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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 12467/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2025 da 1) Parte_1
Nata a Araguari (Brasile) il 26.10.1982 cittadina: brasiliana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Piazza presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 24.08.1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carlo Piazza presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 04.06.2015 (anno 2015 atto n. 727 parte I)
X separati consensualmente con verbale in data 10.10.2018 omologato con decreto del 18.10.2018 con i seguenti figli: , cittadinanza italiana, nato a [...] il [...] Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 55/2015, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi e il 04.06.2015 in Milano (MI), disponendo che Parte_1 Parte_2 copia della sentenza venga trasmessa per le annotazioni di Legge all'Anagrafe del Comune di residenza dei coniugi;
ciò alle seguenti condizioni:
2)Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato Pt_3 secondo le seguenti modalità:
-a settimane alterne starà con l'uno o con l'altro genitore dal venerdì (uscita da scuola) al Pt_3 venerdì successivo (con riaccompagnamento a scuola) con l'interruzione del lunedì (uscita da scuola) sino a martedì (con riaccompagnamento a scuola) in cui starà con l'altro genitore.
-la signora si occuperà di ritirare da scuola alle ore 16.00 e di tenerlo con sé sino a Pt_1 Pt_3 quando il sig. , nella settimana di sua competenza, abbia terminato la giornata lavorativa Pt_2 recandosi a prendere presso l'abitazione materna. Pt_3
- durante le vacanze natalizie in alternanza tra i genitori nel periodo dal 23/30 dicembre e 31 dicembre/6 gennaio.
- 4 settimane ciascuno nel periodo estivo, di cui due anche consecutive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso di soggiorni all'estero al di fuori dall'Unione Europea, i genitori potranno accordarsi per tenere il figlio anche 4 settimane consecutive.
- I genitori potranno contattare telefonicamente il figlio quando è con l'altro genitore, nella fascia oraria 19.00-20.30.
3)Le decisioni di maggiore interesse per il minore verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio. La residenza anagrafica del minore è stabilita presso l'attuale abitazione della madre in Milano (MI) via Civenna n. 9 con doppio domicilio presso ciascun genitore.
4)I genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del minore nei tempi di loro pertinenza senza necessità di contributo perequativo. Gli stessi suddivideranno al 50% le spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017. L'AUU verrà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
5)Nel caso in cui uno dei coniugi dovesse avere impegni di lavoro che prevedono pernottamenti fuori dalla residenza, questi si impegnerà a comunicarlo all'altro con preavviso di almeno 24 ore affinché
possa pernottare presso l'altro genitore. Pt_3
6)coniugi si prestano reciproco assenso per rilascio e/o rinnovo passaporto o carte di identità propri e del figlio minore. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) in data 04.06.2015 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott. ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.11.2025 da 1) Parte_1
Nata a Araguari (Brasile) il 26.10.1982 cittadina: brasiliana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Carlo Piazza presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a Milano (MI) il 24.08.1974 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Carlo Piazza presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano (MI) il 04.06.2015 (anno 2015 atto n. 727 parte I)
X separati consensualmente con verbale in data 10.10.2018 omologato con decreto del 18.10.2018 con i seguenti figli: , cittadinanza italiana, nato a [...] il [...] Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.11.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1)accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 n° 2 lett. b) L. 898/70, così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 55/2015, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi e il 04.06.2015 in Milano (MI), disponendo che Parte_1 Parte_2 copia della sentenza venga trasmessa per le annotazioni di Legge all'Anagrafe del Comune di residenza dei coniugi;
ciò alle seguenti condizioni:
2)Il minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento alternato Pt_3 secondo le seguenti modalità:
-a settimane alterne starà con l'uno o con l'altro genitore dal venerdì (uscita da scuola) al Pt_3 venerdì successivo (con riaccompagnamento a scuola) con l'interruzione del lunedì (uscita da scuola) sino a martedì (con riaccompagnamento a scuola) in cui starà con l'altro genitore.
-la signora si occuperà di ritirare da scuola alle ore 16.00 e di tenerlo con sé sino a Pt_1 Pt_3 quando il sig. , nella settimana di sua competenza, abbia terminato la giornata lavorativa Pt_2 recandosi a prendere presso l'abitazione materna. Pt_3
- durante le vacanze natalizie in alternanza tra i genitori nel periodo dal 23/30 dicembre e 31 dicembre/6 gennaio.
- 4 settimane ciascuno nel periodo estivo, di cui due anche consecutive da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Nel caso di soggiorni all'estero al di fuori dall'Unione Europea, i genitori potranno accordarsi per tenere il figlio anche 4 settimane consecutive.
- I genitori potranno contattare telefonicamente il figlio quando è con l'altro genitore, nella fascia oraria 19.00-20.30.
3)Le decisioni di maggiore interesse per il minore verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio. La residenza anagrafica del minore è stabilita presso l'attuale abitazione della madre in Milano (MI) via Civenna n. 9 con doppio domicilio presso ciascun genitore.
4)I genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del minore nei tempi di loro pertinenza senza necessità di contributo perequativo. Gli stessi suddivideranno al 50% le spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017. L'AUU verrà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
5)Nel caso in cui uno dei coniugi dovesse avere impegni di lavoro che prevedono pernottamenti fuori dalla residenza, questi si impegnerà a comunicarlo all'altro con preavviso di almeno 24 ore affinché
possa pernottare presso l'altro genitore. Pt_3
6)coniugi si prestano reciproco assenso per rilascio e/o rinnovo passaporto o carte di identità propri e del figlio minore. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano (MI) in data 04.06.2015 tra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 10.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG