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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 11328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11328 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3135/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3135/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Na) il 22/07/1958 (c.f. ), elettivamente C.F._2 domiciliati in Acerra (Na) alla via G. Soriano, 124, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Esposito (c.f. ) C.F._3 che con l'Avv. Giovanni Bianco (c.f. li C.F._4 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in atti
ATTORI E
C.F , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore;
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Napoli alla via A. Diaz, n.11;
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. Conclusioni: all'udienza del 07/07/2025 come in atti riportate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, in qualità rispettivamente di figlio e moglie di Parte_2
, premesso che fu colto in Parte_3 Parte_3 flagranza di reato per la violazione di cui agli artt. 73 e 80 del
D.P.R. 309/1990 e fu conseguentemente tratto in arresto in data
18/04/2014; che in data 20/04/2014 l'arresto fu convalidato dal
G.I.P. del Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 15863 R.G.N.R.; che prima dell'ingresso nella struttura carceraria, fu sottoposto a consulto psicologico Parte_3
e psichiatrico dal quale emerse una patologia depressiva in atto che rendeva necessario un ulteriore intervento consultivo e di sostegno;
che in data 19/04/2014, ossia il giorno seguente all'arresto, lo fu sottoposto a visita di pronto soccorso Pt_3 presso il Presidio Psicologico della Casa Circondariale di
Poggioreale ove si trovava detenuto;
che nell'occasione fu accertato che il predetto si trovasse in una condizione di “umore depresso”, fosse “fortemente provato per la detenzione” e si sentisse “estremamente preoccupato per la famiglia”; che aulla base del rapporto di cui innanzi il personale medico consigliava all'istituto carcerario “supporto psicologico costante e consulenza psichiatrica per il tono dell'umore depresso” e valutava un livello di fattore di rischio suicida “medio” che però, come scritto dai stessi sanitari, “ potrebbe aumentare”; che non fu mai avviata alcuna procedura di soccorso psicoterapeutico tant'è che in data
01/05/2014 il congiunto, privato del necessario e previsto supporto psicologico, si tolse la vita, impiccandosi nel bagno della cella;
che essi istanti avevano diritto al risarcimento del danno per la perdita del loro congiunto conseguente ad una condotta omissiva del personale dell'Istituto penitenziario;
tanto premesso citavano in giudizio il per ivi sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 272.745,00 in favore di Parte_1
ed € 282.150,00 in favore di , ovvero al
[...] Parte_2
- 2 - pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, vinte le spese e competenze di lite spese e dei compensi professionali, oltre oneri di legge Iva e Cpa, con attribuzione. Il , nel costituirsi, CP_1 impugnava la domanda deducendo che, dall'analisi delle dichiarazioni rese dai vari operatori escussi, lo , nel corso Pt_3 della sua breve permanenza a Poggioreale, non aveva mai avuto manifestazioni di disagio tali da richiedere l'adozione di particolari cautele. Non aveva serbato comportamenti meritevoli di censure nè posto in essere atti dimostrativi, da cui desumere una richiesta di aiuto tantomeno mai manifestato (né tentato) propositi suicidari.
Nella relazione con gli operatori aveva, invece, manifestato interesse per il suo stato di salute, sino ad un paio di ore prima dell'atto autosoppressivo e pertanto il suicidio non era ricollegabile eziologicamente ad omissione della struttura carceraria quanto piuttosto al fatto che il giorno precedente il suicidio era stata notificata al detenuto una ordinnza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di gasolio. Deduceva infine che non poteva essere preso in considerazione l'impatto con la realtà detentiva. Il soggetto, infatti, aveva già maturato esperienze detentive nel '96 per due giorni e, per un periodo più significativo, nel 2005 (Nov 2005- Giu 2007). Concludeva pertanto per il rigetto della domanda vinte le spese e competenze di lite.
