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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17236 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20900/2022
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20900/2022
Oggi 9 dicembre 2025, alle ore 11.36, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
AR, sono comparsi:
- l'avv. Roberta Costa in sostituzione dell'avv. Alessandro Quarta, per la parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. ,
- l'avv. Luca Ricolfi in sostituzione dell'avv. Federico Massa, per , il CP_1
quale si riporta ai propri scritti difensivi, impugna e contesta quanto ex adverso eccepito e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice invita i procuratori delle parti a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri rispettivi scritti difensivi.
Il giudice pagina 1 di 13 udita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. , si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 16,30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia AR, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 20900/2022 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 09/01/2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Copertino (LE), via Re Parte_1
Galantuomo n. 21, presso l'avv. Alessandro Quarta, che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice –
e
pagina 2 di 13 , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
- convenuta opposta contumace -
e
Controparte_3
in persona del procuratore speciale e legale
[...]
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio pec dell'avv. Federico Massa, che la rappresenta e difende Email_1
per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Parte attrice: “In via preliminare: - Concedere anche inaudita altera parte, e
prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la
pagina 3 di 13 sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella n° 05920190031713751000,
ruolo anno 2019, notificata il 21 febbraio 2022;
Nel merito : - Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o infondatezza
della pretesa creditoria vantata dagli opposti e quindi il diritto dell'
[...]
(già ) Agente per la Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Provincia di Lecce, e dell' Controparte_7
(INVITALIA) a procedere ad esecuzione
[...]
forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità
e/ inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta,
e conseguentemente dichiarare che tutti gli importi, nessuno escluso, di cui
l'impugnato estratto ruolo e cartella n° 05920190031713751000, non sono
dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi richiesti, per
i motivi dedotti nella narrativa che precede.
Per l'effetto ed in ogni caso condannare Controparte_4
(già , in persona Controparte_8
del legale rappresentante p.t., e
[...]
in persona del Controparte_9
pagina 4 di 13 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, oltre iva e
cap, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge da
attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In via gradata: - per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta
ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il
pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la
decurtazione di tutte le maggiorazioni, oggi ed interessi non provati e
supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese
e solo se la cartella non sia prescritta.
Con riserva di indicare, articolare e produrre i mezzi istruttori nei termini ex
lege previsti”.
: “…chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_1
istanza, azione ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare, ai sensi degli articoli 28 e 38 c.p.c., rilevare d'ufficio e
conseguentemente dichiarare la propria incompetenza in favore di quella del
Tribunale di Lecce, non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
- non concedere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto preordinati
alla sua adozione il provvedimento di sospensione ex adverso invocato;
pagina 5 di 13 nel merito: rigettare integralmente le eccezioni e le domande ex adverso
proposte in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni
esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- condannare altresì l'odierna attrice al pagamento di tutte le spese, diritti ed
onorari del presente giudizio. Salvezze illimitate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23/03/2022 l'attrice opponente
indicata in epigrafe ha proposto opposizione e chiesto l'accertamento dell'illegittimità, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, della cartella di pagamento n. 059 2019 0031713751000 notificata in data 21/02/2022 per l'importo di € 43.132,70 richiesto da in relazione alla revoca delle CP_1
agevolazioni alla stessa erogate ex d. lgs. n. 185/2000, deducendo: - la nullità
della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria per omessa notifica della comunicazione di revoca n. 21452/ININN
del 01/12/2015 ed illegittimità della stessa, decorrendo il dies a quo della prescrizione dalla data di erogazione degli incentivi (2015); - nullità della cartella per intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi maturati e pe la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi.
pagina 6 di 13 2. Regolarmente evocata in giudizio non Controparte_4
si è costituita, di talché all'udienza cartolare del 07/12/2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo, in CP_1
via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Lecce, e, nel merito, la legittimità del procedimento di riscossione e la fondatezza del credito azionato.
4. Dichiarata la contumacia di e ritenuta Controparte_10
implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione, non coltivata dalla parte opponente, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni, quindi, all'odierna udienza discussa e decisa sulle conclusioni sopra epigrafate.
5. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
CP_1 della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014) –preliminarmente deve essere affermata, avuto riguardo alle censure svolte, con funzione recuperatoria, in relazione pagina 7 di 13 all'ingiunzione di pagamento, ex art. 3 , R. D. n. 639/1910, la competenza del Tribunale di Roma, correttamente individuato dall'opponente, a norma dell'art. 20 del contratto di concessione delle agevolazioni previste dal d. lgs.
n. 185/2000 (cfr. doc. 2, fascicolo ) che indica quale foro competente CP_1
in via esclusiva , per le controversie che dovessero insorgere tra le parti,
l'Autorità Giudiziaria di Roma.
Nel merito, si osserva:
- essendo la cartella esattoriale del tutto equiparabile ad un atto di precetto (cfr,
da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico all''esecuzione forzata, ed avendo la parte opponente contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del titolo e dunque del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva, tuttavia non ancora iniziata, la domanda introduttiva del procedimento è qualificabile, in parte qua, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1.
La pretesa creditoria cui la cartella opposta si riferisce deriva dall'iscrizione a ruolo dell'ingiunzione di pagamento n. 78610850006 del 04/01/2018 notificata il 27/01/2018 ed è chiaramente individuata nella parte dedicata al “ dettaglio degli importi forniti dall'ente che ha emesso il ruolo”, che contiene le pagina 8 di 13 indicazioni inequivoche circa la natura del credito preteso così descritto “
totale erogato capitale (fondo perduto ex d. lgs. n. 185/2000 tit. II); totale erogato spese di gestione (fondo perduto ex d. lgs. n. 185/2000 tit. II);
interessi maturati sul totale erogato a fondo perduto;
– totale rate finanziamento agevolato d. lgs. n. 185/2000 tit. II scadute e non pagate –
interessi di mora su rate finanziamento agevolato;
- debito residuo finanziamaneto agevolato d. lgs 185/00 tit. II (quota capitale); -rateo interessi su finanziamento agevolato ” – e circa l'ente creditore – Agenzia naz. per l'attraz. degli invest. e lo svil. d CP_3 CP_3
La procedura di recupero del credito azionato da , conseguente alla CP_1
revoca di agevolazioni concesse ex d. lgs. n. 185/2000, è disciplinata dal d.
lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n.
639/1910, nella fattispecie, regolarmente notificata il 27/01/2018.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria, per omessa comunicazione della dichiarazione di revoca e, dunque,
in mancanza di validi atti interruttivi, a decorrere dalla data di erogazione delle agevolazioni (2005).
pagina 9 di 13 L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
La revoca del contributo ha sostanziale natura di atto ricognitivo e dichiarativo degli elementi di fatto (inadempimenti di precisi obblighi contrattuali ) già
individuati dalle norme istitutive delle provvidenze pubbliche di cui è causa,
poi trasfuse nei relativi contratti di erogazione, al cui verificarsi segue la perdita dei benefici;
la presa d'atto in questione , non ha natura di atto recettizio, conseguentemente renderla nota al destinatario non è elemento integrativo , né condizione di efficacia della revoca, ma ha una funzione ricognitiva;
la comunicazione vale ad ancorare temporalmente la fase successiva del recupero del contributo e l'avvio del termine di decorrenza della prescrizione del diritto restitutorio. Il contratto intercorso tra le parti , infatti nel disciplinare la revoca delle agevolazioni, indica unicamente l'onere gravante su di revocare le agevolazioni concesse al verificarsi di CP_1
ipotesi espressamente enunciate nel contratto stesso, con la conseguenza che,
la mancata notifica e/o comunicazione del provvedimento di revoca, non inficia la validità del provvedimento stesso, atteso che anche laddove sussistessero vizi formali del provvedimento di revoca, essi non comporterebbero di per sé , l'insussistenza o l'illegittimità della pretesa creditoria.
pagina 10 di 13 Ciò posto, si osserva che il termine di prescrizione dell'obbligazione di restituzione è quello decennale, ex art. 2946 c.c., non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire, ossia la restituzione delle somme finanziate, è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo, e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento ( in tal senso, S.C. n. 17798/2011), nella fattispecie individuata nel 31/12/2010 (cfr.
doc. 3, fascicolo ) ovvero, dalla data della revoca, adottata in CP_1
conseguenza del verificarsi di ipotesi espressamente enunciate nel contratto e,
nel caso di specie, in conseguenza della cessazione dell'attività.
