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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/06/2024, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ______________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia
Gentile, nella causa civile iscritta al n° 1883/2022 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Guzzo Addì _____________ Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Rilasciata spedizione in forma esecutiva CA (PA) Vicolo Bellacera n°16, giusta procura in atti. all'Avv.
- opponente -
___________________ C O N T R O ___
– anche quale mandatario della - in persona del Pt_2 CP_1
legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed
Per elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia ___________________
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono,
giusta procura generale alle liti in notar di Roma. Per_1
E
- in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina
Rizza ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Il Cancelliere
Siracusa, Viale Santa panagia n. 136 I, giusta procura in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a estratto di ruolo
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 26 giugno 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione 1 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara la carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione.
❖ Rigetta il ricorso per carenza di interesse ad agire ex art 100 cpc.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2022 il ricorrente, come indicato in epigrafe, conveniva in giudizio l'ente previdenziale e
[...] proponendo opposizione all'estratto Controparte_3
di ruolo richiesto spontaneamente all'ente riscossore al fine di ottenere l'annullamento dei ruoli di cui ai seguenti atti:
1. AVA n. 59620120004592461000
2. AVA n. 59620130001008813000
3. AVA n. 59620130004571420000
4. Cartella n. 299620140006169388000
5. AVA n. 59620140000423805000
6. Cartella n. 29620140031241178000,
7. AVA n. 59620140003263234 000
8. Cartella n. 29620150036095054000
9. AVA n. 59620150001529672000;
10. AVA n. 59620160001279767000
11. Cartella n. 29620160057086248000;
12. AVA n. 59620160005833131000
13. Cartella n. 29620170027502325000;
14. AVA n.59620170005462427000
15. AVA n. 59620170007062835000;
16. AVA n. 596 20170007034026000;
17. Cartella n. 29620180036244611000;
18. AVA n 59620180000937451000;
19. AVA n. 59620180006421926000
20. AVA n. 59620190001553355000; 2 21. Cartella n. 29620190042912585000;
22. AVA n. 59620190005615738000;
23. AVA n. 59620220000474807000; per il complessivo importo di euro 40.605,21.
A sostegno del ricorso deduceva, per alcuni dei superiori atti,
l'omessa notifica e, per altri, la prescrizione dei crediti previdenziali ivi portati sottolineando la sussistenza del proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. al fine di ottenere una pronunzia giudiziale per eliminare la situazione di incertezza soggettiva che avrebbe ostacolato la propria attività imprenditoriale oltre che l'impossibilità di usufruire del bonus di ristrutturazione edilizia e del cd. Bonus pergole.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , anche quale mandataria della che contestava la fondatezza Pt_2 CP_1
del ricorso di cui chiedeva il rigetto eccependo in primis la carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, la carenza di interesse ad agire e la tardività dell'opposizione (avendo ritualmente notificato gli atti di propria competenza); in ogni caso, contestava l'eccezione di prescrizione dovendosi tenere conto anche della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale.
Anche si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del CP_2
ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti non rientranti nella propria competenza nonché la carenza di interesse ad agire.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all' udienza del
26 giugno 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare va esaminata, in quanto assorbente d'ogni altra questione, la sussistenza o meno d'interesse processuale ex art. 100 c.p.c. non essendo l'estratto di ruolo autonomamente impugnabile.
3 Nonostante le considerazioni svolte da parte ricorrente sia in ricorso sia nelle successive note autorizzate, ad avviso di questo giudice il ricorrente non ha fornito prova della sussistenza di tale interesse.
Sul punto la Corte di Cassazione, con la nota sentenza 19704/2015
(cfr. Cass. civ. sez. Unite, sentenza del 12 maggio – 2 ottobre 2015, n.
19704) aveva già effettuato un distinguo tra “ruolo” ed “estratto di ruolo”: il ruolo è l'atto formato dall'ente impositore che contiene le singole partite debitorie (imposte, sanzioni e interessi) e, come tale, in quanto atto amministrativo impositivo costituente titolo esecutivo, viene consegnato all'ente riscossore affinché lo notifichi al contribuente;
l'estratto di ruolo, invece, è un elaborato informatico contenente gli elementi dell'iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella esattoriale: si tratta cioè di un foglio senza alcun valore certificatorio che viene rilasciato, senza limiti e condizioni, a qualsiasi contribuente ne faccia richiesta.
