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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/10/2025, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19619 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa civile iscritta al n. v.g. 19619/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Davide Bollani e DR Parte_1 C.F._1
Bollani
e
(c.f. ), con l'avv. Alessia Palmirani Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Assegnare la casa coniugale, con tutta la mobilia ad oggi presente nella piena ed esclusiva disponibilità della signora dandosi atto che il sig. ha già lasciato la casa stessa CP_1 Parte_1
e prelevato i suoi effetti personali.
2. Disporre per i figli minorenni l'affido ad ambedue i genitori, in conformità della disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre.
3. Dare atto che i genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Disporre che la potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del Codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza dei figli minori, la facoltà di interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse dei figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
5. Disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé i figli nel rispetto delle seguenti Parte_1 modalità: - fine settimane alternati dal venerdì finita la scuola, dove provvederà a ritirarli, fino alla domenica sera alle ore 21:00 allorché li accompagnerà a casa della madre;
- un pernottamento a settimana dalle ore 18:00 del mercoledi riaccompagnandoli a scuola il giorno dopo nel periodo scolastico o dalla madre nel periodo non scolastico;
- salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario, i minori trascorreranno con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. (e Parte_1 analogamente ciò avverrà per la festa della mamma e il compleanno della sig.ra in cui CP_1 starà, appunto, con questa); - durante le festività pasquali i genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo; - i minori, durante le vacanze di
Natale, salvo diversi accordi tra le parti, trascorreranno con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
- i minori trascorreranno con i genitori anche due settimane durante il periodo estivo
(anche non consecutive ma preferibilmente consecutive), periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore orientativamente entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Dare atto che i genitori, nell'esclusivo interesse dei figli minori, concordano nell'astenersi dal frequentare presso la loro abitazione nuovi partners in presenza dei medesimi, salvo si tratti di relazioni sentimentali ormai consolidate e purché non vi sia un pregiudizio significativo per la prole.
7. Disporre a carico del padre e a favore della madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 300,00 per ciascuno e quindi per complessivi euro 600,00 da versarsi entro il giorno…. mediante bonifico bancario.
8. Disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come regolamentate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia e da corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure con assegno bancario salvo buon fine dello stesso.
9. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti -che in data 01/05/2012 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CE EN (atto n. 28, parte II, serie B) - hanno chiesto la pronuncia di separazione e, indi, di divorzio alle condizioni sopraindicate.
Con sentenza n. 419 del 2025 questo Tribunale ha omologato la separazione ed il procedimento è proseguito per il divorzio.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 09/10/2025.
Il presidente est.
AV NI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa civile iscritta al n. v.g. 19619/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Davide Bollani e DR Parte_1 C.F._1
Bollani
e
(c.f. ), con l'avv. Alessia Palmirani Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“1. Assegnare la casa coniugale, con tutta la mobilia ad oggi presente nella piena ed esclusiva disponibilità della signora dandosi atto che il sig. ha già lasciato la casa stessa CP_1 Parte_1
e prelevato i suoi effetti personali.
2. Disporre per i figli minorenni l'affido ad ambedue i genitori, in conformità della disciplina sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica del medesimo presso l'abitazione della madre.
3. Dare atto che i genitori s'impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi ed avendo cura di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Disporre che la potestà genitoriale sarà esercitata disgiuntamente da entrambi i genitori così come previsto dall'art. 155 del Codice civile. Di conseguenza, dai medesimi (in autonomia seppur nell'ambito di un comune progetto educativo) verranno assunte le decisioni relative all'ordinaria amministrazione, fatta comunque salva per i genitori, sempre e solo nella prospettiva di una proficua collaborazione nell'educazione e nell'assistenza dei figli minori, la facoltà di interloquire. Viceversa, dai genitori, di comune accordo, dovranno essere assunte le decisioni di maggior interesse dei figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute degli stessi, tenendo conto delle loro capacità, dell'inclinazione naturale e delle loro aspirazioni.
5. Disporre che il signor potrà vedere e tenere con sé i figli nel rispetto delle seguenti Parte_1 modalità: - fine settimane alternati dal venerdì finita la scuola, dove provvederà a ritirarli, fino alla domenica sera alle ore 21:00 allorché li accompagnerà a casa della madre;
- un pernottamento a settimana dalle ore 18:00 del mercoledi riaccompagnandoli a scuola il giorno dopo nel periodo scolastico o dalla madre nel periodo non scolastico;
- salvo diversi accordi e salvo che il giorno non cada all'interno di un periodo che renda difficoltoso il rispetto del calendario, i minori trascorreranno con il padre (a prescindere dalla coincidenza o meno con altra regolamentazione del medesimo giorno) anche il giorno della festa del papà e del compleanno del sig. (e Parte_1 analogamente ciò avverrà per la festa della mamma e il compleanno della sig.ra in cui CP_1 starà, appunto, con questa); - durante le festività pasquali i genitori avranno cura di alternare annualmente il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì dell'Angelo; - i minori, durante le vacanze di
Natale, salvo diversi accordi tra le parti, trascorreranno con ciascun genitore, consecutivamente in via alternata ogni anno, i seguenti periodi: dal 24 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio;
- i minori trascorreranno con i genitori anche due settimane durante il periodo estivo
(anche non consecutive ma preferibilmente consecutive), periodo che dovrà essere comunicato all'altro genitore orientativamente entro il 30 maggio di ogni anno.
6. Dare atto che i genitori, nell'esclusivo interesse dei figli minori, concordano nell'astenersi dal frequentare presso la loro abitazione nuovi partners in presenza dei medesimi, salvo si tratti di relazioni sentimentali ormai consolidate e purché non vi sia un pregiudizio significativo per la prole.
7. Disporre a carico del padre e a favore della madre a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma di euro 300,00 per ciascuno e quindi per complessivi euro 600,00 da versarsi entro il giorno…. mediante bonifico bancario.
8. Disporre che i genitori concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come regolamentate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Brescia e da corrispondere al genitore che le anticipa entro 15 gg. dalla richiesta documentata, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice Iban verrà indicato nella richiesta oppure con assegno bancario salvo buon fine dello stesso.
9. Dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti -che in data 01/05/2012 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CE EN (atto n. 28, parte II, serie B) - hanno chiesto la pronuncia di separazione e, indi, di divorzio alle condizioni sopraindicate.
Con sentenza n. 419 del 2025 questo Tribunale ha omologato la separazione ed il procedimento è proseguito per il divorzio.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 09/10/2025.
Il presidente est.
AV NI