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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/09/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
N.R.G. 2676/2022
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 24/09/2025, promossa da:
l' di BRINDISI Parte_1
Con gli avv.ti Maurizio Nunzio Cesare Friolo e Alfredo Perricci
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Con l'avv. Emilia Aversa
Resistente
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 28/07/2022, l' proponeva giudizio di Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368 del 2022, emesso in data 6/7/2022 dal Tribunale di
Brindisi Sezione Lavoro, a mezzo del quale veniva ingiunto alla stessa di pagare in favore di
, il pagamento della complessiva somma di € 6.909,60, a titolo di compenso per Controparte_1 eccedenza oraria svolta, oltre rivalutazione ed interessi, nonché per il pagamento delle spese della procedura monitoria.
In particolare, l'opponente deduceva l'insussistenza dei requisiti essenziali di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Rilevava che la mera esibizione del riepilogo del cartellino presenze non poteva essere considerata prova dello svolgimento di un orario lavorativo in eccedenza a quello ordinario, non avendo l'opposto allegato la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione allo svolgimento del lavoro straordinario.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'intervenuta parziale prescrizione del credito ingiunto, considerato che la prima richiesta di monetizzazione dell'asserito credito orario era stata inoltrata solo con il decreto ingiuntivo per cui è causa ricevuto in data 18/7/2022, risultando prescritta, per l'effetto, ogni pretesa relativa al quinquennio antecedente al 18/7/2017, quantificata, in termini di credito orario, in 42 ore e 59 minuti, salvo errori, come risultante dal riepilogo presenze del mese di luglio 2017. Nel merito, contestava la quantificazione del presunto credito azionato, richiamando a sostegno della tesi difensiva la successione dei contratti decentrati (Contratto Collettivo Integrativo
Decentrato del 3/10/2006 sino al 30/12/2019; Contratto Integrativo Aziendale in applicazione del
C.C.N.L. 21/5/2018 – triennio 2016/2018 dal 31/12/2019) e, segnatamente, la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del 3/10/2006 (in vigore sino al 30/12/2019), in virtù della quale dovevano essere sottratte dal monte ore assunto a credito da parte opposta tutte le frazioni di tempo inferiori alla mezz'ora, in tutte le giornate comprese nell'arco temporale oggetto di causa, e, precisamente, dal mese di luglio 2017 a quello di marzo
2022, in cui l'eccedenza oraria giornaliera risulta sempre compresa tra i 5 e i 15 minuti, per un totale complessivo di ore 18 e 6 minuti.
Precisava che analoga previsione di non monetizzabilità era prevista dall'art. 32 del successivo
Contratto Integrativo Aziendale, in applicazione del C.C.N.L. 21/5/2018, triennio 2016/2018, in vigore dal 31/12/2019,
Nel merito, contestava la fondatezza della richiesta, in quanto le ore di straordinario dovevano essere preventivamente autorizzate, potendosi riconoscere - in assenza dei prescritti provvedimenti autorizzatori - solo un eventuale diritto a riposi compensativi.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, in ragione di quanto dedotto sub I), riconoscere e dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo odiernamente opposto;
2)
Sempre in via preliminare, riconoscere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, nei limiti di cui sub II), e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo odiernamente opposto;
3) Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo, accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e comunque l'infondatezza nel merito dell'avversa richiesta monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
4) In subordine, riconoscere e dichiarare il diritto dell'opposto al riconoscimento della monetizzazione del monte ore al netto di quello la cui monetizzazione risulta prescritta (pari a ore
43), nonché di quelle per cui, per le ragioni di cui sub III), risulta contrattualmente preclusa la monetizzazione (pari ad ore 18 circa); 5) Condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando la fondatezza della spiegata opposizione atteso che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in virtù dei prospetti riepilogativi elaborati dal datore di lavoro ed attestante il credito orario maturato, rispetto al quale non era stato contestato né lo svolgimento di lavoro straordinario né l'ammontare complessivo del credito orario maturato. Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione del credito orario oggetto di ingiunzione, evidenziando che l'idoneità dei cartellini mensili ai fini del riconoscimento del debito e dell'efficacia interruttiva della prescrizione era espressamente sancita dall'art. 50, comma 12, del
Contratto Integrativo Aziendale del 30.12.2019, in vigore dal 31.12.2019 e che, pertanto, il cartellino aggiornato al 31.12.2019, essendo stato elaborato ed emesso nel mese di gennaio, ovvero successivamente all'entrata in vigore del Contratto Integrativo Aziendale del 30.12.2019, rappresentava atto interruttivo della prescrizione, trattandosi del riconoscimento del credito orario maturato, sino a tale data, dal dipendente.
Aggiungeva che con la nota prot. n. 073/2021/S.A. del 19.03.2021 il Direttore f.f. SIAV “A”, Dott.
aveva riconosciuto il credito orario maturato dallo stesso, comunicandogli Persona_1 espressamente di aver “Constatato che alla data del 28 febbraio c.a. Lei ha accumulato un credito di 370,58 ore, si ravvisa la necessità di concordare un piano di recupero delle suddette ore.”
Quanto all'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 11, comma 2, CCID del 03.10.2006, in vigore sino al 30.12.2019, evidenziava l'inapplicabilità di tale disposizione successivamente all'entrata in vigore del Contratto Integrativo Aziendale del 30.12.2019, non essendo ivi prevista alcuna disposizione di tenore analogo, conseguendo la monetizzazione delle prestazioni inferiori alla mezz'ora effettuate successivamente al 31.12.2019 e precisando che dal credito orario complessivamente maturato al 31.03.2022, pari a 519 ore e 31 minuti, doveva essere decurtata 1 ora e 57 minuti, residuando, per l'effetto, 517 ore e 34 minuti, corrispondenti all'importo economico complessivo di 6.883,64 € (aliquota oraria 13,30 € come da vigente CCNL Comparto Sanità).
Concludeva, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 01/03/2023, il Giudice tentava la conciliazione della lite e invitava le parti a valutare la proposta conciliativa del pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari al 70% della richiesta monitoria.
All'udienza del 12/03/2025, il Giudice invitava le parti a produrre un'ipotesi di calcolo delle ore da liquidare al netto delle ore maturate negli anni 2017 e fino a giugno 2018, al fine di addivenire a una soluzione conciliativa e rinviava all'udienza del 24.9.2025 per valutare tali conteggi da depositarsi entro 10 gg prima dell'udienza. La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali, nonché delle prove testimoniali formulate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione veniva decisa come da dispositivo.
*** In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni ex artt. 633 e 634 cpc, essendo il credito oggetto della domanda monitoria fondato su prova scritta (riepilogo ore).
Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. n.
17371/03; Cass. n. 6421/03).
Ne consegue che, il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza
- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
E' infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo solo dopo aver assolto tale onere probatorio - limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un.,
30.10.2001 n. 13553), incombendo sul debitore l'onere di eccepire e, conseguentemente, di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (art. 2697, co.2 c.c.), ivi compreso il regolare adempimento (cfr. Cass. 5/4/1984, n. 2221 e più recentemente Cass. 7/2/1996,
n. 973; da ultimo Cass. SS.UU., 6 aprile – 30 ottobre 2001, n. 135333).
Fatte tali premesse di ordine generale, nel caso che ci occupa, ed esclusa la fondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso monitorio occorre valutare il merito della questione.
In tale senso nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio ed alla sua durata.
Nel caso di specie, l'opposto ha esposto di avere lavorato alle dipendenze dell' presso lo CP_2
Stabilimento Area “A” con il profilo di Controparte_3
Operatore Tecnico Accalappiacani ed inquadramento in Categoria B3 e di aver svolto diverse ore di lavoro straordinario nel corso degli anni 2017- 2018 - 2019- 2020 - 2021 – 2022 (per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo) pari al numero di ore indicate in ricorso senza aver ottenuto alcuna ulteriore retribuzione per le ore in eccedenza prestate.
A supporto delle proprie argomentazioni ha prodotto i prospetti mensili degli anni 2017-2018-2019-
2020-2021 nonché delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 (cartellini marcatempo), chiedendo la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto e non retribuito, pari a 519 ore e 31 minuti.
Orbene, com'è noto, il lavoro straordinario era disciplinato, fino a poco tempo fa, dall'art. 34 del
CCNL comparto sanità 1998/2001, il quale prevedeva al 2° comma: “
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione”.
Nel CCNL comparto sanità 2016-2018 (art 31) e, poi, da ultimo nel ccnl 2019-2021 il lavoro straordinario, invece, è disciplinato dall'art. 47, il quale 2° comma recita: “
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile”.
È noto l'indirizzo della Corte di cassazione, secondo cui occorre escludere l'autorizzazione al lavoro straordinario quando questa sia data oralmente, per le vie brevi o postuma come può essere la certificazione da parte dell'amministrazione circa lo straordinario già espletato oppure la sottoscrizione o il “visto” sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straordinario (una tra tutte
Cass. N.23509/2022).
In alcuni casi eccezionali (di straordinarie e improcrastinabili esigenze di servizio: Consiglio di
Stato n. 1445/2005), l'autorizzazione può essere rilasciata ex post “a sanatoria” ma comunque deve essere sempre formalmente emessa, altrimenti non sorge il diritto alla corresponsione del compenso.
L'autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinario (preventiva o successiva) svolge una pluralità di funzioni riferibili alla attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 Cost., deve essere improntata l'azione della p.a. (Cons. di Stato, sent. n.
2620/2009 e sent. n. 3460/2009 cit.). Le p.a., infatti, “come unanimemente riconosciuto, agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da constare in atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivata, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni poste in essere autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi” (Consiglio di Stato, sent. n. 783/2012). Attraverso la autorizzazione, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (così Cass. sent. n. 2509 del
2017 cit.).
D'altro canto, la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario.
Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi.
Non può esser ignorato, poi, l'orientamento della Suprema Corte reso nelle pronunce nn. 27878,
18063 e n. 13245 del 2023 ove partendo dall'esame di richieste di emolumenti per prestazioni aggiuntive, regolate dall'art. 1, comma 2, D.L. n. 402 del 2001, non idoneamente autorizzate, ma rese con il consenso datoriale comunque espresso, sono stati dedotti importanti principi anche in tema di lavoro straordinario (“l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40 e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: ove
l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione (Cass., Sez. L, n. 23506 del 2022); rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato ad effettive esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
3.4 per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia ad elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 34 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro;
il limite massimo annuale individuale dell'art. 34, comma 3 del c.c.n.l. e', infatti, funzionale alla tutela delle parti del rapporto: se doverosamente letto, ex art. 1363 c.c., in combinato con l'art.
34, commi 1 e 4, stesso c.c.n.l., sta a significare, da un lato, che la P.A. non deve utilizzare lo strumento dello straordinario come normale fattore di programmazione del servizio esponendosi in tal guisa a spese extrabilancio e, dall'altro, che deve convenientemente organizzare l'impiego delle risorse umane senza dare adito a prestazioni orarie complessivamente eccessive e oltremodo gravose per i dipendenti con potenziale incidenza sulle loro condizioni di salute;
3.5 nondimeno, in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, comunque rilasciata, l'erogazione della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 c.c. e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 c.c., il quale, ove riconosce il diritto ad un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva;
3.6 né, d'altro canto, giova ancora sostenere - seguendo l'iter argomentativo del giudice d'appello - che la prestazione deve considerarsi resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), perché, anche in tal caso, in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe (a ben vedere) il disposto dell'art.
2126 c.c., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente
(Cass., Sez. L, n. 23506/2022, cit.);
4. alla stregua dei rilievi già indicati, non può
(conclusivamente) interpretarsi il combinato disposto degli artt. 1 e 34 c.c.n.l., cit., come ostativo alla remunerabilità dello straordinario ove (beninteso) esso sia stato previamente autorizzato dal dirigente responsabile seppure in violazione della legge o del contratto;
”).
Tanto premesso, nella specie dall'istruttoria orale espletata e dalla documentazione in atti emerge come il lavoratore, operatore tecnico accalappiacani, alla luce degli ordini di servizio in atti, era stato chiamato all'espletamento della propria attività oltre l'orario di lavoro ordinario proprio per far fronte esigenze di servizio non prevedibili e non procrastinabili che non sempre consentivano l'interruzione delle attività all'orario previsto, come nel caso del recupero di cani randagi o abbandonati, con immediata consegna degli stessi presso i canili territorialmente competenti, e delle attività di supporto al Medico negli interventi di risanamento e profilassi degli animali CP_3 presso le aziende di allevamento del bestiame.
Invero, tale criticità - già denunciata dai lavoratori con nota prot. 83093 del 04/11/2019 nonché dalla Segreteria Territoriale della FSI-USAE - era ben nota all'Amministrazione, che aveva rimodulato l'orario di servizio degli Operatori Tecnici Accalappiacani senza alcun confronto con le Part OO.SS.. Vi è di più. L veva riconosciuto espressamente lo svolgimento di un orario lavorativo eccedente quello ordinario in diverse note, tra cui quella prot. n. 077/2020/S.A. del 21.02.2020, a mezzo della quale il Direttore f.f. del Servizio Veterinario, Dott. , aveva evidenziato al Persona_2
Direttore del Dipartimento di Prevenzione e alla Direzione Generale aziendale che “(..) l'attuale orario di servizio degli agenti tecnici accalappiacani, espletato su due ambiti territoriali (Brindisi
Nord e Brindisi Sud), non è più sostenibile per gli operatori (vedasi le numerose ore di lavoro effettuate oltre l'orario di lavoro previsto dal CCNL) (..)” nonché nella nota prot. n. 073/2021/S.A. del 19.03.2021, in cui il Direttore f.f. SIAV “A”, Dott. comunicava allo Persona_1 che “Constatato che alla data del 28 febbraio c.a. Lei ha accumulato un credito di 370,58 CP_1 ore, si ravvisa la necessità di concordare un piano di recupero delle suddette ore.”.
L'espletamento delle mansioni al di fuori dell'orario ordinario risulta, altresì, corroborata dai prospetti mensili di lavoro straordinario relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 acquisiti al n. Prot. 88 del 10/02/2020 a firma del Dirigente, Dott.
. Persona_2
Anche i testi escussi all'udienza dell'8/11/2023, il Dirigente Medico Veterinario del Siav-A fino al
30/06/2023, e il Dirigente hanno pienamente confermato tutte le Tes_1 Persona_2 circostanze dedotte dall'opposto nella memoria di costituzione e, segnatamente: l'orario di lavoro degli operatori tecnici accalappiacani e la turnazione, la programmazione della turnazione effettuata dal Dirigente Responsabile Randagismo, la rimodulazione dell'orario di servizio, l'impossibilità di interrompere l'attività lavorativa entro l'orario previsto per l'imprevedibilità connessa alle attività da svolgere, l'impossibilità dell'opposto di fruire di riposi compensativi per le carenze di operatori tecnici accalappiacani.
Tra l'altro, l'Amministrazione non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti per cui è causa né ha rilevato nulla in ordine alla copiosa produzione documentale allegata.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario è stato il frutto non già di una determinazione unilaterale del lavoratore, bensì è stata dovuta ad esigenze indispensabili ed indifferibili connesse a scelte organizzative ed alle mansioni espletate per la cui attuazione era necessaria l'attività lavorativa. Ne consegue che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, non fosse necessaria la preventiva autorizzazione allo straordinario o che comunque la stessa dovesse ritenersi implicitamente accordata nel momento del conferimento delle attività ulteriori.
L'azienda datrice di lavoro ha, poi, eccepito la prescrizione parziale del credito, rilevando che la prima richiesta di monetizzazione è rappresentata da quella inoltrata con il decreto ingiuntivo ricevuto dall'Ente odierno opponente in data 18/07/2022, risultando prescritta, per l'effetto, ogni pretesa relativa al quinquennio antecedente al 18 luglio 2017, quantificata, in termini di credito orario, in 43 circa.
L'eccezione è infondata.
L'opposto ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo sulla base del cartellino aggiornato al mese di marzo 2022, attestante l'ammontare del credito orario dallo stesso maturato in virtù dello svolgimento di attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro, quantificato in 519 ore e 31 minuti, nel corso degli anni 2017- 2018 - 2019- 2020 - 2021 – 2022 (per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo).
Nonostante agli atti non risulti un'istanza di rivendicazione di tale credito antecedente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, deve infatti ritenersi pacifico, in quanto documentale che l'Amministrazione opponente abbia espressamente riconosciuto il credito vantato dal lavoratore nella nota prot. n. 073/2021/S.A. del 19.03.2021, a mezzo della quale il Direttore f.f. SIAV “A”, Dott. comunicava allo che Persona_1 CP_1
“Constatato che alla data del 28 febbraio c.a. Lei ha accumulato un credito di 370,58 ore, si ravvisa la necessità di concordare un piano di recupero delle suddette ore.”
Né tantomeno appare convincente la tesi difensiva asl secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto fruire dei riposi compensativi in luogo della richiesta di retribuzione per Part straordinario, trattandosi di una mera facoltà del dipendente, peraltro mai sollecitata da
Venendo, infine, ad esaminare le ulteriori contestazioni inerenti il quantum debeatur, il
Tribunale osserva quanto segue.
L'azienda costituendosi ha eccepito il divieto di liquidare le eccedenze orarie inferiori alla mezz'ora. Par A sostegno delle proprie argomentazioni l' ha invocato la disciplina di cui all'art 11 del
CID del 2006 secondo cui “Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate. In assenza di preventiva autorizzazione formalmente acquisita ai competenti Uffici, le prestazioni non formeranno oggetto di compenso.
2. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l'orario normale settimanale: prestazioni inferiori alla mezz'ora non vengono retribuite ma considerate eccedenze orarie….”. In tale prospettiva, la deducente azienda ha allegato la non monetizzabilità delle ore espressamente indicate in ricorso.
Sul punto la resistente opposta ha contestato l'avverso assunto deducendo che la previsione di cui all'art 11 del cid del 2006 non risultava trasfusa nel contratto integrativo aziendale del
2019, con la conseguenza che per le prestazioni rese da dicembre 2019 in poi non poteva esser applicata alcuna decurtazione.
L'eccezione dell'opponente è quindi solo parzialmente fondata non avendo asl offerto prova della sussistenza di una disposizione volta a negare la monetizzabilità delle prestazioni relative al periodo successivo a dicembre 2019, non contendendo l'art 32 del cia 2019 alcun riferimento in tal senso.
Ciò detto, nella specie osservato che la parte opposta nella memoria di costituzione ha espunto dal credito orario 1 ora e 57 minuti per le giornate dell'anno 2019 giungendo a calcolare l'importo dovuto su un monte ore di 517 ore e 34 minuti per un credito di
6.883,64.
Tale conteggio non è stato motivo di specifica censura e appare immune da vizi e censure, pertanto, potrà esser posto alla base della presente decisione.
Il ricorso va accolto limitatamente a tale ultimo aspetto, il decreto ingiuntivo va revocato e e va condannata al pagamento della somma dovuta pari ad euro 6.883,64. Parte_2
Le spese di lite, seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.
Pqm
- revoca il d.i. impugnato e condanna al pagamento della somma dovuta pari ad euro
6883,64 in favore dell'opposto;
Parte
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto liquidandole in euro
2695,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Brindisi, 24/09/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio
N.R.G. 2676/2022
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza del 24/09/2025, promossa da:
l' di BRINDISI Parte_1
Con gli avv.ti Maurizio Nunzio Cesare Friolo e Alfredo Perricci
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Con l'avv. Emilia Aversa
Resistente
Oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in data 28/07/2022, l' proponeva giudizio di Parte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 368 del 2022, emesso in data 6/7/2022 dal Tribunale di
Brindisi Sezione Lavoro, a mezzo del quale veniva ingiunto alla stessa di pagare in favore di
, il pagamento della complessiva somma di € 6.909,60, a titolo di compenso per Controparte_1 eccedenza oraria svolta, oltre rivalutazione ed interessi, nonché per il pagamento delle spese della procedura monitoria.
In particolare, l'opponente deduceva l'insussistenza dei requisiti essenziali di cui agli artt. 633 e 634
c.p.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.
Rilevava che la mera esibizione del riepilogo del cartellino presenze non poteva essere considerata prova dello svolgimento di un orario lavorativo in eccedenza a quello ordinario, non avendo l'opposto allegato la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione allo svolgimento del lavoro straordinario.
Sempre in via preliminare, eccepiva l'intervenuta parziale prescrizione del credito ingiunto, considerato che la prima richiesta di monetizzazione dell'asserito credito orario era stata inoltrata solo con il decreto ingiuntivo per cui è causa ricevuto in data 18/7/2022, risultando prescritta, per l'effetto, ogni pretesa relativa al quinquennio antecedente al 18/7/2017, quantificata, in termini di credito orario, in 42 ore e 59 minuti, salvo errori, come risultante dal riepilogo presenze del mese di luglio 2017. Nel merito, contestava la quantificazione del presunto credito azionato, richiamando a sostegno della tesi difensiva la successione dei contratti decentrati (Contratto Collettivo Integrativo
Decentrato del 3/10/2006 sino al 30/12/2019; Contratto Integrativo Aziendale in applicazione del
C.C.N.L. 21/5/2018 – triennio 2016/2018 dal 31/12/2019) e, segnatamente, la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del Contratto Collettivo Integrativo Decentrato del 3/10/2006 (in vigore sino al 30/12/2019), in virtù della quale dovevano essere sottratte dal monte ore assunto a credito da parte opposta tutte le frazioni di tempo inferiori alla mezz'ora, in tutte le giornate comprese nell'arco temporale oggetto di causa, e, precisamente, dal mese di luglio 2017 a quello di marzo
2022, in cui l'eccedenza oraria giornaliera risulta sempre compresa tra i 5 e i 15 minuti, per un totale complessivo di ore 18 e 6 minuti.
Precisava che analoga previsione di non monetizzabilità era prevista dall'art. 32 del successivo
Contratto Integrativo Aziendale, in applicazione del C.C.N.L. 21/5/2018, triennio 2016/2018, in vigore dal 31/12/2019,
Nel merito, contestava la fondatezza della richiesta, in quanto le ore di straordinario dovevano essere preventivamente autorizzate, potendosi riconoscere - in assenza dei prescritti provvedimenti autorizzatori - solo un eventuale diritto a riposi compensativi.
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, in ragione di quanto dedotto sub I), riconoscere e dichiarare l'inammissibilità del procedimento monitorio azionato, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo odiernamente opposto;
2)
Sempre in via preliminare, riconoscere e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, nei limiti di cui sub II), e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo odiernamente opposto;
3) Nel merito, in accoglimento del presente ricorso in opposizione a Decreto Ingiuntivo, accertare e dichiarare l'inammissibilità, la nullità e comunque l'infondatezza nel merito dell'avversa richiesta monitoria e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo nullo e privo di effetti;
4) In subordine, riconoscere e dichiarare il diritto dell'opposto al riconoscimento della monetizzazione del monte ore al netto di quello la cui monetizzazione risulta prescritta (pari a ore
43), nonché di quelle per cui, per le ragioni di cui sub III), risulta contrattualmente preclusa la monetizzazione (pari ad ore 18 circa); 5) Condannare l'opposto al pagamento delle spese e competenze di lite.”
Si costituiva in giudizio l'opposto, contestando la fondatezza della spiegata opposizione atteso che il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in virtù dei prospetti riepilogativi elaborati dal datore di lavoro ed attestante il credito orario maturato, rispetto al quale non era stato contestato né lo svolgimento di lavoro straordinario né l'ammontare complessivo del credito orario maturato. Rilevava l'infondatezza dell'eccezione di parziale prescrizione del credito orario oggetto di ingiunzione, evidenziando che l'idoneità dei cartellini mensili ai fini del riconoscimento del debito e dell'efficacia interruttiva della prescrizione era espressamente sancita dall'art. 50, comma 12, del
Contratto Integrativo Aziendale del 30.12.2019, in vigore dal 31.12.2019 e che, pertanto, il cartellino aggiornato al 31.12.2019, essendo stato elaborato ed emesso nel mese di gennaio, ovvero successivamente all'entrata in vigore del Contratto Integrativo Aziendale del 30.12.2019, rappresentava atto interruttivo della prescrizione, trattandosi del riconoscimento del credito orario maturato, sino a tale data, dal dipendente.
Aggiungeva che con la nota prot. n. 073/2021/S.A. del 19.03.2021 il Direttore f.f. SIAV “A”, Dott.
aveva riconosciuto il credito orario maturato dallo stesso, comunicandogli Persona_1 espressamente di aver “Constatato che alla data del 28 febbraio c.a. Lei ha accumulato un credito di 370,58 ore, si ravvisa la necessità di concordare un piano di recupero delle suddette ore.”
Quanto all'applicazione delle prescrizioni contenute nell'art. 11, comma 2, CCID del 03.10.2006, in vigore sino al 30.12.2019, evidenziava l'inapplicabilità di tale disposizione successivamente all'entrata in vigore del Contratto Integrativo Aziendale del 30.12.2019, non essendo ivi prevista alcuna disposizione di tenore analogo, conseguendo la monetizzazione delle prestazioni inferiori alla mezz'ora effettuate successivamente al 31.12.2019 e precisando che dal credito orario complessivamente maturato al 31.03.2022, pari a 519 ore e 31 minuti, doveva essere decurtata 1 ora e 57 minuti, residuando, per l'effetto, 517 ore e 34 minuti, corrispondenti all'importo economico complessivo di 6.883,64 € (aliquota oraria 13,30 € come da vigente CCNL Comparto Sanità).
Concludeva, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 01/03/2023, il Giudice tentava la conciliazione della lite e invitava le parti a valutare la proposta conciliativa del pagamento in favore del ricorrente dell'importo pari al 70% della richiesta monitoria.
All'udienza del 12/03/2025, il Giudice invitava le parti a produrre un'ipotesi di calcolo delle ore da liquidare al netto delle ore maturate negli anni 2017 e fino a giugno 2018, al fine di addivenire a una soluzione conciliativa e rinviava all'udienza del 24.9.2025 per valutare tali conteggi da depositarsi entro 10 gg prima dell'udienza. La causa, istruita sulla base delle produzioni documentali, nonché delle prove testimoniali formulate dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione veniva decisa come da dispositivo.
*** In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per violazione delle disposizioni ex artt. 633 e 634 cpc, essendo il credito oggetto della domanda monitoria fondato su prova scritta (riepilogo ore).
Giova anzitutto rilevare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un ordinario giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645 c.p.c., comma 2), anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori delle parti (cfr. Cass. n.
17371/03; Cass. n. 6421/03).
Ne consegue che, il sindacato devoluto al giudice dell'opposizione verte non tanto sulla valutazione di legittimità e validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto sulla fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass.
6663/02).
Di qui il corollario per cui il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere accertato indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza
- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11), con la precisazione che grava sull'opposto la dimostrazione della ricorrenza dei presupposti di esistenza del credito dedotto in sede monitoria.
E' infatti l'attore in senso sostanziale a dover provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza del credito e l'entità della prestazione cui pretende aver diritto, potendo solo dopo aver assolto tale onere probatorio - limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore (cfr. Cass., Sez. Un.,
30.10.2001 n. 13553), incombendo sul debitore l'onere di eccepire e, conseguentemente, di provare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi del diritto medesimo (art. 2697, co.2 c.c.), ivi compreso il regolare adempimento (cfr. Cass. 5/4/1984, n. 2221 e più recentemente Cass. 7/2/1996,
n. 973; da ultimo Cass. SS.UU., 6 aprile – 30 ottobre 2001, n. 135333).
Fatte tali premesse di ordine generale, nel caso che ci occupa, ed esclusa la fondatezza dell'eccezione di nullità del ricorso monitorio occorre valutare il merito della questione.
In tale senso nessuna contestazione risulta sollevata in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio ed alla sua durata.
Nel caso di specie, l'opposto ha esposto di avere lavorato alle dipendenze dell' presso lo CP_2
Stabilimento Area “A” con il profilo di Controparte_3
Operatore Tecnico Accalappiacani ed inquadramento in Categoria B3 e di aver svolto diverse ore di lavoro straordinario nel corso degli anni 2017- 2018 - 2019- 2020 - 2021 – 2022 (per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo) pari al numero di ore indicate in ricorso senza aver ottenuto alcuna ulteriore retribuzione per le ore in eccedenza prestate.
A supporto delle proprie argomentazioni ha prodotto i prospetti mensili degli anni 2017-2018-2019-
2020-2021 nonché delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022 (cartellini marcatempo), chiedendo la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento del compenso per il lavoro straordinario svolto e non retribuito, pari a 519 ore e 31 minuti.
Orbene, com'è noto, il lavoro straordinario era disciplinato, fino a poco tempo fa, dall'art. 34 del
CCNL comparto sanità 1998/2001, il quale prevedeva al 2° comma: “
2. Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile. Le parti si incontrano almeno tre volte l'anno per valutare le condizioni che ne hanno resa necessaria l'effettuazione”.
Nel CCNL comparto sanità 2016-2018 (art 31) e, poi, da ultimo nel ccnl 2019-2021 il lavoro straordinario, invece, è disciplinato dall'art. 47, il quale 2° comma recita: “
2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile”.
È noto l'indirizzo della Corte di cassazione, secondo cui occorre escludere l'autorizzazione al lavoro straordinario quando questa sia data oralmente, per le vie brevi o postuma come può essere la certificazione da parte dell'amministrazione circa lo straordinario già espletato oppure la sottoscrizione o il “visto” sui fogli di liquidazione delle ore di lavoro straordinario (una tra tutte
Cass. N.23509/2022).
In alcuni casi eccezionali (di straordinarie e improcrastinabili esigenze di servizio: Consiglio di
Stato n. 1445/2005), l'autorizzazione può essere rilasciata ex post “a sanatoria” ma comunque deve essere sempre formalmente emessa, altrimenti non sorge il diritto alla corresponsione del compenso.
L'autorizzazione all'espletamento di lavoro straordinario (preventiva o successiva) svolge una pluralità di funzioni riferibili alla attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 Cost., deve essere improntata l'azione della p.a. (Cons. di Stato, sent. n.
2620/2009 e sent. n. 3460/2009 cit.). Le p.a., infatti, “come unanimemente riconosciuto, agiscono, in specie nei rapporti di lavoro, attraverso specifiche valutazioni delle esigenze organizzative e di servizio da constare in atti formali, anche a sanatoria ma sempre motivata, a tutela dell'erario e dello stesso personale, che non può quindi rivendicare la retribuzione di prestazioni poste in essere autonomamente seppure per asseriti apprezzabili scopi” (Consiglio di Stato, sent. n. 783/2012). Attraverso la autorizzazione, la P.A., nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art. 97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione sulla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo (così Cass. sent. n. 2509 del
2017 cit.).
D'altro canto, la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie, e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario.
Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi.
Non può esser ignorato, poi, l'orientamento della Suprema Corte reso nelle pronunce nn. 27878,
18063 e n. 13245 del 2023 ove partendo dall'esame di richieste di emolumenti per prestazioni aggiuntive, regolate dall'art. 1, comma 2, D.L. n. 402 del 2001, non idoneamente autorizzate, ma rese con il consenso datoriale comunque espresso, sono stati dedotti importanti principi anche in tema di lavoro straordinario (“l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 40 e art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: ove
l'autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione (Cass., Sez. L, n. 23506 del 2022); rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato ad effettive esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
3.4 per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia ad elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.: con la conseguenza che la prestazione oltre l'orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 34 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro;
il limite massimo annuale individuale dell'art. 34, comma 3 del c.c.n.l. e', infatti, funzionale alla tutela delle parti del rapporto: se doverosamente letto, ex art. 1363 c.c., in combinato con l'art.
34, commi 1 e 4, stesso c.c.n.l., sta a significare, da un lato, che la P.A. non deve utilizzare lo strumento dello straordinario come normale fattore di programmazione del servizio esponendosi in tal guisa a spese extrabilancio e, dall'altro, che deve convenientemente organizzare l'impiego delle risorse umane senza dare adito a prestazioni orarie complessivamente eccessive e oltremodo gravose per i dipendenti con potenziale incidenza sulle loro condizioni di salute;
3.5 nondimeno, in presenza di un'autorizzazione preventiva al lavoro straordinario, comunque rilasciata, l'erogazione della retribuzione accessoria entro il solo limite massimo individuale previsto dalla disciplina collettiva contravverrebbe all'art. 2126 c.c. e realizzerebbe, oltretutto, un'ingiustificata violazione anche del disposto dell'art. 2108 c.c., il quale, ove riconosce il diritto ad un aumento della retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, non è suscettibile di essere derogato in peius neppure da parte della contrattazione collettiva;
3.6 né, d'altro canto, giova ancora sostenere - seguendo l'iter argomentativo del giudice d'appello - che la prestazione deve considerarsi resa in violazione di legge (nella parte in cui la P.A. non ha rispettato l'obbligo di attenersi al limite massimo annuale individuale fissato dal contratto collettivo), perché, anche in tal caso, in presenza della preventiva autorizzazione, opererebbe (a ben vedere) il disposto dell'art.
2126 c.c., ferma ovviamente l'eventuale responsabilità per danno erariale del singolo dirigente
(Cass., Sez. L, n. 23506/2022, cit.);
4. alla stregua dei rilievi già indicati, non può
(conclusivamente) interpretarsi il combinato disposto degli artt. 1 e 34 c.c.n.l., cit., come ostativo alla remunerabilità dello straordinario ove (beninteso) esso sia stato previamente autorizzato dal dirigente responsabile seppure in violazione della legge o del contratto;
”).
Tanto premesso, nella specie dall'istruttoria orale espletata e dalla documentazione in atti emerge come il lavoratore, operatore tecnico accalappiacani, alla luce degli ordini di servizio in atti, era stato chiamato all'espletamento della propria attività oltre l'orario di lavoro ordinario proprio per far fronte esigenze di servizio non prevedibili e non procrastinabili che non sempre consentivano l'interruzione delle attività all'orario previsto, come nel caso del recupero di cani randagi o abbandonati, con immediata consegna degli stessi presso i canili territorialmente competenti, e delle attività di supporto al Medico negli interventi di risanamento e profilassi degli animali CP_3 presso le aziende di allevamento del bestiame.
Invero, tale criticità - già denunciata dai lavoratori con nota prot. 83093 del 04/11/2019 nonché dalla Segreteria Territoriale della FSI-USAE - era ben nota all'Amministrazione, che aveva rimodulato l'orario di servizio degli Operatori Tecnici Accalappiacani senza alcun confronto con le Part OO.SS.. Vi è di più. L veva riconosciuto espressamente lo svolgimento di un orario lavorativo eccedente quello ordinario in diverse note, tra cui quella prot. n. 077/2020/S.A. del 21.02.2020, a mezzo della quale il Direttore f.f. del Servizio Veterinario, Dott. , aveva evidenziato al Persona_2
Direttore del Dipartimento di Prevenzione e alla Direzione Generale aziendale che “(..) l'attuale orario di servizio degli agenti tecnici accalappiacani, espletato su due ambiti territoriali (Brindisi
Nord e Brindisi Sud), non è più sostenibile per gli operatori (vedasi le numerose ore di lavoro effettuate oltre l'orario di lavoro previsto dal CCNL) (..)” nonché nella nota prot. n. 073/2021/S.A. del 19.03.2021, in cui il Direttore f.f. SIAV “A”, Dott. comunicava allo Persona_1 che “Constatato che alla data del 28 febbraio c.a. Lei ha accumulato un credito di 370,58 CP_1 ore, si ravvisa la necessità di concordare un piano di recupero delle suddette ore.”.
L'espletamento delle mansioni al di fuori dell'orario ordinario risulta, altresì, corroborata dai prospetti mensili di lavoro straordinario relativi alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2019 e gennaio 2020 acquisiti al n. Prot. 88 del 10/02/2020 a firma del Dirigente, Dott.
. Persona_2
Anche i testi escussi all'udienza dell'8/11/2023, il Dirigente Medico Veterinario del Siav-A fino al
30/06/2023, e il Dirigente hanno pienamente confermato tutte le Tes_1 Persona_2 circostanze dedotte dall'opposto nella memoria di costituzione e, segnatamente: l'orario di lavoro degli operatori tecnici accalappiacani e la turnazione, la programmazione della turnazione effettuata dal Dirigente Responsabile Randagismo, la rimodulazione dell'orario di servizio, l'impossibilità di interrompere l'attività lavorativa entro l'orario previsto per l'imprevedibilità connessa alle attività da svolgere, l'impossibilità dell'opposto di fruire di riposi compensativi per le carenze di operatori tecnici accalappiacani.
Tra l'altro, l'Amministrazione non ha fornito una diversa ricostruzione dei fatti per cui è causa né ha rilevato nulla in ordine alla copiosa produzione documentale allegata.
Alla luce delle precedenti considerazioni deve ritenersi che, nel caso di specie, la prestazione lavorativa oltre l'orario ordinario è stato il frutto non già di una determinazione unilaterale del lavoratore, bensì è stata dovuta ad esigenze indispensabili ed indifferibili connesse a scelte organizzative ed alle mansioni espletate per la cui attuazione era necessaria l'attività lavorativa. Ne consegue che, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra esposti, non fosse necessaria la preventiva autorizzazione allo straordinario o che comunque la stessa dovesse ritenersi implicitamente accordata nel momento del conferimento delle attività ulteriori.
L'azienda datrice di lavoro ha, poi, eccepito la prescrizione parziale del credito, rilevando che la prima richiesta di monetizzazione è rappresentata da quella inoltrata con il decreto ingiuntivo ricevuto dall'Ente odierno opponente in data 18/07/2022, risultando prescritta, per l'effetto, ogni pretesa relativa al quinquennio antecedente al 18 luglio 2017, quantificata, in termini di credito orario, in 43 circa.
L'eccezione è infondata.
L'opposto ha richiesto e ottenuto decreto ingiuntivo sulla base del cartellino aggiornato al mese di marzo 2022, attestante l'ammontare del credito orario dallo stesso maturato in virtù dello svolgimento di attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro, quantificato in 519 ore e 31 minuti, nel corso degli anni 2017- 2018 - 2019- 2020 - 2021 – 2022 (per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo).
Nonostante agli atti non risulti un'istanza di rivendicazione di tale credito antecedente alla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, deve infatti ritenersi pacifico, in quanto documentale che l'Amministrazione opponente abbia espressamente riconosciuto il credito vantato dal lavoratore nella nota prot. n. 073/2021/S.A. del 19.03.2021, a mezzo della quale il Direttore f.f. SIAV “A”, Dott. comunicava allo che Persona_1 CP_1
“Constatato che alla data del 28 febbraio c.a. Lei ha accumulato un credito di 370,58 ore, si ravvisa la necessità di concordare un piano di recupero delle suddette ore.”
Né tantomeno appare convincente la tesi difensiva asl secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto fruire dei riposi compensativi in luogo della richiesta di retribuzione per Part straordinario, trattandosi di una mera facoltà del dipendente, peraltro mai sollecitata da
Venendo, infine, ad esaminare le ulteriori contestazioni inerenti il quantum debeatur, il
Tribunale osserva quanto segue.
L'azienda costituendosi ha eccepito il divieto di liquidare le eccedenze orarie inferiori alla mezz'ora. Par A sostegno delle proprie argomentazioni l' ha invocato la disciplina di cui all'art 11 del
CID del 2006 secondo cui “Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere preventivamente autorizzate. In assenza di preventiva autorizzazione formalmente acquisita ai competenti Uffici, le prestazioni non formeranno oggetto di compenso.
2. Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l'orario normale settimanale: prestazioni inferiori alla mezz'ora non vengono retribuite ma considerate eccedenze orarie….”. In tale prospettiva, la deducente azienda ha allegato la non monetizzabilità delle ore espressamente indicate in ricorso.
Sul punto la resistente opposta ha contestato l'avverso assunto deducendo che la previsione di cui all'art 11 del cid del 2006 non risultava trasfusa nel contratto integrativo aziendale del
2019, con la conseguenza che per le prestazioni rese da dicembre 2019 in poi non poteva esser applicata alcuna decurtazione.
L'eccezione dell'opponente è quindi solo parzialmente fondata non avendo asl offerto prova della sussistenza di una disposizione volta a negare la monetizzabilità delle prestazioni relative al periodo successivo a dicembre 2019, non contendendo l'art 32 del cia 2019 alcun riferimento in tal senso.
Ciò detto, nella specie osservato che la parte opposta nella memoria di costituzione ha espunto dal credito orario 1 ora e 57 minuti per le giornate dell'anno 2019 giungendo a calcolare l'importo dovuto su un monte ore di 517 ore e 34 minuti per un credito di
6.883,64.
Tale conteggio non è stato motivo di specifica censura e appare immune da vizi e censure, pertanto, potrà esser posto alla base della presente decisione.
Il ricorso va accolto limitatamente a tale ultimo aspetto, il decreto ingiuntivo va revocato e e va condannata al pagamento della somma dovuta pari ad euro 6.883,64. Parte_2
Le spese di lite, seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.
Pqm
- revoca il d.i. impugnato e condanna al pagamento della somma dovuta pari ad euro
6883,64 in favore dell'opposto;
Parte
- Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposto liquidandole in euro
2695,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Brindisi, 24/09/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio