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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/03/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5346/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5346/2022 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
Controparte_1
Resistente
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 13,30 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. MICHELA ROCCHI anche in sostituzione dell'avv.to Parte_1
MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO la quale si riporta al ricorso ed alle memorie depositate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. FEDERICA GIOMMINI ed il Controparte_1 dott. MARCO BELLUCCI che si riportano alla propria comparsa ed alle note depositate ed insistono per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 19,10, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della allegata sentenza completa di motivazione.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 10 Marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5346/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio ed in qualità di Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. della società (C.F. e P. IVA: ), con sede in Assisi, Controparte_2 P.IVA_1 via Porziuncola n. 5, elettivamente domiciliata in , Piazza Italia n. 4, presso lo studio CP_1 degli Avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli e Michela Rocchi che - unitamente e disgiuntamente fra di loro - la rappresentano e difendono in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega su atto separato.
Resistente
Fatto.
Con ricorso depositato il 25 novembre 2022, in proprio ed in qualità di Parte_1
Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. della società ha proposto Controparte_2 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 407 del 10.10.2022, chiedendo la sospensione pagina 2 di 7 della provvisoria esecutività del provvedimento, nonché di accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro del Sig. ha avuto inizio il 22.07.2019 e, per l'effetto, di Parte_2 accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale ispettivo presupposto, e di revocare ed annullare l'Ordinanza ingiunzione opposta.
Deduceva la parte che l'Ordinanza di Ingiunzione opposta, di importo pari ad €. 2.800,00 oltre spese di notifica, faceva seguito al Verbale conclusivo degli accertamenti n.
PG00000/2021-243-01 del 17.2.2021, da ritenersi anch'esso nullo per la violazione dell'art. 13, comma 4, del d. Lgs. n. 124 del 2004 e che doveva essere annullata per l'infondatezza delle violazioni contestate, come di seguito indicate:
1) Art. 3, comma 3 DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO
LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 - punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver occupato dal 01/07/2019, senza la preventiva comunicazione di assunzione, prima della regolare sottoscrizione del contratto di lavoro, il sig. Parte_2
(Foligno 11/09/72) regolarmente assunto dal 22/07/19 (sanzione amministrativa da euro
1.800.00 a euro 10.800,00 per ciascun lavoratore irregolare, ex medesima disposizione di legge);
2) Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5,
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151- punto 2) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver registrato sul LUL. da marzo 2016 a dicembre 2020. come trasferte le ore di lavoro straordinario svolte dai propri dipendenti (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro, ex medesima disposizione di legge, riferendosi ad un periodo superiore a 10 mesi).
Rassegnavano pertanto i ricorrenti le seguenti conclusioni: “… 1) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato tra la soc. “Umbria Gas S.r.l.” ed il Sig. ha Parte_2 avuto inizio il 22/07/2019 e che, pertanto, nessun rapporto di lavoro è intercorso dal
1°/07/2019 e, per l'effetto
- accertata e dichiarata l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021-243-01, ricevuto in data 24/02/2022, revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione CP_ dell di n. 407 del 18/10/2022, notificata il 27/10/2022, oggi impugnata e, CP_1 comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Dott.ssa a Parte_1 titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi contestati nel predetto verbale
pagina 3 di 7 ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza-
Ingiunzione. CP_ 2) Condannare l di al pagamento di tutte le spese di giudizio.”. CP_1
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa … - dichiarare l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui rivolge impugnazione avverso il verbale ispettivo e comunque ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 407/2022 resa nei confronti di e della società Parte_1 CP_2
e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per
[...]
l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N.
150/ 2011, per i motivi indicati di seguito.
Prescindendo dalla dedotta violazione dell'art. 13, comma 4, del d. Lgs. n. 124 del 2004, per la mancata indicazione a verbale degli esiti dettagliati dell'accertamento, è opportuno affrontare sin da subito il merito della vicenda iniziando dalla prima delle due contestazioni di addebito, riferita alla irregolare occupazione del sig. dal 01/07/2019, in Parte_2 assenza della preventiva comunicazione di assunzione, prima della regolare assunzione avvenuta il 22/07/19.