Già con la pronunzia n. 7353/2022 (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. del
07/03/2022, n.7353) il Supremo Collegio, dopo aver percorso l'excursus giurisprudenziale degli ultimi anni, aveva puntualizzato i termini dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo precisando: «la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo notificato, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale l'indicato soggetto passivo dell'obbligazione sia comunque venuto legittimamente a conoscenza altrimenti e, quindi, non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., Sez. U. 02/10/2015, n. 19704); la portata di questo principio è stata successivamente precisata nel senso che deve trattarsi di un'opposizione recuperatoria, ovvero che recupera, 4 senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato, e in ragione di questa invalidità non (ancora) conosciuto (Cass., 25/02/2019, n. 5443, che peraltro equipara l'invalida notifica all'assenza di notifica, che traduce una mancanza di atti pretesivi da parte dell'amministrazione a fronte della natura di atto meramente interno propria dell'estratto di ruolo, quale riaffermata nel medesimo arresto); in altri termini, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass., 10/11/2016, n. 22946, pag. 6); nella stessa e anzi più rigorosa prospettiva risulta convergere il legislatore ordinario che, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2021, con L. n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis), la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del "ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata" in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione); [..] ciò posto, qualora si sia di fronte a un'opposizione soggetta a termini, è evidente che l'interessato dovrà far valere le proprie ragioni impugnandole nella finestra temporale ammessa
[..] quando, invece, si deducono fatti estintivi quali la prescrizione [..] successivamente alla notifica della cartella, potendosi esercitare 5 l'opposizione ex art. 615, c.p.c., in un perimetro processuale differente da quello di un giudizio propriamente impugnatorio, non vi sono termini per agire (Cass., Sez. U., n. 22080 del 2017, cit., pag. 25); in questa ipotesi, viceversa, va d'altro canto ribadito che quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del
"ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale
(Cass., n. 22946 del 2016, cit., pag. 7)».
Su questa scia sono intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema
Corte con la recentissima Sentenza n. 26283/22 (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sent del 06/09/2022, n. 26283) precisando ulteriormente, in senso ancor più restrittivo, che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata»
Invero, con il menzionato art. 3 bis del D.L. n. 146/21 è stato inserito il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. 602l/73, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non in presenza di specifiche condizioni normativamente previste: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la 6 partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Dunque, il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2015 è stato ritenuto ormai superato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26283/22, come diretta conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale che quella giurisprudenza considerava;
non si configura, quindi, affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n.
4135/2019).
Il Supremo Collegio, nell'indicata sentenza han affermato che «[..] proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n.
3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09)”.
Ed ancora al punto 13.1 della succitata sentenza si precisa che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021 è applicabile anche ai crediti contributivi
(«La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e
18 del D.lgs. n. 46 del 1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n.
33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.lgs. n. 285 del 1992 7 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)» ed è di palmare evidenza che il riferimento alla
“cartella di pagamento” deve necessariamente estendersi all'avviso di addebito ovvero al principale strumento di riscossione coattiva dei crediti contributivi in possesso dell' . Pt_2
La Cassazione, infine, conclude precisando: «20. - La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla
Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base
(fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. 22.- Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo 8 per l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività è, tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi.[..]24.- Pure
a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n.
40763/21), come ha fatto D.P. impugnando l'iscrizione ipotecaria (tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22). 24.1.-
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
9 In modo conforme, sul punto, si è recentemente espressa anche la locale Corte d'appello (cfr. Sentenza n. 1235/2022 pubbl. il 03/01/2023) precisando “Soccorre in proposito un recentemente pronunciamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent.26283/2022) che in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno contendere
(opposizione avverso il ruolo esattoriale ed eccepita prescrizione del credito ingiunto per asserita omessa notifica delle propedeutiche cartelle) ha affermato, [..] l'inammissibilità dell'opposizione in parola.
Determinazione giudiziale alla quale la Corte di Cassazione è giunta all'esito di un accurato percorso argomentativo che appare opportuno riprendere in quei passaggi motivazionali oggetto di immediate ricadute sulla fattispecie di causa. In particolare, la Cassazione dopo avere compiutamente illustrato l'evoluzione giurisprudenziale succedutasi in materia e le ondivaghe opzioni interpretative di volta in volta dominanti, ha poi preso atto dell'intervento del legislatore “il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n.215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. “La norma”, prosegue la Corte di legittimità “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 10 18 del d.lgs. n.46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). “La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n.
