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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. V, sentenza 27/02/2026, n. 2972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2972 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2972/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SO RT, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5148/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TEFA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n.5148/2025, depositato telematicamente, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da se stessa ex art 86 c.p.c., ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401565246, relativo a
TARI per gli anni 2018/2020, dell'importo di €.670,00=, notificato da Roma Capitale in data 02/12/2024, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce, in via preliminare, la nullità dell'atto n.
112401565246 notificato in data 02.12.2024 nonché di ogni atto precedente e/o prodromico e/o successivo e/o connesso a quello impugnato per difetto di notifica ed in ogni caso per difetto di legittimazione passiva dell'Avv. Ricorrente_1 per non essere proprietario dei beni immobili ubicato in Indirizzo_1 (quartiere Casalpalocco); in via principale e nel merito evidenzia la pretesa illegittima e regolarità dei pagamenti della tassa rifiuti;
solleva rilievi sulla gestione amministrativa di Ama;
richiama la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
eccepisce la prescrizione ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161. Evidenzia altresì che al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401565246, di aver presentato un'istanza in via di autotutela obbligatoria, trasmessa a mezzo PEC in data 16 dicembre 2024 agli indirizzi agli indirizzi tari@pec.amaroma. it e Email_3, con la quale ha dettagliato i vizi giuridici del provvedimento e l'errata individuazione del soggetto sollecitato un riscontro con comunicazione del 09.01.2025; tuttavia, a tutt'oggi,
l'amministrazione interessata, pur essendo tenuta per legge, trattandosi dell‟art. 10 quater dello Statuto del
Contribuente così come riformato dal D.lgs. n. 219/2023 non ha fornito alcun riscontro, né ha adottato provvedimenti volti alla rettifica o alla revoca dell'atto contestato. Tale inerzia rende necessario l'intervento di questa Nominativo_1 per il riconoscimento delle ragioni del ricorrente e di conseguenza per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
Roma Capitale, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso in data 30/01/2025, non si è costituita in giudizio.
La Ricorrente ha depositato Memoria illustrativa con la quale comunicava che in data 30.06.2025 AMA SPA comunicava l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401565246 del 15.11.2024, in accoglimento dell'istanza in autotutela;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, previa liquidazione delle spese del presente giudizio.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale ha riconosciuto le doglianze eccepite dalla ricorrente, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Attesa la specifica richiesta e valutato che l'operato dell'Ufficio ha determinato l'instaurazione del presente giudizio, legittima appare la richiesta della ricorrente alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente, congruamente liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 5, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SO RT, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5148/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TEFA 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TEFA 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401565246 TEFA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n.5148/2025, depositato telematicamente, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentata e difesa da se stessa ex art 86 c.p.c., ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 112401565246, relativo a
TARI per gli anni 2018/2020, dell'importo di €.670,00=, notificato da Roma Capitale in data 02/12/2024, richiedendone l'annullamento, previa sospensione. A motivi deduce, in via preliminare, la nullità dell'atto n.
112401565246 notificato in data 02.12.2024 nonché di ogni atto precedente e/o prodromico e/o successivo e/o connesso a quello impugnato per difetto di notifica ed in ogni caso per difetto di legittimazione passiva dell'Avv. Ricorrente_1 per non essere proprietario dei beni immobili ubicato in Indirizzo_1 (quartiere Casalpalocco); in via principale e nel merito evidenzia la pretesa illegittima e regolarità dei pagamenti della tassa rifiuti;
solleva rilievi sulla gestione amministrativa di Ama;
richiama la violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione;
eccepisce la prescrizione ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 161. Evidenzia altresì che al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401565246, di aver presentato un'istanza in via di autotutela obbligatoria, trasmessa a mezzo PEC in data 16 dicembre 2024 agli indirizzi agli indirizzi tari@pec.amaroma. it e Email_3, con la quale ha dettagliato i vizi giuridici del provvedimento e l'errata individuazione del soggetto sollecitato un riscontro con comunicazione del 09.01.2025; tuttavia, a tutt'oggi,
l'amministrazione interessata, pur essendo tenuta per legge, trattandosi dell‟art. 10 quater dello Statuto del
Contribuente così come riformato dal D.lgs. n. 219/2023 non ha fornito alcun riscontro, né ha adottato provvedimenti volti alla rettifica o alla revoca dell'atto contestato. Tale inerzia rende necessario l'intervento di questa Nominativo_1 per il riconoscimento delle ragioni del ricorrente e di conseguenza per l'annullamento dell'impugnato avviso di accertamento.
Roma Capitale, a cui è stato regolarmente notificato il ricorso in data 30/01/2025, non si è costituita in giudizio.
La Ricorrente ha depositato Memoria illustrativa con la quale comunicava che in data 30.06.2025 AMA SPA comunicava l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo n. 112401565246 del 15.11.2024, in accoglimento dell'istanza in autotutela;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, previa liquidazione delle spese del presente giudizio.
All'udienza il ricorso è stato riservato per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Roma Capitale ha riconosciuto le doglianze eccepite dalla ricorrente, per cui va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Attesa la specifica richiesta e valutato che l'operato dell'Ufficio ha determinato l'instaurazione del presente giudizio, legittima appare la richiesta della ricorrente alla refusione delle spese di lite che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Roma Capitale al pagamento delle spese processuali nei confronti della ricorrente, congruamente liquidate in euro 500,00 oltre oneri di legge se dovuti ed oltre al rimborso del contributo unificato.