Nonostante debba ritenersi incontestata, seppure non necessariamente in forma continuativa, la presenza dello presso il distributore di benzina di proprietà della Parte_2 società ricorrente nella prima parte del mese di Luglio 2019, la parte resistente non ha dimostrato in corso di causa la prova della subordinazione e dunque la sussistenza, nell'intervallo dal 1° al 21 luglio 2019 di quegli elementi tipici richiesti dalla Suprema Corte, per la dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto
pagina 4 di 7 di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Dunque, il presente esame deve innanzitutto essere orientato alla verifica della sussistenza quantomeno di un requisito fondamentale (decisivo) che distingue il lavoro autonomo da quello subordinato e segnatamente l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Tutti gli altri elementi indicati dalla Suprema Corte assumono valore di indici sintomatici, cosicché l'esclusione della c.d. “eterodirezione” e dello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale consentono di escludere o quantomeno impongono di non poter affermare, che ci si trovi in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie non vi è prova sufficiente che il sig. sia stato assoggettato al Parte_2 potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che fosse inserito in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, che la prestazione fosse stata continuativa e che il lavoratore fosse tenuto ad osservare un preciso orario di lavoro.
In udienza lo stesso ha riferito di aver lavorato per la ricorrente quale addetto al Parte_2 distributore di carburante in S. M. Degli Angeli-Assisi dal 1.7.2019 mentre precisava: “ho iniziato a lavorare in nero dai primi di luglio 2019 per una settimana in nero e poi sono andato in ferie per un ulteriore periodo sinché sono stato assunto formalmente il 22 luglio”, confermando di essere stato impegnato nel fare il rifornimento di carburante alle auto e, più raramente, di aver pulito il piazzale del distributore.
Nonostante ciò non ha fatto alcun riferimento ai rapporti che lo legavano alla parte datoriale, limitandosi solo ad affermare che lo “addestrava” il sig. Persona_1
E del resto anche il teste confermava tale versione, quando affermava che: “il sig. Persona_1 era lì per imparare il mestiere”, salvo precisare in udienza che solo per “un paio di Parte_2
pagina 5 di 7 volte per prova gli ho fatto compilare il registro di carico e scarico perché imparasse” e che
“... doveva imparare il mestiere per poi esercitarlo una volta assunto.”.
Ulteriori dubbi vengono poi indotti dagli “screenshot” dei messaggi prodotti dallo stesso i quali, lungi dal confermarne la propria assidua presenza sul posto di lavoro, Parte_2 avvalorano semmai la tesi inversa della insussistenza della eterodirezione: “Ciao ma Pt_2 stamani non tornavi al distributore?” (15.07.2019), “Mi ha chiamato domattina Per_2 vogliono parlarti in ufficio probabilmente da lunedì sei assunto a Colvalenza” (18.07.2019).
Come emerge dalle due “chat” che precedono, non sembra che il sig. fosse Parte_2 sottoposto allo stringente potere direttivo e di controllo del datore di lavoro e che inoltre fosse stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, posto che chi avrebbe dovuto controllarlo (oltre ad addestrarlo) non sapeva nemmeno se sarebbe venuto al lavoro e, del resto, l'altro soggetto coinvolto, non aveva nemmeno ritenuto o potuto Per_2 contattarlo personalmente per comunicargli la notizia della sua prossima assunzione.
L'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria incombe tuttavia sulla resistente Amministrazione, che è tenuta a provare in maniera inconfutabile la verifica della legittimità della sanzione applicata ai ricorrenti con l'ordinanza di ingiunzione e, nel caso di specie, non è emersa la prova certa che il rapporto intervenuto tra il sig. e la Parte_2 società ricorrente, nelle prime settimane di luglio 2019 fosse di natura subordinata.
La mancanza di elementi probatori univoci si riscontra inoltre anche con riferimento alla ulteriore contestazione di addebito riferita alla infedele registrazione sul LUL del lavoro straordinario svolto dai dipendenti nel periodo da marzo 2016 a dicembre 2020.
