cui in premessa nella parte in cui non pone a carico del signor nella misura dei 2/3 anche le spese dei CTP sostenute e da Controparte_1 sostenere da parte del signor e per l'effetto condannarlo a pagare al signor Pt_1 Pt_1
i 2/3 delle spese dei CTP quantificate in nota spese e nelle allegate fattura e notula pro forma in euro 1.339,00. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge”.
Per “In accoglimento dell'appello incidentale piaccia alla Ecc.ma Corte di CP_1
Appello di Firenze riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo nella parte in cui “1. dichiara la responsabilità di per i danni subiti da 2. Controparte_1 Parte_1 condanna, per l'effetto, a pagare a , a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1 dei danni patrimoniali la somma già rivalutata di euro 3.500,00 e a titolo di danni non patrimoniali la somma già rivalutata di euro 4.300,00;” stabilendo che l'unica responsabilità del Dott. è per i soli danni patrimoniali liquidati in € 3.500,00, CP_1 dichiarando che nulla è dovuto per i danni non patrimoniali;
Piaccia inoltre riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo nella parte in cui “6. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3; 7. condanna a rifondere a i Controparte_1 Parte_1 restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano in euro 1666,66 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
9. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, a carico per 1/3 di e per i restanti 2/3 a carico di Parte_1 [...]
, stabilendo la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado CP_1 inerenti la domanda di risarcimento danni patrimoniali (comprese CTU e CTP) e stabilendo che il Sig. sia tenuto a rimborsare al Dott. le spese di lite del Pt_1 CP_1 primo grado inerenti la domanda di risarcimento danni non patrimoniali, da liquidarsi in base ai parametri vigenti, oltre a rimborsare le spese di CTP medico-legali per €
5.002,00, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore in primo grado. In ogni caso, piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello principale presentato dal Sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in Pt_1 narrativa. In entrambe le eventualità con condanna del Sig. a rifondere le Parte_1 spese di lite del secondo grado al Dott. da liquidarsi in base ai parametri Controparte_1 vigenti. Con rigetto dell'appello incidentale proposto da nei confronti del Dott. CP_2
chiedendo in ogni caso che quest'ultimo sia tenuto indenne da per CP_1 CP_2 qualsiasi somma dovesse essere condannato a pagare al Sig. ”. Parte_1
Per “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, CP_2
Nel merito: in accoglimento dell'appello incidentale proposto e in riforma della sentenza di primo grado A) Accertato e dichiarato che la polizza assicura i soli danni CP_2 patrimoniali, conseguenti all'errore del professionista, condannare il a restituire Pt_1 ad la somma di € 4.300,00, versata a titolo di danni non patrimoniali oltre CP_2 rivalutazione e interessi;
B) Condannare il per le ragioni di cui in narrativa, a CP_1 restituire le somme ricevute da a titolo di rimborso delle spese processuali CP_2 sostenute e liquidate in € 2.417,50 oltre accessori come per legge, con rivalutazione e interessi. In ogni caso e comunque con vittoria di spese, diritti e onorari del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, – titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale esercente attività di falegnameria e infissi – conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Arezzo il proprio commercialista chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa degli inadempimenti fiscali di e quantificati nella misura di € 36.060,00. CP_1
Deduceva in particolare che, affidato a l'incarico di gestire l'amministrazione CP_1 contabile della ditta e di effettuare i conseguenti adempimenti, comprensivi delle dichiarazioni fiscali, il commercialista, con riferimento alle annualità di imposta 2011 e
2012, si era reso responsabile di una serie di mancati adempimenti fiscali e/o adempimenti tardivi e/o adempimenti effettuati in modo erroneo. A tali inadempimenti – dettagliatamente descritti nelle relazioni dei due commercialisti e – Parte_2 Parte_3 erano seguite da parte dell'Agenzia sanzioni nonché la richiesta degli CP_3 interessi in base al tasso legale previsto per il caso di omissioni riguardanti il versamento di imposte;
inoltre, tali inadempimenti potevano creare ulteriori danni, quali il mancato rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), necessario per poter partecipare agli appalti pubblici nonché per effettuare lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia;
infine, i gravi e ripetuti errori in materia fiscale e contributivo- previdenziale avevano alzato il livello di attenzione da parte degli uffici preposti ai controlli, con altissima probabilità futura di accertamenti e verifiche nei confronti dell'impresa.
Chiedeva quindi il risarcimento del danno patrimoniale, rapportato alle sanzioni ed agli interessi pagati ad ed al compenso di € 5.075,20 che aveva dovuto corrispondere CP_4 alla commercialista per l'espletamento delle prestazioni professionali omesse Parte_2 da Inoltre, deduceva che, in seguito alle problematiche fiscali e al conseguente CP_1
e perdurante stress acuto, aveva sviluppato un quadro psicopatologico – in particolare gli era stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento di grado marcato con sintomi ossessivi sottosoglia dello spettro ossessivo – che aveva comportato una compromissione della capacità lavorativa e delle relazioni interpersonali e sociali, di talché chiedeva anche la liquidazione di un danno biologico permanente non inferiore al 10%, di un danno da incapacità lavorativa temporanea di giorni 60 e di un danno morale nella misura del 33% del danno biologico.
Si costituiva il quale riconosceva di non aver inviato le dichiarazioni IRPEF e CP_1
IRAP per gli anni di imposta 2011 e 2012, ma deduceva che ciò era imputabile anche a mancate o tardive consegne dei documenti necessari da parte del cliente, che aveva pretese irragionevoli circa i risultati da ottenere. Deduceva, poi, che il suo operato professionale non poteva certo aver causato i nocumenti lamentati da e che Pt_1 quest'ultimo avrebbe potuto evitare buona parte dei danni patrimoniali con un minimo di diligenza. Quanto ai danni non patrimoniali, ne contestava l'esistenza e comunque il nesso causale con le sue condotte. Ad ogni modo, chiamava in causa la propria compagnia assicurativa per essere tenuto indenne da qualsiasi danno fosse CP_2 stato condannato a risarcire a Pt_1
si costituiva, negando la copertura assicurativa, posto che la tardiva denuncia del CP_2 sinistro da parte di le aveva impedito di valutare un'eventuale transazione Pt_1 stragiudiziale. In ogni caso, l'indennizzo – alla stregua delle condizioni di polizza – avrebbe dovuto essere limitato ai soli danni patrimoniali accertati e decurtato della franchigia prevista nel minimo assoluto di € 500,00. Quanto alle spese di lite, deduceva che avrebbe dovuto essere condannato a pagare – oltre alle proprie – anche CP_1 quelle dell'assicurazione.
Espletate una CTU contabile ed una CTU medico-legale, con sentenza 990/21 il tribunale così provvedeva: “dichiara la responsabilità di per i danni subiti da Controparte_1
condanna, per l'effetto, a pagare a , a Parte_1 Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma già rivalutata di euro 3.500,00, e a titolo di danni non patrimoniali la somma già rivalutata di euro 4.300,00; dichiara che la
Compagnia è tenuta a rilevare indenne da qualunque somma CP_2 Controparte_1 dovesse essere tenuto a corrispondere all'attore nei limiti della somma Parte_1 prevista nel massimale di polizza e della eventuale franchigia applicabile;
per l'effetto condanna la suddetta Compagnia a corrispondere all'attore ogni Parte_1 eventuale somma che dovesse risultargli dovuta da per i fatti per cui è Controparte_1 causa, nei limiti della somma prevista nel massimale di polizza e della eventuale franchigia applicabile;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3; condanna
a rifondere a i restanti 2/3 delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 1666,66 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
pone le spese processuali relative all'azione di garanzia proposta dal convenuto definitivamente a carico della terza chiamata e liquidate in euro 2.417,50 oltre spese generali, IVA e CP_2
CAP come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, a carico per 1/3 di e per i restanti 2/3 a carico di Parte_1 [...]
. CP_1
In particolare, il tribunale, facendo proprie le conclusioni delle due consulenze tecniche d'ufficio (contabile e medico-legale), quanto al danno patrimoniale riconosceva come imputabili al convenuto le sanzioni concretamente irrogate dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle inadempienze di (€ 1.377,86) e l'esborso per il compenso della CP_1 commercialista resosi necessario a seguito delle condotte di (€ Parte_2 CP_1
1.760,78), per complessivi € 3.138,64, oltre rivalutazione;
quanto al danno non patrimoniale, riteneva che il contegno del professionista avesse causato al cliente un danno psichico temporaneo (10 mesi di inabilità temporanea al 20%), e liquidava a tale titolo la somma di € 4.300,00 – comprensiva delle spese mediche documentate (€
344,00) e della rivalutazione.
