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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 945/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa TA Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto avente ad oggetto: “divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, depositato in data 22 marzo 2024 da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in OR (SS) in via Vittorio Emanuele n.159 ed elettivamente domiciliato in Sassari, via Bellieni n.13, presso lo studio dell'avv. Annamaria Ajello (C.F.: ) che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di procura in data 05.04.2023 allegata al ricorso introduttivo,
e
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
28.10.1984, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in
Sassari, via Duca degli Abruzzi n.23, presso lo studio dell'avv. Delia Pistorozzi
), che la rappresenta e difende in forza di procura in data 19.02.2024 allegata al C.F._4
ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Le parti, con ricorso sottoscritto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 22 marzo 2024, integrato a seguito di nuovo accordo del 10.12.2024 depositato in data 13.12.2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1.- I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2.- Il figlio sarà collocato presso il padre in OR Via Vittorio Emanuele n.159, ove stabilirà Per_1
la propria residenza;
3.- La figlia sarà collocata presso la madre in OR Viale Papa Giovanni XXIII n.7, ove Per_2
stabilirà la propria residenza;
si precisa che OR è un piccolo centro abitato e le due case dei genitori distano appena cinque minuti a piedi;
4.- Il padre potrà vedere la figlia unitamente al fratello il martedì, mercoledì e venerdì Per_2 Per_1 prelevandola all'uscita di scuola fino alle 21,00 dopo cena, e riaccompagnandola presso la madre;
5.- La madre potrà vedere unitamente alla sorella , il lunedì dall'uscita di scuola fino Per_1 Per_2
alle 20,00, il giovedì dalle 17,30 fino alle 21,00 dopo cena;
6.- I figli trascorreranno insieme i fine settimana, alternativamente con il padre dal venerdì alle 16,30 fino alla domenica ore 21,00 dopo cena;
con la madre dal sabato alle 14,30 fino alla domenica alle
21,00 dopo cena o al lunedì al rientro a scuola;
talché i figli si vedono tutti i giorni alternativamente presso la madre o il padre;
7.- L'assegno di mantenimento è fissato per ciascuno dei minori in Euro 300,00; Entrambi i genitori sono obbligati in solido al mantenimento dei figli.
8.- Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. L'individuazione delle spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori, ma suscettibili ugualmente del rimborso sono da intendersi:
a) le spese sanitarie: necessarie e urgenti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
b) spese scolastiche: eventuale retta scuola, tasse, ed assicurazioni per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri, tablet e/o PC per uso scolastico;
c) spese extra scolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo tra
i genitori, nonché le spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento patente di guida).
pagina 2 di 5 Le spese straordinarie, richiedenti il necessario accordo espresso o tacito anche per ottenere il rimborso sono da intendersi:
d) spese sanitarie: tutte quelle erogate al di fuori del SSN, senza prescrizione medica, e non urgenti, incluse spese odontoiatriche, presso ambulatori privati;
e) spese scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizione), corsi di lingua straniera, corsi di musica, acquisto strumento musicale, corsi di preparazione per ingresso facoltà universitaria, per la formazione, post universitari, specializzazione, spese per università all'estero e fuori sede, incluse utenze domestiche, gite scolastiche, viaggi all'estero, scuole e università private;
f) spese extra scolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio/a, centri estivi, acquisto cellulare, mezzi di locomozione, inclusa l'attrezzatura, attività sportiva agonistica, attività artistiche, culturali e ricreative, spese per comunione, cresima e matrimonio e tutte quelle escluse dal punto c).
Per il rimborso e/o le modalità di ripartizione delle spese straordinarie non incluse né specificate nel presente atto si riconosce il protocollo del C.N.F e/o dell'intestato Tribunale, nell'interesse dei minori.
