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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 07/01/2026, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 153/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA AE AL, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2302/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa Incorporante Di Ricorrente_2 S.c., P.iva_1 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXB090100019/2024 IRES-CONSOLIDATO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3108/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente insiste nella legittimità del proprio operato e precisa di non aver proceduto ad alcuna rinuncia all'opzione della tassazione di gruppo ex art. 117 e seguenti TUIR, così come da esito positivo dell'interpello in atti;
Ag. Entrate si riporta alle difese e conclude per il rigetto;
Interpellato espressamente a riguardo, l'Avv. di parte ricorrente dichiara che il collegamento audio/video a distanza è risultato soddisfacente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.06.2025, RGR n. 2302/25, la Società Ric._1 Società Cooperativa, in qualità di incorporante la Ricorrente_2 S.C., rappresentata, anche disgiuntamente, dal Dott. Comm. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. ТXВ090100019/2024, per l'anno 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia –
Ufficio Grandi Contribuenti, notificato via PEC in data 01.04.25, con cui venivano accertati maggiori imposte
IRES, per Euro 298.841,00, sanzioni per Euro 268.956,00 e interessi per Euro 68.676,12, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente, che in data 01.03.2016, la società Ricorrente_2 Società Cooperativa con sede in Modica, (Società_1), unitamente alla società Società_2 effettuava un'operazione straordinaria di fusione propria per incorporazione nella newco Ricorrente_2 Soc. Coop. con sede in Partinico.
Precisava che "Società_1", nel periodo antecedente la fusione, aveva esercitato l'opzione per il consolidato fiscale, ai sensi degli art. 117 e ss. del D.P.R. n. 917/1986, in qualità di società consolidante, unitamente ad altre società (consolidate) e che tale opzione era stata rinnovata tacitamente anche per gli anni a seguire.
Asseriva, pertanto, che ai sensi e per effetto dell'art. 124, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, il consolidato al tempo esercitato da "Società_1", continuava in capo alla "nuova" Ricorrente_2 Soc. Coop., ricorrendone tutti i presupposti.
Con riferimento al periodo d'imposta 2016, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia iniziava una verifica fiscale nei confronti della Ricorrente_2 Soc. Coop., terminata con l'emissione di un Processo Verbale di Constatazione, nel quale, tra i rilievi formulati, veniva contestato l'omesso invio di una comunicazione ritenuta dal funzionario verificatore necessaria ai fini dell'esercizio dell'opzione della tassazione di gruppo, da presentare a seguito della intervenuta fusione per incorporazione, comunicazione richiamata in un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2015.
Successivamente, quindi, all'emissione del suddetto PVC, l'Ufficio di Palermo invitava la Società Ric._1 Soc. Coop. (succeduta a Ricorrente_2 Soc. Coop.), ad accertare in adesione i rilievi formulati, tra cui anche quello riferito al consolidato (v. invito a comparire n. TXBI100013/2022).
In contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, la Società Ricorrente_2 Soc. Coop. iniziava un procedimento di accertamento con adesione che, a seguito delle reciproche richieste di annullamento e/o adesione ai rilievi contestati, si concludeva con la sottoscrizione di un atto di adesione, concluso usufruendo dei benefici concessi dal legislatore con la Legge n. 197 del 2022.
Pur tuttavia, sul presupposto del rilievo al disconoscimento del consolidato per l'anno 2016, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia procedeva, sia per l'anno 2017, che per il presente anno d'imposta
(2018), a rettificare la dichiarazione CNM presentata dalla consolidante, escludendo dal "perimetro" del consolidato alcune società (consolidate).
Segnatamente, per l'anno d'imposta 2017, l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di accertamento (n.
TXB090100030/2023), impugnato dinanzi codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I° di Palermo e tuttora pendente con numero di registro R.G.R. n. 4476/2024. 9.
Per il presente anno d'imposta (2018), l'Agenzia delle Entrate notificava, in data 24.12.2024, un apposito schema d'atto, contenente la formulazione di due rilievi riferiti alla rideterminazione del consolidato e al disconoscimento dei periodi d'imposta precedenti.
A seguito della ricezione del predetto schema d'atto, in data 30.12.2024, la ricorrente provvedeva ad inviare una dichiarazione integrativa Modello Redditi SC 2019, periodo d'imposta 2018, Protocollo n.