Infine, il primo giudice riteneva sussistente la copertura assicurativa per la responsabilità professionale di salva la franchigia. CP_1
a appellato tale sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
1) mancata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano nella quantificazione del danno non patrimoniale e difetto di motivazione in ordine all'esiguo importo riconosciuto;
2) illegittima e immotivata liquidazione dei compensi di lite in misura notevolmente inferiore ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche;
3) illegittima mancata condanna di al rimborso in favore dell'attore delle CP_1 spese di CTP nella misura di 2/3.
s'è costituito sostenendo che la quantificazione del danno non patrimoniale CP_1 effettuata dal primo giudice era corretta, in quanto il CTU medico-legale aveva riconosciuto solo la probabilità del danno da invalidità temporanea e aveva escluso in ogni caso la sussistenza di qualsivoglia invalidità permanente. Quanto alle spese di lite, rilevava che, a fronte di richieste di risarcimento danni per oltre € 36.000,00, il Tribunale aveva ritenuto sussistenti danni per € 7.800,00; di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto compensare integralmente le spese del giudizio (comprese quelle di CTU e CTP).
Ha spiegato, altresì, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) irrisarcibilità del danno non patrimoniale per difetto di prova del suo verificarsi e per mancanza del nesso causale con l'inadempimento;
2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per riconoscimento di un danno non patrimoniale diverso da quello domandato;
3) non risarcibilità del danno individuato dalla CTU medico-legale, perché imponderabile ed imprevedibile;
4) erronea ripartizione delle spese del primo grado.
costituita contestando nel merito i motivi di gravame dell'appello principale, e CP_5 proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:
1) mancata e/o erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 1 delle condizioni generali e particolari di polizza;
2) mancata e/o erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 27.6.2024; è stata poi rimessa sul ruolo per l'impossibilità del dott.
in malattia, di comporre il collegio, e trattenuta nuovamente in decisione con Per_1 nuovo collegio (composto come in epigrafe) con ordinanza in data 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024.
2. I primi tre motivi dell'appello incidentale di la risarcibilità di un CP_1 danno non patrimoniale.
Da un punto di vista logico, si devono affrontare preliminarmente i primi tre motivi dell'appello incidentale di che, in quanto strettamente connessi, possono essere CP_1 trattati congiuntamente, riguardando tutti e tre la contestata sussistenza del danno non patrimoniale. Invero, il professionista non ha attinto il capo della sentenza di primo grado che ha affermato la sua esclusiva responsabilità per aver inviato tardivamente la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2011, con riflessi a cascata sugli anni successivi, escludendo la ravvisabilità di un concorso colposo del cliente, di talché tale affermazione
è divenuta incontrovertibile;
inoltre, non ha impugnato la propria condanna al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale come determinato dal tribunale, ed anche Pt_1 non ha censurato la quantificazione di tale voce risarcitoria, che dunque è parimenti divenuta definitiva;
pertanto, nei rapporti tra e in questo grado si discute Pt_1 CP_1 unicamente del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum debeatur.
In particolare, col primo motivo d'impugnazione incidentale ha dedotto che la CP_1 malattia di era autoreferenziale, nel senso che si fondava sulle sole affermazioni Pt_1 dello stesso, che non aveva provato alcunché riguardo ad essa, posto che, esclusi i certificati di medici di parte, il preteso danneggiato non aveva dimostrato in nessun altro modo – ad esempio a mezzo testi – la sua effettiva condizione di vita o le sofferenze che avrebbe patito;
la stessa CTU medico-legale si era svolta mediante un semplice colloquio orale con In ogni caso, non era ravvisabile un nesso di causalità tra le condotte Pt_1 addebitate ad esso professionista e la malattia del cliente, la quale, se del caso, era stata determinata da circostanze non riconducibili al suo operato professionale.
Con il secondo motivo, ha rilevato che aveva chiesto il risarcimento dei CP_1 Pt_1 danni non patrimoniali derivanti dalla mancata concessione di un finanziamento per €
180.000,00 e dall'omesso pagamento nel 2014 di contributi per € 110.000,00, e tali fatti erano estranei a quelli ipotizzati dal CTU per riconoscere l'invalidità temporanea (ossia la maggiore attenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di e il di lui Pt_1 timore di gravi sanzioni da parte dell'ADE).
Con il terzo motivo, ha sostenuto che il danno riconosciuto dal tribunale, CP_1 derivante da uno stato ansioso determinato dal timore di una maggiore attenzione dell'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti e dal timore di ipotetiche sanzioni, non era conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del professionista e comunque non era per lui prevedibile nel momento in cui aveva assunto la propria obbligazione contrattuale, trattandosi appunto di un danno determinato da un inconsulto e infondato timore di Pt_1
Tali motivi sono infondati.
Intanto, non è affatto vero che la malattia del non abbia alcun riscontro obiettivo: Pt_1 sono in atti tre certificati medici dell'Unità Funzionale di Salute Mentale di Arezzo, dunque non di medici liberi-professionisti scelti dal ma di medici del SSN, che danno Pt_1 conto di tale patologia (il primo, del 18 marzo 2015 – col paziente, che mai era ricorso alle cure di tale Unità, mandato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Arezzo – attestante una crisi ansiosa-depressiva, ed in particolare riferite problematiche di natura economica al lavoro;
ad esso ne segue uno il 2 maggio 2015, che attesta che il è in Pt_1 trattamento presso il Servizio, e l'altro del 16 luglio 2015, che attesta il persistere del trattamento).
Poi, il ctu ha ben distinto tra le fonti ansiogene oggetto di causa e quelle estranea ad essa, riconoscendo un'invalidità temporanea del 20% riconducile alla vicenda in oggetto e solo ad essa – e dunque distinguendo, nell'ambito delle manifestazioni patologiche, quelle correlate all'inadempimento del professionista dalle altre.
In particolare, il CTU, nel verificare la sussistenza del nesso causale secondo la regola del più probabile che non, ha distinto due momenti: “Un primo momento è quello in cui il danno patrimoniale subito da a causa degli inadempimenti fiscali di non Pt_1 CP_1 era ancora noto, ma soltanto ipotizzato e il commercialista di Dott. aveva Pt_1 Parte_3 stimato l'ammontare di tale danno tra un minimo di € 19.872 e un massimo di € 35.719.
Secondo il CTU è in questo momento che avrà ipotizzato di dover ripagare Pt_1 imposte non pagate e si sarà impaurito perché l'evento lo avrebbe più facilmente
“attenzionato” da parte degli Organi di controllo tributari e fiscali, considerato anche che sempre in quel periodo egli era gravato da un onere economico complessivo, poi rateizzato, di € 110.000.00; pendenze – queste ultime – esulanti dai limiti dell'attuale causa, come risulta dalla CTU amministrativo-fiscale. Ciò posto, per quanto sia ”difficile separare il danno causato dal contenzioso col commercialista dagli altri eventi stressanti sopra accennati, che, per le richiamate limitazioni, non possono rientrare in questa valutazione”, il CTU ha ritenuto “verosimile, in termini probabilistici, che il danno causato dal contenzioso col commercialista abbia potuto concorrere ad una inabilità temporanea;
tale danno biologico temporaneo, valutato per il periodo che copre ampiamente quello documentato, che va dal dicembre 2014 – certificato dello psichiatra dr. – al Per_2 luglio 2015 – ultimo certificato in atti, fu di 10 mesi, di temporanea al 20%”. All'esito della CTU amministrativo-fiscale, infatti, la reale entità del debito fiscale di passò Pt_1 da presunte decine di migliaia di euro a poco più di € 1.377.86. Iniziò, così, quello che il
CTU chiama “il secondo momento”: cessata la valenza stressante dell'evento per cui è causa, se altri fattori di stress – in parte reali e in parte paventati da – avevano Pt_1 continuato ad agire sostenendo la sintomatologia, pur modesta, riscontrata all'esame diretto del paziente da parte del CTU, tali fattori erano estranei ai fatti di causa.”
È dunque incontroverso che proprio in quel periodo avesse ulteriori timori per la Pt_1 propria situazione finanziaria e dunque anche per questo abbia vissuto in modo tanto drammatico il pensiero che dagli errori e dalle omissioni del professionista sarebbero discesi ulteriori guai economici;
probabilmente, se avesse avuto una maggiore solidità finanziaria non avrebbe sviluppato in forma così violenta ansia, angoscia e depressione, e tuttavia tali psicopatologie transitorie costituiscono conseguenze regolari dell'errore, nello stesso modo in cui un sinistro stradale può causare a chi ha fragilità ossea lesioni maggiori della media, che rimangono comunque conseguenza dell'urto. Che, poi,
l'irregolarità degli adempimenti fiscali e la conseguente reazione dell'amministrazione finanziaria possa creare paura, ansia e, nei soggetti più fragili, finanche depressione è circostanza tutt'altro che imprevedibile.
D'altro canto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui a produrre l'evento lesivo concorrano il fatto umano (illecito contrattuale o extracontrattuale) ed un autonomo fatto naturale, è sufficiente la portata concausale del fatto illecito per affermare la sussistenza del nesso causale tra esso e il danno evento
(cd. causalità materiale); piuttosto, l'efficienza concausale dei fattori naturali, non imputabili all'autore dell'illecito, rileva sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare all'autonoma e pregressa situazione del danneggiato (Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986,
Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023, n. 13037). Proprio per questo, nel caso di specie il ctu ha ben distinto le conseguenze imputabili al professionista dalle altre, correlate ai concorrenti fattori d'ansia, e il riconoscimento di 100 giorni d'invalidità temporanea al 20% è interamente riconducibile ai fatti di causa.