Quanto alla natura della responsabilità giuridica dell'amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti nel periodo di permanenza nella struttura carceraria in giurisprudenza si registrano sostanzialmente due indirizzi: un primo che inquadra la responsabilità come extracontrattuale
(condotta omissiva colposa, da ricondurre al disposto dell'art. 2043
c.c. ovvero art. 2049 c.c.) e un secondo, più recente, che qualifica detta responsabilità come da "contatto sociale", ossia come un
- 3 - tertium genus tra la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale.
In particolare, secondo tale ultima opzione interpretativa che il
Tribunale ritiene di condividere, l'amministrazione penitenziaria ha, nei confronti dei detenuti, un obbligo di protezione scaturente dal contatto sociale qualificato, che si verifica appena i detenuti fanno il proprio ingresso nella struttura carceraria.
Invero, da quel momento, tra l'amministrazione e il detenuto si instaura un rapporto funzionale a realizzare una finalità costituzionalmente rilevante, precisamente la rieducazione del detenuto di cui all'art. 27 comma 3 della nostra ST.
Il contatto in questione è qualificato, oltrechè dalla disposizione costituzionale da ultimo citata, da tutte quelle norme che pongono in capo all'amministrazione penitenziaria obblighi di protezione a vantaggio dei detenuti: oltre all'art. 1 della legge 354/1975, attuativo dell' art. 27 comma 3 della ST ., che ribadisce l'obbligo di un trattamento rieducativo tendente al reinserimento sociale degli internati, vengono in luce l'art. 11, che sottolinea le esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti, gli artt. 13
e 14, relativi alla necessità di un trattamento penitenziario individualizzato, anche sotto il profilo dell'assegnazione agli istituti e del raggruppamento fra internati, gli artt. 23 e 27 del
DPR 230/2000, nuovo regolamento di esecuzione della legge di
Ordinamento Giudiziario, che, per garantire l'individualizzazione del trattamento, pongono la necessità dell'osservazione della personalità, diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun internato connessi alle eventuali carenze psico- fisiche. Fra gli obblighi di protezione che l'amministrazione penitenziaria assume nei confronti dei detenuti e delle loro famiglie rientra, senza dubbio, anche quello di impedire i gesti di autolesionismo che gli internati eventualmente si infliggano. Questi ultimi, tra l'altro, appaiono al Tribunale statisticamente tutt'altro che irrilevanti o imprevedibili. Non di rado, infatti, la privazione della libertà
- 4 - personale – forse il più prezioso fra i beni - può indurre alcuni fra i prevenuti, specie nei primi momenti della carcerazione, alla disperazione circa il proprio stato , il proprio sistema di vita, il proprio inserimento sociale ecc. e ciò indipendentemente da precedenti esperienze carcerarie. Se, invero, talvolta la disperazione può produrre effetti benefici, non è infrequente che essa possa invece condurre altri soggetti, magari segnati da limiti cognitivi o semplicemente culturali, all'atto autolesionistico o addirittura al suicidio. Secondo questo giudice, l'Amministrazione penitenziaria, titolare del potere sul corpo del detenuto, ha l'obbligo giuridico di vigilare affinché il detenuto non compia (neanche) gesti di questo tipo. Del resto, l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, nella pubblicazione del 2007 "la prevenzione del suicidio nelle carceri", sottolinea la fragilità emotiva dipendente dalla condizione di detenzione, rilevando che il numero dei suicidi in carcere sia maggiore di quello nell'ambiente libero. La Corte Europea dei Diritti Umani, dal canto proprio, nella sentenza del 16 ottobre 2008, relativa al ricorso n.
