TRIB
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3602/2018 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 21/12/2018 al n. 3602/2018
R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
(C.F. Persona_1
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, C.F._3 dall'Avv. Luigi Claps, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Potenza, alla Via Livorno n.105;
EREDI INTERVENTORI
E
P.IVA. N. ), quale Controparte_1 P.IVA_1 società incorporante la in forza di atto di fusione per Controparte_2 incorporazione a rogito Notaio Dott. del 10.12.018 Persona_2
Rep. n. 75.407 Raccolta n. 11.892, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Biagio Marucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emilia Cerbino sito a Potenza alla P.zza Mario Pagano n. 8;
CONVENUTA
NONCHÉ
residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 3602/2018 R.G.
All'udienza del 02/04/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Persona_1
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
e onde conseguirne la condanna Controparte_2 Controparte_3 solidale al risarcimento dei danni, quantificati in € 198.479,25 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, riportati a cagione del sinistro avvenuto a Potenza in data 11/01/2018, allorquando, nel mentre attraversava le strisce pedonali, l'attore veniva investito dall'autovettura Fiat Punto tg. BH
707 ZS, assicurata e di proprietà di , da egli CP_4 Controparte_3 condotta.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
(incorporante , eccependo l'intervenuto CP_5 Controparte_2 pagamento, in sede stragiudiziale, delle somme di spettanza e comunque contestando la quantificazione operata dalla controparte, perciò concludendo per il rigetto della domanda.
1.2. Rimaneva contumace, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, l'altro convenuto . Controparte_3
1.3. Nelle more, interveniva il decesso dell'attore Persona_1
, e il processo veniva proseguito dagli eredi e
[...] Parte_1
, costituitisi in data 08/07/2020. Parte_2
1.4. Disposto l'interpello del convenuto contumace ed espletata consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 02/04/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vigente ratione temporis.
2. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea, proseguita da e , debba dichiararsi inammissibile, Parte_1 Parte_2 non avendo questi ultimi offerto una valida ed effettiva prova dell'asserita qualità di eredi dell'attore originario.
2.1. Invero, come già rilevato dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 03/02/2022, e , Parte_1 Parte_2
2 Proc. n. 3602/2018 R.G.
nell'intervenire in giudizio, si sono limitati a depositare il certificato di morte di , per poi depositare, in data Persona_1 successiva, la dichiarazione di successione.
2.2. Tale documentazione, nondimeno, a fronte dell'espressa contestazione esperita dalla convenuta compagnia assicurativa, non è idonea a comprovare lo status ereditario, legittimante la prosecuzione della domanda attorea, in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio pendente, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della qualità di erede di quest'ultima” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6930 del
14/03/2024, che richiama i precedenti conformi Cass., sez. L, 27/01/2011,
n. 1943; Cass., sez. 2, 29/01/2013, n. 2046; Cass., sez. 1, 02/03/2016, n.
4116; Cass., sez. 6-3, 21/06/2017, n. 15414; Cass., sez. 6-3, 10/05/2018, n.
11276).
A tal fine, la stessa giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice (Cass., sez. 3,
19/12/1978, n. 6103; Cass., sez. U, 29/05/2014, n. 12065, in tema di inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a comprovare la qualità di erede), ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale ed i fatti da cui deriva quella qualità (sul punto anche Cassazione civile sez. II, 18/04/2024 n.10519).
2.3. Nel caso di specie, essendo del tutto mancata la produzione, da parte degli intervenuti, della documentazione anagrafica attestante la relazione parentale con il de cuius, non può ritenersi validamente dimostrata
(nell'ambito della presente controversia) la loro qualità di eredi, con l'ulteriore effetto che la domanda da essi proseguita va dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire di questi.
3 Proc. n. 3602/2018 R.G.
3. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico solidale degli intervenuti nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a €
260.000), con applicazione della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 9 del D.M. 55/2014.
Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico degli intervenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 3602/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. Dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione ad agire degli intervenuti;
b. condanna gli intervenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta compagnia assicurativa, delle spese processuali, che si liquidano in € 3.526,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c. pone a definitivo carico degli intervenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, lì 01/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
4
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 21/12/2018 al n. 3602/2018
R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale;
TRA
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), nella qualità di eredi di
[...] C.F._2
(C.F. Persona_1
), rappresentate e difese, giusta procura in atti, C.F._3 dall'Avv. Luigi Claps, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Potenza, alla Via Livorno n.105;
EREDI INTERVENTORI
E
P.IVA. N. ), quale Controparte_1 P.IVA_1 società incorporante la in forza di atto di fusione per Controparte_2 incorporazione a rogito Notaio Dott. del 10.12.018 Persona_2
Rep. n. 75.407 Raccolta n. 11.892, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv. Biagio Marucci, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Emilia Cerbino sito a Potenza alla P.zza Mario Pagano n. 8;
CONVENUTA
NONCHÉ
residente in [...]; Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Proc. n. 3602/2018 R.G.
All'udienza del 02/04/2025, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, Persona_1
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la società
[...]
e onde conseguirne la condanna Controparte_2 Controparte_3 solidale al risarcimento dei danni, quantificati in € 198.479,25 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, riportati a cagione del sinistro avvenuto a Potenza in data 11/01/2018, allorquando, nel mentre attraversava le strisce pedonali, l'attore veniva investito dall'autovettura Fiat Punto tg. BH
707 ZS, assicurata e di proprietà di , da egli CP_4 Controparte_3 condotta.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società
[...]
(incorporante , eccependo l'intervenuto CP_5 Controparte_2 pagamento, in sede stragiudiziale, delle somme di spettanza e comunque contestando la quantificazione operata dalla controparte, perciò concludendo per il rigetto della domanda.
1.2. Rimaneva contumace, nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, l'altro convenuto . Controparte_3
1.3. Nelle more, interveniva il decesso dell'attore Persona_1
, e il processo veniva proseguito dagli eredi e
[...] Parte_1
, costituitisi in data 08/07/2020. Parte_2
1.4. Disposto l'interpello del convenuto contumace ed espletata consulenza tecnica d'ufficio di natura medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 02/04/2025, veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vigente ratione temporis.
2. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda attorea, proseguita da e , debba dichiararsi inammissibile, Parte_1 Parte_2 non avendo questi ultimi offerto una valida ed effettiva prova dell'asserita qualità di eredi dell'attore originario.
2.1. Invero, come già rilevato dal precedente giudice istruttore con provvedimento del 03/02/2022, e , Parte_1 Parte_2
2 Proc. n. 3602/2018 R.G.
nell'intervenire in giudizio, si sono limitati a depositare il certificato di morte di , per poi depositare, in data Persona_1 successiva, la dichiarazione di successione.
2.2. Tale documentazione, nondimeno, a fronte dell'espressa contestazione esperita dalla convenuta compagnia assicurativa, non è idonea a comprovare lo status ereditario, legittimante la prosecuzione della domanda attorea, in quanto costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo il quale “colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, intervenga in un giudizio pendente, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per mezzo delle produzioni documentali consentite, oltre che del decesso della parte originaria, anche della qualità di erede di quest'ultima” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6930 del
14/03/2024, che richiama i precedenti conformi Cass., sez. L, 27/01/2011,
n. 1943; Cass., sez. 2, 29/01/2013, n. 2046; Cass., sez. 1, 02/03/2016, n.
4116; Cass., sez. 6-3, 21/06/2017, n. 15414; Cass., sez. 6-3, 10/05/2018, n.
11276).
A tal fine, la stessa giurisprudenza ha chiarito che non è sufficiente la denuncia di successione, che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice (Cass., sez. 3,
19/12/1978, n. 6103; Cass., sez. U, 29/05/2014, n. 12065, in tema di inidoneità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a comprovare la qualità di erede), ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale ed i fatti da cui deriva quella qualità (sul punto anche Cassazione civile sez. II, 18/04/2024 n.10519).
2.3. Nel caso di specie, essendo del tutto mancata la produzione, da parte degli intervenuti, della documentazione anagrafica attestante la relazione parentale con il de cuius, non può ritenersi validamente dimostrata
(nell'ambito della presente controversia) la loro qualità di eredi, con l'ulteriore effetto che la domanda da essi proseguita va dichiarata inammissibile, per difetto di legittimazione ad agire di questi.
3 Proc. n. 3602/2018 R.G.
3. Quanto alle spese di lite, esse, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico solidale degli intervenuti nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari minimi di cui al D.M. 55/2014, parametrati al disputatum (scaglione da € 52.001 a €
260.000), con applicazione della riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 9 del D.M. 55/2014.
Le spese di consulenza, come liquidate con separato decreto, vanno poste a definitivo carico degli intervenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento avente n. 3602/2018 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a. Dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione ad agire degli intervenuti;
b. condanna gli intervenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della convenuta compagnia assicurativa, delle spese processuali, che si liquidano in € 3.526,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
c. pone a definitivo carico degli intervenuti, in solido tra loro, le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Potenza, lì 01/07/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
4