19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” “Quel che s'impugna”, conclude la Suprema Corte, “è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie,
v. Cass. n.31240/19)”. Per quanto riguarda la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta la Corte di Cassazione ha invece, affermato, ex art.363 c.p.c., il principio di diritto per il quale in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis cit. si applica anche ai processi pendenti, trattandosi di una norma che “specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Riassumendo la questione, dunque, il ricorso avverso un estratto di ruolo (richiesto spontaneamente dallo stesso all'agente della riscossione) è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri - anche nel corso 11 del giudizio pendente - la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dello stesso in caso di cartelle/avvisi invalidamenti notificati, tramite un'azione di accertamento negativo, solamente nelle tre ipotesi normativamente individuate nella novella del 2021, non suscettibili di estensione analogica:
1) in caso di pregiudizio concreto e attuale per la partecipazione a procedura di appalto;
2) in caso di blocco di pagamenti da parte della PA (atteso che le
Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare l'inadempienza del beneficiario nei confronti di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo almeno pari a tale importo e, ove si accerti l'inadempienza, l'Amministrazione non procederà al pagamento);
3) in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Orbene nel caso in esame parte ricorrente ha dedotto una serie di circostante e allegato documentazione che, tuttavia, non è idonea a provare la sussistenza di un interesse concreto, attuale e qualificato per la tutela anticipatoria (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 14/03/2023, n.
7348; Cass. civ., Sez. V, Ord. del 25/09/2023, n. 27227; Cass. civ., Sez. V,
Sent. del 25/10/2023, n. 29552).
Invero, anche i documenti prodotti in ordine a partecipazione a bandi di appalto non sono idonei a comprovare la sussistenza di un pregiudizio tale da giustificare la deroga alla normativa indicata.
E neppure può costituire prova della sussistenza di detto interesse la proposizione preventiva dell'istanza di sgravio al fine di far valere la prescrizione del credito e la domanda di sospensione legale della riscossione che costituiscono esclusivamente un elemento atto a provocare la presa d'atto (o meno), da parte dell'amministrazione, dell'eventuale fatto estintivo maturato.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, in difetto di prova dell'interesse ad agire avverso il solo ruolo, ogni questione attinente alle vicende pregresse del 12 procedimento esattoriale diviene irrilevante con conseguenziale rigetto del ricorso.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della questione e dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali, si ritiene equo compensarle integralmente tar le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 26 giugno 2024
IL GIUDICE
Claudia Gentile
13
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
Cron. ______________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Claudia
Gentile, nella causa civile iscritta al n° 1883/2022 R.G.L. promossa
D A
rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Guzzo Addì _____________ Parte_1
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Rilasciata spedizione in forma esecutiva CA (PA) Vicolo Bellacera n°16, giusta procura in atti. all'Avv.
- opponente -
___________________ C O N T R O ___
– anche quale mandatario della - in persona del Pt_2 CP_1
legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato in Roma ed
Per elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59 con gli avv.ti Maria Grazia ___________________
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono,
giusta procura generale alle liti in notar di Roma. Per_1
E
- in persona del suo legale Controparte_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina
Rizza ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Il Cancelliere
Siracusa, Viale Santa panagia n. 136 I, giusta procura in atti.
- opposti -
OGGETTO: opposizione a estratto di ruolo
A seguito del deposito delle note di trattazione scritta autorizzate ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 26 giugno 2024, ha emesso
S E N T E N Z A avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione 1 D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara la carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione.
❖ Rigetta il ricorso per carenza di interesse ad agire ex art 100 cpc.
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.11.2022 il ricorrente, come indicato in epigrafe, conveniva in giudizio l'ente previdenziale e
[...] proponendo opposizione all'estratto Controparte_3
di ruolo richiesto spontaneamente all'ente riscossore al fine di ottenere l'annullamento dei ruoli di cui ai seguenti atti:
