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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHETTI MARINA, Presidente
BONAMARTINI CESARE, RE
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 587/2023 depositato il 12/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C203061 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T9H01C203061-2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate verificava, per l'anno di imposta 2016 maggiore
IRPEF per € 1.154.983,00, maggiore Addizionale Regionale per € 46.746,00, maggiore Addizionale Comunale per € 22.140,00 e maggiore IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero) per € 5.533,00, oltre ad irrogare le relative sanzioni.
Dai dati comunicati dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS) emergeva che il Ricorrente_1 era titolare di attività finanziarie all'estero non indicate nell'apposito quadro RW del modello dichiarativo, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n,
227 del 1990.
Per tale ragione, la Divisione Centrale Contribuenti notificava al Ricorrente_1 la comunicazione n. CV2016T9G2830224, nella quale segnalava l'omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziarie detenute in Croazia.
Nel contempo, il contribuente era invitato a correggere l'omissione riscontrata mediante l'istituto del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, nonché le sanzioni per la violazione sul “Monitoraggio fiscale”.
Il 31.7.2019, Ricorrente_1 presentava dichiarazione integrativa per l'annualità 2016 in cui indicava nel quadro “RW” attività estere di natura finanziaria detenute nel Regno Unito (non in Croazia) per un ammontare di € 1.645.657,00, nonché, nel quadro “RM”, redditi di capitale pari a € 24.670,00 soggetti a Imposta sostitutiva con aliquota del 26% (imposta, quest'ultima, di importo di € 6.439,66, che veniva versata in data 1.8.2019).
Il 30.1.2021 veniva presentata una seconda dichiarazione integrativa nella quale veniva indicato sia il patrimonio finanziario detenuto nel Regno Unito, pari a € 1.645.657,00, che quello posseduto in Croazia, ammontante a € 1.121.003,00.
A fronte delle richieste dell'Amministrazione finanziaria, il Ricorrente_1 non produceva, nel contraddittorio endoprocedimentale, i documenti richiesti inerenti le attività finanziarie detenute all'estero.
L'Agenzia delle Entrate riteneva, pertanto, che non fossero stati forniti elementi sull'origine della provvista detenuta in Croazia e nel Regno Unito per l'importo complessivo di € 2.766.660,00.
Stante la mancata compilazione negli anni precedenti il 2016 del quadro RW e l'assenza di movimenti di capitale verso l'estero, l'Ufficio concludeva che tale attività finanziaria si fosse costituita nel corso dell'anno
2016 e, in assenza di alcuna documentazione, qualificava la provvista come relativa a redditi prodotti all'estero e sottratti a tassazione in Italia.
Con il ricorso, Ricorrente_1 deduceva che le disponibilità estere non erano frutto di redditi non dichiarati, ma di risparmi accumulati nel corso degli anni.
Deduceva che “il rapporto finanziario intrattenuto nel Regno Unito è derivato da disponibilità precedenti all'anno 2016 (i cui termini dichiarativi sono ora prescritti), tanto è che nel riquadro relativo ai giorni di possesso
è indicato l'intero periodo di 365 giorni e il riquadro del saldo iniziale è debitamente compilato con l'importo risultante dalle disponibilità dell'anno precedente”, mentre “il rapporto finanziario intrattenuto in Croazia – per contro – è stato attivato in corso dell'anno 2016, tanto è che i giorni di possesso indicati sono solo 290
e si riferiscono a disponibilità preesistenti e non frutto di redditi non dichiarati nell'anno”.
Per quanto riguarda il calcolo dell'IFAVE richiesta e dell'Addizionale Comunale, evidenziava come il prospetto non riportasse la determinazione analitica del calcolo effettuato dagli accertatori, non tenendo conto del versamento spontaneo della somma dovuta a titolo di sanzione.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria che chiedeva il rigetto del ricorso, sottolineando la correttezza dell'avviso di accertamento impugnato. All'udienza di trattazione, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stima la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Pacifica la disponibilità patrimoniale in capo al ricorrente, si osserva che lo stesso nella fase amministrativa antecedente l'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, non ha esibito, come richiesto dall'Ufficio,
i documenti inerenti le attività finanziarie detenute all'estero, limitandosi ad allegare solo in sede di ricorso che le disponibilità costituissero l'oggetto di pregressi risparmi.
