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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17073/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MUSCHITIELLO ALBERTO, elettivamente domiciliato in Via Silvio Pellico 48 70032 Bitonto Italia presso il difensore avv. MUSCHITIELLO ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARUZZI MICHELA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL DUOMO 8 40026 IMOLA presso il difensore avv. BARUZZI MICHELA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03.12.2024 il Sig. (nato a [...] il Parte_1 24.09.1958) e la Sig.ra (nata a [...] il [...]) ricorrevano al Tribunale per CP_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario e che dalla loro unione nascevano (09.03.1993) e (18.02.1999), entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 autosufficienti economicamente.
Con decreto di omologa del 04.11.2008 il Tribunale di Bari pronunciava la separazione consensuale tra i coniugi.
pagina 1 di 3 Con Sentenza n. 3292/2013, pubblicata in data 14.11.2013 ed emessa nel procedimento n. R.G. 14449/2010, il Tribunale di Bologna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra e il Sig. . Pt_2 CP_2
Ad oggi, i ricorrenti si rivolgono al Tribunale per chiedere una modifica della sentenza di divorzio in punto di mantenimento delle figlie maggiorenni.
In sede di prima udienza (06.03.2025) il Giudice delegato sentiva personalmente le parti e, successivamente, le invitava a raggiungere un accordo per la composizione della controversia. I procuratori delle parti si rendevano disponibili ad instaurare le trattative.
In sede di udienza successiva, svoltasi in data 17.07.2025, l'avv. Baruzzi esibiva la delega dell'avv. Muschitiello e dava atto dell'accordo raggiunto dalle parti. Dunque, insisteva sulle conclusioni congiunte e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Questi i termini dell'accordo raggiunto dalle parti:
- disporre che il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento ordinario della LI
, a far data dalla mensilità di luglio 2025, la somma di €. 100,00 mensili a titolo di Persona_2 mantenimento ordinario, somma che verrà corrisposta sino a quando la LI non verrà assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- la madre si obbliga a portare a conoscenza il padre dell'avvenuta assunzione con contratto a tempo indeterminato della LI . In mancanza di comunicazione il padre potrà procedere alla Per_2 richiesta di restituzione dell'indebito eventualmente maturato;
- ferme le ulteriori condizioni di cui alla Sentenza N. 3292/2013 del 5 novembre 2013 come modificata dal Decreto emesso nell'ambito del procedimento R.G. N. 8264/2021 cronol. N. 4836/2022 in data 27 aprile 2022;
- le spese legali saranno compensate tra le parti ed all'uopo, sottoscrivono il presente accordo anche i rispettivi difensori per accettazione e rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.
******
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti. Infatti, la riduzione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento ordinario in favore della LI maggiorenne, appare Per_2 ragionevole alla luce della sopravvenuta indipendenza economica, pacifica nonché documentata, della stessa.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti a che le stesse siano integralmente compensate.
******
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3292/2013, pubblicata in data 14.11.2013 così provvede: pagina 2 di 3 dà atto e dispone che il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento ordinario della LI
a far data dalla mensilità di luglio 2025, la somma di €. 100,00 mensili a titolo di Persona_2 mantenimento ordinario, somma che verrà corrisposta sino a quando la LI non verrà assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
dà atto che la madre si obbliga a portare a conoscenza il padre dell'avvenuta assunzione con contratto a tempo indeterminato della LI In mancanza di comunicazione il padre potrà procedere alla Per_2 richiesta di restituzione dell'indebito eventualmente maturato;
dà atto che rimangono ferme le ulteriori condizioni di cui alla Sentenza N. 3292/2013 del 5 novembre 2013 come modificata dal Decreto emesso nell'ambito del procedimento R.G. N. 8264/2021 cronol. N. 4836/2022 in data 27 aprile 2022;
Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17073/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MUSCHITIELLO ALBERTO, elettivamente domiciliato in Via Silvio Pellico 48 70032 Bitonto Italia presso il difensore avv. MUSCHITIELLO ALBERTO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARUZZI MICHELA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in PIAZZA DEL DUOMO 8 40026 IMOLA presso il difensore avv. BARUZZI MICHELA
CONVENUTA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 03.12.2024 il Sig. (nato a [...] il Parte_1 24.09.1958) e la Sig.ra (nata a [...] il [...]) ricorrevano al Tribunale per CP_1 chiedere la modifica delle condizioni di divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio concordatario e che dalla loro unione nascevano (09.03.1993) e (18.02.1999), entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 autosufficienti economicamente.
