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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/11/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1188/ 2025 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. QUINTARELLI Parte_1 C.F._1
VINCENZO;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del sindaco l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.4.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “Voglia condannare il in Controparte_1 persona del sindaco p.t. alla revoca del provvedimento disciplinare impugnato perchè nullo, annullabile ed infondato con conseguente eliminazione della sanzione sul foglio matricolare del ricorrente. Vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva con nota raccomandata del 16/09/2024, ricevuta il successivo 26.09.2024, l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari del Comune di
Montefalcione, in persona del dottor comunicava l'avvio di un procedimento CP_2 disciplinare nei suoi confronti per aver posto in essere una condotta contraria agli obblighi di buona fede correttezza in data 24.8.2024; che nonostante l'audizione del giorno 6.11.2024 e i chiarimenti Cont forniti, l' del Comune di irrogava la sanzione disciplinare della multa, pari a CP_1 quattro ore di retribuzione, come da provvedimento del 31/12/2024, notificato a mano in data
08/01/2025.
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
in persona del l.r.p.t., il quale, pertanto, deve essere dichiarato contumace, stante la CP_1 regolarità della notifica.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione senza doversi procedere all'escussione dei testi indicati in ricorso, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Come è noto, ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., quale quello in esame, è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. Con riferimento specifico al potere disciplinare, deve precisarsi che quest'ultimo consente al datore di lavoro di sanzionare l'inadempimento contrattuale del lavoratore;
tuttavia, onde evitare che esso venga utilizzato in modo arbitrario e ritorsivo nei confronti del lavoratore, la giurisprudenza, nel tempo, ne ha limitato l'esercizio e lo ha ancorato ai principi generali di correttezza e buona fede, nonché, più specificamente, a quelli di proporzionalità, tempestività ed inamovibilità.
Dunque, pur essendo previsto un potere disciplinare in capo al datore di lavoro, quest'ultimo non può esercitarlo liberamente né può limitarsi ad applicare la sanzione più grave prevista dal CCNL solo perché la condotta rientra astrattamente in detta ipotesi, dovendo al contrario sempre valutare l'incidenza del comportamento sul rapporto di fiducia, tenendo conto di fattori come l'intenzionalità, la recidiva, l'anzianità di servizio e la specifica posizione del lavoratore (cfr. ex multis, Cass. n.
28445/2018; n. 25724/2024). È poi il datore di lavoro che deve provare in giudizio la sussistenza delle circostanze giustificative di tale sanzione. Tale principio, espressamente previsto ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604/1966 in merito all'applicazione della più grave sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificati motivo, deve ritenersi estensibile anche alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative. Pertanto, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi.
Ciò posto in punto di diritto, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha negato la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali necessari all'irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro.
In particolare, ha escluso che i fatti contestati siano afferenti la giornata indicata nella contestazione
(24.8.2025) nonché lo stesso contenuto della conversazione tenuta con la collega . Il CP_4 ricorrente, inoltre, ha documentalmente provato di aver comunicato la prosecuzione della malattia a CP_ mezzo e-mail, inoltrata al protocollo dell' in data 26.8.2024 alle ore alle ore 7,34, prima dell'orario di prevista presa di servizio e che, successivamente, alle ore 9.02 ha comunicato anche il numero di certificato attestante la malattia ed infine, alle ore 9,49.
2 Il datore di lavoro, invece, rimasto contumace, non ha offerto alcuna prova sul punto, sicché non può ritenersi assolto l'onere della prova su di esso incombente, non avendo fornito elementi assertivi e probatori in merito alla condotta contestata. Tale circostanza si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati, con conseguente fondatezza delle domande di accertamento dell'illegittimità del provvedimento disciplinare comminato.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del GDL dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei confronti del ricorrente come da provvedimento del 31/12/2024;
- Condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 per compensi, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Avellino, il 12.11.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
dott.ssa Monica d'Agostino
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Unico del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R.G. n.1188/ 2025 introdotta
D A
), rappresentato e difeso dall'avv. QUINTARELLI Parte_1 C.F._1
VINCENZO;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del sindaco l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_1
-contumace-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.4.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva l'intestato
Tribunale formulando le seguenti conclusioni: “Voglia condannare il in Controparte_1 persona del sindaco p.t. alla revoca del provvedimento disciplinare impugnato perchè nullo, annullabile ed infondato con conseguente eliminazione della sanzione sul foglio matricolare del ricorrente. Vittoria di spese, diritti ed onorari della procedura”.
A fondamento delle proprie domande, il ricorrente deduceva con nota raccomandata del 16/09/2024, ricevuta il successivo 26.09.2024, l'Ufficio Provvedimenti Disciplinari del Comune di
Montefalcione, in persona del dottor comunicava l'avvio di un procedimento CP_2 disciplinare nei suoi confronti per aver posto in essere una condotta contraria agli obblighi di buona fede correttezza in data 24.8.2024; che nonostante l'audizione del giorno 6.11.2024 e i chiarimenti Cont forniti, l' del Comune di irrogava la sanzione disciplinare della multa, pari a CP_1 quattro ore di retribuzione, come da provvedimento del 31/12/2024, notificato a mano in data
08/01/2025.
1 Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si costituiva in giudizio il convenuto
[...]
in persona del l.r.p.t., il quale, pertanto, deve essere dichiarato contumace, stante la CP_1 regolarità della notifica.
Questo GDL, letti gli atti e ritenuta la causa matura per la decisione senza doversi procedere all'escussione dei testi indicati in ricorso, così provvede.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
Come è noto, ciò che caratterizza il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., quale quello in esame, è il vincolo di subordinazione inteso come la sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. Con riferimento specifico al potere disciplinare, deve precisarsi che quest'ultimo consente al datore di lavoro di sanzionare l'inadempimento contrattuale del lavoratore;
tuttavia, onde evitare che esso venga utilizzato in modo arbitrario e ritorsivo nei confronti del lavoratore, la giurisprudenza, nel tempo, ne ha limitato l'esercizio e lo ha ancorato ai principi generali di correttezza e buona fede, nonché, più specificamente, a quelli di proporzionalità, tempestività ed inamovibilità.
Dunque, pur essendo previsto un potere disciplinare in capo al datore di lavoro, quest'ultimo non può esercitarlo liberamente né può limitarsi ad applicare la sanzione più grave prevista dal CCNL solo perché la condotta rientra astrattamente in detta ipotesi, dovendo al contrario sempre valutare l'incidenza del comportamento sul rapporto di fiducia, tenendo conto di fattori come l'intenzionalità, la recidiva, l'anzianità di servizio e la specifica posizione del lavoratore (cfr. ex multis, Cass. n.
28445/2018; n. 25724/2024). È poi il datore di lavoro che deve provare in giudizio la sussistenza delle circostanze giustificative di tale sanzione. Tale principio, espressamente previsto ai sensi dell'art. 5 della l. n. 604/1966 in merito all'applicazione della più grave sanzione del licenziamento per giusta causa o giustificati motivo, deve ritenersi estensibile anche alla materia delle sanzioni disciplinari c.d. conservative. Pertanto, spetta al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto, oggettivi e soggettivi.
Ciò posto in punto di diritto, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha negato la sussistenza dei presupposti giuridici e fattuali necessari all'irrogazione della sanzione da parte del datore di lavoro.
In particolare, ha escluso che i fatti contestati siano afferenti la giornata indicata nella contestazione
(24.8.2025) nonché lo stesso contenuto della conversazione tenuta con la collega . Il CP_4 ricorrente, inoltre, ha documentalmente provato di aver comunicato la prosecuzione della malattia a CP_ mezzo e-mail, inoltrata al protocollo dell' in data 26.8.2024 alle ore alle ore 7,34, prima dell'orario di prevista presa di servizio e che, successivamente, alle ore 9.02 ha comunicato anche il numero di certificato attestante la malattia ed infine, alle ore 9,49.
2 Il datore di lavoro, invece, rimasto contumace, non ha offerto alcuna prova sul punto, sicché non può ritenersi assolto l'onere della prova su di esso incombente, non avendo fornito elementi assertivi e probatori in merito alla condotta contestata. Tale circostanza si traduce in un giudizio di illegittimità della sanzione disciplinare per insussistenza dei fatti addebitati, con conseguente fondatezza delle domande di accertamento dell'illegittimità del provvedimento disciplinare comminato.
Ne consegue la decisione di cui in dispositivo, restando assorbita ogni altra domanda e/o eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del GDL dott.ssa Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così decide:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata nei confronti del ricorrente come da provvedimento del 31/12/2024;
- Condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore della parte ricorrente che liquida in € 500,00 per compensi, oltre accessori se dovuti.
Così deciso in Avellino, il 12.11.2025
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
dott.ssa Monica d'Agostino
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