Deve, tuttavia, osservarsi come l'Amministrazione finanziaria abbia evidenziato l'assenza di dichiarazioni del contribuente aventi ad oggetto movimenti di capitale verso l'estero (Regno Unito e la Croazia).
Ne discende che la circostanza che le disponibilità finanziarie fossero derivanti da risparmi maturati nel tempo risulta oggetto di mera deduzione e non appare fornita di alcun supporto probatorio.
Ciò vale, in particolare, per le disponibilità finanziarie detenute in Croazia, laddove lo stesso ricorrente indica un periodo di possesso delle stesse di 290 giorni.
Tale dato impone di ritenere che si tratti di somme maturate nel corso dell'anno 2016 e sottratte alla tassazione in Italia.
Considerato che il cd. principio del “worldwide taxation principle” (art. 1; art. 2, commi 1 e 2; art. 3, comma
1, D.P.R. n. 917/1986) fa sì che i redditi del cittadino residente siano soggetti a tassazione diretta dal Fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti (cioè, anche se prodotti fuori dai nostri confini nazionali), deve concludersi per la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate, non scalfito dalle generiche allegazioni della parte.
Quanto alle censure relative alla determinazione dell'IVAFE, la lettura dell'intero atto consente di comprendere come si sia fatto riferimento all'aliquota del 2 per mille ai sensi dell'art. 19, comma 20, D.L. n.
201/2011 (cfr. fg. 6).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella somma complessiva di € 15.000,00, oltre accessori di legge (se dovuti).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquidate in complessivi €. 15.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Brescia, 22 settembre 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 22/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MARCHETTI MARINA, Presidente
BONAMARTINI CESARE, RE
ANDREOZZI GIOVANBATTISTA, Giudice
in data 22/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 587/2023 depositato il 12/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9H01C203061 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente depositato Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. T9H01C203061-2022, con il quale l'Agenzia delle Entrate verificava, per l'anno di imposta 2016 maggiore
IRPEF per € 1.154.983,00, maggiore Addizionale Regionale per € 46.746,00, maggiore Addizionale Comunale per € 22.140,00 e maggiore IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero) per € 5.533,00, oltre ad irrogare le relative sanzioni.
Dai dati comunicati dalle amministrazioni fiscali estere nell'ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS) emergeva che il Ricorrente_1 era titolare di attività finanziarie all'estero non indicate nell'apposito quadro RW del modello dichiarativo, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n,
227 del 1990.
Per tale ragione, la Divisione Centrale Contribuenti notificava al Ricorrente_1 la comunicazione n. CV2016T9G2830224, nella quale segnalava l'omessa dichiarazione di investimenti e attività finanziarie detenute in Croazia.
Nel contempo, il contribuente era invitato a correggere l'omissione riscontrata mediante l'istituto del ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, nonché le sanzioni per la violazione sul “Monitoraggio fiscale”.
Il 31.7.2019, Ricorrente_1 presentava dichiarazione integrativa per l'annualità 2016 in cui indicava nel quadro “RW” attività estere di natura finanziaria detenute nel Regno Unito (non in Croazia) per un ammontare di € 1.645.657,00, nonché, nel quadro “RM”, redditi di capitale pari a € 24.670,00 soggetti a Imposta sostitutiva con aliquota del 26% (imposta, quest'ultima, di importo di € 6.439,66, che veniva versata in data 1.8.2019).
Il 30.1.2021 veniva presentata una seconda dichiarazione integrativa nella quale veniva indicato sia il patrimonio finanziario detenuto nel Regno Unito, pari a € 1.645.657,00, che quello posseduto in Croazia, ammontante a € 1.121.003,00.
A fronte delle richieste dell'Amministrazione finanziaria, il Ricorrente_1 non produceva, nel contraddittorio endoprocedimentale, i documenti richiesti inerenti le attività finanziarie detenute all'estero.