5608/2005 "
contro
Francia", sostiene che la condizione Pt_4 detentiva renda più pregnante l'obbligo dello stato nazionale di adottare misure effettive per proteggere il diritto alla vita, a maggior ragione ove si tratti di soggetto ritenuto a rischio di pratiche autolesionistiche. La responsabilità da inadempimento degli obblighi di protezione nascenti dal contatto sociale qualificato ricade nel campo applicativo degli artt. 1218 e ss. c.c. : il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Al danneggiato competono la prova del nesso di causalità fra fatto del danneggiante ed evento dannoso e dell'esistenza di un danno come conseguenza dell'evento, oltre alla mera allegazione dell'inadempimento; al danneggiante, invece, per andare esente da
- 5 - responsabilità, compete la prova di aver correttamente adempiuto, ossia quella dell'assenza del nesso di causalità dedotto dal danneggiato o, in presenza del nesso, quella di aver adoperato tutta la diligenza esigibile nella situazione concreta per evitare l'evento infausto. Nel caso in esame reputa il Tribunale che il suicidio dello
è stato la risultante di una gestione inadeguata, Pt_3 imputabile in ultima analisi al , del rischio Controparte_1 auto-soppressivo segnalato dal personale sanitario. Al suo ingresso in carcere tra “i fattori di rischio suicida” si legge che lo Pt_3 aveva tre figli, da poco aveva ricominciato a lavorare, che la situazione familiare era stabile tranne che per la situazione economica Era orientato nel tempo e nello spazio e presentava un tasso dell'umore depresso in quanto fortemente provato per la detenzione e preoccupato per la sua famiglia. Il livello di rischio suicida era stato valutato medio e si consigliava un supporto psicologico costante e una consulenza psichiatrica per l'umore depresso. Il fatto dedotto dal secondo cui un rischio CP_1 concreto che il detenuto potesse compiere gesti autolesionistici doveva escludersi in quanto non aveva mai Parte_3 manifestato intenti suicidari, né aveva mai tentato il suicidio né era preoccupato del proprio stato di salute risulta del tutto irrilevante considerato che ciò che occorreva seguire era l'aspetto depressivo il cui probabile aggravamento la dottoressa Per_1 aveva messo in evidenza, in quanto è proprio la depressione che avrebbe potuto, come poi è stato, portare a un senso di isolamento ed apatia e influire sull'attaccamento alla vita attraverso una perdita di interesse e piacere. Del resto la stessa dott.ssa Per_1 sentita in data 5.4.2014 ha confermato di aver valutato, dopo l'esame del detenuto, il livello di rischio suicidiario nella media a causa del tono dell'umore depresso con indicazione di consulenza psichiatrica . Ed è particolamente grave che la stessa abbia ritenuto che il suo compito si esaurisse con l'annotazione nella cartella biografica e di non sapere che il detenuto sarebbe stato preso in
- 6 - carico dagli operatori del reparto. Fatto sta che lo non Pt_5 fu mai sottoposto a visita psichiatrica con un esperto di salute mentale, unico professionista in grado di poter di riconoscere il disturbo , valutarne tipo e gravità e suggerire il miglior approccio terapeutico. Del resto il teste compagno di cella di Testimone_1
ha riferito che “lui stava male, che fumava solo Parte_3
e non scendeva neppure al passeggio” segnali evidenti di isolamento e apatia che, come giù detto, accompagnano spesso lo stato depressivo. Tutto quanto sinora detto dimostra l'esistenza di una responsabilità del , che risponde degli Controparte_1 illeciti commessi dai suoi dipendenti ai sensi dell' art.1228 c.c. .