Secondo la resistente Amministrazione la società ricorrente avrebbe impropriamente registrato sotto la voce “trasferte”, senza dunque assoggettarle all'onere contributivo, le ore di lavoro straordinario svolte dai propri dipendenti e tale assunto era stato confermato da numerosi collaboratori (all.ti da 24 a 29 parte resistente) e peraltro, nonostante i reiterati inviti degli ispettori a fornire adeguata documentazione al riguardo, la ditta non aveva mai prodotto giustificativi e/o documentazione a sostegno delle trasferte registrate a LUL, se non un resoconto giustificativo delle trasferte di alcuni di tali lavoratori.
Nonostante ciò e nonostante la copiosità delle dichiarazioni rese dai dipendenti nella fase ispettiva versate in atti, la prova testimoniale esperita in corso di causa, seppure non abbia dimostrato il contrario, ha comunque suscitato numerosi dubbi circa la sussistenza della violazione.
pagina 6 di 7 I testi indotti dalla società ricorrente hanno infatti tutti confermato le modalità di svolgimento delle attività lavorative dei tecnici, degli autisti e degli addetti al settore commerciale, che necessitavano di svolgere il proprio lavoro all'esterno della sede aziendale, unitamente alle procedure utilizzate dalla società per la rilevazione della loro attività lavorativa e dunque anche delle trasferte.
Quanto precede pone dunque dubbi sul complessivo esito dello specifico accertamento, mentre, come già detto in precedenza, l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria incombe necessariamente sulla resistente Amministrazione, che è tenuta a provare in maniera inconfutabile ed univoca la legittimità della sanzione applicata ai ricorrenti con l'ordinanza di ingiunzione.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs.
N. 150/ 2011 per il quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”, sebbene, in conseguenza all'originaria coerenza dell'accertamento effettuato per il quale, sulla base delle evidenze emerse all'esito dell'accesso ispettivo, poteva ben ritenersi fondata la pretesa punitiva esercitata ed inoltre in riferimento alla formula dubitativa utilizzata per l'accogliento del ricorso, possono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione parziale delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 407 del 10.10.2022, emessa dall'
[...]
nei confronti delle ricorrenti;
Controparte_1
− compensa parzialmente le spese di lite tra le parti in causa in ragione di 1/2 e condanna la parte resistente al pagamento della residua metà in favore della parte ricorrente che qui si liquida in €. 98,00 per spese ed € 1.250,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 10 Marzo 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5346/2022 tra
Parte_1
Ricorrente/i e
Controparte_1
Resistente
Oggi 10 marzo 2025 ad ore 13,30 innanzi al dott. Carlo Gambucci, sono comparsi:
Per l'avv. MICHELA ROCCHI anche in sostituzione dell'avv.to Parte_1
MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO la quale si riporta al ricorso ed alle memorie depositate ed insiste per l'accoglimento del ricorso.
Per l'avv. FEDERICA GIOMMINI ed il Controparte_1 dott. MARCO BELLUCCI che si riportano alla propria comparsa ed alle note depositate ed insistono per il rigetto del ricorso.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e procedono alla Discussione della causa.
All'esito della discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare ed invita le parti a ricomparire alle ore 15,00 odierne per la lettura della sentenza, completa di .motivazione, previa sua redazione ex art. 429 c.p.c..
Alle ore 19,10, assenti le parti, il Giudice procede al deposito della allegata sentenza completa di motivazione.
Il Giudice On. di Pace
dott. Carlo Gambucci
pagina 1 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA
II Sezione Civile
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Carlo Gambucci, quale Giudice onorario del Tribunale di
Perugia in funzione di Giudice monocratico, all'udienza del 10 Marzo 2025, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5346/2022 R.G. promossa da:
(C.F. , nata ad [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], in proprio ed in qualità di Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. della società (C.F. e P. IVA: ), con sede in Assisi, Controparte_2 P.IVA_1 via Porziuncola n. 5, elettivamente domiciliata in , Piazza Italia n. 4, presso lo studio CP_1 degli Avv.ti Fabrizio D. Mastrangeli e Michela Rocchi che - unitamente e disgiuntamente fra di loro - la rappresentano e difendono in forza di procura speciale estesa in calce al ricorso.