24123016002145922, in cui veniva rettificato il rigo GN6, con indicazione del reddito pari ad Euro
2.961.516,00; nella medesima data, la ricorrente provvedeva ad inviare anche la dichiarazione integrativa
Modello CNM 2019, periodo d'imposta 2018, Protocollo n. 24123016002215930, in cui veniva rettificato il reddito imponibile così come sopra indicato e venivano azzerate le perdite di cui al rigo CN3 e CS1, per
Euro 1.412.653,00 e per Euro 2.289.088,00; sempre nella predetta dichiarazione integrativa Modello CNM 2019, la ricorrente confermava l'indicazione di tutte le società del consolidato (tra cui, le società Società_3 S.r.l, Società_4 S.r.l., Società_5 S.r.l. e Società_6 S.r.l., con i rispettivi apporti di reddito/perdite), in continuità con quanto già effettuato per il precedente anno d'imposta per l'anno 2017.
A seguito del ricevimento dello schema d'atto, la ricorrente presentava le proprie osservazioni, nelle quali, dopo aver dato evidenza della presentazione delle dichiarazioni integrative, veniva formulata richiesta di annullamento, in autotutela.
In data 01.04.25, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, preso atto della dichiarazione integrativa e delle osservazioni presentate dalla scrivente, notificava l'avviso di accertamento impugnato, con cui veniva confermato il rilievo riferito alla rideterminazione del reddito, sulla base della seguente argomentazione: "Per quanto riguarda le società Società_3 S.r.l., Società_4 S.r.l., Sic. Società_5 S.r.l. e Società_6 S.r.l., per le quali il rinnovo è stato effettuato nel Mod. redditi 2019 (presentato in data 01.12.2019), si ritiene che tali società non possano validamente essere considerate all'interno del perimetro di consolidamento, in quanto la comunicazione risulta effettuata dalla consolidante all'Agenzia delle Entrate in modo non conforme rispetto alla previsione di cui all'art. 119, comma 1, lett. d) del Tuir" (così, la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, pag. 4); di contro, il rilievo riferito alle perdite veniva abbandonato, in considerazione della presentazione della dichiarazione integrativa.
Insisteva, pertanto, sulla legittimità dell'esercizio della tassazione di gruppo, confutando l'irrogazione di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 25.07.2025, contestava le affermazioni di parte ricorrente relative alla mancata acquiescenza, in occasione della sottoscrizione dell'accordo di adesione sul 2016, al rilievo riferito al disconoscimento dell'efficacia dell'opzione per il consolidato nazionale, nonché alla convinzione che il consolidato potesse continuare dal momento che la controllante Ricorrente_2 S.C. aveva provveduto a dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti per la continuazione del consolidato.
Confutava, nel merito, le argomentazioni di parte ricorrente ribadendo che l'adesione al consolidato fiscale richiede sempre l'esercizio di un'espressa opzione telematica.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 11 dicembre 2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Oggetto del contendere è l'omesso invio della comunicazione formale per la continuazione del consolidato a fronte della sussistenza dei requisiti sostanziali.
Orbene sul punto si è espressa la Cassazione sez. Tributaria con sentenza del 2 marzo 2020, n. 5647 con la quale è stato espresso un principio molto rigoroso che conferma la posizione assunta dall'Ufficio.
Seguendo tale orientamento l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale (art. 119, comma 1, lett. d, TUIR) non è un mero adempimento formale, ma costituisce una condizione di efficacia stessa dell'opzione.
Il regime del consolidato è un sistema opzionale "di favore" che deroga alle regole ordinarie.
Pertanto, la volontà del contribuente deve essere manifestata nelle forme e nei termini previsti dalla legge,
e non può essere sostituita dal semplice "comportamento concludente" (come la presentazione della dichiarazione dei redditi consolidata).
In altri termini l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale (art. 119, comma 1, lett. d, TUIR) non è un mero adempimento formale, ma costituisce una condizione di efficacia stessa dell'opzione.
Nel caso in esame, atteso che "Società_1" è stata incorporata nella "Società_7" Ricorrente_2, si è verificato un evento straordinario ed anche se l'art. 124, comma 5, TUIR prevede la continuazione del consolidato, in ogni caso subordinata alla dimostrazione della permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli artt.117 e segg., sarebbe stata necessaria una comunicazione formale per informare l'Anagrafe Tributaria del cambio del soggetto consolidante.
Pertanto, in assenza di tale comunicazione, l'opzione decade con riferimento alla vecchia società e non si trasferisce alla nuova, rendendo inefficace la tassazione di gruppo.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Per i dubbi interpretativi e l'oscillante giurisprudenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, defintivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate firme digitali
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
VITA AE AL, AT
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2302/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Societa' Cooperativa Incorporante Di Ricorrente_2 S.c., P.iva_1 - P.Iva_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Dott. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Sicilia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TXB090100019/2024 IRES-CONSOLIDATO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3108/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il difensore di parte ricorrente insiste nella legittimità del proprio operato e precisa di non aver proceduto ad alcuna rinuncia all'opzione della tassazione di gruppo ex art. 117 e seguenti TUIR, così come da esito positivo dell'interpello in atti;
Ag. Entrate si riporta alle difese e conclude per il rigetto;
Interpellato espressamente a riguardo, l'Avv. di parte ricorrente dichiara che il collegamento audio/video a distanza è risultato soddisfacente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.06.2025, RGR n. 2302/25, la Società Ric._1 Società Cooperativa, in qualità di incorporante la Ricorrente_2 S.C., rappresentata, anche disgiuntamente, dal Dott. Comm. Difensore_2 e dall'Avv. Difensore_1 , impugnava l'avviso di accertamento n. ТXВ090100019/2024, per l'anno 2018, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia –
Ufficio Grandi Contribuenti, notificato via PEC in data 01.04.25, con cui venivano accertati maggiori imposte
IRES, per Euro 298.841,00, sanzioni per Euro 268.956,00 e interessi per Euro 68.676,12, sostenendone la illegittimità.
Assume parte ricorrente, che in data 01.03.2016, la società Ricorrente_2 Società Cooperativa con sede in Modica, (Società_1), unitamente alla società Società_2 effettuava un'operazione straordinaria di fusione propria per incorporazione nella newco Ricorrente_2 Soc. Coop. con sede in Partinico.
Precisava che "Società_1", nel periodo antecedente la fusione, aveva esercitato l'opzione per il consolidato fiscale, ai sensi degli art. 117 e ss. del D.P.R. n. 917/1986, in qualità di società consolidante, unitamente ad altre società (consolidate) e che tale opzione era stata rinnovata tacitamente anche per gli anni a seguire.
Asseriva, pertanto, che ai sensi e per effetto dell'art. 124, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, il consolidato al tempo esercitato da "Società_1", continuava in capo alla "nuova" Ricorrente_2 Soc. Coop., ricorrendone tutti i presupposti.
Con riferimento al periodo d'imposta 2016, la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate della Sicilia iniziava una verifica fiscale nei confronti della Ricorrente_2 Soc. Coop., terminata con l'emissione di un Processo Verbale di Constatazione, nel quale, tra i rilievi formulati, veniva contestato l'omesso invio di una comunicazione ritenuta dal funzionario verificatore necessaria ai fini dell'esercizio dell'opzione della tassazione di gruppo, da presentare a seguito della intervenuta fusione per incorporazione, comunicazione richiamata in un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2015.
Successivamente, quindi, all'emissione del suddetto PVC, l'Ufficio di Palermo invitava la Società Ric._1 Soc. Coop. (succeduta a Ricorrente_2 Soc. Coop.), ad accertare in adesione i rilievi formulati, tra cui anche quello riferito al consolidato (v. invito a comparire n. TXBI100013/2022).
In contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, la Società Ricorrente_2 Soc. Coop. iniziava un procedimento di accertamento con adesione che, a seguito delle reciproche richieste di annullamento e/o adesione ai rilievi contestati, si concludeva con la sottoscrizione di un atto di adesione, concluso usufruendo dei benefici concessi dal legislatore con la Legge n. 197 del 2022.
Pur tuttavia, sul presupposto del rilievo al disconoscimento del consolidato per l'anno 2016, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Sicilia procedeva, sia per l'anno 2017, che per il presente anno d'imposta
(2018), a rettificare la dichiarazione CNM presentata dalla consolidante, escludendo dal "perimetro" del consolidato alcune società (consolidate).
Segnatamente, per l'anno d'imposta 2017, l'Agenzia delle Entrate notificava l'avviso di accertamento (n.
TXB090100030/2023), impugnato dinanzi codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di I° di Palermo e tuttora pendente con numero di registro R.G.R. n. 4476/2024. 9.
Per il presente anno d'imposta (2018), l'Agenzia delle Entrate notificava, in data 24.12.2024, un apposito schema d'atto, contenente la formulazione di due rilievi riferiti alla rideterminazione del consolidato e al disconoscimento dei periodi d'imposta precedenti.
A seguito della ricezione del predetto schema d'atto, in data 30.12.2024, la ricorrente provvedeva ad inviare una dichiarazione integrativa Modello Redditi SC 2019, periodo d'imposta 2018, Protocollo n.
24123016002145922, in cui veniva rettificato il rigo GN6, con indicazione del reddito pari ad Euro
2.961.516,00; nella medesima data, la ricorrente provvedeva ad inviare anche la dichiarazione integrativa
Modello CNM 2019, periodo d'imposta 2018, Protocollo n. 24123016002215930, in cui veniva rettificato il reddito imponibile così come sopra indicato e venivano azzerate le perdite di cui al rigo CN3 e CS1, per
Euro 1.412.653,00 e per Euro 2.289.088,00; sempre nella predetta dichiarazione integrativa Modello CNM 2019, la ricorrente confermava l'indicazione di tutte le società del consolidato (tra cui, le società Società_3 S.r.l, Società_4 S.r.l., Società_5 S.r.l. e Società_6 S.r.l., con i rispettivi apporti di reddito/perdite), in continuità con quanto già effettuato per il precedente anno d'imposta per l'anno 2017.
A seguito del ricevimento dello schema d'atto, la ricorrente presentava le proprie osservazioni, nelle quali, dopo aver dato evidenza della presentazione delle dichiarazioni integrative, veniva formulata richiesta di annullamento, in autotutela.
In data 01.04.25, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Sicilia, preso atto della dichiarazione integrativa e delle osservazioni presentate dalla scrivente, notificava l'avviso di accertamento impugnato, con cui veniva confermato il rilievo riferito alla rideterminazione del reddito, sulla base della seguente argomentazione: "Per quanto riguarda le società Società_3 S.r.l., Società_4 S.r.l., Sic. Società_5 S.r.l. e Società_6 S.r.l., per le quali il rinnovo è stato effettuato nel Mod. redditi 2019 (presentato in data 01.12.2019), si ritiene che tali società non possano validamente essere considerate all'interno del perimetro di consolidamento, in quanto la comunicazione risulta effettuata dalla consolidante all'Agenzia delle Entrate in modo non conforme rispetto alla previsione di cui all'art. 119, comma 1, lett. d) del Tuir" (così, la motivazione dell'avviso di accertamento impugnato, pag. 4); di contro, il rilievo riferito alle perdite veniva abbandonato, in considerazione della presentazione della dichiarazione integrativa.
Insisteva, pertanto, sulla legittimità dell'esercizio della tassazione di gruppo, confutando l'irrogazione di sanzioni ed interessi.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Sicilia, costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 25.07.2025, contestava le affermazioni di parte ricorrente relative alla mancata acquiescenza, in occasione della sottoscrizione dell'accordo di adesione sul 2016, al rilievo riferito al disconoscimento dell'efficacia dell'opzione per il consolidato nazionale, nonché alla convinzione che il consolidato potesse continuare dal momento che la controllante Ricorrente_2 S.C. aveva provveduto a dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti per la continuazione del consolidato.
Confutava, nel merito, le argomentazioni di parte ricorrente ribadendo che l'adesione al consolidato fiscale richiede sempre l'esercizio di un'espressa opzione telematica.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 11 dicembre 2025, la controversia veniva chiamata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Oggetto del contendere è l'omesso invio della comunicazione formale per la continuazione del consolidato a fronte della sussistenza dei requisiti sostanziali.
Orbene sul punto si è espressa la Cassazione sez. Tributaria con sentenza del 2 marzo 2020, n. 5647 con la quale è stato espresso un principio molto rigoroso che conferma la posizione assunta dall'Ufficio.
Seguendo tale orientamento l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale (art. 119, comma 1, lett. d, TUIR) non è un mero adempimento formale, ma costituisce una condizione di efficacia stessa dell'opzione.
Il regime del consolidato è un sistema opzionale "di favore" che deroga alle regole ordinarie.
Pertanto, la volontà del contribuente deve essere manifestata nelle forme e nei termini previsti dalla legge,
e non può essere sostituita dal semplice "comportamento concludente" (come la presentazione della dichiarazione dei redditi consolidata).
In altri termini l'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'avvenuto esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale (art. 119, comma 1, lett. d, TUIR) non è un mero adempimento formale, ma costituisce una condizione di efficacia stessa dell'opzione.
Nel caso in esame, atteso che "Società_1" è stata incorporata nella "Società_7" Ricorrente_2, si è verificato un evento straordinario ed anche se l'art. 124, comma 5, TUIR prevede la continuazione del consolidato, in ogni caso subordinata alla dimostrazione della permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli artt.117 e segg., sarebbe stata necessaria una comunicazione formale per informare l'Anagrafe Tributaria del cambio del soggetto consolidante.
Pertanto, in assenza di tale comunicazione, l'opzione decade con riferimento alla vecchia società e non si trasferisce alla nuova, rendendo inefficace la tassazione di gruppo.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
Per i dubbi interpretativi e l'oscillante giurisprudenza si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, defintivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Spese compensate firme digitali