L'esito del giudizio non muterebbe anche laddove si volesse ricostruire la fattispecie oggetto del presente giudizio come fonte di responsabilità extracontrattuale del ex artt. 2043 e CP_1
2049 c.c., ritenendo che l'inadempimento del contatto sociale qualificato ex artt. 1173 ultima parte, 1218 e 1228 c.c. sussista solo nei confronti del detenuto, e che verso i congiunti di quest'ultimo il risponda solo a titolo extracontrattuale, per il danno CP_1 ingiunto derivante loro da tale inadempimento. In questo caso, a differenza di quanto accade in ipotesi di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. , spetterebbe all'attore danneggiato la prova in positivo della colpa dell'amministrazione penitenziaria, piuttosto che al convenuto danneggiante quella dell'inesistenza di colpa. Tuttavia, dai documenti allegati agli atti delle parti e da quanto è emerso nel corso dell'istruttoria , la responsabilità del convenuto resta provata in entrambe le opzioni di qualificazione giuridica. Ammesso dunque l'an di responsabilità in merito al quantum occorre premettere che riguardo al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza di legittimità già dal 2003 ha chiarito la posizione di danneggiati diretti dei familiari della vittima c.d. primaria, evidenziando che
“l'evento naturale morte non causa soltanto l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del
- 7 - relativo diritto personalissimo, ma causa altresì, nel contempo,
l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare” (cfr. Cass. 8828/2003). In genere, il danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto fonte di responsabilità civile, avendo natura unitaria e comprensiva (cfr. Cass.
26972/2008) di tutti i pregiudizi conseguenziali alla perdita di una persona cara, include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto sia la privazione dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto: mutua collaborazione e amoenitas della vita comune. La prova del danno, sotto il profilo dell'an, ove la richiesta risarcitoria provenga da uno stretto congiunto della vittima (coniuge, genitore, figlio) è raggiunta in via presuntiva, ovverosia muovendo dal fatto noto del rapporto di coniugio o di genitorialità - filiazione tra superstite e defunto e risalendo al fatto ignoto della sussistenza del pregiudizio, secondo l''id quod plerumque accidit, ferma restando la possibilità per parte convenuta di provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie). Per quanto concerne la quantificazione e liquidazione del danno, la
Suprema Corte, partendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha (come noto) statuito che i valori indicati nella Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass. 12408/2011)
.Pertanto, procedendo alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria sulla base della “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del
- 8 - genitore, figlio, coniuge” del Tribunale di Milano dell'anno 2024, è possibile riconoscere in favore della moglie Parte_2 euro 219.016,00 ( (valore del punto base auro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto 18; punti in base all'età della vittima 18; punti per convivenza tra congiunto e vittima 8; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto;
e in favore del figlio Parte_1 euro 242.482,00 (valore del punto base auro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto 24; punti in base all'età della vittima 18; punti per convivenza 8, punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto.
Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, essendo state determinate avendo riguardo al valore attuale della moneta, vanno devalutate alla data dell'evento lesivo e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale;
dalla presente sentenza decorreranno i soli interessi legali al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del decisum e degli importi medi delle fasi svolte, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Rosa Romano
Cesareo, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 242.482,00 e in favore Parte_2
- 9 - della somma di euro 219.016,00 oltre interessi compensativi al tasso legale sulle predette somme devalutate alla data dell'evento lesivo (1.5.2014) e di anno in anno rivalutate sino alla data della presente decisione e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo.
b) condanna il convenuto al rimborso, in favore degli CP_1 attori delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in euro 1900,00 per spese ed in euro 22457,00 per onorario;
oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Giovanni Bianco e Tommaso Esposito.
Così deciso in Napoli il 27.10.2025.