Nella fattispecie essendo intervenuta la revoca in data 27/11/2015 (cfr.
comunicazione del 2015, fascicolo parte opponente), ma non comunicata, il termine di prescrizione deve computarsi dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, ossia dal 31/12/2010 e risulta utilmente interrotto dall'ingiunzione di pagamento opposta notificata, per stessa ammissione della parte opponente, in data 27/01/2018.
L'opponente ha, infine, contestato l'illegittimità del calcolo degli interessi.
pagina 11 di 13 L'eccezione, oltre che generica, è infondata avuto riguardo alle indicazioni di calcolo degli interessi contenute nelle note n. 1, 2, 3 dell'all. A
dell'ingiunzione in relazione alle quali nessun rilievo è stato svolto dall'opponente.
La domanda attorea è, pertanto, infondata e da respingere.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, l'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono liquidate in favore di CP_1
e poste a carico dell'opponente, ex D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta, al numero ed alla complessità
delle questioni trattate, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per il complessivo importo di € 3.000,00, di cui € 890,00 per la fase studio, € 610,00
per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
pagina 12 di 13 -) rigetta l'opposizione;
-) condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 3000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a..
Il giudice
Emilia AR
pagina 13 di 13
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 20900/2022
Oggi 9 dicembre 2025, alle ore 11.36, innanzi al giudice, dott.ssa Emilia
AR, sono comparsi:
- l'avv. Roberta Costa in sostituzione dell'avv. Alessandro Quarta, per la parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. ,
- l'avv. Luca Ricolfi in sostituzione dell'avv. Federico Massa, per , il CP_1
quale si riporta ai propri scritti difensivi, impugna e contesta quanto ex adverso eccepito e chiede che la causa venga decisa.
Il giudice invita i procuratori delle parti a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai propri rispettivi scritti difensivi.
Il giudice pagina 1 di 13 udita la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. , si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, alle ore 16,30, assenti i procuratori delle parti, dà lettura della seguente sentenza che provvede ad inviare contestualmente al deposito in cancelleria mediante CONSOLLE del magistrato.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia AR, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 20900/2022 del R.G.A.C.,
decisa all'udienza del 09/01/2025 e vertente tra
, elettivamente domiciliata in Copertino (LE), via Re Parte_1
Galantuomo n. 21, presso l'avv. Alessandro Quarta, che la rappresenta e difende per procura speciale su separato foglio congiunto all'atto di citazione;
- parte attrice –
e
pagina 2 di 13 , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
- convenuta opposta contumace -
e
Controparte_3
in persona del procuratore speciale e legale
[...]
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso il domicilio pec dell'avv. Federico Massa, che la rappresenta e difende Email_1
per procura speciale su separato foglio congiunto alla comparsa di costituzione;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione ex artt. 615 c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Parte attrice: “In via preliminare: - Concedere anche inaudita altera parte, e
prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la
pagina 3 di 13 sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella n° 05920190031713751000,
ruolo anno 2019, notificata il 21 febbraio 2022;
Nel merito : - Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità e/o infondatezza
della pretesa creditoria vantata dagli opposti e quindi il diritto dell'
[...]
(già ) Agente per la Controparte_4 CP_5 Controparte_6
Provincia di Lecce, e dell' Controparte_7
(INVITALIA) a procedere ad esecuzione
[...]
forzata, ovvero in via gradata accertare e dichiarare la nullità, l'illegittimità
e/ inesistenza del titolo in oggetto al ruolo esattoriale ed alla cartella opposta,
e conseguentemente dichiarare che tutti gli importi, nessuno escluso, di cui
l'impugnato estratto ruolo e cartella n° 05920190031713751000, non sono
dovuti dall'esponente stante l'intervenuta prescrizione;
- Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli interessi richiesti, per
i motivi dedotti nella narrativa che precede.
Per l'effetto ed in ogni caso condannare Controparte_4
(già , in persona Controparte_8
del legale rappresentante p.t., e
[...]
in persona del Controparte_9
pagina 4 di 13 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio, oltre iva e
cap, rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge da
attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
In via gradata: - per mero scrupolo difensivo, nella denegata e non creduta
ipotesi di mancato accoglimento della presente domanda, riconoscere il
pagamento a carico dell'istante del minimo edittale previsto, ovvero con la
decurtazione di tutte le maggiorazioni, oggi ed interessi non provati e
supportati da valide ed efficaci documentazioni con compensazione delle spese
e solo se la cartella non sia prescritta.
