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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1617/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500019677 CONTR BONIFICA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006345520 QUOTA CONSORTIL 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006345520 QUOTA CONSORTIL 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170022815820 QUOTA CONSOTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180014298013 CONSORZ.IRRIGAZ 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020092292 QUOTA CONSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020092292 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020092292 QUOTA CONSORTIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014509211 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014509211 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo n. 29380202500019677, notificato il 14.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha sollecitato, per conto del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, il pagamento di somme, dopo 5 cartelle ivi citate.
Sia l'AdER che il Consorzio, sebbene ritualmente intimati, non si sono costituiti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene fondato, e assorbente, il motivo con cui la ricorrente fa valere la “mancanza di alcuna prova della pretesa avanzata”, che questo Giudice ritiene di poter riferire (sebbene nella sua genericità, al limite della inammissibilità) alla mancanza di prova dell'avvenuta notifica delle cartelle.
Infatti, in mancanza di costituzione dell'AdER, di tale notifica non c'è prova, per cui, sotto tale profilo, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vanno però compensate, avendo la ricorrente proposto un'istanza cautelare infondata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO FABIO GLAUCO, Presidente e Relatore
GRILLO CONCETTA, Giudice
CASTROVINCI DARIO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1617/2025 depositato il 09/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 10 Siracusa - 91007400897
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500019677 CONTR BONIFICA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006345520 QUOTA CONSORTIL 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170006345520 QUOTA CONSORTIL 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170022815820 QUOTA CONSOTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180014298013 CONSORZ.IRRIGAZ 2015 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020092292 QUOTA CONSORTIL 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020092292 QUOTA CONSORTIL 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190020092292 QUOTA CONSORTIL 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014509211 QUOTA CONSORTIL 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220014509211 QUOTA CONSORTIL 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo n. 29380202500019677, notificato il 14.05.2025, con cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione - AdER ha sollecitato, per conto del Consorzio di Bonifica 10 di Siracusa, il pagamento di somme, dopo 5 cartelle ivi citate.
Sia l'AdER che il Consorzio, sebbene ritualmente intimati, non si sono costituiti.
All'udienza del 03.02.2026 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene fondato, e assorbente, il motivo con cui la ricorrente fa valere la “mancanza di alcuna prova della pretesa avanzata”, che questo Giudice ritiene di poter riferire (sebbene nella sua genericità, al limite della inammissibilità) alla mancanza di prova dell'avvenuta notifica delle cartelle.
Infatti, in mancanza di costituzione dell'AdER, di tale notifica non c'è prova, per cui, sotto tale profilo, il ricorso va accolto.
Le spese di lite vanno però compensate, avendo la ricorrente proposto un'istanza cautelare infondata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa - Sezione III accoglie, nei termini di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe, e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Così deciso a Siracusa, il 03.02.2026.
Il Presidente relatore
Dr. Dauno Trebastoni