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
- 10 -
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa Romano Cesareo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3135/2022 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del 07/07/2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281quinquies, co. I, c.p.c. TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) e , nata a [...] C.F._1 Parte_2
(Na) il 22/07/1958 (c.f. ), elettivamente C.F._2 domiciliati in Acerra (Na) alla via G. Soriano, 124, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Esposito (c.f. ) C.F._3 che con l'Avv. Giovanni Bianco (c.f. li C.F._4 rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in atti
ATTORI E
C.F , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore;
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domiciliano in Napoli alla via A. Diaz, n.11;
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie. Conclusioni: all'udienza del 07/07/2025 come in atti riportate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
, in qualità rispettivamente di figlio e moglie di Parte_2
, premesso che fu colto in Parte_3 Parte_3 flagranza di reato per la violazione di cui agli artt. 73 e 80 del
D.P.R. 309/1990 e fu conseguentemente tratto in arresto in data
18/04/2014; che in data 20/04/2014 l'arresto fu convalidato dal
G.I.P. del Tribunale di Napoli nell'ambito del procedimento penale n. 15863 R.G.N.R.; che prima dell'ingresso nella struttura carceraria, fu sottoposto a consulto psicologico Parte_3
e psichiatrico dal quale emerse una patologia depressiva in atto che rendeva necessario un ulteriore intervento consultivo e di sostegno;
che in data 19/04/2014, ossia il giorno seguente all'arresto, lo fu sottoposto a visita di pronto soccorso Pt_3 presso il Presidio Psicologico della Casa Circondariale di
Poggioreale ove si trovava detenuto;
che nell'occasione fu accertato che il predetto si trovasse in una condizione di “umore depresso”, fosse “fortemente provato per la detenzione” e si sentisse “estremamente preoccupato per la famiglia”; che aulla base del rapporto di cui innanzi il personale medico consigliava all'istituto carcerario “supporto psicologico costante e consulenza psichiatrica per il tono dell'umore depresso” e valutava un livello di fattore di rischio suicida “medio” che però, come scritto dai stessi sanitari, “ potrebbe aumentare”; che non fu mai avviata alcuna procedura di soccorso psicoterapeutico tant'è che in data
01/05/2014 il congiunto, privato del necessario e previsto supporto psicologico, si tolse la vita, impiccandosi nel bagno della cella;
che essi istanti avevano diritto al risarcimento del danno per la perdita del loro congiunto conseguente ad una condotta omissiva del personale dell'Istituto penitenziario;
tanto premesso citavano in giudizio il per ivi sentirlo condannare al Controparte_1 pagamento della somma di € 272.745,00 in favore di Parte_1
ed € 282.150,00 in favore di , ovvero al
[...] Parte_2
- 2 - pagamento della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, vinte le spese e competenze di lite spese e dei compensi professionali, oltre oneri di legge Iva e Cpa, con attribuzione. Il , nel costituirsi, CP_1 impugnava la domanda deducendo che, dall'analisi delle dichiarazioni rese dai vari operatori escussi, lo , nel corso Pt_3 della sua breve permanenza a Poggioreale, non aveva mai avuto manifestazioni di disagio tali da richiedere l'adozione di particolari cautele. Non aveva serbato comportamenti meritevoli di censure nè posto in essere atti dimostrativi, da cui desumere una richiesta di aiuto tantomeno mai manifestato (né tentato) propositi suicidari.
Nella relazione con gli operatori aveva, invece, manifestato interesse per il suo stato di salute, sino ad un paio di ore prima dell'atto autosoppressivo e pertanto il suicidio non era ricollegabile eziologicamente ad omissione della struttura carceraria quanto piuttosto al fatto che il giorno precedente il suicidio era stata notificata al detenuto una ordinnza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari per associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di gasolio. Deduceva infine che non poteva essere preso in considerazione l'impatto con la realtà detentiva. Il soggetto, infatti, aveva già maturato esperienze detentive nel '96 per due giorni e, per un periodo più significativo, nel 2005 (Nov 2005- Giu 2007). Concludeva pertanto per il rigetto della domanda vinte le spese e competenze di lite.
Quanto alla natura della responsabilità giuridica dell'amministrazione penitenziaria nei confronti dei detenuti nel periodo di permanenza nella struttura carceraria in giurisprudenza si registrano sostanzialmente due indirizzi: un primo che inquadra la responsabilità come extracontrattuale
(condotta omissiva colposa, da ricondurre al disposto dell'art. 2043
c.c. ovvero art. 2049 c.c.) e un secondo, più recente, che qualifica detta responsabilità come da "contatto sociale", ossia come un
- 3 - tertium genus tra la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale.
In particolare, secondo tale ultima opzione interpretativa che il
Tribunale ritiene di condividere, l'amministrazione penitenziaria ha, nei confronti dei detenuti, un obbligo di protezione scaturente dal contatto sociale qualificato, che si verifica appena i detenuti fanno il proprio ingresso nella struttura carceraria.