9.- L'assegno unico nell'interesse dei figli, erogato dall' competente, sarà percepito al 50% da CP_1
ciascun genitore;
10.- La rata mensile per € 458,75 del prestito personale bancario aperto presso il Banco di Sardegna in data 29 maggio 2018 (contratto n°065/93324563) sottoscritto dai ricorrenti dovrà essere onorata per la quota di 50% ciascuno.
Poiché nei confronti della sussiste un'obbligazione solidale, in caso di mancato versamento CP_2
della suddetta pro-quota da parte di uno dei ricorrenti, la parte diligente che salderà per intero la rata in scadenza, avrà azione di rivalsa e diretta nei confronti della parte inadempiente.
11.- Con gli accordi di cui sopra, infine, i ricorrenti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro da pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo l'uno dall'altro, nemmeno per il futuro, con rinunzia ad ogni altro diritto o azione”.
All'udienza del 17.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e, pertanto, con Ordinanza del 18.12.2024 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle condizioni congiunte sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in OR (SS) in data 29.04.2006, optando per il regime patrimoniale di separazione dei pagina 3 di 5 beni, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OR (SS) al N.2, Parte II, Serie A,
Anno 2006.
Dalla loro unione sono nati i due figli: (nato ad [...] in data [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Sassari in data 28.03.2017).
Le parti si sono in seguito separate in forza di sentenza n.737/2021 emessa dal Tribunale di Sassari in data 3.07.2021, pubblicata il 5.07.2021, che ha accolto le conclusioni congiunte delle parti.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
OR (SS) in via Vittorio Emanuele n.159 e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Giovanni XXIII n.7, che hanno contratto matrimonio concordatario in OR (SS) in data pagina 4 di 5 29.04.2006 atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OR (SS) al N.2, Parte
II, Serie B, Anno 2006, in conformità ai rapporto economici ed alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa TA Carta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa TA Carta Presidente rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Elisa Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto avente ad oggetto: “divorzio congiunto- cessazione degli effetti civili del matrimonio”, depositato in data 22 marzo 2024 da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in OR (SS) in via Vittorio Emanuele n.159 ed elettivamente domiciliato in Sassari, via Bellieni n.13, presso lo studio dell'avv. Annamaria Ajello (C.F.: ) che la rappresenta e difende C.F._2
in forza di procura in data 05.04.2023 allegata al ricorso introduttivo,
e
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
28.10.1984, residente in [...], ed elettivamente domiciliata in
Sassari, via Duca degli Abruzzi n.23, presso lo studio dell'avv. Delia Pistorozzi
), che la rappresenta e difende in forza di procura in data 19.02.2024 allegata al C.F._4
ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Le parti, con ricorso sottoscritto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 22 marzo 2024, integrato a seguito di nuovo accordo del 10.12.2024 depositato in data 13.12.2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di divorzio-cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1.- I figli e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
2.- Il figlio sarà collocato presso il padre in OR Via Vittorio Emanuele n.159, ove stabilirà Per_1
la propria residenza;
3.- La figlia sarà collocata presso la madre in OR Viale Papa Giovanni XXIII n.7, ove Per_2
stabilirà la propria residenza;
si precisa che OR è un piccolo centro abitato e le due case dei genitori distano appena cinque minuti a piedi;
4.- Il padre potrà vedere la figlia unitamente al fratello il martedì, mercoledì e venerdì Per_2 Per_1 prelevandola all'uscita di scuola fino alle 21,00 dopo cena, e riaccompagnandola presso la madre;
5.- La madre potrà vedere unitamente alla sorella , il lunedì dall'uscita di scuola fino Per_1 Per_2
alle 20,00, il giovedì dalle 17,30 fino alle 21,00 dopo cena;
6.- I figli trascorreranno insieme i fine settimana, alternativamente con il padre dal venerdì alle 16,30 fino alla domenica ore 21,00 dopo cena;
con la madre dal sabato alle 14,30 fino alla domenica alle
21,00 dopo cena o al lunedì al rientro a scuola;
talché i figli si vedono tutti i giorni alternativamente presso la madre o il padre;
7.- L'assegno di mantenimento è fissato per ciascuno dei minori in Euro 300,00; Entrambi i genitori sono obbligati in solido al mantenimento dei figli.
8.- Tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori. L'individuazione delle spese extra che non richiedono il previo accordo dei genitori, ma suscettibili ugualmente del rimborso sono da intendersi:
a) le spese sanitarie: necessarie e urgenti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori;
b) spese scolastiche: eventuale retta scuola, tasse, ed assicurazioni per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri, tablet e/o PC per uso scolastico;
c) spese extra scolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo tra
i genitori, nonché le spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento patente di guida).
pagina 2 di 5 Le spese straordinarie, richiedenti il necessario accordo espresso o tacito anche per ottenere il rimborso sono da intendersi:
d) spese sanitarie: tutte quelle erogate al di fuori del SSN, senza prescrizione medica, e non urgenti, incluse spese odontoiatriche, presso ambulatori privati;
e) spese scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizione), corsi di lingua straniera, corsi di musica, acquisto strumento musicale, corsi di preparazione per ingresso facoltà universitaria, per la formazione, post universitari, specializzazione, spese per università all'estero e fuori sede, incluse utenze domestiche, gite scolastiche, viaggi all'estero, scuole e università private;
f) spese extra scolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio/a, centri estivi, acquisto cellulare, mezzi di locomozione, inclusa l'attrezzatura, attività sportiva agonistica, attività artistiche, culturali e ricreative, spese per comunione, cresima e matrimonio e tutte quelle escluse dal punto c).
Per il rimborso e/o le modalità di ripartizione delle spese straordinarie non incluse né specificate nel presente atto si riconosce il protocollo del C.N.F e/o dell'intestato Tribunale, nell'interesse dei minori.
9.- L'assegno unico nell'interesse dei figli, erogato dall' competente, sarà percepito al 50% da CP_1
ciascun genitore;
10.- La rata mensile per € 458,75 del prestito personale bancario aperto presso il Banco di Sardegna in data 29 maggio 2018 (contratto n°065/93324563) sottoscritto dai ricorrenti dovrà essere onorata per la quota di 50% ciascuno.
Poiché nei confronti della sussiste un'obbligazione solidale, in caso di mancato versamento CP_2
della suddetta pro-quota da parte di uno dei ricorrenti, la parte diligente che salderà per intero la rata in scadenza, avrà azione di rivalsa e diretta nei confronti della parte inadempiente.
11.- Con gli accordi di cui sopra, infine, i ricorrenti dichiarano reciprocamente di non avere null'altro da pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo l'uno dall'altro, nemmeno per il futuro, con rinunzia ad ogni altro diritto o azione”.
All'udienza del 17.12.2024 sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e, pertanto, con Ordinanza del 18.12.2024 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle condizioni congiunte sopra riportate.
DIRITTO
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Parte_2
concordatario in OR (SS) in data 29.04.2006, optando per il regime patrimoniale di separazione dei pagina 3 di 5 beni, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OR (SS) al N.2, Parte II, Serie A,
Anno 2006.
Dalla loro unione sono nati i due figli: (nato ad [...] in data [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Sassari in data 28.03.2017).
Le parti si sono in seguito separate in forza di sentenza n.737/2021 emessa dal Tribunale di Sassari in data 3.07.2021, pubblicata il 5.07.2021, che ha accolto le conclusioni congiunte delle parti.
***
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, trattandosi di unione celebrata con rito concordatario e relativo ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
OR (SS) in via Vittorio Emanuele n.159 e (C.F.: Parte_2
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Giovanni XXIII n.7, che hanno contratto matrimonio concordatario in OR (SS) in data pagina 4 di 5 29.04.2006 atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di OR (SS) al N.2, Parte
II, Serie B, Anno 2006, in conformità ai rapporto economici ed alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OR (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Il Presidente rel.
Dott.ssa TA Carta
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