Non è poi affatto vero che riconoscere tale voce risarcitoria violerebbe l'art. 112 c.p.c. perché il avrebbe fatto discendere le dedotte problematiche di salute soltanto Pt_1 dalla mancata concessione di un finanziamento per € 180.000,00 e comunque da errori del professionista poi non ravvisati dal tribunale;
invero egli, fin dall'atto introduttivo del giudizio (v. p. 3 atto di citazione in primo grado), aveva lamentato una psicopatologia insorta “a seguito delle sopraddette problematiche fiscali”, che ben comprendevano anche l'inadempimento effettivamente riscontrato.
3. Il primo motivo dell'appello principale di la quantificazione del danno Pt_1 non patrimoniale.
Con il primo motivo di gravame, ha censurato la quantificazione del danno non Pt_1 patrimoniale effettuata dal giudice di prime cure: € 4.300,00, comprese spese mediche pari ad € 344,00 (che costituiscono in realtà un danno patrimoniale) e rivalutazione.
In particolare, egli ha lamentato l'assenza in sentenza di qualsivoglia riferimento al criterio di calcolo seguito dal giudice per determinare il danno non patrimoniale e dedotto che tale nocumento, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno non patrimoniale temporaneo, avrebbe dovuto essere determinato – sulla base delle risultanze della CTU – in un importo compreso tra un minimo di € 5.940,00 e un massimo di € 8.880,00.
Tale motivo è fondato.
Nel liquidare il danno non patrimoniale, il giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione né del criterio di calcolo seguito né dello scostamento rispetto all'importo che sarebbe disceso dall'applicazione del valore base della tabella milanese.
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. già Cass.
30/06/2011 n. 14402; 18/11/2014 n. 24473), “Le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette "tabelle" milanesi”.
Anche di recente la Corte di Cassazione (v. sentenza 38077/11) ha riaffermato la preminenza "paranormativa" delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico e di quello morale correlato alla lesione della salute.
Dunque, solo a fronte di peculiari situazioni di cui deve dar conto nella motivazione il giudice può discostarsi dalla misura minima prevista dalla tabella milanese.
Il tribunale ha invece così argomentato: “riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene sussistenti i presupposti necessari a riconoscere una responsabilità del nella causazione al di un danno non patrimoniale nei CP_1 Pt_1 termini indicati nella CTU e dunque, tenendo conto del periodo di dieci mesi di inabilità temporanea al 20% riconducibile al contenzioso con il commercialista, nonché delle spese mediche documentate pari ad euro 344,00 ed oltre rivalutazione, in euro 4.300,00”.
Quindi il giudice di prime cure ha finito per riconoscere un risarcimento per un'ITP al 20% di circa 13 euro al giorno, che significa una diaria (per un'invalidità temporanea al 100%) di circa 65,00 euro, laddove la diaria base dettata dalla tabella milanese (per un'ITA) era pari al momento della decisione alla somma giornaliera di euro 99,00, e oggi ammonta ad euro 115,00.
Peraltro, una volta stabilito che la liquidazione del primo giudice è errata e va riformata ed effettuata ex novo, poiché l'obbligazione di valore non si trasforma in obbligazione di valuta fino al passaggio in giudicato della sentenza che liquida il credito risarcitorio, tale nuova liquidazione deve avvenire sulla base delle nuove tabelle oggi in vigore. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 13.12.2016 n. 25485;
13/09/2018 n. 22265; 2.11.2019 n. 30519), infatti “il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione, specie se tra il primo grado e l'appello sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione”.
In altri termini, se certamente per valutare la correttezza della liquidazione effettuata dal primo giudice occorre adottare i parametri vigenti all'epoca di tale liquidazione, una volta accertato che tale decisione va riformata perché errata si deve procedere ad una nuova valutazione (di un credito tuttora di valore) e dunque nel fare ciò occorre applicare i parametri attuali.
Pertanto, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 tale nocumento, in base alle risultanze della CTU medico-legale (10 mesi di inabilità temporanea al 20%), deve essere quantificato nella misura – base, non avendo né allegato né provato Pt_1 circostanze tali da giustificare una personalizzazione in aumento – di € 7.015,00 (10 mesi pari a 305 giorni x € 115,00 x 20%).
Dunque (oltre alle spese mediche pari ad € 344,00 più rivalutazione, per complessivi euro 350,00, incontroverse) è dovuta al la somma di euro 7.015,00 a titolo di Pt_1 danno non patrimoniale temporaneo.
Trattandosi di debito di valore, tale somma, già attualizzata ad oggi, dev'essere maggiorata degli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno.
Tuttavia, l'assicuratore ha allegato d'aver pagato a dopo la sentenza di primo Pt_1 grado quanto era stato condannato a risarcirgli e tale circostanza non è stata CP_1 oggetto di contestazione.
Allora, per stabilire l'ammontare del residuo credito dell'appellante occorre devalutare l'intero credito qui riconosciuto al momento del fatto, rivalutarlo e maggiorarlo degli interessi compensativi maturati fino al momento del suddetto pagamento, detrarre l'importo pagato e dunque sulla somma pagata riprendere a computare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Sulla somma risultante sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
4. L'appello incidentale di : la copertura assicurativa. CP_2
Con il primo motivo d'appello incidentale, ha censurato la condanna a tenere CP_2 indenne il proprio assicurato anche dai danni non patrimoniali, rilevando che la polizza copriva soltanto le perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale, e non anche i danni alla persona.
Tale motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 (“oggetto dell'assicurazione”) delle condizioni generali della polizza,
“l'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale”.
L'assicurazione copre dunque i soli danni patrimoniali, non anche quelli non patrimoniali, di talché dev'essere annullata la condanna dell'assicuratore a pagare all'assicurato la somma corrispondente al danno non patrimoniale.
Tuttavia, tale somma non ammonta ad € 4.300,00, perché il tribunale ha compreso in essa anche il danno correlato alle spese mediche sostenute da per euro 350,00 Pt_1
(344,00 oltre accessori), che costituiscono una voce di danno patrimoniale emergente, e quindi una perdita patrimoniale, coperta dalla polizza.
La somma non dovuta ammonta allora ad euro 3.950,00.
Poiché è pacifico che in forza della gravata sentenza (in data imprecisata) ha CP_2 corrisposto a per conto di la somma di € 10.165,47, comprensiva Pt_1 CP_1 dell'importo dei danni non patrimoniali, (v. Cass. 18/02/2020 n. 3999) deve CP_1 restituire ad la somma di € 3.950,00, maggiorata degli interessi legali dalla data CP_2 dei pagamenti.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
5. Il secondo e terzo motivo dell'appello principale di il quarto motivo Pt_1 dell'appello incidentale di e il secondo motivo dell'appello incidentale CP_1 di : le spese del primo grado. CP_2
Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato che il giudice di prime cure, nel Pt_1 liquidare le spese di lite, aveva ridotto del 50% il valore medio dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018) senza alcuna motivazione sul punto;
tale riduzione era, pertanto, illegittima e ingiustificata. Con il terzo, che il primo giudice nulla aveva statuito in ordine alle allegate spese – per complessivi € 1.339,00 – sostenute da per le proprie consulenze tecniche di parte, contabile e psichiatrica. Pt_1
Tali motivi sono fondati, posto che la controversia, per la sua complessità e il numero delle questioni trattate, ha richiesto un impegno difensivo tale da imporre la liquidazione secondo i valori medi, e non minimi.
Inoltre, sono certamente dovute le spese di ctp, in quanto spese di difesa, regolarmente documentate.
Peraltro, poiché la sentenza tra e viene parzialmente riformata, le spese Pt_1 CP_1 del primo grado avrebbero comunque dovuto essere oggetto di nuova liquidazione, e saranno regolate nell'ambito del punto 6.
Con il quarto motivo d'appello incidentale, ha sostenuto che avrebbe CP_1 Pt_1 dovuto essere condannato a pagare le spese relative alla domanda di danno non patrimoniale, attesa l'infondatezza della stessa e, dunque, la di lui soccombenza sul punto;
quanto alle spese relative alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, la
CTU contabile aveva riconosciuto un danno patrimoniale per € 3.163,34 (in luogo di €
7.183,20 richiesti da nell'atto di citazione) e, poiché già all'udienza del Pt_1
08/10/2019 Saguatti, rectius: per lui il suo assicuratore, aveva dichiarato di essere disposto a risarcire la suddetta somma con un contributo per le spese, ma non Pt_1 aveva accettato tale proposta - ciò avrebbe giustificato la compensazione delle spese fino all'udienza del 08/10/2019, mentre per le spese successive sarebbe risultato Pt_1 totalmente soccombente, di talché per le spese relative alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avrebbe dovuto essere disposta quantomeno la compensazione integrale di tutte le spese (legali, di CTU e di CTP).