Invero, da quel momento, tra l'amministrazione e il detenuto si instaura un rapporto funzionale a realizzare una finalità costituzionalmente rilevante, precisamente la rieducazione del detenuto di cui all'art. 27 comma 3 della nostra ST.
Il contatto in questione è qualificato, oltrechè dalla disposizione costituzionale da ultimo citata, da tutte quelle norme che pongono in capo all'amministrazione penitenziaria obblighi di protezione a vantaggio dei detenuti: oltre all'art. 1 della legge 354/1975, attuativo dell' art. 27 comma 3 della ST ., che ribadisce l'obbligo di un trattamento rieducativo tendente al reinserimento sociale degli internati, vengono in luce l'art. 11, che sottolinea le esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti, gli artt. 13
e 14, relativi alla necessità di un trattamento penitenziario individualizzato, anche sotto il profilo dell'assegnazione agli istituti e del raggruppamento fra internati, gli artt. 23 e 27 del
DPR 230/2000, nuovo regolamento di esecuzione della legge di
Ordinamento Giudiziario, che, per garantire l'individualizzazione del trattamento, pongono la necessità dell'osservazione della personalità, diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun internato connessi alle eventuali carenze psico- fisiche. Fra gli obblighi di protezione che l'amministrazione penitenziaria assume nei confronti dei detenuti e delle loro famiglie rientra, senza dubbio, anche quello di impedire i gesti di autolesionismo che gli internati eventualmente si infliggano. Questi ultimi, tra l'altro, appaiono al Tribunale statisticamente tutt'altro che irrilevanti o imprevedibili. Non di rado, infatti, la privazione della libertà
- 4 - personale – forse il più prezioso fra i beni - può indurre alcuni fra i prevenuti, specie nei primi momenti della carcerazione, alla disperazione circa il proprio stato , il proprio sistema di vita, il proprio inserimento sociale ecc. e ciò indipendentemente da precedenti esperienze carcerarie. Se, invero, talvolta la disperazione può produrre effetti benefici, non è infrequente che essa possa invece condurre altri soggetti, magari segnati da limiti cognitivi o semplicemente culturali, all'atto autolesionistico o addirittura al suicidio. Secondo questo giudice, l'Amministrazione penitenziaria, titolare del potere sul corpo del detenuto, ha l'obbligo giuridico di vigilare affinché il detenuto non compia (neanche) gesti di questo tipo. Del resto, l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, nella pubblicazione del 2007 "la prevenzione del suicidio nelle carceri", sottolinea la fragilità emotiva dipendente dalla condizione di detenzione, rilevando che il numero dei suicidi in carcere sia maggiore di quello nell'ambiente libero. La Corte Europea dei Diritti Umani, dal canto proprio, nella sentenza del 16 ottobre 2008, relativa al ricorso n.
