Articolo 2 della Legge 22 marzo 1952, n. 186
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 aprile 1952
Art. 2.
Il pagamento all'Amministrazione provinciale di Vicenza della somma che sara' in definitiva accordata con decreto dei Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per essere fatto a misura della esecuzione dei relativi lavori, in rapporto all'ammontare totale della spesa che sara' ritenuta ammissibile in sede di approvazione dei progetti esecutivi ed in base a certificati di avanzamento da rilasciarsi per importi non inferiori ad un ventesimo della somma anzidetta e con la trattenuta di un decimo, da liquidarsi dopo il collaudo e la presentazione del conto di liquidazione totale dei lavori medesimi.
Entrata in vigore il 22 aprile 1952