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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 08/12/2025, n. 4991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4991 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario avv. Gennaro
Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3774/2016 R.G. promossa da in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 costituita in giudizio con gli Avv.ti Michelina Palmieri e Donato
F.M. Rizzo, con studio in Contursi Terme /Sa), via Gorgola, 26,
PEC Email_1 attrice contro
, p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., costituita in giudizio con gli
Avv.ti Massimo e Domenico Caiafa, con studio in Salerno, via
Ersilio Castelluccio, 24, PEC
.salerno.it Email_2 CP_2
.salerno.it Email_3 CP_2 nonché
- , el.te dom.to ex lege presso CP_3 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_4
Milano, corso Sempione, 39, Milano
Convenuti
Oggetto: risarcimento danni da R.C.A.
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato l'08 - 14 aprile
2016, l'attrice evocava in giudizio per l'udienza del 25.01.2017
l' ed affinchè, previo accertamento dei fatti, CP_4 CP_3 si condannassero i convenuti ai sensi degli art. 2043 e 2059 cc
1 e della L. 669/1990 e ss., in solido tra loro, al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti. Quantificava in euro
122.274,86 l'importo richiesto da cui dovevano detrarsi €
21.648,00 già ricevuti e trattenuti come acconto, ovvero la maggiore o minore somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento. Esponeva che: - in data 26.12.2013 in Colliano (Sa), località Prato D'Amelia, l'autovettura Fiat Stilo, tg. BC06BYI, di proprietà e condotta dal sig. , usciva di strada, CP_3 abbatteva diversi metri di recinzione, danneggiava un muro di contenimento, danneggiava alcuni container e finiva la sua corsa sfondando un'istallazione adibita ad abitazione e uffici, il tutto di proprietà della ditta attrice;
- l'autovettura danneggiante era assicurata con la compagnia estera
[...]
- sul posto intervenivano i Carabinieri che CP_5 redigevano verbale dell'accaduto; - per la gravità dei danni ai beni coinvolti provvedeva a nominare un perito che redigeva una perizia di stima dei danni;
- provvedeva a costituire in mora Contr l' legittimato passivamente rispetto ai sinistri che vedono coinvolti veicoli immatricolati all'estero; - riceveva da US
Italia S.r.l., incaricata di gestire il sinistro, la somma di €
21.648,00. Concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento dell'importo residuo di € 100.626,86 ovvero la maggiore o minore somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento. Vinte le spese. Contr In data 15.11.2016 si costituiva in giudizio l' he eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente assicuratore straniero, l'improponibilità della domanda attrice nonché l'infondatezza delle pretese attoree sia nell'an che nel quantum debeatur. Precisava che a seguito della propria stima dei danni aveva provveduto a formulare
2 all'attrice offerta risarcitoria nella misura di € 24.298,00 di cui
€ 2.650,00 per onorari. Eccepiva l'inammissibilità della richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Concludeva chiedendo che in via preliminare si ordinasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente assicuratore straniero ex art. 126 comma 2 lett. b del codice delle assicurazioni, dichiararsi l'infondatezza in fatto e diritto della domanda e ritenere equa la somma già pagata. Vinte le spese.
Svolgimento del processo
Con ordinanza dell'11.03.2016 il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente assicuratore rumeno Ammesse le Controparte_6 prove, si differiva più volte l'escussione dei testi anche per l'emergenza epidemiologica da Covid 19. Istruita, quindi, la causa con la raccolta delle dichiarazioni testimoniali e l'espletamento della CTU, all'udienza del 23.12.24, venivano precisate le conclusioni delle parti e si assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente verificata l'integrità del contraddittorio.
In atti non vi è prova che parte attrice abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società rumena contenuto Controparte_6 nell'ordinanza dell'11.03.2018 in cui all'uopo era stata fissata l'udienza del 16.10.2019. Benchè non risulti stabilito espressamente il termine perentorio di cui all'art. 102 c.p.c. entro cui il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato, tale termine è implicitamente evincibile dal lasso temporale concesso con la fissazione della successiva udienza, tale da garantire il rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.
3 L'art. 307, comma 3, c.p.c. dispone, ai fini che qui interessano, che il processo si estingue qualora la parte alla quale spetta di integrare il giudizio non via abbia provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. E che il termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio sia perentorio è affermato espressamente dall'art. 102 c.p.c. mentre il comma 4 dell'art. 307 cpc sancisce che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal giudice. Tale ultima norma ha inciso in modo determinante sulla dinamica della rilevabilità dei fatti estintivi, sottraendo alle parti la possibilità di disporne attraverso tempestiva eccezione, così ponendo in capo al giudice il potere-dovere di verificare il rispetto del provvedimento con il quale nella fattispecie è stato disposto ex art. 102 cpc l'integrazione del giudizio e di dichiararne d'ufficio l'avvenuta estinzione, in caso di mancata osservanza.
Rispetto a tale potere-dovere decisorio, non assume alcuna rilevanza la circostanza che il giudizio sia comunque proseguito, posto che, a differenza di quanto previsto nel processo esecutivo – in cui la mancata immediata rilevazione di un fatto estintivo ne annulla gli effetti – nel giudizio ordinario di cognizione, la dichiarazione di estinzione di ufficio può intervenire in qualunque fase e grado del processo, con conseguente interesse delle stesse parti ad evitare la prosecuzione di un giudizio sottoposto all'alea di futura declaratoria di avvenuta estinzione (Trib. Nocera Inferiore, sent.
n. 499/2016).
Ciò posto, nel merito la domanda si appalesa infondata avendo l'attrice inteso provare le proprie ragioni escutendo all'udienza del 07.03.2023 i testi ing. che si Testimone_1 limitava a confermare la perizia di parte a sua firma quantificativa dei danni richiesti nonché il carabiniere Massimo
4 che aveva redatto il rapporto dell'incidente a seguito di Tes_2 intervento sul luogo del sinistro il mattino dopo che però nella circostanza dichiarava e di non aver eseguito rilievi planimetrici ma di aver rinvenuto sul luogo del sinistro la vettura di incastrata in un container di proprietà CP_3 della La giurisprudenza dominante, anche di Controparte_7 merito, ha più volte ritenuto che "il rapporto-verbale della
Polizia Giudiziaria relativo alle modalità di un sinistro stradale offre al magistrato materia indiziaria, senza assurgere a dignità di prova” e che "i rapporti ed i verbali della Polizia Giudiziaria fanno fede fino a querela di falso di solo per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di aver personalmente compiuto (fatto salvo il potere-dovere del Giudicante di valutare liberamente l'esattezza delle operazioni) mentre, per ciò che attiene alle altre circostanze constatate non de visu dal
Pubblico Ufficiale, resta soltanto materiale indiziario" (Cass. III
Sez. sent. 25.6.03 n.10128; Trib. Salerno sent. 22.09.2004; Cass.
III Sez. Civ. sent. 16.11.2005 n.23219, Cass. Civ. Sez. III sent.
15.2.2006 n.3282). Il verbale redatto dall'autorità non ha fede privilegiata le sue risultanze sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice ed è privo di efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. perché fondato sul giudizio valutativo degli agenti che implica un'attività di elaborazione da parte degli agenti stessi (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 15108/2010).
Anche riguardo al quantum debeatur la domanda attorea si appalesa in gran parte non provata ed in ogni caso sproporzionata stante le condivisibili risultanze della ctu che ha, sostanzialmente, confermato la quantificazione dei danni Contr effettuata, in via stragiudiziale, dall' Il CTU pur riconoscendo sussistente nel caso di specie il nesso causale tra l'uscita di strada dell'autovettura danneggiante ed i danni accertati, ha affermato “che dalle risultanze del sopralluogo è
5 stato possibile riscontrare, visivamente, di persona, i soli danni cagionati al muro di contenimento/delimitazione e sovrastante recinzione, e non anche alle attrezzature e macchinari di proprietà della in quanto allontanate Parte_2 dai luoghi di causa dal legale rappresentante della società”; di non aver rinvenuto nessuna documentazione fiscale a riprova delle spese di ripristino dello stato dei luoghi per cui l'IVA non
è dovuta. Conclusivamente ha stabilito che, in base alle risultanze degli algoritmi utilizzati, i danni subiti dalla Società attrice ammontano complessivamente di € 22.161,81, oltre
I.V.A., così in riparti: a) Attrezzature/macchinari € 18.730,00;
b) Danno per ripristino muro di contenimento/delimitazione €
1.647,67; c) Danno per ripristino recinzione € 284,14; d) oneri tecnici per SCIA € 1.500,00.
Trattasi di importo sostanzialmente corrispondente alla Contr somma versata dall' a titolo di offerta (€ 24.298,00 comprensivi di spese legali), nella fase stragiudiziale.
La richiesta di parte attrice in domanda introduttiva del giudizio di liquidazione della diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa e la conclusiva rideterminazione dell'ammontare chiesto a titolo di risarcimento in coerenza con le conclusioni della ctu, induce a compensare tra e parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o reietta, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. nei confronti di Controparte_6 in persona del legale rapp.te p.t, el.te dom.to ex lege presso
6 per omessa integrazione del Controparte_4 contraddittorio;
2) rigetta la domanda attrice perché non provata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Le spese di ctu restano a carico dell'attrice.
Così deciso in Salerno lì, 08 dicembre 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
7 8 .
9 10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario avv. Gennaro
Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 3774/2016 R.G. promossa da in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 costituita in giudizio con gli Avv.ti Michelina Palmieri e Donato
F.M. Rizzo, con studio in Contursi Terme /Sa), via Gorgola, 26,
PEC Email_1 attrice contro
, p.iva , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rapp.te p.t., costituita in giudizio con gli
Avv.ti Massimo e Domenico Caiafa, con studio in Salerno, via
Ersilio Castelluccio, 24, PEC
.salerno.it Email_2 CP_2
.salerno.it Email_3 CP_2 nonché
- , el.te dom.to ex lege presso CP_3 [...]
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Controparte_4
Milano, corso Sempione, 39, Milano
Convenuti
Oggetto: risarcimento danni da R.C.A.
Posizione delle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato l'08 - 14 aprile
2016, l'attrice evocava in giudizio per l'udienza del 25.01.2017
l' ed affinchè, previo accertamento dei fatti, CP_4 CP_3 si condannassero i convenuti ai sensi degli art. 2043 e 2059 cc
1 e della L. 669/1990 e ss., in solido tra loro, al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti. Quantificava in euro
122.274,86 l'importo richiesto da cui dovevano detrarsi €
21.648,00 già ricevuti e trattenuti come acconto, ovvero la maggiore o minore somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento. Esponeva che: - in data 26.12.2013 in Colliano (Sa), località Prato D'Amelia, l'autovettura Fiat Stilo, tg. BC06BYI, di proprietà e condotta dal sig. , usciva di strada, CP_3 abbatteva diversi metri di recinzione, danneggiava un muro di contenimento, danneggiava alcuni container e finiva la sua corsa sfondando un'istallazione adibita ad abitazione e uffici, il tutto di proprietà della ditta attrice;
- l'autovettura danneggiante era assicurata con la compagnia estera
[...]