Con decreto di omologa del 04.11.2008 il Tribunale di Bari pronunciava la separazione consensuale tra i coniugi.
pagina 1 di 3 Con Sentenza n. 3292/2013, pubblicata in data 14.11.2013 ed emessa nel procedimento n. R.G. 14449/2010, il Tribunale di Bologna pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la Sig.ra e il Sig. . Pt_2 CP_2
Ad oggi, i ricorrenti si rivolgono al Tribunale per chiedere una modifica della sentenza di divorzio in punto di mantenimento delle figlie maggiorenni.
In sede di prima udienza (06.03.2025) il Giudice delegato sentiva personalmente le parti e, successivamente, le invitava a raggiungere un accordo per la composizione della controversia. I procuratori delle parti si rendevano disponibili ad instaurare le trattative.
In sede di udienza successiva, svoltasi in data 17.07.2025, l'avv. Baruzzi esibiva la delega dell'avv. Muschitiello e dava atto dell'accordo raggiunto dalle parti. Dunque, insisteva sulle conclusioni congiunte e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Questi i termini dell'accordo raggiunto dalle parti:
- disporre che il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento ordinario della LI
, a far data dalla mensilità di luglio 2025, la somma di €. 100,00 mensili a titolo di Persona_2 mantenimento ordinario, somma che verrà corrisposta sino a quando la LI non verrà assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- la madre si obbliga a portare a conoscenza il padre dell'avvenuta assunzione con contratto a tempo indeterminato della LI . In mancanza di comunicazione il padre potrà procedere alla Per_2 richiesta di restituzione dell'indebito eventualmente maturato;
- ferme le ulteriori condizioni di cui alla Sentenza N. 3292/2013 del 5 novembre 2013 come modificata dal Decreto emesso nell'ambito del procedimento R.G. N. 8264/2021 cronol. N. 4836/2022 in data 27 aprile 2022;
- le spese legali saranno compensate tra le parti ed all'uopo, sottoscrivono il presente accordo anche i rispettivi difensori per accettazione e rinuncia al vincolo di solidarietà ex art. 68 L.P.
******
Ad avviso del Collegio il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti. Infatti, la riduzione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento ordinario in favore della LI maggiorenne, appare Per_2 ragionevole alla luce della sopravvenuta indipendenza economica, pacifica nonché documentata, della stessa.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Quanto alle spese del presente procedimento, vi è l'accordo delle parti a che le stesse siano integralmente compensate.
******
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni della sentenza del Tribunale di Bologna n. 3292/2013, pubblicata in data 14.11.2013 così provvede: pagina 2 di 3 dà atto e dispone che il padre corrisponderà alla madre a titolo di mantenimento ordinario della LI
a far data dalla mensilità di luglio 2025, la somma di €. 100,00 mensili a titolo di Persona_2 mantenimento ordinario, somma che verrà corrisposta sino a quando la LI non verrà assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
dà atto che la madre si obbliga a portare a conoscenza il padre dell'avvenuta assunzione con contratto a tempo indeterminato della LI In mancanza di comunicazione il padre potrà procedere alla Per_2 richiesta di restituzione dell'indebito eventualmente maturato;
dà atto che rimangono ferme le ulteriori condizioni di cui alla Sentenza N. 3292/2013 del 5 novembre 2013 come modificata dal Decreto emesso nell'ambito del procedimento R.G. N. 8264/2021 cronol. N. 4836/2022 in data 27 aprile 2022;
Spese legali compensate.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18.07.2025.
Il Presidente estensore Dr Bruno Perla
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