5608/2005 "
contro
Francia", sostiene che la condizione Pt_4 detentiva renda più pregnante l'obbligo dello stato nazionale di adottare misure effettive per proteggere il diritto alla vita, a maggior ragione ove si tratti di soggetto ritenuto a rischio di pratiche autolesionistiche. La responsabilità da inadempimento degli obblighi di protezione nascenti dal contatto sociale qualificato ricade nel campo applicativo degli artt. 1218 e ss. c.c. : il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Al danneggiato competono la prova del nesso di causalità fra fatto del danneggiante ed evento dannoso e dell'esistenza di un danno come conseguenza dell'evento, oltre alla mera allegazione dell'inadempimento; al danneggiante, invece, per andare esente da
- 5 - responsabilità, compete la prova di aver correttamente adempiuto, ossia quella dell'assenza del nesso di causalità dedotto dal danneggiato o, in presenza del nesso, quella di aver adoperato tutta la diligenza esigibile nella situazione concreta per evitare l'evento infausto. Nel caso in esame reputa il Tribunale che il suicidio dello
è stato la risultante di una gestione inadeguata, Pt_3 imputabile in ultima analisi al , del rischio Controparte_1 auto-soppressivo segnalato dal personale sanitario. Al suo ingresso in carcere tra “i fattori di rischio suicida” si legge che lo Pt_3 aveva tre figli, da poco aveva ricominciato a lavorare, che la situazione familiare era stabile tranne che per la situazione economica Era orientato nel tempo e nello spazio e presentava un tasso dell'umore depresso in quanto fortemente provato per la detenzione e preoccupato per la sua famiglia. Il livello di rischio suicida era stato valutato medio e si consigliava un supporto psicologico costante e una consulenza psichiatrica per l'umore depresso. Il fatto dedotto dal secondo cui un rischio CP_1 concreto che il detenuto potesse compiere gesti autolesionistici doveva escludersi in quanto non aveva mai Parte_3 manifestato intenti suicidari, né aveva mai tentato il suicidio né era preoccupato del proprio stato di salute risulta del tutto irrilevante considerato che ciò che occorreva seguire era l'aspetto depressivo il cui probabile aggravamento la dottoressa Per_1 aveva messo in evidenza, in quanto è proprio la depressione che avrebbe potuto, come poi è stato, portare a un senso di isolamento ed apatia e influire sull'attaccamento alla vita attraverso una perdita di interesse e piacere. Del resto la stessa dott.ssa Per_1 sentita in data 5.4.2014 ha confermato di aver valutato, dopo l'esame del detenuto, il livello di rischio suicidiario nella media a causa del tono dell'umore depresso con indicazione di consulenza psichiatrica . Ed è particolamente grave che la stessa abbia ritenuto che il suo compito si esaurisse con l'annotazione nella cartella biografica e di non sapere che il detenuto sarebbe stato preso in
- 6 - carico dagli operatori del reparto. Fatto sta che lo non Pt_5 fu mai sottoposto a visita psichiatrica con un esperto di salute mentale, unico professionista in grado di poter di riconoscere il disturbo , valutarne tipo e gravità e suggerire il miglior approccio terapeutico. Del resto il teste compagno di cella di Testimone_1
ha riferito che “lui stava male, che fumava solo Parte_3
e non scendeva neppure al passeggio” segnali evidenti di isolamento e apatia che, come giù detto, accompagnano spesso lo stato depressivo. Tutto quanto sinora detto dimostra l'esistenza di una responsabilità del , che risponde degli Controparte_1 illeciti commessi dai suoi dipendenti ai sensi dell' art.1228 c.c. .
L'esito del giudizio non muterebbe anche laddove si volesse ricostruire la fattispecie oggetto del presente giudizio come fonte di responsabilità extracontrattuale del ex artt. 2043 e CP_1
2049 c.c., ritenendo che l'inadempimento del contatto sociale qualificato ex artt. 1173 ultima parte, 1218 e 1228 c.c. sussista solo nei confronti del detenuto, e che verso i congiunti di quest'ultimo il risponda solo a titolo extracontrattuale, per il danno CP_1 ingiunto derivante loro da tale inadempimento. In questo caso, a differenza di quanto accade in ipotesi di responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c. , spetterebbe all'attore danneggiato la prova in positivo della colpa dell'amministrazione penitenziaria, piuttosto che al convenuto danneggiante quella dell'inesistenza di colpa. Tuttavia, dai documenti allegati agli atti delle parti e da quanto è emerso nel corso dell'istruttoria , la responsabilità del convenuto resta provata in entrambe le opzioni di qualificazione giuridica. Ammesso dunque l'an di responsabilità in merito al quantum occorre premettere che riguardo al danno non patrimoniale da perdita del congiunto la giurisprudenza di legittimità già dal 2003 ha chiarito la posizione di danneggiati diretti dei familiari della vittima c.d. primaria, evidenziando che
“l'evento naturale morte non causa soltanto l'estinzione della vita della vittima primaria, che subisce il massimo sacrificio del
- 7 - relativo diritto personalissimo, ma causa altresì, nel contempo,
l'estinzione del rapporto parentale con i congiunti della vittima, che a loro volta subiscono la lesione dell'interesse alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare” (cfr. Cass. 8828/2003). In genere, il danno non patrimoniale sofferto dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto fonte di responsabilità civile, avendo natura unitaria e comprensiva (cfr. Cass.