Con riserva di indicare, articolare e produrre i mezzi istruttori nei termini ex
lege previsti”.
: “…chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria CP_1
istanza, azione ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
- in via preliminare, ai sensi degli articoli 28 e 38 c.p.c., rilevare d'ufficio e
conseguentemente dichiarare la propria incompetenza in favore di quella del
Tribunale di Lecce, non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
- non concedere per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto preordinati
alla sua adozione il provvedimento di sospensione ex adverso invocato;
pagina 5 di 13 nel merito: rigettare integralmente le eccezioni e le domande ex adverso
proposte in quanto integralmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni
esposte nella presente comparsa di costituzione e risposta;
- condannare altresì l'odierna attrice al pagamento di tutte le spese, diritti ed
onorari del presente giudizio. Salvezze illimitate.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 23/03/2022 l'attrice opponente
indicata in epigrafe ha proposto opposizione e chiesto l'accertamento dell'illegittimità, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, della cartella di pagamento n. 059 2019 0031713751000 notificata in data 21/02/2022 per l'importo di € 43.132,70 richiesto da in relazione alla revoca delle CP_1
agevolazioni alla stessa erogate ex d. lgs. n. 185/2000, deducendo: - la nullità
della cartella di pagamento per intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria per omessa notifica della comunicazione di revoca n. 21452/ININN
del 01/12/2015 ed illegittimità della stessa, decorrendo il dies a quo della prescrizione dalla data di erogazione degli incentivi (2015); - nullità della cartella per intervenuta prescrizione quinquennale degli interessi maturati e pe la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi.
pagina 6 di 13 2. Regolarmente evocata in giudizio non Controparte_4
si è costituita, di talché all'udienza cartolare del 07/12/2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo, in CP_1
via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del
Tribunale di Lecce, e, nel merito, la legittimità del procedimento di riscossione e la fondatezza del credito azionato.
4. Dichiarata la contumacia di e ritenuta Controparte_10
implicitamente rinunciata l'istanza di sospensione, non coltivata dalla parte opponente, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, la causa,
documentalmente istruita, è stata rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni, quindi, all'odierna udienza discussa e decisa sulle conclusioni sopra epigrafate.
5. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio-
arg. ex art. 276 c.p.c. – e con il contemperamento, ove possibile e rilevante,
CP_1 della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014; VI-L,
sent. n. 12002 del 28.05.2014) –preliminarmente deve essere affermata, avuto riguardo alle censure svolte, con funzione recuperatoria, in relazione pagina 7 di 13 all'ingiunzione di pagamento, ex art. 3 , R. D. n. 639/1910, la competenza del Tribunale di Roma, correttamente individuato dall'opponente, a norma dell'art. 20 del contratto di concessione delle agevolazioni previste dal d. lgs.
n. 185/2000 (cfr. doc. 2, fascicolo ) che indica quale foro competente CP_1
in via esclusiva , per le controversie che dovessero insorgere tra le parti,
l'Autorità Giudiziaria di Roma.
Nel merito, si osserva:
- essendo la cartella esattoriale del tutto equiparabile ad un atto di precetto (cfr,
da ultima : S.C., II, ord. n. 8704 del 15.04.2011) quale necessario atto prodromico all''esecuzione forzata, ed avendo la parte opponente contestato la sussistenza del c.d. ius in executivis, e cioè del titolo e dunque del potere di procedere nei propri confronti alla riscossione coattiva, tuttavia non ancora iniziata, la domanda introduttiva del procedimento è qualificabile, in parte qua, come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. co 1.
La pretesa creditoria cui la cartella opposta si riferisce deriva dall'iscrizione a ruolo dell'ingiunzione di pagamento n. 78610850006 del 04/01/2018 notificata il 27/01/2018 ed è chiaramente individuata nella parte dedicata al “ dettaglio degli importi forniti dall'ente che ha emesso il ruolo”, che contiene le pagina 8 di 13 indicazioni inequivoche circa la natura del credito preteso così descritto “
totale erogato capitale (fondo perduto ex d. lgs. n. 185/2000 tit. II); totale erogato spese di gestione (fondo perduto ex d. lgs. n. 185/2000 tit. II);
interessi maturati sul totale erogato a fondo perduto;
– totale rate finanziamento agevolato d. lgs. n. 185/2000 tit. II scadute e non pagate –
interessi di mora su rate finanziamento agevolato;
- debito residuo finanziamaneto agevolato d. lgs 185/00 tit. II (quota capitale); -rateo interessi su finanziamento agevolato ” – e circa l'ente creditore – Agenzia naz. per l'attraz. degli invest. e lo svil. d CP_3 CP_3
La procedura di recupero del credito azionato da , conseguente alla CP_1
revoca di agevolazioni concesse ex d. lgs. n. 185/2000, è disciplinata dal d.