L'Agenzia delle Entrate riteneva, pertanto, che non fossero stati forniti elementi sull'origine della provvista detenuta in Croazia e nel Regno Unito per l'importo complessivo di € 2.766.660,00.
Stante la mancata compilazione negli anni precedenti il 2016 del quadro RW e l'assenza di movimenti di capitale verso l'estero, l'Ufficio concludeva che tale attività finanziaria si fosse costituita nel corso dell'anno
2016 e, in assenza di alcuna documentazione, qualificava la provvista come relativa a redditi prodotti all'estero e sottratti a tassazione in Italia.
Con il ricorso, Ricorrente_1 deduceva che le disponibilità estere non erano frutto di redditi non dichiarati, ma di risparmi accumulati nel corso degli anni.
Deduceva che “il rapporto finanziario intrattenuto nel Regno Unito è derivato da disponibilità precedenti all'anno 2016 (i cui termini dichiarativi sono ora prescritti), tanto è che nel riquadro relativo ai giorni di possesso
è indicato l'intero periodo di 365 giorni e il riquadro del saldo iniziale è debitamente compilato con l'importo risultante dalle disponibilità dell'anno precedente”, mentre “il rapporto finanziario intrattenuto in Croazia – per contro – è stato attivato in corso dell'anno 2016, tanto è che i giorni di possesso indicati sono solo 290
e si riferiscono a disponibilità preesistenti e non frutto di redditi non dichiarati nell'anno”.
Per quanto riguarda il calcolo dell'IFAVE richiesta e dell'Addizionale Comunale, evidenziava come il prospetto non riportasse la determinazione analitica del calcolo effettuato dagli accertatori, non tenendo conto del versamento spontaneo della somma dovuta a titolo di sanzione.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione finanziaria che chiedeva il rigetto del ricorso, sottolineando la correttezza dell'avviso di accertamento impugnato. All'udienza di trattazione, le parti insistevano nelle rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stima la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere respinto per i motivi di seguito indicati.
Pacifica la disponibilità patrimoniale in capo al ricorrente, si osserva che lo stesso nella fase amministrativa antecedente l'emissione dell'avviso di accertamento impugnato, non ha esibito, come richiesto dall'Ufficio,
i documenti inerenti le attività finanziarie detenute all'estero, limitandosi ad allegare solo in sede di ricorso che le disponibilità costituissero l'oggetto di pregressi risparmi.
Deve, tuttavia, osservarsi come l'Amministrazione finanziaria abbia evidenziato l'assenza di dichiarazioni del contribuente aventi ad oggetto movimenti di capitale verso l'estero (Regno Unito e la Croazia).
Ne discende che la circostanza che le disponibilità finanziarie fossero derivanti da risparmi maturati nel tempo risulta oggetto di mera deduzione e non appare fornita di alcun supporto probatorio.
Ciò vale, in particolare, per le disponibilità finanziarie detenute in Croazia, laddove lo stesso ricorrente indica un periodo di possesso delle stesse di 290 giorni.
Tale dato impone di ritenere che si tratti di somme maturate nel corso dell'anno 2016 e sottratte alla tassazione in Italia.
Considerato che il cd. principio del “worldwide taxation principle” (art. 1; art. 2, commi 1 e 2; art. 3, comma
1, D.P.R. n. 917/1986) fa sì che i redditi del cittadino residente siano soggetti a tassazione diretta dal Fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti (cioè, anche se prodotti fuori dai nostri confini nazionali), deve concludersi per la correttezza dell'operato dell'Agenzia delle Entrate, non scalfito dalle generiche allegazioni della parte.
Quanto alle censure relative alla determinazione dell'IVAFE, la lettura dell'intero atto consente di comprendere come si sia fatto riferimento all'aliquota del 2 per mille ai sensi dell'art. 19, comma 20, D.L. n.
201/2011 (cfr. fg. 6).
Ne consegue il rigetto del ricorso e la conferma dell'avviso di accertamento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della causa, nella somma complessiva di € 15.000,00, oltre accessori di legge (se dovuti).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquidate in complessivi €. 15.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Brescia, 22 settembre 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE