Accoglimento
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/02/2026, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01503/2026REG.PROV.COLL.
N. 08669/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8669 del 2023, proposto da AU CC FA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Bernardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Paolo Palma in Roma, viale Angelico 70;
contro
Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 2377/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Casamicciola Terme;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere LI AM;
viste le conclusioni di parte appellante come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’ordinanza n. 215 del 21 maggio 2019, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha ingiunto la demolizione dei manufatti abusivi ed il ripristino dello stato originario dei luoghi in relazione ad alcune opere realizzate sul territorio comunale, in una corte antistante ad un’abitazione di proprietà, in area sottoposta a vincolo paesaggistico.
2. Tale provvedimento è stato impugnato con ricorso dinanzi al T.a.r. per la Campania dal destinatario dell’ingiunzione sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, dell’art. 31 e 37 del D.P.R. nr. 380/01 e art. 3 legge 241/90. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di istruttoria, travisamento. Omessa ponderazione della situazione contemplata, sviamento. Difetto di motivazione di istruttoria.
b) violazione e falsa applicazione degli art.3 e 21 comma 1 legge 241/90 per difetto di motivazione dell’atto impugnato
c) violazione dell’art. 7 della legge 241/90. Violazione del principio del giusto procedimento.
3. Con la sentenza n. 2377 del 18 aprile 2023 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione, in favore del Comune di Casamicciola Terme, delle spese di lite.
4. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la predetta pronuncia, affidando il suo appello ad un unico articolato motivo così rubricato: error in iudicando – error in procedendo – illogicità– contraddittorietà – violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e dell’art. 37 del T.U edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380). – difetto di istruttoria - difetto di motivazione –- violazione del giusto procedimento di legge.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Casamicciola Terme, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria depositata il 31 ottobre 2025 l’appellante ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate e, con note del 1° dicembre 2025, ha domandato che la causa fosse decisa in base agli atti depositati.
7. All’udienza straordinaria del 3 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Nella sentenza appellata il T.a.r. ha respinto il ricorso avverso l’ordine di rimessione in pristino dei luoghi e demolizione delle opere abusive (una tettoia di 31 mq e due gazebi con copertura in telo di mq 10 di superficie e 2,30 m di altezza ciascuno), ritenendo che “in caso di vincolo paesaggistico qualsiasi intervento idoneo ad alterare il pregresso stato dei luoghi (dovesse) essere preceduto da autorizzazione paesaggistica (con conseguente sanzione demolitoria in caso di titolo carente) e ciò anche (se si fosse trattato) di opere realizzabili mediante DIA”. In base a tali considerazioni, nella decisione impugnata, la suddetta tettoia e i due gazebi sono stati qualificati come opere di nuova costruzione, non semplicemente pertinenziali all’edificio principale, né dotate di funzione solo temporanea e precaria e di mero arredo, bensì “di notevole dimensione e impatto ambientale”.
9. L’appellante ha lamentato l’erroneità di tale decisione, nella quale il T.a.r. non avrebbe tenuto conto, in primo luogo, della preesistenza della tettoia all’acquisto da parte sua dell’immobile, avvenuto nel gennaio 2013. La suddetta struttura, che risulterebbe anche dalle planimetrie catastali del 1939, divenuta fatiscente per lo stato di abbandono subito nel corso dei decenni, sarebbe stata dopo l’acquisto dell’edificio principale oggetto di un intervento di semplice manutenzione conservativa, che non avrebbe prodotto alcuna alterazione dello stato dei luoghi, né alcun incremento della volumetria.
10. Neppure i due gazebi, acquistati come arredi da giardino presso la grande distribuzione, essendo aperti su tutti e quattro i lati e privi di ancoraggio stabile al suolo, avrebbero mai potuto essere considerati strutture permanenti, in grado di determinare una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, venendo, tra l’altro, rimossi ogni anno al termine della bella stagione.
11. Tali censure sono in parte fondate e devono essere accolte nei limiti e per le ragioni di seguito illustrati.
12. In primo luogo, occorre osservare come non possa dirsi sufficientemente dimostrato in giudizio che la tettoia fosse preesistente all’acquisto dell’immobile e soprattutto, che essa, in dimensioni e consistenza paragonabili a quelle attuali, fosse prevista nel progetto originario del fabbricato, antecedente all’introduzione del vincolo paesaggistico. Dalle immagini in atti emerge, anzi, come tale struttura fosse al momento dell’acquisto dell’immobile, ormai non ravvisabile, se non per alcuni sottili pali di ferro arrugginiti infissi nel terreno nell’area cortilizia su cui si affaccia il fabbricato principale. Da qui l’impossibilità di considerare la sua (ri)costruzione con la superficie di 31 mq e copertura in lamiera coibentata in simil coppi una semplice opera di manutenzione conservativa e la legittimità dell’ordine di demolizione e rimessione in pristino, non essendo l’intervento in questione stato preceduto dall’autorizzazione paesaggistica, né dal rilascio di un titolo idoneo da parte dell’Amministrazione.
13. A diverse conclusioni deve, invece, giungersi in rapporto ai due gazebi che, in base agli elementi del giudizio, appaiono effettivamente essere stati apposti nell’area cortilizia dell’abitazione come meri arredi da giardino e come strutture temporanee per assicurare - in una parte comunque contenuta dell’area in questione - protezione dalla luce del sole durante la bella stagione, senza alterare in alcun modo il paesaggio circostante.
14. Poiché, come precisato anche da questo Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8049) un gazebo rientra nell'ambito degli interventi c.d. di “edilizia libera” di cui all'art. 6 TUE se qualificabile quale " struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore e aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili ", mentre necessita di titolo edilizio quando la struttura stessa è "idonea ad alterare la sagoma dell'edificio, (stante) il carattere di stabilità (derivante ad esempio dall'ancoraggio con piastre bullonate su un terreno pavimentato” e “il posizionamento rispetto al fabbricato principale (che ne consente l'autonoma utilizzazione)”, i manufatti in questione devono essere ricondotti alla prima delle due categorie, risultando privi di autonomia, non infissi al suolo, di modeste dimensioni, dotati di copertura in materiale leggero (telo) e, soprattutto, non in grado di determinare alcuna innovazione urbanistico-edilizia o paesaggistica del territorio.
15. Alla luce delle suddette caratteristiche di una parte delli manufatti oggetto dell’ingiunzione di demolizione, l’appello deve essere accolto in parte qua , con conseguente accoglimento parziale, in riforma della sentenza appellata, del ricorso proposto in primo grado, in relazione ai due gazebi apposti nell’area cortilizia.
16. In considerazione dell’esito complessivo della causa e della particolarità delle questioni, sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
LI AM, Consigliere, Estensore
Francesca Picardi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI AM | Marco RI |
IL SEGRETARIO