Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00222/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00809/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 809 del 2022, proposto da
CI MA TO e AR TO, rappresentati e difesi dall'avvocato Chiara Borgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Manerba del Garda, non costituito in giudizio;
nei confronti
NI FU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di ripristino opere abusive n. 16 del 6.06.2022, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Manutenzioni, notificata ai ricorrenti a mezzo messo notificatore in data 14.06.2022, con la quale il Comune di Manerba ordinava il ripristino dello stato dei luoghi mediante rimozione di opere “abusive”;
- della nota 8.08.2022, ed in pari data pervenuta a mezzo pec, con la quale il predetto Responsabile, in risposta all’istanza di annullamento in autotutela presentata il 13.07.2022 dai ricorrenti in proprio (n. prot. 11805), nonché alla luce dei quesiti e considerazioni tecniche a firma Arch. Toselli del 26.07.2022 (n. prot. 12512) comunicava di non ritenere opportuno procedere all’annullamento in autotutela e, testualmente, di rimanere “in attesa della presentazione delle relative pratiche per l’esecuzione degli adeguamenti, così come peraltro anticipate”;
- della successiva nota 31.08.2022 con la quale lo stesso Responsabile, in riferimento al Permesso di Costruire presentato dai ricorrenti in data 11.08.2022 inerente opere di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una parete a delimitazione della caldaia situata all’interno dell’autorimessa esistente, comunicava di sospendere la pratica “fino alla definizione della procedura di cui all’ordinanza n. 16 del 6.06.2022”;
- nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque eventualmente connesso, anche se non conosciuto dagli odierni ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. IB SA IM, nessuna delle parti presente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I provvedimenti impugnati .
1.1. I ricorrenti CI MA TO e AR TO hanno premesso di essere proprietari, in forza di atto pubblico di compravendita del 27 luglio 1979, di un’abitazione con annesso garage e ripostiglio nel Comune di Manerba del Garda, via Castello n. 32, originariamente censiti nel catasto terreni come fabbricati rurali (stalla e fienile), e successivamente iscritti nel 1993 al catasto urbano come immobili urbani, nel quale sono attualmente identificati al Foglio 11, mappale 451, subalterni 1 e 2.
1.2. I predetti immobili fanno parte di un unico compendio immobiliare e confinano ad ovest con la proprietà del signor NI FU.
1.3. A seguito di un esposto di quest’ultimo (che, avendo subìto un’ordinanza comunale di sospensione lavori a fronte di una Scia alternativa al P.d.C., mirava a far accertare l’identità di situazione dell’immobile di proprietà dei ricorrenti), il Comune eseguiva in data 5 aprile 2022 un sopralluogo presso l’immobile di proprietà dei ricorrenti, in occasione del quale accertava: “assenza di titoli autorizzativi inerenti gli immobili individuati al foglio 17 mappale 451 sub. 1 e 2 ”; “locale esterno con copertura in amianto cemento di dimensioni m 3, 3x2,4 con sporto di m 0,4 su pubblica via”; “installazione di caldaia di riscaldamento in locale autorimessa in contrasto con la normativa di sicurezza antincendio D.M. 1/2/1986 e UNI 7129/08 parte 2 punto 4.2.3”.
1.4. Alla luce di quanto accertato, previo avvio del procedimento e acquisizione delle osservazioni degli interessati, il Comune adottava l’ordinanza n. 6 in data 6 giugno 2022, notificata il 17 giugno 2022, con cui ordinava ai ricorrenti di provvedere entro 90 giorni dalla notifica al ripristino dello stato dei luoghi.
1.5. Gli intimati presentavano istanza di annullamento in autotutela rappresentando, in particolare, che l’immobile era stato da essi acquistato nelle condizioni attuali e che i fabbricati erano già esistenti prima del 1967, come da dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate all’istanza.
1.6. Con provvedimento in data 8 agosto 2022 il Comune respingeva l’istanza di autotutela, rilevando che incombeva ai deducenti provare le reali consistenze della costruzione al momento della sua costruzione e comunque in data antecedente al 1 settembre 1967; quanto al locale caldaia, prendeva atto dell’intenzione manifestata dai ricorrenti, per il tramite del proprio tecnico, di provvedere ad eseguire opere di adeguamento; e infine, quanto alla copertura in amianto, prendeva atto della autovalutazione del tecnico dei ricorrenti circa lo stato di degrado del manufatto e dell’impegno ad effettuare la bonifica nei successivi tre anni.
1.7. In data 11 agosto 2022 i ricorrenti presentavano istanza di permesso di costruire per eseguire i lavori di adeguamento della caldaia.
1.8. Con provvedimento del 31 agosto 2022 il Comune decideva di sospendere la pratica fino alla definizione della procedura di cui all’ordinanza n. 16 del 6 giugno 2022.
2. Il ricorso .
Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti hanno impugnato i tre provvedimenti comunali sopra menzionati e ne hanno chiesto l’annullamento sulla scorta di tre motivi, con i quali hanno dedotto vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi motivi.
3. Svolgimento del processo .
3.1. Il Comune di Manerba del Garda e il controinteressato FU NI, ritualmente intimati, non si sono costituiti.
3.2. Peraltro, con atto depositato in data 26 gennaio 2026, pochi giorni prima dell’udienza di trattazione del ricorso, i ricorrenti hanno dichiarato di “rinunciare al ricorso” per sopravvenuta “cessazione della materia del contendere” , avendo il Comune di Manerba del Garda provveduto di recente, con provvedimento del 16 gennaio 2026 (depositato in giudizio) a disporre la revoca del provvedimento impugnato.
3.3. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Decisione .
4.1. Alla luce di quanto dedotto, documentato e richiesto dalla parte ricorrente, deve essere dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, avendo il Comune intimato provveduto in corso di causa a revocare il provvedimento impugnato.
4.2. Le spese di lite possono essere compensate per giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IB SA IM, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IB SA IM |
IL SEGRETARIO