Tale motivo è infondato: a parte che la soccombenza si valuta sull'esito complessivo della lite, senza parcellizzare l'esito delle singole domande, appare dirimente la considerazione che il riconoscimento del danno non patrimoniale è stato in questa sede confermato e, anzi, tale voce è stata incrementata, e che la suddetta proposta non era satisfattiva, non comprendendo il danno non patrimoniale (non coperto dalla polizza assicurativa, ma dovuto dal professionista).
Con il secondo motivo d'appello incidentale, infine, ha chiesto la riforma della CP_2 sentenza di primo grado laddove l'aveva condannata a rifondere al proprio assicurato le spese processuali relative all'azione di garanzia, rilevando che, ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza, non avendo l'assicurato consentito alla compagnia di assumere la sua difesa, avrebbe dovuto sostenere l'onere di pagamento dei compensi al proprio legale e ai tecnici di parte incaricati.
Tale motivo in sé considerato è infondato.
Sul punto si devono, intanto, distinguere le spese cd. “di resistenza” da quelle cd. “di soccombenza”.
Le prime sono quelle che il danneggiante sostiene per contrastare la pretesa del danneggiato e che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore, e sono dunque sempre dovute dall'assicuratore, salvo che la polizza non sia operativa o che siano state superflue, eccessive od avventate (cfr. Cass. 23/02/2021 n. 4786; 31/08/2020 n. 18076). Esse in particolare sono disciplinate dall'art. 1917 comma terzo c.c., a mente del quale “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”.
Le seconde sono quelle che attengono alla chiamata in causa dell'assicuratore, che costituiscono comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c., da regolare dunque in base alla vittoria e alla soccombenza inter partes.
Il cd. patto di gestione della lite invocato da nel proprio motivo d'impugnazione CP_2 incidentale – ovvero il patto secondo cui l'assicuratore non copre le spese per il legale che l'assicurato abbia scelto in via autonoma, non consentendo alla compagnia di assumere la sua difesa – si riferisce alle prime, configurando secondo la giurisprudenza di legittimità una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917, comma 3, c.c.
Nel caso in esame, tuttavia, la doglianza di è doppiamente infondata: non solo il CP_2 patto di gestione della lite non poteva concretamente operare perché alle ripetute richieste dell'assicurato all'assicuratore questi non aveva dato alcun riscontro, legittimando l'assicurato a nominare un proprio legale per resistere alla domanda del cliente, ma soprattutto esso è stato invocato per contestare la debenza delle spese di soccombenza, ovvero di quelle relative all'azione di garanzia, che nulla hanno a che vedere con tale patto. Tuttavia, poiché, come anticipato sub 4, la sentenza tra assicurato e assicuratore viene parzialmente riformata, tali spese dovranno essere oggetto di nuova valutazione, sub 6.
Benvero, la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia, inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
6. Le spese di lite.
Tra e tenuto conto dei limiti in cui la domanda risarcitoria di è Pt_1 CP_1 Pt_1 stata accolta - ed in particolare del fatto che parte degli addebiti mossi al professionista non erano fondati e che il danno non patrimoniale è stato riconosciuto per la sola voce del danno temporaneo, non anche quale danno permanente - le spese di lite di entrambi i gradi debbono essere compensate nella misura di 1/3, e poste a carico di per i CP_1 residui 2/3, come già disposto dal primo giudice.
Tali spese debbono essere liquidate applicando lo scaglione 5.201/26.000, sulla base del
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, secondo i valori medi, stante la media complessità della lite, ed ammontano:
a) Per il primo grado alla somma di € 3.384,66 (€5.077,00 x 2/3), oltre € 893,77
(€1.340,66 x 2/3) per spese di ctp ed € 832,85 (€ 1.249,28 x 2/3) per spese di ctu;
b) Per il secondo grado, dato il medesimo scaglione e l'assenza di attività istruttoria/di trattazione, alla somma di € 2.644,00 (€ 3.966,00 x 2/3).
Anche in relazione a tale condanna dovrà essere tenuto indenne dal suo CP_1 assicuratore come già disposto dal tribunale.
Peraltro, poiché l'assicuratore ha già eseguito la sentenza di primo grado pagando al danneggiato (per conto del danneggiante assicurato) quanto spettantegli, anche per spese di lite, dal complessivo credito per spese legali di dovrà sottrarsi quanto già Pt_1 ricevuto a tale titolo. Tra e l'assicuratore, tali spese debbono essere integralmente compensate, CP_1 essendo pacifica la copertura assicurativa per le voci di danno patrimoniale ed essendo stata negata la copertura per le voci di danno non patrimoniale. deve pertanto restituire ad la somma di € 2.417,50, oltre accessori, CP_1 CP_2 versatagli (in data imprecisata) dalla compagnia a titolo di spese processuali, in forza della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n.
990/2021 proposto da e sugli appelli incidentali proposti dagli Parte_1 appellati e così provvede: Controparte_1 CP_2
1) accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, Parte_1 condanna a pagare a a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 Pt_1 non patrimoniali, la somma di € 7.015,00 oltre accessori come indicato in parte motiva, detratto quanto già percepito a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado secondo il criterio indicato in parte motiva;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per CP_2
l'effetto, dichiara non dovuta dall'assicuratore la somma di € 3.950,00 e condanna a restituire ad tale somma, oltre interessi legali dalla CP_1 CP_2 data del pagamento;
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi tra e nella Pt_1 CP_1 misura di 1/3, e condanna a pagare a i restanti 2/3 di tali CP_1 Pt_1 spese, che quantifica per il primo grado nella somma già proporzionata di €
3.384,66 per compenso professionale, euro € 893,77 per spese di ctp ed €
832,85 per spese di ctu, e per il secondo grado nella somma di € 2.644,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, detratto quanto già ricevuto a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna l'assicuratore a tenere indenne da CP_1 tali esborsi;
5) compensa integralmente tra ed le spese di lite per il doppio CP_1 CP_2 grado e, per l'effetto, condanna a restituire ad la somma di € CP_1 CP_2
2.417,50 oltre accessori, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto CP_1 dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 10.1.2025.
Il Presidente estensore
Giulia Conte
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giulia Conte Presidente Estensore
Dott.ssa Paola Caporali Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 30/05/2022 al n. 1028 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2022 avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n. 990/2021 del 29/11/2021 promossa da elettivamente domiciliato in Arezzo, Via Tommaso Sgricci n. 30 Parte_1 presso e nello studio dell'Avv. Antonello Dell'Aquila che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellante contro
, elettivamente domiciliato in Arezzo, Via Romana n. 68 presso e nello Controparte_1 studio dell'Avv. Marco Del Sole che lo rappresenta e difende come da mandato allegato appellato e appellante incidentale e nei confronti di in persona del procuratore e legale rappresentante pro tempore, CP_2 elettivamente domiciliata in Arezzo, Via Avvocato Fulvio Croce n. 14 presso lo studio dell'Avv. Lorenza Donati che la rappresenta e difende come da mandato allegato appellata e appellante incidentale
OGGETTO: responsabilità professionale. La causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per “Voglia l'Ecc.mo Corte di Appello di Firenze adita in funzione di Giudice Pt_1 dell'Appello, contrariis reiectis: a) in via principale e nel merito: previa acquisizione del fascicolo di primo grado, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti che il danno non patrimoniale calcolato in base alle risultante della CTU medico legale e applicando le tabelle danno non patrimoniale Tribunale di Milano, ammonta quantomeno ad euro
5.940,00 e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna il signor a pagare a titolo di risarcimento danni non patrimoniali Controparte_1 comprensivi di spese mediche (euro 344,00 e rivalutazione) la somma di euro 4.300,00 condannandolo a pagare al signor a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
l'importo di euro 5.940,00 oltre spese mediche nella misura di euro 344,00 oltre rivalutazione monetaria e detratte somme già corrisposte;
b) in punto di condanna alla refusione delle spese di lite riformare per i motivi sopra esposti la impugnata Sentenza di primo grado nella parte in cui condanna a rifondere a i Controparte_1 Parte_1 restanti 2/3 delle spese di lite liquidati in euro 1.666,66 oltre spese generali Iva e cap come per legge e per l'effetto condannare alla refusione a Controparte_1 Parte_1 dei restanti 2/3 delle spese di lite da liquidarsi in euro 3.223,33 così applicando i valori medi dei parametri di riferimento di cui al DM 55/2014 con valore della controversia nei limiti del decisum;
c) in punto di condanna alla refusione delle spese di lite riformare la impugnata Sentenza per i motivi di cui in premessa nella parte in cui non pone a carico del signor nella misura dei 2/3 anche le spese dei CTP sostenute e da Controparte_1 sostenere da parte del signor e per l'effetto condannarlo a pagare al signor Pt_1 Pt_1
i 2/3 delle spese dei CTP quantificate in nota spese e nelle allegate fattura e notula pro forma in euro 1.339,00. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% iva e cpa come per legge”.