- sul posto intervenivano i Carabinieri che CP_5 redigevano verbale dell'accaduto; - per la gravità dei danni ai beni coinvolti provvedeva a nominare un perito che redigeva una perizia di stima dei danni;
- provvedeva a costituire in mora Contr l' legittimato passivamente rispetto ai sinistri che vedono coinvolti veicoli immatricolati all'estero; - riceveva da US
Italia S.r.l., incaricata di gestire il sinistro, la somma di €
21.648,00. Concludeva chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento dell'importo residuo di € 100.626,86 ovvero la maggiore o minore somma determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal verificarsi dell'evento. Vinte le spese. Contr In data 15.11.2016 si costituiva in giudizio l' he eccepiva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente assicuratore straniero, l'improponibilità della domanda attrice nonché l'infondatezza delle pretese attoree sia nell'an che nel quantum debeatur. Precisava che a seguito della propria stima dei danni aveva provveduto a formulare
2 all'attrice offerta risarcitoria nella misura di € 24.298,00 di cui
€ 2.650,00 per onorari. Eccepiva l'inammissibilità della richiesta di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Concludeva chiedendo che in via preliminare si ordinasse l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente assicuratore straniero ex art. 126 comma 2 lett. b del codice delle assicurazioni, dichiararsi l'infondatezza in fatto e diritto della domanda e ritenere equa la somma già pagata. Vinte le spese.
Svolgimento del processo
Con ordinanza dell'11.03.2016 il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente assicuratore rumeno Ammesse le Controparte_6 prove, si differiva più volte l'escussione dei testi anche per l'emergenza epidemiologica da Covid 19. Istruita, quindi, la causa con la raccolta delle dichiarazioni testimoniali e l'espletamento della CTU, all'udienza del 23.12.24, venivano precisate le conclusioni delle parti e si assegnava la causa a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente verificata l'integrità del contraddittorio.
In atti non vi è prova che parte attrice abbia ottemperato all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società rumena contenuto Controparte_6 nell'ordinanza dell'11.03.2018 in cui all'uopo era stata fissata l'udienza del 16.10.2019. Benchè non risulti stabilito espressamente il termine perentorio di cui all'art. 102 c.p.c. entro cui il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato, tale termine è implicitamente evincibile dal lasso temporale concesso con la fissazione della successiva udienza, tale da garantire il rispetto del termine a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.
3 L'art. 307, comma 3, c.p.c. dispone, ai fini che qui interessano, che il processo si estingue qualora la parte alla quale spetta di integrare il giudizio non via abbia provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. E che il termine fissato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio sia perentorio è affermato espressamente dall'art. 102 c.p.c. mentre il comma 4 dell'art. 307 cpc sancisce che l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata anche d'ufficio dal giudice. Tale ultima norma ha inciso in modo determinante sulla dinamica della rilevabilità dei fatti estintivi, sottraendo alle parti la possibilità di disporne attraverso tempestiva eccezione, così ponendo in capo al giudice il potere-dovere di verificare il rispetto del provvedimento con il quale nella fattispecie è stato disposto ex art. 102 cpc l'integrazione del giudizio e di dichiararne d'ufficio l'avvenuta estinzione, in caso di mancata osservanza.
Rispetto a tale potere-dovere decisorio, non assume alcuna rilevanza la circostanza che il giudizio sia comunque proseguito, posto che, a differenza di quanto previsto nel processo esecutivo – in cui la mancata immediata rilevazione di un fatto estintivo ne annulla gli effetti – nel giudizio ordinario di cognizione, la dichiarazione di estinzione di ufficio può intervenire in qualunque fase e grado del processo, con conseguente interesse delle stesse parti ad evitare la prosecuzione di un giudizio sottoposto all'alea di futura declaratoria di avvenuta estinzione (Trib. Nocera Inferiore, sent.
n. 499/2016).
Ciò posto, nel merito la domanda si appalesa infondata avendo l'attrice inteso provare le proprie ragioni escutendo all'udienza del 07.03.2023 i testi ing. che si Testimone_1 limitava a confermare la perizia di parte a sua firma quantificativa dei danni richiesti nonché il carabiniere Massimo
4 che aveva redatto il rapporto dell'incidente a seguito di Tes_2 intervento sul luogo del sinistro il mattino dopo che però nella circostanza dichiarava e di non aver eseguito rilievi planimetrici ma di aver rinvenuto sul luogo del sinistro la vettura di incastrata in un container di proprietà CP_3 della La giurisprudenza dominante, anche di Controparte_7 merito, ha più volte ritenuto che "il rapporto-verbale della
Polizia Giudiziaria relativo alle modalità di un sinistro stradale offre al magistrato materia indiziaria, senza assurgere a dignità di prova” e che "i rapporti ed i verbali della Polizia Giudiziaria fanno fede fino a querela di falso di solo per quanto concerne i fatti che il pubblico ufficiale afferma di aver personalmente compiuto (fatto salvo il potere-dovere del Giudicante di valutare liberamente l'esattezza delle operazioni) mentre, per ciò che attiene alle altre circostanze constatate non de visu dal
Pubblico Ufficiale, resta soltanto materiale indiziario" (Cass. III
Sez. sent. 25.6.03 n.10128; Trib. Salerno sent. 22.09.2004; Cass.
III Sez. Civ. sent. 16.11.2005 n.23219, Cass. Civ. Sez. III sent.
15.2.2006 n.3282). Il verbale redatto dall'autorità non ha fede privilegiata le sue risultanze sono soggette al prudente apprezzamento del Giudice ed è privo di efficacia probatoria ex art. 2700 c.c. perché fondato sul giudizio valutativo degli agenti che implica un'attività di elaborazione da parte degli agenti stessi (Cass. Civ. Sez. II sent. n. 15108/2010).
Anche riguardo al quantum debeatur la domanda attorea si appalesa in gran parte non provata ed in ogni caso sproporzionata stante le condivisibili risultanze della ctu che ha, sostanzialmente, confermato la quantificazione dei danni Contr effettuata, in via stragiudiziale, dall' Il CTU pur riconoscendo sussistente nel caso di specie il nesso causale tra l'uscita di strada dell'autovettura danneggiante ed i danni accertati, ha affermato “che dalle risultanze del sopralluogo è
5 stato possibile riscontrare, visivamente, di persona, i soli danni cagionati al muro di contenimento/delimitazione e sovrastante recinzione, e non anche alle attrezzature e macchinari di proprietà della in quanto allontanate Parte_2 dai luoghi di causa dal legale rappresentante della società”; di non aver rinvenuto nessuna documentazione fiscale a riprova delle spese di ripristino dello stato dei luoghi per cui l'IVA non
è dovuta. Conclusivamente ha stabilito che, in base alle risultanze degli algoritmi utilizzati, i danni subiti dalla Società attrice ammontano complessivamente di € 22.161,81, oltre
I.V.A., così in riparti: a) Attrezzature/macchinari € 18.730,00;
b) Danno per ripristino muro di contenimento/delimitazione €
1.647,67; c) Danno per ripristino recinzione € 284,14; d) oneri tecnici per SCIA € 1.500,00.
Trattasi di importo sostanzialmente corrispondente alla Contr somma versata dall' a titolo di offerta (€ 24.298,00 comprensivi di spese legali), nella fase stragiudiziale.
La richiesta di parte attrice in domanda introduttiva del giudizio di liquidazione della diversa somma, maggiore o minore, determinata in corso di causa e la conclusiva rideterminazione dell'ammontare chiesto a titolo di risarcimento in coerenza con le conclusioni della ctu, induce a compensare tra e parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice onorario, in funzione di Giudice Unico, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o reietta, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c. nei confronti di Controparte_6 in persona del legale rapp.te p.t, el.te dom.to ex lege presso
6 per omessa integrazione del Controparte_4 contraddittorio;
2) rigetta la domanda attrice perché non provata;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Le spese di ctu restano a carico dell'attrice.
Così deciso in Salerno lì, 08 dicembre 2025.
Il G.O. avv. Gennaro Porpora
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