Ricorrente
contro
, cod. fisc. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Direttore dott. Ing. cod. fisc. domiciliato presso lo Controparte_3 C.F._2 stesso , via Palermo n° 106, rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 incaricati ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 150/2011 come da delega su atto separato.
Resistente
Fatto.
Con ricorso depositato il 25 novembre 2022, in proprio ed in qualità di Parte_1
Amministratore Unico e legale rapp.te p.t. della società ha proposto Controparte_2 opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. 407 del 10.10.2022, chiedendo la sospensione pagina 2 di 7 della provvisoria esecutività del provvedimento, nonché di accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro del Sig. ha avuto inizio il 22.07.2019 e, per l'effetto, di Parte_2 accertare e dichiarare l'illegittimità del verbale ispettivo presupposto, e di revocare ed annullare l'Ordinanza ingiunzione opposta.
Deduceva la parte che l'Ordinanza di Ingiunzione opposta, di importo pari ad €. 2.800,00 oltre spese di notifica, faceva seguito al Verbale conclusivo degli accertamenti n.
PG00000/2021-243-01 del 17.2.2021, da ritenersi anch'esso nullo per la violazione dell'art. 13, comma 4, del d. Lgs. n. 124 del 2004 e che doveva essere annullata per l'infondatezza delle violazioni contestate, come di seguito indicate:
1) Art. 3, comma 3 DECRETO-LEGGE 22 febbraio 2002, n. 12 convertito con modificazioni dalla LEGGE 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, DECRETO
LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151 - punto 1) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver occupato dal 01/07/2019, senza la preventiva comunicazione di assunzione, prima della regolare sottoscrizione del contratto di lavoro, il sig. Parte_2
(Foligno 11/09/72) regolarmente assunto dal 22/07/19 (sanzione amministrativa da euro
1.800.00 a euro 10.800,00 per ciascun lavoratore irregolare, ex medesima disposizione di legge);
2) Art. 39, commi 1, 2 e 7, DECRETO LEGGE 25 giugno 2008 N. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, modificato da ultimo dall'articolo 22 comma 5,
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n. 151- punto 2) della diffida di cui al verbale di accertamento, per aver registrato sul LUL. da marzo 2016 a dicembre 2020. come trasferte le ore di lavoro straordinario svolte dai propri dipendenti (sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro, ex medesima disposizione di legge, riferendosi ad un periodo superiore a 10 mesi).
Rassegnavano pertanto i ricorrenti le seguenti conclusioni: “… 1) Accertare e dichiarare che il rapporto di lavoro subordinato tra la soc. “Umbria Gas S.r.l.” ed il Sig. ha Parte_2 avuto inizio il 22/07/2019 e che, pertanto, nessun rapporto di lavoro è intercorso dal
1°/07/2019 e, per l'effetto
- accertata e dichiarata l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione n.
2021-243-01, ricevuto in data 24/02/2022, revocare ed annullare l'Ordinanza-Ingiunzione CP_ dell di n. 407 del 18/10/2022, notificata il 27/10/2022, oggi impugnata e, CP_1 comunque, dichiarare che nessuna somma è dovuta dalla Dott.ssa a Parte_1 titolo di sanzione amministrativa per gli illeciti amministrativi contestati nel predetto verbale
pagina 3 di 7 ispettivo e per le conseguenti sanzioni amministrative, quantificate nell'Ordinanza-
Ingiunzione. CP_ 2) Condannare l di al pagamento di tutte le spese di giudizio.”. CP_1
La resistente Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, contestava in toto le avverse deduzioni e concludeva a sua volta come di seguito: “… rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa … - dichiarare l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui rivolge impugnazione avverso il verbale ispettivo e comunque ritenere e dichiarare legittima l'Ordinanza di ingiunzione n. 407/2022 resa nei confronti di e della società Parte_1 CP_2
e gli atti pregressi, in quanto risultano infondate le contestazioni mosse nel ricorso e per
[...]
l'effetto, respingere l'atto introduttivo;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari come per legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 c.p.c. e 152 bis r.d. 18.12.1941 n. 1368 e liquidare le stesse ai sensi dell'art. 9 c. 2 D. Lgs. n. 149/2015 …”.