Per “In accoglimento dell'appello incidentale piaccia alla Ecc.ma Corte di CP_1
Appello di Firenze riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo nella parte in cui “1. dichiara la responsabilità di per i danni subiti da 2. Controparte_1 Parte_1 condanna, per l'effetto, a pagare a , a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1 dei danni patrimoniali la somma già rivalutata di euro 3.500,00 e a titolo di danni non patrimoniali la somma già rivalutata di euro 4.300,00;” stabilendo che l'unica responsabilità del Dott. è per i soli danni patrimoniali liquidati in € 3.500,00, CP_1 dichiarando che nulla è dovuto per i danni non patrimoniali;
Piaccia inoltre riformare la sentenza del Tribunale di Arezzo nella parte in cui “6. compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3; 7. condanna a rifondere a i Controparte_1 Parte_1 restanti 2/3 delle spese di lite che si liquidano in euro 1666,66 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
9. pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, a carico per 1/3 di e per i restanti 2/3 a carico di Parte_1 [...]
, stabilendo la compensazione tra le parti delle spese di lite del primo grado CP_1 inerenti la domanda di risarcimento danni patrimoniali (comprese CTU e CTP) e stabilendo che il Sig. sia tenuto a rimborsare al Dott. le spese di lite del Pt_1 CP_1 primo grado inerenti la domanda di risarcimento danni non patrimoniali, da liquidarsi in base ai parametri vigenti, oltre a rimborsare le spese di CTP medico-legali per €
5.002,00, ponendo le spese di CTU definitivamente a carico dell'attore in primo grado. In ogni caso, piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Firenze rigettare l'appello principale presentato dal Sig. in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in Pt_1 narrativa. In entrambe le eventualità con condanna del Sig. a rifondere le Parte_1 spese di lite del secondo grado al Dott. da liquidarsi in base ai parametri Controparte_1 vigenti. Con rigetto dell'appello incidentale proposto da nei confronti del Dott. CP_2
chiedendo in ogni caso che quest'ultimo sia tenuto indenne da per CP_1 CP_2 qualsiasi somma dovesse essere condannato a pagare al Sig. ”. Parte_1
Per “Voglia la Corte di Appello di Firenze, ogni contraria istanza disattesa, CP_2
Nel merito: in accoglimento dell'appello incidentale proposto e in riforma della sentenza di primo grado A) Accertato e dichiarato che la polizza assicura i soli danni CP_2 patrimoniali, conseguenti all'errore del professionista, condannare il a restituire Pt_1 ad la somma di € 4.300,00, versata a titolo di danni non patrimoniali oltre CP_2 rivalutazione e interessi;
B) Condannare il per le ragioni di cui in narrativa, a CP_1 restituire le somme ricevute da a titolo di rimborso delle spese processuali CP_2 sostenute e liquidate in € 2.417,50 oltre accessori come per legge, con rivalutazione e interessi. In ogni caso e comunque con vittoria di spese, diritti e onorari del secondo grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte
Con atto di citazione ritualmente notificato, – titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale esercente attività di falegnameria e infissi – conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Arezzo il proprio commercialista chiedendone la condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a causa degli inadempimenti fiscali di e quantificati nella misura di € 36.060,00. CP_1
Deduceva in particolare che, affidato a l'incarico di gestire l'amministrazione CP_1 contabile della ditta e di effettuare i conseguenti adempimenti, comprensivi delle dichiarazioni fiscali, il commercialista, con riferimento alle annualità di imposta 2011 e
2012, si era reso responsabile di una serie di mancati adempimenti fiscali e/o adempimenti tardivi e/o adempimenti effettuati in modo erroneo. A tali inadempimenti – dettagliatamente descritti nelle relazioni dei due commercialisti e – Parte_2 Parte_3 erano seguite da parte dell'Agenzia sanzioni nonché la richiesta degli CP_3 interessi in base al tasso legale previsto per il caso di omissioni riguardanti il versamento di imposte;
inoltre, tali inadempimenti potevano creare ulteriori danni, quali il mancato rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva), necessario per poter partecipare agli appalti pubblici nonché per effettuare lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia;
infine, i gravi e ripetuti errori in materia fiscale e contributivo- previdenziale avevano alzato il livello di attenzione da parte degli uffici preposti ai controlli, con altissima probabilità futura di accertamenti e verifiche nei confronti dell'impresa.
Chiedeva quindi il risarcimento del danno patrimoniale, rapportato alle sanzioni ed agli interessi pagati ad ed al compenso di € 5.075,20 che aveva dovuto corrispondere CP_4 alla commercialista per l'espletamento delle prestazioni professionali omesse Parte_2 da Inoltre, deduceva che, in seguito alle problematiche fiscali e al conseguente CP_1
e perdurante stress acuto, aveva sviluppato un quadro psicopatologico – in particolare gli era stato diagnosticato un disturbo dell'adattamento di grado marcato con sintomi ossessivi sottosoglia dello spettro ossessivo – che aveva comportato una compromissione della capacità lavorativa e delle relazioni interpersonali e sociali, di talché chiedeva anche la liquidazione di un danno biologico permanente non inferiore al 10%, di un danno da incapacità lavorativa temporanea di giorni 60 e di un danno morale nella misura del 33% del danno biologico.
Si costituiva il quale riconosceva di non aver inviato le dichiarazioni IRPEF e CP_1
IRAP per gli anni di imposta 2011 e 2012, ma deduceva che ciò era imputabile anche a mancate o tardive consegne dei documenti necessari da parte del cliente, che aveva pretese irragionevoli circa i risultati da ottenere. Deduceva, poi, che il suo operato professionale non poteva certo aver causato i nocumenti lamentati da e che Pt_1 quest'ultimo avrebbe potuto evitare buona parte dei danni patrimoniali con un minimo di diligenza. Quanto ai danni non patrimoniali, ne contestava l'esistenza e comunque il nesso causale con le sue condotte. Ad ogni modo, chiamava in causa la propria compagnia assicurativa per essere tenuto indenne da qualsiasi danno fosse CP_2 stato condannato a risarcire a Pt_1
si costituiva, negando la copertura assicurativa, posto che la tardiva denuncia del CP_2 sinistro da parte di le aveva impedito di valutare un'eventuale transazione Pt_1 stragiudiziale. In ogni caso, l'indennizzo – alla stregua delle condizioni di polizza – avrebbe dovuto essere limitato ai soli danni patrimoniali accertati e decurtato della franchigia prevista nel minimo assoluto di € 500,00. Quanto alle spese di lite, deduceva che avrebbe dovuto essere condannato a pagare – oltre alle proprie – anche CP_1 quelle dell'assicurazione.
Espletate una CTU contabile ed una CTU medico-legale, con sentenza 990/21 il tribunale così provvedeva: “dichiara la responsabilità di per i danni subiti da Controparte_1
condanna, per l'effetto, a pagare a , a Parte_1 Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, la somma già rivalutata di euro 3.500,00, e a titolo di danni non patrimoniali la somma già rivalutata di euro 4.300,00; dichiara che la
Compagnia è tenuta a rilevare indenne da qualunque somma CP_2 Controparte_1 dovesse essere tenuto a corrispondere all'attore nei limiti della somma Parte_1 prevista nel massimale di polizza e della eventuale franchigia applicabile;
per l'effetto condanna la suddetta Compagnia a corrispondere all'attore ogni Parte_1 eventuale somma che dovesse risultargli dovuta da per i fatti per cui è Controparte_1 causa, nei limiti della somma prevista nel massimale di polizza e della eventuale franchigia applicabile;
compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3; condanna
a rifondere a i restanti 2/3 delle spese di lite che si Controparte_1 Parte_1 liquidano in euro 1666,66 oltre spese generali, IVA e CAP come per legge;
pone le spese processuali relative all'azione di garanzia proposta dal convenuto definitivamente a carico della terza chiamata e liquidate in euro 2.417,50 oltre spese generali, IVA e CP_2
CAP come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, a carico per 1/3 di e per i restanti 2/3 a carico di Parte_1 [...]
. CP_1
In particolare, il tribunale, facendo proprie le conclusioni delle due consulenze tecniche d'ufficio (contabile e medico-legale), quanto al danno patrimoniale riconosceva come imputabili al convenuto le sanzioni concretamente irrogate dall'Agenzia delle Entrate a seguito delle inadempienze di (€ 1.377,86) e l'esborso per il compenso della CP_1 commercialista resosi necessario a seguito delle condotte di (€ Parte_2 CP_1
1.760,78), per complessivi € 3.138,64, oltre rivalutazione;
quanto al danno non patrimoniale, riteneva che il contegno del professionista avesse causato al cliente un danno psichico temporaneo (10 mesi di inabilità temporanea al 20%), e liquidava a tale titolo la somma di € 4.300,00 – comprensiva delle spese mediche documentate (€
344,00) e della rivalutazione.