1. AVA n. 59620120004592461000
2. AVA n. 59620130001008813000
3. AVA n. 59620130004571420000
4. Cartella n. 299620140006169388000
5. AVA n. 59620140000423805000
6. Cartella n. 29620140031241178000,
7. AVA n. 59620140003263234 000
8. Cartella n. 29620150036095054000
9. AVA n. 59620150001529672000;
10. AVA n. 59620160001279767000
11. Cartella n. 29620160057086248000;
12. AVA n. 59620160005833131000
13. Cartella n. 29620170027502325000;
14. AVA n.59620170005462427000
15. AVA n. 59620170007062835000;
16. AVA n. 596 20170007034026000;
17. Cartella n. 29620180036244611000;
18. AVA n 59620180000937451000;
19. AVA n. 59620180006421926000
20. AVA n. 59620190001553355000; 2 21. Cartella n. 29620190042912585000;
22. AVA n. 59620190005615738000;
23. AVA n. 59620220000474807000; per il complessivo importo di euro 40.605,21.
A sostegno del ricorso deduceva, per alcuni dei superiori atti,
l'omessa notifica e, per altri, la prescrizione dei crediti previdenziali ivi portati sottolineando la sussistenza del proprio interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. al fine di ottenere una pronunzia giudiziale per eliminare la situazione di incertezza soggettiva che avrebbe ostacolato la propria attività imprenditoriale oltre che l'impossibilità di usufruire del bonus di ristrutturazione edilizia e del cd. Bonus pergole.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , anche quale mandataria della che contestava la fondatezza Pt_2 CP_1
del ricorso di cui chiedeva il rigetto eccependo in primis la carenza di legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, la carenza di interesse ad agire e la tardività dell'opposizione (avendo ritualmente notificato gli atti di propria competenza); in ogni caso, contestava l'eccezione di prescrizione dovendosi tenere conto anche della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale.
Anche si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del CP_2
ricorso di cui chiedeva il rigetto ed eccependo, in particolare, la propria carenza di legittimazione passiva per gli atti non rientranti nella propria competenza nonché la carenza di interesse ad agire.
La causa, di natura documentale, assunta in riserva all' udienza del
26 giugno 2024 tenuta in modalità cartolare, verificato il deposito di note autorizzate ex art 127 ter cpc, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare va esaminata, in quanto assorbente d'ogni altra questione, la sussistenza o meno d'interesse processuale ex art. 100 c.p.c. non essendo l'estratto di ruolo autonomamente impugnabile.
3 Nonostante le considerazioni svolte da parte ricorrente sia in ricorso sia nelle successive note autorizzate, ad avviso di questo giudice il ricorrente non ha fornito prova della sussistenza di tale interesse.
Sul punto la Corte di Cassazione, con la nota sentenza 19704/2015
(cfr. Cass. civ. sez. Unite, sentenza del 12 maggio – 2 ottobre 2015, n.
19704) aveva già effettuato un distinguo tra “ruolo” ed “estratto di ruolo”: il ruolo è l'atto formato dall'ente impositore che contiene le singole partite debitorie (imposte, sanzioni e interessi) e, come tale, in quanto atto amministrativo impositivo costituente titolo esecutivo, viene consegnato all'ente riscossore affinché lo notifichi al contribuente;
l'estratto di ruolo, invece, è un elaborato informatico contenente gli elementi dell'iscrizione a ruolo e, quindi, della cartella esattoriale: si tratta cioè di un foglio senza alcun valore certificatorio che viene rilasciato, senza limiti e condizioni, a qualsiasi contribuente ne faccia richiesta.
Già con la pronunzia n. 7353/2022 (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sent. del
07/03/2022, n.7353) il Supremo Collegio, dopo aver percorso l'excursus giurisprudenziale degli ultimi anni, aveva puntualizzato i termini dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo precisando: «la giurisprudenza di questa Corte ha ammesso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato, unitamente all'atto successivo notificato, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale l'indicato soggetto passivo dell'obbligazione sia comunque venuto legittimamente a conoscenza altrimenti e, quindi, non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione (Cass., Sez. U. 02/10/2015, n. 19704); la portata di questo principio è stata successivamente precisata nel senso che deve trattarsi di un'opposizione recuperatoria, ovvero che recupera, 4 senz'attendere la conoscenza di ulteriori atti, la tutela avverso l'atto, ossia la cartella, invalidamente notificato, e in ragione di questa invalidità non (ancora) conosciuto (Cass., 25/02/2019, n. 5443, che peraltro equipara l'invalida notifica all'assenza di notifica, che traduce una mancanza di atti pretesivi da parte dell'amministrazione a fronte della natura di atto meramente interno propria dell'estratto di ruolo, quale riaffermata nel medesimo arresto); in altri termini, l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass., 10/11/2016, n. 22946, pag. 6); nella stessa e anzi più rigorosa prospettiva risulta convergere il legislatore ordinario che, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2021, con L. n. 215 del 2021, ha ribadito, con norma collocata nel "corpus" della disciplina tributaria (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4-bis), la regola generale dell'inimpugnabilità dell'estratto di ruolo, aggiungendo che resta ferma, diversamente, l'impugnabilità del "ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata" in specificate e tassative eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione); [..] ciò posto, qualora si sia di fronte a un'opposizione soggetta a termini, è evidente che l'interessato dovrà far valere le proprie ragioni impugnandole nella finestra temporale ammessa
[..] quando, invece, si deducono fatti estintivi quali la prescrizione [..] successivamente alla notifica della cartella, potendosi esercitare 5 l'opposizione ex art. 615, c.p.c., in un perimetro processuale differente da quello di un giudizio propriamente impugnatorio, non vi sono termini per agire (Cass., Sez. U., n. 22080 del 2017, cit., pag. 25); in questa ipotesi, viceversa, va d'altro canto ribadito che quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del
"ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, non prospettandosi tale accertamento come l'unico strumento volto a eliminare la pretesa: il debitore, tipicamente, potrebbe rivolgersi all'ente titolare in sede amministrativa, chiedendo l'elisione del credito in via di autotutela (il c.d. sgravio), e disponendo egli già di uno strumento per eliminare la pretesa dell'amministrazione, ciò rende non percorribile, per difetto di interesse, la proposizione di un'azione giurisdizionale diretta di mero accertamento, vale a dire senza sussistenza di un "conflitto" riconoscibile come tale
(Cass., n. 22946 del 2016, cit., pag. 7)».