La causa, istruita sulla base delle prove documentali e testimoniali ammesse, è stata rinviata all'odierna udienza, previa assegnazione alle parti di un termine per il deposito di note conclusionali e viene decisa ex art. 429 c.p.c. come di seguito.
Diritto.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N.
150/ 2011, per i motivi indicati di seguito.
Prescindendo dalla dedotta violazione dell'art. 13, comma 4, del d. Lgs. n. 124 del 2004, per la mancata indicazione a verbale degli esiti dettagliati dell'accertamento, è opportuno affrontare sin da subito il merito della vicenda iniziando dalla prima delle due contestazioni di addebito, riferita alla irregolare occupazione del sig. dal 01/07/2019, in Parte_2 assenza della preventiva comunicazione di assunzione, prima della regolare assunzione avvenuta il 22/07/19.
Nonostante debba ritenersi incontestata, seppure non necessariamente in forma continuativa, la presenza dello presso il distributore di benzina di proprietà della Parte_2 società ricorrente nella prima parte del mese di Luglio 2019, la parte resistente non ha dimostrato in corso di causa la prova della subordinazione e dunque la sussistenza, nell'intervallo dal 1° al 21 luglio 2019 di quegli elementi tipici richiesti dalla Suprema Corte, per la dimostrazione della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato: “…. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto
pagina 4 di 7 di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal Giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004).” Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2008, n. 9812.
Dunque, il presente esame deve innanzitutto essere orientato alla verifica della sussistenza quantomeno di un requisito fondamentale (decisivo) che distingue il lavoro autonomo da quello subordinato e segnatamente l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale.
Tutti gli altri elementi indicati dalla Suprema Corte assumono valore di indici sintomatici, cosicché l'esclusione della c.d. “eterodirezione” e dello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale consentono di escludere o quantomeno impongono di non poter affermare, che ci si trovi in presenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Nel caso di specie non vi è prova sufficiente che il sig. sia stato assoggettato al Parte_2 potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che fosse inserito in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale, che la prestazione fosse stata continuativa e che il lavoratore fosse tenuto ad osservare un preciso orario di lavoro.
In udienza lo stesso ha riferito di aver lavorato per la ricorrente quale addetto al Parte_2 distributore di carburante in S. M. Degli Angeli-Assisi dal 1.7.2019 mentre precisava: “ho iniziato a lavorare in nero dai primi di luglio 2019 per una settimana in nero e poi sono andato in ferie per un ulteriore periodo sinché sono stato assunto formalmente il 22 luglio”, confermando di essere stato impegnato nel fare il rifornimento di carburante alle auto e, più raramente, di aver pulito il piazzale del distributore.
Nonostante ciò non ha fatto alcun riferimento ai rapporti che lo legavano alla parte datoriale, limitandosi solo ad affermare che lo “addestrava” il sig. Persona_1
E del resto anche il teste confermava tale versione, quando affermava che: “il sig. Persona_1 era lì per imparare il mestiere”, salvo precisare in udienza che solo per “un paio di Parte_2
pagina 5 di 7 volte per prova gli ho fatto compilare il registro di carico e scarico perché imparasse” e che
“... doveva imparare il mestiere per poi esercitarlo una volta assunto.”.
Ulteriori dubbi vengono poi indotti dagli “screenshot” dei messaggi prodotti dallo stesso i quali, lungi dal confermarne la propria assidua presenza sul posto di lavoro, Parte_2 avvalorano semmai la tesi inversa della insussistenza della eterodirezione: “Ciao ma Pt_2 stamani non tornavi al distributore?” (15.07.2019), “Mi ha chiamato domattina Per_2 vogliono parlarti in ufficio probabilmente da lunedì sei assunto a Colvalenza” (18.07.2019).
Come emerge dalle due “chat” che precedono, non sembra che il sig. fosse Parte_2 sottoposto allo stringente potere direttivo e di controllo del datore di lavoro e che inoltre fosse stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale, posto che chi avrebbe dovuto controllarlo (oltre ad addestrarlo) non sapeva nemmeno se sarebbe venuto al lavoro e, del resto, l'altro soggetto coinvolto, non aveva nemmeno ritenuto o potuto Per_2 contattarlo personalmente per comunicargli la notizia della sua prossima assunzione.
L'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria incombe tuttavia sulla resistente Amministrazione, che è tenuta a provare in maniera inconfutabile la verifica della legittimità della sanzione applicata ai ricorrenti con l'ordinanza di ingiunzione e, nel caso di specie, non è emersa la prova certa che il rapporto intervenuto tra il sig. e la Parte_2 società ricorrente, nelle prime settimane di luglio 2019 fosse di natura subordinata.
La mancanza di elementi probatori univoci si riscontra inoltre anche con riferimento alla ulteriore contestazione di addebito riferita alla infedele registrazione sul LUL del lavoro straordinario svolto dai dipendenti nel periodo da marzo 2016 a dicembre 2020.
Secondo la resistente Amministrazione la società ricorrente avrebbe impropriamente registrato sotto la voce “trasferte”, senza dunque assoggettarle all'onere contributivo, le ore di lavoro straordinario svolte dai propri dipendenti e tale assunto era stato confermato da numerosi collaboratori (all.ti da 24 a 29 parte resistente) e peraltro, nonostante i reiterati inviti degli ispettori a fornire adeguata documentazione al riguardo, la ditta non aveva mai prodotto giustificativi e/o documentazione a sostegno delle trasferte registrate a LUL, se non un resoconto giustificativo delle trasferte di alcuni di tali lavoratori.
Nonostante ciò e nonostante la copiosità delle dichiarazioni rese dai dipendenti nella fase ispettiva versate in atti, la prova testimoniale esperita in corso di causa, seppure non abbia dimostrato il contrario, ha comunque suscitato numerosi dubbi circa la sussistenza della violazione.
pagina 6 di 7 I testi indotti dalla società ricorrente hanno infatti tutti confermato le modalità di svolgimento delle attività lavorative dei tecnici, degli autisti e degli addetti al settore commerciale, che necessitavano di svolgere il proprio lavoro all'esterno della sede aziendale, unitamente alle procedure utilizzate dalla società per la rilevazione della loro attività lavorativa e dunque anche delle trasferte.
Quanto precede pone dunque dubbi sul complessivo esito dello specifico accertamento, mentre, come già detto in precedenza, l'onere della prova del fondamento della pretesa sanzionatoria incombe necessariamente sulla resistente Amministrazione, che è tenuta a provare in maniera inconfutabile ed univoca la legittimità della sanzione applicata ai ricorrenti con l'ordinanza di ingiunzione.
Per quanto precede il ricorso deve essere accolto, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs.
N. 150/ 2011 per il quale: “Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.”, sebbene, in conseguenza all'originaria coerenza dell'accertamento effettuato per il quale, sulla base delle evidenze emerse all'esito dell'accesso ispettivo, poteva ben ritenersi fondata la pretesa punitiva esercitata ed inoltre in riferimento alla formula dubitativa utilizzata per l'accogliento del ricorso, possono ritenersi sussistenti le gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. per la compensazione parziale delle spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni ulteriore deduzione ed eccezione disattesa:
− accoglie il ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 11, del D. Lgs. N. 150/ 2011e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta n. 407 del 10.10.2022, emessa dall'
[...]
nei confronti delle ricorrenti;
Controparte_1
− compensa parzialmente le spese di lite tra le parti in causa in ragione di 1/2 e condanna la parte resistente al pagamento della residua metà in favore della parte ricorrente che qui si liquida in €. 98,00 per spese ed € 1.250,00 per compenso professionale, oltre r.f. ai sensi dell'art. 2 del D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge.
Perugia, 10 Marzo 2025
Il Giudice On. di Pace
Carlo Gambucci
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