Infine, il primo giudice riteneva sussistente la copertura assicurativa per la responsabilità professionale di salva la franchigia. CP_1
a appellato tale sentenza per i seguenti motivi: Pt_1
1) mancata applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano nella quantificazione del danno non patrimoniale e difetto di motivazione in ordine all'esiguo importo riconosciuto;
2) illegittima e immotivata liquidazione dei compensi di lite in misura notevolmente inferiore ai valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche;
3) illegittima mancata condanna di al rimborso in favore dell'attore delle CP_1 spese di CTP nella misura di 2/3.
s'è costituito sostenendo che la quantificazione del danno non patrimoniale CP_1 effettuata dal primo giudice era corretta, in quanto il CTU medico-legale aveva riconosciuto solo la probabilità del danno da invalidità temporanea e aveva escluso in ogni caso la sussistenza di qualsivoglia invalidità permanente. Quanto alle spese di lite, rilevava che, a fronte di richieste di risarcimento danni per oltre € 36.000,00, il Tribunale aveva ritenuto sussistenti danni per € 7.800,00; di conseguenza, il primo giudice avrebbe dovuto compensare integralmente le spese del giudizio (comprese quelle di CTU e CTP).
Ha spiegato, altresì, appello incidentale per i seguenti motivi:
1) irrisarcibilità del danno non patrimoniale per difetto di prova del suo verificarsi e per mancanza del nesso causale con l'inadempimento;
2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per riconoscimento di un danno non patrimoniale diverso da quello domandato;
3) non risarcibilità del danno individuato dalla CTU medico-legale, perché imponderabile ed imprevedibile;
4) erronea ripartizione delle spese del primo grado.
costituita contestando nel merito i motivi di gravame dell'appello principale, e CP_5 proponendo appello incidentale per i seguenti motivi:
1) mancata e/o erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 1 delle condizioni generali e particolari di polizza;
2) mancata e/o erronea valutazione da parte del giudice di primo grado dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza.
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza del 27.6.2024; è stata poi rimessa sul ruolo per l'impossibilità del dott.
in malattia, di comporre il collegio, e trattenuta nuovamente in decisione con Per_1 nuovo collegio (composto come in epigrafe) con ordinanza in data 27.11.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.11.2024.
2. I primi tre motivi dell'appello incidentale di la risarcibilità di un CP_1 danno non patrimoniale.
Da un punto di vista logico, si devono affrontare preliminarmente i primi tre motivi dell'appello incidentale di che, in quanto strettamente connessi, possono essere CP_1 trattati congiuntamente, riguardando tutti e tre la contestata sussistenza del danno non patrimoniale. Invero, il professionista non ha attinto il capo della sentenza di primo grado che ha affermato la sua esclusiva responsabilità per aver inviato tardivamente la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2011, con riflessi a cascata sugli anni successivi, escludendo la ravvisabilità di un concorso colposo del cliente, di talché tale affermazione
è divenuta incontrovertibile;
inoltre, non ha impugnato la propria condanna al CP_1 risarcimento del danno patrimoniale come determinato dal tribunale, ed anche Pt_1 non ha censurato la quantificazione di tale voce risarcitoria, che dunque è parimenti divenuta definitiva;
pertanto, nei rapporti tra e in questo grado si discute Pt_1 CP_1 unicamente del danno non patrimoniale, sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum debeatur.
In particolare, col primo motivo d'impugnazione incidentale ha dedotto che la CP_1 malattia di era autoreferenziale, nel senso che si fondava sulle sole affermazioni Pt_1 dello stesso, che non aveva provato alcunché riguardo ad essa, posto che, esclusi i certificati di medici di parte, il preteso danneggiato non aveva dimostrato in nessun altro modo – ad esempio a mezzo testi – la sua effettiva condizione di vita o le sofferenze che avrebbe patito;
la stessa CTU medico-legale si era svolta mediante un semplice colloquio orale con In ogni caso, non era ravvisabile un nesso di causalità tra le condotte Pt_1 addebitate ad esso professionista e la malattia del cliente, la quale, se del caso, era stata determinata da circostanze non riconducibili al suo operato professionale.
Con il secondo motivo, ha rilevato che aveva chiesto il risarcimento dei CP_1 Pt_1 danni non patrimoniali derivanti dalla mancata concessione di un finanziamento per €
180.000,00 e dall'omesso pagamento nel 2014 di contributi per € 110.000,00, e tali fatti erano estranei a quelli ipotizzati dal CTU per riconoscere l'invalidità temporanea (ossia la maggiore attenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di e il di lui Pt_1 timore di gravi sanzioni da parte dell'ADE).
Con il terzo motivo, ha sostenuto che il danno riconosciuto dal tribunale, CP_1 derivante da uno stato ansioso determinato dal timore di una maggiore attenzione dell'Agenzia delle Entrate nei suoi confronti e dal timore di ipotetiche sanzioni, non era conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento del professionista e comunque non era per lui prevedibile nel momento in cui aveva assunto la propria obbligazione contrattuale, trattandosi appunto di un danno determinato da un inconsulto e infondato timore di Pt_1
Tali motivi sono infondati.
Intanto, non è affatto vero che la malattia del non abbia alcun riscontro obiettivo: Pt_1 sono in atti tre certificati medici dell'Unità Funzionale di Salute Mentale di Arezzo, dunque non di medici liberi-professionisti scelti dal ma di medici del SSN, che danno Pt_1 conto di tale patologia (il primo, del 18 marzo 2015 – col paziente, che mai era ricorso alle cure di tale Unità, mandato dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Arezzo – attestante una crisi ansiosa-depressiva, ed in particolare riferite problematiche di natura economica al lavoro;
ad esso ne segue uno il 2 maggio 2015, che attesta che il è in Pt_1 trattamento presso il Servizio, e l'altro del 16 luglio 2015, che attesta il persistere del trattamento).
Poi, il ctu ha ben distinto tra le fonti ansiogene oggetto di causa e quelle estranea ad essa, riconoscendo un'invalidità temporanea del 20% riconducile alla vicenda in oggetto e solo ad essa – e dunque distinguendo, nell'ambito delle manifestazioni patologiche, quelle correlate all'inadempimento del professionista dalle altre.
In particolare, il CTU, nel verificare la sussistenza del nesso causale secondo la regola del più probabile che non, ha distinto due momenti: “Un primo momento è quello in cui il danno patrimoniale subito da a causa degli inadempimenti fiscali di non Pt_1 CP_1 era ancora noto, ma soltanto ipotizzato e il commercialista di Dott. aveva Pt_1 Parte_3 stimato l'ammontare di tale danno tra un minimo di € 19.872 e un massimo di € 35.719.
Secondo il CTU è in questo momento che avrà ipotizzato di dover ripagare Pt_1 imposte non pagate e si sarà impaurito perché l'evento lo avrebbe più facilmente
“attenzionato” da parte degli Organi di controllo tributari e fiscali, considerato anche che sempre in quel periodo egli era gravato da un onere economico complessivo, poi rateizzato, di € 110.000.00; pendenze – queste ultime – esulanti dai limiti dell'attuale causa, come risulta dalla CTU amministrativo-fiscale. Ciò posto, per quanto sia ”difficile separare il danno causato dal contenzioso col commercialista dagli altri eventi stressanti sopra accennati, che, per le richiamate limitazioni, non possono rientrare in questa valutazione”, il CTU ha ritenuto “verosimile, in termini probabilistici, che il danno causato dal contenzioso col commercialista abbia potuto concorrere ad una inabilità temporanea;
tale danno biologico temporaneo, valutato per il periodo che copre ampiamente quello documentato, che va dal dicembre 2014 – certificato dello psichiatra dr. – al Per_2 luglio 2015 – ultimo certificato in atti, fu di 10 mesi, di temporanea al 20%”. All'esito della CTU amministrativo-fiscale, infatti, la reale entità del debito fiscale di passò Pt_1 da presunte decine di migliaia di euro a poco più di € 1.377.86. Iniziò, così, quello che il
CTU chiama “il secondo momento”: cessata la valenza stressante dell'evento per cui è causa, se altri fattori di stress – in parte reali e in parte paventati da – avevano Pt_1 continuato ad agire sostenendo la sintomatologia, pur modesta, riscontrata all'esame diretto del paziente da parte del CTU, tali fattori erano estranei ai fatti di causa.”
È dunque incontroverso che proprio in quel periodo avesse ulteriori timori per la Pt_1 propria situazione finanziaria e dunque anche per questo abbia vissuto in modo tanto drammatico il pensiero che dagli errori e dalle omissioni del professionista sarebbero discesi ulteriori guai economici;
probabilmente, se avesse avuto una maggiore solidità finanziaria non avrebbe sviluppato in forma così violenta ansia, angoscia e depressione, e tuttavia tali psicopatologie transitorie costituiscono conseguenze regolari dell'errore, nello stesso modo in cui un sinistro stradale può causare a chi ha fragilità ossea lesioni maggiori della media, che rimangono comunque conseguenza dell'urto. Che, poi,
l'irregolarità degli adempimenti fiscali e la conseguente reazione dell'amministrazione finanziaria possa creare paura, ansia e, nei soggetti più fragili, finanche depressione è circostanza tutt'altro che imprevedibile.
D'altro canto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nell'ipotesi in cui a produrre l'evento lesivo concorrano il fatto umano (illecito contrattuale o extracontrattuale) ed un autonomo fatto naturale, è sufficiente la portata concausale del fatto illecito per affermare la sussistenza del nesso causale tra esso e il danno evento
(cd. causalità materiale); piuttosto, l'efficienza concausale dei fattori naturali, non imputabili all'autore dell'illecito, rileva sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 cod. civ., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare all'autonoma e pregressa situazione del danneggiato (Cass., 21/07/2011, n. 15991, Cass., 11/11/2019, n. 28986,
Cass., 23/02/2023, n. 5632, Cass., 12/05/2023, n. 13037). Proprio per questo, nel caso di specie il ctu ha ben distinto le conseguenze imputabili al professionista dalle altre, correlate ai concorrenti fattori d'ansia, e il riconoscimento di 100 giorni d'invalidità temporanea al 20% è interamente riconducibile ai fatti di causa.
Non è poi affatto vero che riconoscere tale voce risarcitoria violerebbe l'art. 112 c.p.c. perché il avrebbe fatto discendere le dedotte problematiche di salute soltanto Pt_1 dalla mancata concessione di un finanziamento per € 180.000,00 e comunque da errori del professionista poi non ravvisati dal tribunale;
invero egli, fin dall'atto introduttivo del giudizio (v. p. 3 atto di citazione in primo grado), aveva lamentato una psicopatologia insorta “a seguito delle sopraddette problematiche fiscali”, che ben comprendevano anche l'inadempimento effettivamente riscontrato.
3. Il primo motivo dell'appello principale di la quantificazione del danno Pt_1 non patrimoniale.
Con il primo motivo di gravame, ha censurato la quantificazione del danno non Pt_1 patrimoniale effettuata dal giudice di prime cure: € 4.300,00, comprese spese mediche pari ad € 344,00 (che costituiscono in realtà un danno patrimoniale) e rivalutazione.
In particolare, egli ha lamentato l'assenza in sentenza di qualsivoglia riferimento al criterio di calcolo seguito dal giudice per determinare il danno non patrimoniale e dedotto che tale nocumento, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano relative al danno non patrimoniale temporaneo, avrebbe dovuto essere determinato – sulla base delle risultanze della CTU – in un importo compreso tra un minimo di € 5.940,00 e un massimo di € 8.880,00.
Tale motivo è fondato.
Nel liquidare il danno non patrimoniale, il giudice di prime cure non ha fornito alcuna motivazione né del criterio di calcolo seguito né dello scostamento rispetto all'importo che sarebbe disceso dall'applicazione del valore base della tabella milanese.
Invero, secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (v. già Cass.
30/06/2011 n. 14402; 18/11/2014 n. 24473), “Le "tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione, con la conseguenza che risulta incongrua la motivazione della sentenza di merito che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si giungerebbe mediante l'applicazione dei parametri recati dall'anzidette "tabelle" milanesi”.
Anche di recente la Corte di Cassazione (v. sentenza 38077/11) ha riaffermato la preminenza "paranormativa" delle tabelle milanesi per la liquidazione del danno biologico e di quello morale correlato alla lesione della salute.
Dunque, solo a fronte di peculiari situazioni di cui deve dar conto nella motivazione il giudice può discostarsi dalla misura minima prevista dalla tabella milanese.
Il tribunale ha invece così argomentato: “riguardo alla quantificazione del danno non patrimoniale, questo giudice ritiene sussistenti i presupposti necessari a riconoscere una responsabilità del nella causazione al di un danno non patrimoniale nei CP_1 Pt_1 termini indicati nella CTU e dunque, tenendo conto del periodo di dieci mesi di inabilità temporanea al 20% riconducibile al contenzioso con il commercialista, nonché delle spese mediche documentate pari ad euro 344,00 ed oltre rivalutazione, in euro 4.300,00”.
Quindi il giudice di prime cure ha finito per riconoscere un risarcimento per un'ITP al 20% di circa 13 euro al giorno, che significa una diaria (per un'invalidità temporanea al 100%) di circa 65,00 euro, laddove la diaria base dettata dalla tabella milanese (per un'ITA) era pari al momento della decisione alla somma giornaliera di euro 99,00, e oggi ammonta ad euro 115,00.
Peraltro, una volta stabilito che la liquidazione del primo giudice è errata e va riformata ed effettuata ex novo, poiché l'obbligazione di valore non si trasforma in obbligazione di valuta fino al passaggio in giudicato della sentenza che liquida il credito risarcitorio, tale nuova liquidazione deve avvenire sulla base delle nuove tabelle oggi in vigore. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (v. Cass. 13.12.2016 n. 25485;
13/09/2018 n. 22265; 2.11.2019 n. 30519), infatti “il giudice deve effettuare la liquidazione del danno non patrimoniale sulla scorta delle tabelle in vigore al momento della liquidazione, specie se tra il primo grado e l'appello sia intervenuta una variazione dei criteri di liquidazione”.
In altri termini, se certamente per valutare la correttezza della liquidazione effettuata dal primo giudice occorre adottare i parametri vigenti all'epoca di tale liquidazione, una volta accertato che tale decisione va riformata perché errata si deve procedere ad una nuova valutazione (di un credito tuttora di valore) e dunque nel fare ciò occorre applicare i parametri attuali.
Pertanto, applicando le Tabelle del Tribunale di Milano del 2024 tale nocumento, in base alle risultanze della CTU medico-legale (10 mesi di inabilità temporanea al 20%), deve essere quantificato nella misura – base, non avendo né allegato né provato Pt_1 circostanze tali da giustificare una personalizzazione in aumento – di € 7.015,00 (10 mesi pari a 305 giorni x € 115,00 x 20%).
Dunque (oltre alle spese mediche pari ad € 344,00 più rivalutazione, per complessivi euro 350,00, incontroverse) è dovuta al la somma di euro 7.015,00 a titolo di Pt_1 danno non patrimoniale temporaneo.
Trattandosi di debito di valore, tale somma, già attualizzata ad oggi, dev'essere maggiorata degli interessi compensativi, calcolati sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno.
Tuttavia, l'assicuratore ha allegato d'aver pagato a dopo la sentenza di primo Pt_1 grado quanto era stato condannato a risarcirgli e tale circostanza non è stata CP_1 oggetto di contestazione.
Allora, per stabilire l'ammontare del residuo credito dell'appellante occorre devalutare l'intero credito qui riconosciuto al momento del fatto, rivalutarlo e maggiorarlo degli interessi compensativi maturati fino al momento del suddetto pagamento, detrarre l'importo pagato e dunque sulla somma pagata riprendere a computare la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire rendendo omogenei il credito e l'acconto, per poi poter sottrarre l'uno dall'altra; inoltre, gli accessori debbono essere computati prima sull'intero credito, poi, dal momento del pagamento dell'acconto, sul credito residuo.
Nel caso di pagamenti in acconto, infatti, il creditore nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli, e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
dopo il pagamento dell'acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli e il lucro cessante si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua.
Sulla somma risultante sono dovuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
4. L'appello incidentale di : la copertura assicurativa. CP_2
Con il primo motivo d'appello incidentale, ha censurato la condanna a tenere CP_2 indenne il proprio assicurato anche dai danni non patrimoniali, rilevando che la polizza copriva soltanto le perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale, e non anche i danni alla persona.
Tale motivo è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 (“oggetto dell'assicurazione”) delle condizioni generali della polizza,
“l'impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza di errori commessi nell'esercizio dell'attività professionale”.
L'assicurazione copre dunque i soli danni patrimoniali, non anche quelli non patrimoniali, di talché dev'essere annullata la condanna dell'assicuratore a pagare all'assicurato la somma corrispondente al danno non patrimoniale.
Tuttavia, tale somma non ammonta ad € 4.300,00, perché il tribunale ha compreso in essa anche il danno correlato alle spese mediche sostenute da per euro 350,00 Pt_1
(344,00 oltre accessori), che costituiscono una voce di danno patrimoniale emergente, e quindi una perdita patrimoniale, coperta dalla polizza.
La somma non dovuta ammonta allora ad euro 3.950,00.
Poiché è pacifico che in forza della gravata sentenza (in data imprecisata) ha CP_2 corrisposto a per conto di la somma di € 10.165,47, comprensiva Pt_1 CP_1 dell'importo dei danni non patrimoniali, (v. Cass. 18/02/2020 n. 3999) deve CP_1 restituire ad la somma di € 3.950,00, maggiorata degli interessi legali dalla data CP_2 dei pagamenti.
Benvero, l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento (cfr. da ultimo Cass. n° 34011/2021).
