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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 4473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4473 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13694/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13694/2024 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Savino per procura alle liti Parte_1
10.7.2024 depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
ATTORE
e rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Del Prete in Controparte_1 forza di procura alle liti 24.9.24 depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA e rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Simona Napolitano in forza di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggi 20 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. SAVINO ANTONELLA, Parte_1
- per l'avv. Vincenzo Ianniello in sost. per delega Controparte_1 orale dell'Avv. DEL PRETE IOLANDA e
- per nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Savino precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.
L'avv. Ianniello precisa le conclusioni come da atti depositati insistendo per l'eccezione di
Dopo breve discussione orale il Giudice alle ore 9.12 si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13694/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Savino per procura alle liti Parte_1
10.7.2024 depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Del Prete in Controparte_1 forza di procura alle liti 24.9.24 depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA e contro rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Simona Napolitano in forza di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20.10.2025
Conclusioni
Per : Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale:
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO:
- sospendere l'esecuzione, per le ragioni di cui in fatto ed in diritto sopra esposte;
NEL MERITO: dichiarare nullo, annullare e/o revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico la cartella di pagamento n. 110 2024 00199137 01 000, notificata dall' Controparte_3
, con la quale si intima al sig. di pagare la somma di € 145.697,70, per
[...] Pt_1 capitale, oltre agli interessi moratori fino al saldo effettivo, per tutte le ragioni sopra esposte;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di esposti, diritti ed onorari, spese 15% spese generali, oltre oneri di legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonella Savino”.
pagina 2 di 5 Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare,
- dichiarare la carenza della legittimazione passiva della Comparente Società;
Nel merito
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame avversario per i motivi esposti nella presente comparsa;
- in via principale e nel merito, rigettare l'atto di citazione ex adverso spiegato, poiché inammissibile, improcedibile, irricevibile e, comunque infondato e dichiarare nulla l'esdebitazione concessa al sig. . Pt_1
Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 55/2014
e s.m.i., con rimborso delle spese generali (nella misura del 15%, art. 2, co. 2 cit. DM)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ha proposto opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 110 2024 00199137 01 000, emessa da Controparte_4
(in seguito “ ) su incarico di
[...] CP_5 Parte_2
(in seguito “ ), con la quale gli è stato intimato di pagare la somma di €
[...]
145.697,70, per capitale, oltre agli interessi moratori e ha chiesto di dichiarare nulla, annullare e/o revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico la cartella di pagamento opposta.
A sostegno dell'opposizione ha addotto (i) l'inesigibilità del credito per esdebitazione e (ii)
l'assenza della prova che avesse pagato la garanzia liquidata ex L. 662/1996.
(in seguito “ ”) ha eccepito la propria carenza di Controparte_3 CP_5 legittimazione passiva in relazione alle contestazioni relative alla sussistenza del credito e ha precisato, n punto spese, che in caso di accoglimento dell'opposizione le spese dovevano essere poste a carico dell'Ente Impositore. ha eccepito (i) la nullità del decreto di esdebitazione, poiché il beneficio in oggetto poteva essere concesso sempre che i creditori non fossero rimasti totalmente insoddisfatti o fossero stati soddisfatti in percentuale «affatto irrisoria» e, nel caso di specie, i creditori erano pagina 3 di 5 rimasti totalmente insoddisfatti;
(ii) l'infondatezza della censura relativa alla mancanza di prova della liquidazione della garanzia atteso che in data 20.10.2021, informava Eurofidi della liquidazione deliberata nella riunione del 15.10.2021 dal Consiglio di Gestione del Fondo
(doc.11) e in data 3.8.2023, informava della comunicazione di surroga, ai Parte_1 sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2, comma 4, del DM 20.6.2005 e lo invitava a provvedere al pagamento di complessivi € 145.691,82 (docc. 12 e 13).
Con ordinanza 7.11.2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e la causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione merita accoglimento.
ha invocato a fondamento dell'opposizione il decreto n. 285/2020 Parte_1 emesso dal Tribunale di Torino in data 7.9.2020 con il quale, ai sensi dell'art. 142 della legge fallimentare, gli è stato concesso il beneficio di esdebitazione. ha eccepito la nullità del decreto di esdebitazione sostenendo che il beneficio non poteva essere concesso posto che i creditori erano rimasti totalmente insoddisfatti.
L'assunto di parte non può essere condiviso.
Il Tribunale di Torino, nel motivare la concessione del beneficio, con decreto di esdebitazione n. 285/2020 emesso in data 07/09/2020 (doc. 2 di parte opponente), ha espressamente valutato la sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione in presenza dell'opposizione di uno dei creditori e ha così argomentato: “dato atto che, secondo quanto indicato in atti dal
Curatore, l'attivo realizzato è stato pari ad € 481.561,85 e ha consentito la soddisfazione integrale delle spese prededucibili ed in forma integrale di numerose voci di privilegio (art.
2751 bis n. 1, n. 2, n. 5 c.c., art. 2755 c.c., art. 2571 n. 4, art. 9 D.Lgs n. 123 del 31/03/1998) e parziale (nella misura del 13, 86%) dei privilegi ex artt. 2753 e 2754 c.c.; rilevato che, in base ai dati esposti, risulta che il fallimento abbia parzialmente soddisfatto il ceto creditorio e che, pur rimanendo parzialmente insoddisfatto il ceto privilegiato ed integralmente insoddisfatto il ceto chirografario, parte del ceto privilegiato risulta soddisfatto in misura non irrisoria”.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale di Torino nel decreto n. 285/2020 confutano l'assunto di di insoddisfazione totale dei creditori e dimostrano, al contrario, che la soddisfazione del ceto privilegiato è avvenuta in misura non irrisoria.
Si ritiene, pertanto, che l'eccezione di nullità del decreto di esdebitazione debba essere rigettata con conseguente accoglimento dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di e devono essere liquidate secondo il D.M.
n. 55/14 e s.m.i., secondo i minimi tabellari alla luce della semplicità delle questioni trattate, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 e così, quanto alla fase sommaria in €
2.613,00 e quanto al merito in € 7.052,00. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che il credito di € 145.697,70, per capitale, oltre agli interessi moratori, portato dalla cartella di pagamento n. 110 2024 00199137 01 000 non è dovuto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, Controparte_2
ANNULLA la cartella di pagamento n. 110 2024 00199137 01 000.
CONDANNA a rimborsare Controparte_2 Controparte_2 all'avv. Antonella Savino, dichiaratasi antistataria, le spese della presente opposizione liquidate in € 9.665,00 per compensi, oltre a € 195,00 per esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Torino, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13694/2024 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Savino per procura alle liti Parte_1
10.7.2024 depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
ATTORE
e rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Del Prete in Controparte_1 forza di procura alle liti 24.9.24 depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA e rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Simona Napolitano in forza di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Oggi 20 ottobre 2025, innanzi alla dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. SAVINO ANTONELLA, Parte_1
- per l'avv. Vincenzo Ianniello in sost. per delega Controparte_1 orale dell'Avv. DEL PRETE IOLANDA e
- per nessuno compare. Controparte_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Savino precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.
L'avv. Ianniello precisa le conclusioni come da atti depositati insistendo per l'eccezione di
Dopo breve discussione orale il Giudice alle ore 9.12 si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza.
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13694/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Savino per procura alle liti Parte_1
10.7.2024 depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
ATTORE contro rappresentata e difesa dall'avv. Iolanda Del Prete in Controparte_1 forza di procura alle liti 24.9.24 depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA e contro rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Simona Napolitano in forza di procura alle liti depositata unitamente alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
Udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. in data 20.10.2025
Conclusioni
Per : Parte_1
“voglia l'Ill.mo Tribunale:
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO:
- sospendere l'esecuzione, per le ragioni di cui in fatto ed in diritto sopra esposte;
NEL MERITO: dichiarare nullo, annullare e/o revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico la cartella di pagamento n. 110 2024 00199137 01 000, notificata dall' Controparte_3
, con la quale si intima al sig. di pagare la somma di € 145.697,70, per
[...] Pt_1 capitale, oltre agli interessi moratori fino al saldo effettivo, per tutte le ragioni sopra esposte;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di esposti, diritti ed onorari, spese 15% spese generali, oltre oneri di legge, con distrazione a favore dell'avv. Antonella Savino”.
pagina 2 di 5 Per : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via preliminare,
- dichiarare la carenza della legittimazione passiva della Comparente Società;
Nel merito
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'Ente Impositore;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il gravame avversario per i motivi esposti nella presente comparsa;
- in via principale e nel merito, rigettare l'atto di citazione ex adverso spiegato, poiché inammissibile, improcedibile, irricevibile e, comunque infondato e dichiarare nulla l'esdebitazione concessa al sig. . Pt_1
Vinte le spese del presente giudizio, da liquidare applicando i parametri di cui al DM 55/2014
e s.m.i., con rimborso delle spese generali (nella misura del 15%, art. 2, co. 2 cit. DM)”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ha proposto opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. avverso la Parte_1 cartella di pagamento n. 110 2024 00199137 01 000, emessa da Controparte_4
(in seguito “ ) su incarico di
[...] CP_5 Parte_2
(in seguito “ ), con la quale gli è stato intimato di pagare la somma di €
[...]
145.697,70, per capitale, oltre agli interessi moratori e ha chiesto di dichiarare nulla, annullare e/o revocare e comunque privare di ogni effetto giuridico la cartella di pagamento opposta.
A sostegno dell'opposizione ha addotto (i) l'inesigibilità del credito per esdebitazione e (ii)
l'assenza della prova che avesse pagato la garanzia liquidata ex L. 662/1996.
(in seguito “ ”) ha eccepito la propria carenza di Controparte_3 CP_5 legittimazione passiva in relazione alle contestazioni relative alla sussistenza del credito e ha precisato, n punto spese, che in caso di accoglimento dell'opposizione le spese dovevano essere poste a carico dell'Ente Impositore. ha eccepito (i) la nullità del decreto di esdebitazione, poiché il beneficio in oggetto poteva essere concesso sempre che i creditori non fossero rimasti totalmente insoddisfatti o fossero stati soddisfatti in percentuale «affatto irrisoria» e, nel caso di specie, i creditori erano pagina 3 di 5 rimasti totalmente insoddisfatti;
(ii) l'infondatezza della censura relativa alla mancanza di prova della liquidazione della garanzia atteso che in data 20.10.2021, informava Eurofidi della liquidazione deliberata nella riunione del 15.10.2021 dal Consiglio di Gestione del Fondo
(doc.11) e in data 3.8.2023, informava della comunicazione di surroga, ai Parte_1 sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2, comma 4, del DM 20.6.2005 e lo invitava a provvedere al pagamento di complessivi € 145.691,82 (docc. 12 e 13).
Con ordinanza 7.11.2024, il Tribunale ha sospeso l'efficacia esecutiva del titolo e la causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa oralmente all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. L'opposizione merita accoglimento.
ha invocato a fondamento dell'opposizione il decreto n. 285/2020 Parte_1 emesso dal Tribunale di Torino in data 7.9.2020 con il quale, ai sensi dell'art. 142 della legge fallimentare, gli è stato concesso il beneficio di esdebitazione. ha eccepito la nullità del decreto di esdebitazione sostenendo che il beneficio non poteva essere concesso posto che i creditori erano rimasti totalmente insoddisfatti.
L'assunto di parte non può essere condiviso.
Il Tribunale di Torino, nel motivare la concessione del beneficio, con decreto di esdebitazione n. 285/2020 emesso in data 07/09/2020 (doc. 2 di parte opponente), ha espressamente valutato la sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione in presenza dell'opposizione di uno dei creditori e ha così argomentato: “dato atto che, secondo quanto indicato in atti dal
Curatore, l'attivo realizzato è stato pari ad € 481.561,85 e ha consentito la soddisfazione integrale delle spese prededucibili ed in forma integrale di numerose voci di privilegio (art.
2751 bis n. 1, n. 2, n. 5 c.c., art. 2755 c.c., art. 2571 n. 4, art. 9 D.Lgs n. 123 del 31/03/1998) e parziale (nella misura del 13, 86%) dei privilegi ex artt. 2753 e 2754 c.c.; rilevato che, in base ai dati esposti, risulta che il fallimento abbia parzialmente soddisfatto il ceto creditorio e che, pur rimanendo parzialmente insoddisfatto il ceto privilegiato ed integralmente insoddisfatto il ceto chirografario, parte del ceto privilegiato risulta soddisfatto in misura non irrisoria”.
Le argomentazioni svolte dal Tribunale di Torino nel decreto n. 285/2020 confutano l'assunto di di insoddisfazione totale dei creditori e dimostrano, al contrario, che la soddisfazione del ceto privilegiato è avvenuta in misura non irrisoria.
Si ritiene, pertanto, che l'eccezione di nullità del decreto di esdebitazione debba essere rigettata con conseguente accoglimento dell'opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza di e devono essere liquidate secondo il D.M.
n. 55/14 e s.m.i., secondo i minimi tabellari alla luce della semplicità delle questioni trattate, scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 e così, quanto alla fase sommaria in €
2.613,00 e quanto al merito in € 7.052,00. pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA che il credito di € 145.697,70, per capitale, oltre agli interessi moratori, portato dalla cartella di pagamento n. 110 2024 00199137 01 000 non è dovuto da nei Parte_1 confronti di e, per l'effetto, Controparte_2
ANNULLA la cartella di pagamento n. 110 2024 00199137 01 000.
CONDANNA a rimborsare Controparte_2 Controparte_2 all'avv. Antonella Savino, dichiaratasi antistataria, le spese della presente opposizione liquidate in € 9.665,00 per compensi, oltre a € 195,00 per esposti, al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.
Torino, 20 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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