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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 26/02/2026, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1067/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
ZI EL, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3095/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620028371525000 ESENZIONE TICKE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'ntimazione di Pagamento n. 29620028371525/000 per la complessiva somma di €
271.15, notificata in data 26.05.2025, per recupero crediti da esenzioni reddituali anno 2015, eccependo l'erroneità della pretesa, avendo diritto alle esenzioni godute.
ADER non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Ricorrente_1 ha infatti documentalmente dimostrato di avere in effetti diritto alle esenzioni per l'anno 2015, considerato il reddito (dimostrato dal deposito delal dichiarazione dei redditi) e la sua età. Inoltre, ha dimostrato che il nucleo familiare, nel 2015, era formato soltanto da lei e dalla figlia, posto che, sin dal 2014, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 233,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna ADER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 233,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 26.2.2026
La Giudice
AN ZI
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
ZI EL, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3095/2025 depositato il 07/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620028371525000 ESENZIONE TICKE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato l'ntimazione di Pagamento n. 29620028371525/000 per la complessiva somma di €
271.15, notificata in data 26.05.2025, per recupero crediti da esenzioni reddituali anno 2015, eccependo l'erroneità della pretesa, avendo diritto alle esenzioni godute.
ADER non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La Ricorrente_1 ha infatti documentalmente dimostrato di avere in effetti diritto alle esenzioni per l'anno 2015, considerato il reddito (dimostrato dal deposito delal dichiarazione dei redditi) e la sua età. Inoltre, ha dimostrato che il nucleo familiare, nel 2015, era formato soltanto da lei e dalla figlia, posto che, sin dal 2014, era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 233,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna ADER al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 233,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Palermo, 26.2.2026
La Giudice
AN ZI