5. Il secondo e terzo motivo dell'appello principale di il quarto motivo Pt_1 dell'appello incidentale di e il secondo motivo dell'appello incidentale CP_1 di : le spese del primo grado. CP_2
Con il secondo motivo di gravame, ha lamentato che il giudice di prime cure, nel Pt_1 liquidare le spese di lite, aveva ridotto del 50% il valore medio dei parametri di cui al
D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018) senza alcuna motivazione sul punto;
tale riduzione era, pertanto, illegittima e ingiustificata. Con il terzo, che il primo giudice nulla aveva statuito in ordine alle allegate spese – per complessivi € 1.339,00 – sostenute da per le proprie consulenze tecniche di parte, contabile e psichiatrica. Pt_1
Tali motivi sono fondati, posto che la controversia, per la sua complessità e il numero delle questioni trattate, ha richiesto un impegno difensivo tale da imporre la liquidazione secondo i valori medi, e non minimi.
Inoltre, sono certamente dovute le spese di ctp, in quanto spese di difesa, regolarmente documentate.
Peraltro, poiché la sentenza tra e viene parzialmente riformata, le spese Pt_1 CP_1 del primo grado avrebbero comunque dovuto essere oggetto di nuova liquidazione, e saranno regolate nell'ambito del punto 6.
Con il quarto motivo d'appello incidentale, ha sostenuto che avrebbe CP_1 Pt_1 dovuto essere condannato a pagare le spese relative alla domanda di danno non patrimoniale, attesa l'infondatezza della stessa e, dunque, la di lui soccombenza sul punto;
quanto alle spese relative alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale, la
CTU contabile aveva riconosciuto un danno patrimoniale per € 3.163,34 (in luogo di €
7.183,20 richiesti da nell'atto di citazione) e, poiché già all'udienza del Pt_1
08/10/2019 Saguatti, rectius: per lui il suo assicuratore, aveva dichiarato di essere disposto a risarcire la suddetta somma con un contributo per le spese, ma non Pt_1 aveva accettato tale proposta - ciò avrebbe giustificato la compensazione delle spese fino all'udienza del 08/10/2019, mentre per le spese successive sarebbe risultato Pt_1 totalmente soccombente, di talché per le spese relative alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale avrebbe dovuto essere disposta quantomeno la compensazione integrale di tutte le spese (legali, di CTU e di CTP).
Tale motivo è infondato: a parte che la soccombenza si valuta sull'esito complessivo della lite, senza parcellizzare l'esito delle singole domande, appare dirimente la considerazione che il riconoscimento del danno non patrimoniale è stato in questa sede confermato e, anzi, tale voce è stata incrementata, e che la suddetta proposta non era satisfattiva, non comprendendo il danno non patrimoniale (non coperto dalla polizza assicurativa, ma dovuto dal professionista).
Con il secondo motivo d'appello incidentale, infine, ha chiesto la riforma della CP_2 sentenza di primo grado laddove l'aveva condannata a rifondere al proprio assicurato le spese processuali relative all'azione di garanzia, rilevando che, ai sensi dell'art. 8 delle condizioni generali di polizza, non avendo l'assicurato consentito alla compagnia di assumere la sua difesa, avrebbe dovuto sostenere l'onere di pagamento dei compensi al proprio legale e ai tecnici di parte incaricati.
Tale motivo in sé considerato è infondato.
Sul punto si devono, intanto, distinguere le spese cd. “di resistenza” da quelle cd. “di soccombenza”.
Le prime sono quelle che il danneggiante sostiene per contrastare la pretesa del danneggiato e che, pur non costituendo propriamente una conseguenza del fatto illecito, rientrano nel "genus" delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.) perché sostenute per un interesse comune all'assicurato ed all'assicuratore, e sono dunque sempre dovute dall'assicuratore, salvo che la polizza non sia operativa o che siano state superflue, eccessive od avventate (cfr. Cass. 23/02/2021 n. 4786; 31/08/2020 n. 18076). Esse in particolare sono disciplinate dall'art. 1917 comma terzo c.c., a mente del quale “Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata”.
Le seconde sono quelle che attengono alla chiamata in causa dell'assicuratore, che costituiscono comuni spese processuali soggette alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c., da regolare dunque in base alla vittoria e alla soccombenza inter partes.
Il cd. patto di gestione della lite invocato da nel proprio motivo d'impugnazione CP_2 incidentale – ovvero il patto secondo cui l'assicuratore non copre le spese per il legale che l'assicurato abbia scelto in via autonoma, non consentendo alla compagnia di assumere la sua difesa – si riferisce alle prime, configurando secondo la giurisprudenza di legittimità una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917, comma 3, c.c.
Nel caso in esame, tuttavia, la doglianza di è doppiamente infondata: non solo il CP_2 patto di gestione della lite non poteva concretamente operare perché alle ripetute richieste dell'assicurato all'assicuratore questi non aveva dato alcun riscontro, legittimando l'assicurato a nominare un proprio legale per resistere alla domanda del cliente, ma soprattutto esso è stato invocato per contestare la debenza delle spese di soccombenza, ovvero di quelle relative all'azione di garanzia, che nulla hanno a che vedere con tale patto. Tuttavia, poiché, come anticipato sub 4, la sentenza tra assicurato e assicuratore viene parzialmente riformata, tali spese dovranno essere oggetto di nuova valutazione, sub 6.
Benvero, la riforma della decisione impugnata, che determina la caducazione della pronuncia, inclusa quella accessoria sulle spese, impone al giudice di appello di liquidare nuovamente le spese del doppio grado di giudizio sulla base dell'esito finale della lite.
Secondo il costante indirizzo della Cassazione, infatti, il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario o globale;
esclusivamente in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3
- , Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1775 del 24/01/2017;
Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
6. Le spese di lite.
Tra e tenuto conto dei limiti in cui la domanda risarcitoria di è Pt_1 CP_1 Pt_1 stata accolta - ed in particolare del fatto che parte degli addebiti mossi al professionista non erano fondati e che il danno non patrimoniale è stato riconosciuto per la sola voce del danno temporaneo, non anche quale danno permanente - le spese di lite di entrambi i gradi debbono essere compensate nella misura di 1/3, e poste a carico di per i CP_1 residui 2/3, come già disposto dal primo giudice.
Tali spese debbono essere liquidate applicando lo scaglione 5.201/26.000, sulla base del
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, secondo i valori medi, stante la media complessità della lite, ed ammontano:
a) Per il primo grado alla somma di € 3.384,66 (€5.077,00 x 2/3), oltre € 893,77
(€1.340,66 x 2/3) per spese di ctp ed € 832,85 (€ 1.249,28 x 2/3) per spese di ctu;
b) Per il secondo grado, dato il medesimo scaglione e l'assenza di attività istruttoria/di trattazione, alla somma di € 2.644,00 (€ 3.966,00 x 2/3).
Anche in relazione a tale condanna dovrà essere tenuto indenne dal suo CP_1 assicuratore come già disposto dal tribunale.
Peraltro, poiché l'assicuratore ha già eseguito la sentenza di primo grado pagando al danneggiato (per conto del danneggiante assicurato) quanto spettantegli, anche per spese di lite, dal complessivo credito per spese legali di dovrà sottrarsi quanto già Pt_1 ricevuto a tale titolo. Tra e l'assicuratore, tali spese debbono essere integralmente compensate, CP_1 essendo pacifica la copertura assicurativa per le voci di danno patrimoniale ed essendo stata negata la copertura per le voci di danno non patrimoniale. deve pertanto restituire ad la somma di € 2.417,50, oltre accessori, CP_1 CP_2 versatagli (in data imprecisata) dalla compagnia a titolo di spese processuali, in forza della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n.
990/2021 proposto da e sugli appelli incidentali proposti dagli Parte_1 appellati e così provvede: Controparte_1 CP_2
1) accoglie l'appello principale proposto da e, per l'effetto, Parte_1 condanna a pagare a a titolo di risarcimento dei danni Controparte_1 Pt_1 non patrimoniali, la somma di € 7.015,00 oltre accessori come indicato in parte motiva, detratto quanto già percepito a tale titolo in esecuzione della sentenza di primo grado secondo il criterio indicato in parte motiva;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da CP_1
3) accoglie parzialmente l'appello incidentale proposto da e, per CP_2
l'effetto, dichiara non dovuta dall'assicuratore la somma di € 3.950,00 e condanna a restituire ad tale somma, oltre interessi legali dalla CP_1 CP_2 data del pagamento;
4) compensa le spese di lite di entrambi i gradi tra e nella Pt_1 CP_1 misura di 1/3, e condanna a pagare a i restanti 2/3 di tali CP_1 Pt_1 spese, che quantifica per il primo grado nella somma già proporzionata di €
3.384,66 per compenso professionale, euro € 893,77 per spese di ctp ed €
832,85 per spese di ctu, e per il secondo grado nella somma di € 2.644,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, detratto quanto già ricevuto a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado;
condanna l'assicuratore a tenere indenne da CP_1 tali esborsi;
5) compensa integralmente tra ed le spese di lite per il doppio CP_1 CP_2 grado e, per l'effetto, condanna a restituire ad la somma di € CP_1 CP_2
2.417,50 oltre accessori, maggiorata degli interessi legali dalla data del pagamento.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte appellante incidentale dell'ulteriore contributo unificato previsto CP_1 dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 10.1.2025.
Il Presidente estensore
Giulia Conte