lgs. n. 46/1999, il quale all'art. 17, comma 3-ter, prevede che la riscossione coattiva del credito è preceduta dall'intimazione ex art. 2 del R.D. n.
639/1910, nella fattispecie, regolarmente notificata il 27/01/2018.
L'opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria, per omessa comunicazione della dichiarazione di revoca e, dunque,
in mancanza di validi atti interruttivi, a decorrere dalla data di erogazione delle agevolazioni (2005).
pagina 9 di 13 L'eccezione è infondata e deve essere disattesa.
La revoca del contributo ha sostanziale natura di atto ricognitivo e dichiarativo degli elementi di fatto (inadempimenti di precisi obblighi contrattuali ) già
individuati dalle norme istitutive delle provvidenze pubbliche di cui è causa,
poi trasfuse nei relativi contratti di erogazione, al cui verificarsi segue la perdita dei benefici;
la presa d'atto in questione , non ha natura di atto recettizio, conseguentemente renderla nota al destinatario non è elemento integrativo , né condizione di efficacia della revoca, ma ha una funzione ricognitiva;
la comunicazione vale ad ancorare temporalmente la fase successiva del recupero del contributo e l'avvio del termine di decorrenza della prescrizione del diritto restitutorio. Il contratto intercorso tra le parti , infatti nel disciplinare la revoca delle agevolazioni, indica unicamente l'onere gravante su di revocare le agevolazioni concesse al verificarsi di CP_1
ipotesi espressamente enunciate nel contratto stesso, con la conseguenza che,
la mancata notifica e/o comunicazione del provvedimento di revoca, non inficia la validità del provvedimento stesso, atteso che anche laddove sussistessero vizi formali del provvedimento di revoca, essi non comporterebbero di per sé , l'insussistenza o l'illegittimità della pretesa creditoria.
pagina 10 di 13 Ciò posto, si osserva che il termine di prescrizione dell'obbligazione di restituzione è quello decennale, ex art. 2946 c.c., non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire, ossia la restituzione delle somme finanziate, è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo, e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento ( in tal senso, S.C. n. 17798/2011), nella fattispecie individuata nel 31/12/2010 (cfr.
doc. 3, fascicolo ) ovvero, dalla data della revoca, adottata in CP_1
conseguenza del verificarsi di ipotesi espressamente enunciate nel contratto e,
nel caso di specie, in conseguenza della cessazione dell'attività.
Nella fattispecie essendo intervenuta la revoca in data 27/11/2015 (cfr.
comunicazione del 2015, fascicolo parte opponente), ma non comunicata, il termine di prescrizione deve computarsi dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, ossia dal 31/12/2010 e risulta utilmente interrotto dall'ingiunzione di pagamento opposta notificata, per stessa ammissione della parte opponente, in data 27/01/2018.
L'opponente ha, infine, contestato l'illegittimità del calcolo degli interessi.
pagina 11 di 13 L'eccezione, oltre che generica, è infondata avuto riguardo alle indicazioni di calcolo degli interessi contenute nelle note n. 1, 2, 3 dell'all. A
dell'ingiunzione in relazione alle quali nessun rilievo è stato svolto dall'opponente.
La domanda attorea è, pertanto, infondata e da respingere.
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, l'opposizione è infondata e deve essere integralmente rigettata.
7. Le spese seguono la soccombenza, onde sono liquidate in favore di CP_1
e poste a carico dell'opponente, ex D.M. n. 147/2022, avuto riguardo all'attività difensiva complessivamente svolta, al numero ed alla complessità
delle questioni trattate, scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00 per il complessivo importo di € 3.000,00, di cui € 890,00 per la fase studio, € 610,00
per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase decisionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a..
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
pagina 12 di 13 -) rigetta l'opposizione;
-) condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in € 3000,00 , oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a..
Il giudice
Emilia AR
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