Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/11/2025, n. 1540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1540 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Leuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lizzano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento emesso in data 3.7.2024 dal Responsabile del settore tecnico ed edilizia privata del Comune di Lizzano, di diniego definitivo -OMISSIS-/03.07.2024, relativamente alla richiesta di permesso di costruire a sanatoria per l'avvenuta realizzazione di un fabbricato ad un solo piano fuori terra, sito su un lotto identificato al foglio -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lizzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 la dott.ssa IE OS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS- ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento del diniego del 03.07.2024 e della successiva conferma - prot. n. -OMISSIS-del 25.07.2024 - opposto dal Comune di Lizzano all’istanza dallo stesso presentata, ai sensi degli artt. 34 e 36 del D.P.R. n. 380/2001, per la sanatoria “ di un fabbricato residenziale a piano terra sito in Lizzano (TA) alla località -OMISSIS- e distinto in Catasto al foglio -OMISSIS-
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione del principio di buon andamento, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto assoluto di istruttoria, illogicità della motivazione. Superficialità.
2)Difetto di motivazione.
3)Violazione ed errata applicazione dell’art. 32 della L. 17.08.1942, n. 1150.
Il Comune di Lizzano, in data 08.11.2024, si è costituiti in giudizio per resistere al ricorso.
All’udienza pubblica del 12.11.2025, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, 1 comma, c.p.a., la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Infondate sono, innanzitutto, le censure con cui parte ricorrente si duole, sotto plurimi profili, della violazione delle garanzie partecipative nel procedimento esitato nel diniego di che trattasi.
In senso contrario all’assunto attoreo depongono i documenti in atti i quali dimostrano come parte ricorrente, a seguito della notifica del preavviso di diniego, abbia potuto interloquire con l’Amministrazione comunale, implementando il contradditorio procedimentale mediante la produzione di osservazioni difensive della cui valutazione viene dato conto nel provvedimento di conferma del diniego del 25.07.2024.
Né l’Amministrazione comunale era tenuta a confutare dettagliatamente e specificatamente le osservazioni difensive prodotte dall’interessato a seguito del c.d. preavviso di diniego (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. II 30.1.2023, n. 670, TAR Marche, Ancona, Sez. I, 15.3.2025, n. 177).
Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza “ affinché la violazione dell’art. 10 bis L. n. 241/1990 comporti l’illegittimità del provvedimento impugnato, in particolare, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma è anche tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 12.4.2023, n.3672 che richiama Cons di Stato, Sez. VI, 16.9.2022, n. 8043).
E nella specie, per quanto in atti, parte ricorrente non ha indicato alcun elemento fattuale e/o valutativo funzionale alla revisione del procedimento nel senso dallo stesso sperato.
Le ulteriori contestazioni sul punto sono tutte generiche e indimostrate oltre che inidonee a confutare l’accertata contrarietà del progetto presentato alle NTA del PRG che, per la zona C2 - in cui insiste il fabbricato abusivo in esame – prescrivono “ l’attuazione mediante piano particolareggiato o piano di lottizzazione e non mediante rilascio di permesso di costruire semplice”.
Vanno, del pari, disattese le censure con cui parte ricorrente si duole del difetto di motivazione e di istruttoria.
Il gravato il diniego è stato adottato all’esito di un procedimento vincolato all’accertamento della sussistenza o meno della doppia conformità del manufatto alla normativa urbanistico ed edilizia di riferimento.
E parte ricorrente, per quanto in atti, non ha allegato, né nel corso del procedimento né in sede processuale, elementi idonei a comprovare l’esistenza dei presupposti richiesti (doppia conformità) per l’accoglimento dell’istanza denegata.
Privo di pregio è anche “l’invito” rivolto a questo Tribunale a tenere in considerazione, nella valutazione del gravame, la Legge n. 105 del 24.07.2024, pubblicata nella G.U. del 27.07.2024 e in vigore dal 28.07.2024, di conversione del Decreto Salva Casa.
Compito di questo Tribunale è quello di valutare, sulla base dei motivi di gravame proposti, la legittimità o meno del diniego adottato dall’Ente civico resistente alla luce della normativa esistente al momento della sua emanazione; fatte salve le ulteriori istanze che l’interessato vorrà avanzare e l’Amministrazione esaminare alla luce delle sopravvenienze normative sopra richiamate.
Vanno, del pari, disattese le censure con cui il ricorrente si duole della violazione dell’art. 32 della L. n. 1150/1942.
La Commissione Edilizia Comunale richiamata dalla difesa attorea è stata soppressa a norma dell’art. 96 del D.Lgs., 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL); conseguentemente la competenza al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 13 del DPR n. 380/2001 è stata concentrata in capo al dirigente e/o responsabile del competente ufficio comunale.
Nella specie il diniego gravato è stato adottato dal responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune resistente.
Legittimo, pertanto, anche sotto il profilo in esame è il provvedimento impugnato.
Le residue censure sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, infine, possono essere eccezionalmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ON PA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IE OS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE OS | ON PA |
IL SEGRETARIO