Su questa scia sono intervenute anche le Sezioni Unite della Suprema
Corte con la recentissima Sentenza n. 26283/22 (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, Sent del 06/09/2022, n. 26283) precisando ulteriormente, in senso ancor più restrittivo, che «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L.
17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata»
Invero, con il menzionato art. 3 bis del D.L. n. 146/21 è stato inserito il comma 4 bis all'art. 12 del D.P.R. 602l/73, che ha stabilito che l'estratto di ruolo non è impugnabile, se non in presenza di specifiche condizioni normativamente previste: «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la 6 partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio
2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Dunque, il principio della tutela immediata affermato dalla richiamata sentenza delle Sezioni Unite del 2015 è stato ritenuto ormai superato dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26283/22, come diretta conseguenza del descritto ampliamento delle tutele esperibili a fronte dell'ingiusta prosecuzione della sequenza procedimentale che quella giurisprudenza considerava;
non si configura, quindi, affidamento tutelabile per chi vi abbia confidato (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, n.
4135/2019).
Il Supremo Collegio, nell'indicata sentenza han affermato che «[..] proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo (in termini, da ultimo, Cass. n.
3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09)”.
Ed ancora al punto 13.1 della succitata sentenza si precisa che l'art.
3-bis del D.L. n. 146 del 2021 è applicabile anche ai crediti contributivi
(«La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e
18 del D.lgs. n. 46 del 1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali
(vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n.
33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.lgs. n. 285 del 1992 7 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr. con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)» ed è di palmare evidenza che il riferimento alla
“cartella di pagamento” deve necessariamente estendersi all'avviso di addebito ovvero al principale strumento di riscossione coattiva dei crediti contributivi in possesso dell' . Pt_2
La Cassazione, infine, conclude precisando: «20. - La disciplina in questione non è difatti irragionevole, né arbitraria. Essa asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dall'emissione delle cartelle, e al cospetto dell'inattività dell'agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire a una riduzione del contenzioso (per considerazioni almeno in parte analoghe, si veda Corte Cost. n. 155/14). In particolare, le finalità deflattive rispondono alla consapevolezza, già sottolineata dalla
Corte costituzionale (in particolare con la sentenza n. 77/18), che, "a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera". 20.1.- Nel contempo, però, la norma nuova assicura comunque tutela anche al contribuente, e nonostante la struttura impugnatoria del processo tributario, nei casi in cui ne ravvisa il bisogno, ossia qualora vi sia lo specifico pregiudizio ivi contemplato. 21.- Questa tutela, in base al tenore della norma, e alle ragioni che ne sono alla base
(fronteggiare le impugnazioni "avverso cartelle notificate anche molti anni prima, senza che l'agente della riscossione si fosse attivato in alcun modo per il recupero delle pretese ad esse sottese..."), riguarda i soli atti invalidamente notificati (o non notificati) ivi contemplati e nelle sole ipotesi stabilite. I casi indicati sono quindi tassativi e non esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri. 22.- Proprio perché la tutela riguarda atti invalidamente notificati o non notificati, e quindi inefficaci, inoltre, è ultronea la ricerca di un termine al quale ancorare il dies a quo 8 per l'impugnazione: questa ricerca, che ha senso soltanto se il termine sia da ritenere perentorio, è volta a ricavare la certezza della definitività dell'atto dall'omessa impugnazione entro quel termine. La definitività è, tuttavia, predicato degli effetti dell'atto, laddove gli effetti dell'atto non notificato o invalidamente notificato, o che si assume sia stato tale, mai prodottisi, mai a maggior ragione possono divenire definitivi.[..]24.- Pure
a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n.