26972/2008) di tutti i pregiudizi conseguenziali alla perdita di una persona cara, include sia il dolore e la sofferenza in senso stretto sia la privazione dei benefici morali che il superstite ritraeva dalla compagnia del defunto: mutua collaborazione e amoenitas della vita comune. La prova del danno, sotto il profilo dell'an, ove la richiesta risarcitoria provenga da uno stretto congiunto della vittima (coniuge, genitore, figlio) è raggiunta in via presuntiva, ovverosia muovendo dal fatto noto del rapporto di coniugio o di genitorialità - filiazione tra superstite e defunto e risalendo al fatto ignoto della sussistenza del pregiudizio, secondo l''id quod plerumque accidit, ferma restando la possibilità per parte convenuta di provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (che, tuttavia, non ricorrono nel caso di specie). Per quanto concerne la quantificazione e liquidazione del danno, la
Suprema Corte, partendo dall'assunto secondo cui tra i suoi compiti di giudice della nomofilachia rientra anche quello di indicare ai giudici di merito criteri uniformi per la liquidazione del danno alla persona, ha (come noto) statuito che i valori indicati nella Tabella elaborata dal Tribunale di Milano, essendo i criteri di liquidazione più diffusi sul territorio nazionale, sono gli unici in grado di garantire la parità di trattamento (cfr. Cass. 12408/2011)
.Pertanto, procedendo alla determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria sulla base della “tabella integrata a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del
- 8 - genitore, figlio, coniuge” del Tribunale di Milano dell'anno 2024, è possibile riconoscere in favore della moglie Parte_2 euro 219.016,00 ( (valore del punto base auro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto 18; punti in base all'età della vittima 18; punti per convivenza tra congiunto e vittima 8; punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto;
e in favore del figlio Parte_1 euro 242.482,00 (valore del punto base auro 3.911,00; punti in base all'età del congiunto 24; punti in base all'età della vittima 18; punti per convivenza 8, punti in base al numero di familiari del nucleo primario 12; punti per qualità/intensità della relazione: valore minimo, non essendo stata fornita alcuna prova sul punto.
Le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno, essendo state determinate avendo riguardo al valore attuale della moneta, vanno devalutate alla data dell'evento lesivo e sulla somma così devalutata e poi rivalutata anno dopo anno fino alla data della presente sentenza vanno conteggiati gli interessi compensativi al tasso legale;
dalla presente sentenza decorreranno i soli interessi legali al soddisfo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del decisum e degli importi medi delle fasi svolte, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari.
PQM
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Rosa Romano
Cesareo, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta così provvede:
a) accoglie la domanda e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 242.482,00 e in favore Parte_2
- 9 - della somma di euro 219.016,00 oltre interessi compensativi al tasso legale sulle predette somme devalutate alla data dell'evento lesivo (1.5.2014) e di anno in anno rivalutate sino alla data della presente decisione e oltre i soli interessi legali dalla presente decisione fino al soddisfo.
b) condanna il convenuto al rimborso, in favore degli CP_1 attori delle spese e competenze del presente giudizio, liquidate in euro 1900,00 per spese ed in euro 22457,00 per onorario;
oltre rimborso forfettario spese generali, cap ed iva come per legge;
con distrazione in favore dei procuratori anticipatari avv.ti Giovanni Bianco e Tommaso Esposito.
Così deciso in Napoli il 27.10.2025.
Il Giudice
(dott. Rosa Romano Cesareo)
- 10 -