40763/21), come ha fatto D.P. impugnando l'iscrizione ipotecaria (tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un., n. 8465/22). 24.1.-
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa (Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n. 7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie, n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).».
9 In modo conforme, sul punto, si è recentemente espressa anche la locale Corte d'appello (cfr. Sentenza n. 1235/2022 pubbl. il 03/01/2023) precisando “Soccorre in proposito un recentemente pronunciamento delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sent.26283/2022) che in una fattispecie sovrapponibile a quella oggetto dell'odierno contendere
(opposizione avverso il ruolo esattoriale ed eccepita prescrizione del credito ingiunto per asserita omessa notifica delle propedeutiche cartelle) ha affermato, [..] l'inammissibilità dell'opposizione in parola.
Determinazione giudiziale alla quale la Corte di Cassazione è giunta all'esito di un accurato percorso argomentativo che appare opportuno riprendere in quei passaggi motivazionali oggetto di immediate ricadute sulla fattispecie di causa. In particolare, la Cassazione dopo avere compiutamente illustrato l'evoluzione giurisprudenziale succedutasi in materia e le ondivaghe opzioni interpretative di volta in volta dominanti, ha poi preso atto dell'intervento del legislatore “il quale, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla L. n.215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. “La norma”, prosegue la Corte di legittimità “riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 10 18 del d.lgs. n.46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della I. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). “La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n.
19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22)” “Quel che s'impugna”, conclude la Suprema Corte, “è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è
l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie,
v. Cass. n.31240/19)”. Per quanto riguarda la seconda disposizione della disciplina sopravvenuta la Corte di Cassazione ha invece, affermato, ex art.363 c.p.c., il principio di diritto per il quale in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis cit. si applica anche ai processi pendenti, trattandosi di una norma che “specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Riassumendo la questione, dunque, il ricorso avverso un estratto di ruolo (richiesto spontaneamente dallo stesso all'agente della riscossione) è sempre inammissibile salvo che il contribuente dimostri - anche nel corso 11 del giudizio pendente - la sussistenza dell'interesse all'impugnazione dello stesso in caso di cartelle/avvisi invalidamenti notificati, tramite un'azione di accertamento negativo, solamente nelle tre ipotesi normativamente individuate nella novella del 2021, non suscettibili di estensione analogica:
1) in caso di pregiudizio concreto e attuale per la partecipazione a procedura di appalto;
2) in caso di blocco di pagamenti da parte della PA (atteso che le
Amministrazioni pubbliche, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare l'inadempienza del beneficiario nei confronti di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivo almeno pari a tale importo e, ove si accerti l'inadempienza, l'Amministrazione non procederà al pagamento);
3) in caso di perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
Orbene nel caso in esame parte ricorrente ha dedotto una serie di circostante e allegato documentazione che, tuttavia, non è idonea a provare la sussistenza di un interesse concreto, attuale e qualificato per la tutela anticipatoria (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent. del 14/03/2023, n.
7348; Cass. civ., Sez. V, Ord. del 25/09/2023, n. 27227; Cass. civ., Sez. V,
Sent. del 25/10/2023, n. 29552).
Invero, anche i documenti prodotti in ordine a partecipazione a bandi di appalto non sono idonei a comprovare la sussistenza di un pregiudizio tale da giustificare la deroga alla normativa indicata.
E neppure può costituire prova della sussistenza di detto interesse la proposizione preventiva dell'istanza di sgravio al fine di far valere la prescrizione del credito e la domanda di sospensione legale della riscossione che costituiscono esclusivamente un elemento atto a provocare la presa d'atto (o meno), da parte dell'amministrazione, dell'eventuale fatto estintivo maturato.
In termini conclusivi, assorbita ogni altra questione, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, in difetto di prova dell'interesse ad agire avverso il solo ruolo, ogni questione attinente alle vicende pregresse del 12 procedimento esattoriale diviene irrilevante con conseguenziale rigetto del ricorso.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della peculiarità della questione e dei recenti interventi normativi e giurisprudenziali, si ritiene equo compensarle integralmente tar le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 26 giugno 2024
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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