Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 930/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 30/01/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Vetri per la parte convenuta l'avv. di Stato Flavio Bonora
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 30/01/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 930 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 08/06/2023 avente ad oggetto: vittime del dovere/
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VETRI Parte_1 C.F._1
VALENTINA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI VENEZIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato l'8.6.2023 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “previa disapplicazione del provvedimento Prot. n.
559/C/3/E/8/CC/2623del 26 agosto 2019 (doc.04) del
[...]
, condannare Controparte_2
per tutte le ragioni e di titoli di cui al presente atto il in persona del Controparte_1
Ministro legale rappresentante pro tempore al riconoscimento quale Vittima del Dovere del
ricorrente, , e dichiarare il diritto delle stesso all'inserimento nell'elenco di cui Parte_1
1 all'art.3, comma III, D.P.R. 243/06 e conseguentemente condannare l'odierna resistente, previo
inserimento nel suddetto elenco, a riconoscere i benefici, non prescritti, connessi al
riconoscimento di tale status. In ogni caso: competenze e spese di lite, oltre rimborso spese
generali ed accessori di legge rifusi con distrazione delle competenze di lite e delle spese
anticipate ex art. 93 c.p.c. a favore della scrivente procuratrice antistataria. Eventuali spese di
CTU e CTP rifuse”. Ha in sintesi dedotto: di essere stato vittima di un'aggressione durante l'inseguimento di due soggetti sospetti, in data 21.3.2000, quando era maresciallo ordinario in servizio presso la stazione di Chiampo (VI); di avere subito in ragione della colluttazione con uno dei due soggetti una “frattura composta della falange unguale pollice destro, contusioni multiple, distorsione rachide cervicale” che hanno determinato una perdurante rigidità nei movimenti del primo dito della mano destra, cervicalgia e vertigini posturali;
di avere presentato in data 26.9.2016 (doc. 3) domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere;
che tale istanza veniva rigettata per intervenuta prescrizione del diritto all'accertamento dello status con provvedimento del 26.8.2019 (doc. 4); che tale diniego è illegittimo poiché l'accertamento dello
status di vittima del dovere è imprescrittibile, come affermato da numerose pronunce di legittimità; che il ricorrente è stato ferito durante lo svolgimento di attività a tutela dell'ordine pubblico e di repressione di ogni tipo di criminalità, trovandosi a svolgere un servizio perlustrativo, che rientra a pieno titolo nell'elenco di cui all'art. 1, comma 563 L. 266/2005; che in base alla consulenza medico-legale (doc. 5 e 6) secondo le disposizioni di cui all'art. 4 DPR
181/2009 il grado di invalidità complessiva è quantificabile nella misura del 10%; di avere pertanto diritto ai benefici di legge, non prescritti, in base a tale grado di invalidità, tra cui la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. 206/2004.
2. Si è costituito il eccependo l'intervenuta prescrizione del diritto al Controparte_1
riconoscimento dello status di vittima del dovere, non condividendo le argomentazioni di cui ai precedenti di legittimità invocati dal ricorrente;
contestando comunque la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della speciale elargizione di cui alla legge 466/80 che richiede un'invalidità superiore all'80%, nonché degli assegni mensili di Euro 1033 e 500 di cui alla legge 407/1998 e DPR243/2006 che richiedono un'invalidità superiore al 25% ed eccependo la
2 prescrizione dei benefici e assegni periodici fino al settembre 2006, essendo la domanda amministrativa presentata solo in data 25.9.2016; che non è applicabile alle vittime del dovere la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, L. 206/2004 in materia di benefici previdenziali, rispetto ai quali il convenuto sarebbe comunque privo di legittimazione passiva;
contesta la CP_1
genericità e l'assenza di prova dei presupposti in fatto e comunque del quid pluris caratterizzato dall'esposizione a fattori di rischio specifico eccedenti quelli ordinari, connaturati all'esercizio dell'attività compiuta.
3. Sentiti i difensori all'udienza del 14.12.2023, il giudice ritenuta la causa istruita sulla base delle deduzioni e dei documenti in atti, ha rinviato per la discussione concedendo termine per note conclusive. All'odierna udienza, celebratasi in modalità da remoto ex art. 127bis c.p.c., ricalendarizzata stante la sopravvenuta applicazione dello scrivente in Corte d'Appello di
Venezia, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice, all'esito della camera di consiglio,
ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Occorre preliminarmente ricordare l'ormai consolidato orientamento della Corte di
Cassazione (condiviso dalla prevalente giurisprudenza di merito di primo e secondo grado) in materia di prescrizione dell'azione volta al riconoscimento dello status di vittima del dovere secondo cui: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l.
n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo
accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (cfr. Cass. Sez. lav. 17440/22,
33105/22, 37522/22, 3868/23, Cass. Sez. lav. 7241/23, 8559/23, 8960/23, 11661/23, 36225/23,
36510/23).
In particolare, nell' ampia e condivisibile motivazione della pronuncia della Cassazione
17440/2022, «sono stati individuati i capisaldi di tale approdo:
a) il richiamo alla giurisprudenza della stessa Corte circa la natura prevalentemente
assistenziale dei benefici in parola, non rientranti nello spettro di diritti e doveri che integrano
il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ma anche di
3 soggetti che con l'amministrazione non abbiano un rapporto di lavoro subordinato ma abbiano
in qualsiasi modo svolto un servizio (S.U. n. 23300 del 2016);
b) l'individuazione della causa delle provvidenze nella morte o nell'infermità permanente per
avere prestato un servizio a beneficio della collettività da cui siano derivati e concretizzati
particolari rischi;
c) l'indubbia appartenenza delle provvidenze all'ambito della tutela di cui all'art. 38 Cost. che
“nel riferirsi all'idea di "sicurezza sociale" e nell'ipotizzare soltanto due modelli tipici della
medesima, uno dei quali fondato unicamente sul principio di solidarietà (primo comma) e l'altro
suscettibile di essere realizzato mediante strumenti mutualistico assicurativi (secondo comma),
"non esclude tuttavia, e tantomeno impedisce, che il legislatore ordinario delinei figure speciali
nel pieno rispetto dei principi costituzionalmente accolti" (così, testualmente, Corte cost. n. 31
del 1986).”;
d) la situazione giuridica istituita dal legislatore integra tutti i presupposti dello status “valendo
la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine
di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n.
243/2006.”;
e) “la domanda dell'interessato deve considerarsi pur sempre condicio sine qua non per il
riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", non potendo attribuirsi alla
disposizione regolamentare di cui all'art. 3, d.P.R. n. 243/2006 (che statuisce che "in mancanza
di domanda si può procedere d'ufficio") alcuna valenza derogatoria ad un principio che, per gli status activae processualis”;
f) l'imprescrittibilità dell'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere non si
estende ai benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, come il diritto
all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n. 407/2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5,
comma 3, I. n. 206/2004» (così espressamente Corte d'Appello di Venezia, sent. 345/2023).
Deve essere quindi ritenuta infondata l'eccezione relativa alla prescrizione dell'azione di accertamento dello status di vittima del dovere (quanto ai singoli benefici si dirà oltre).
5. Nel merito si osserva quanto segue.
4 5.1 Le circostanze di fatto che hanno determinato le lesioni riportate dal ricorrente risultano dalle relazioni di servizio del maresciallo (presente in occasione dei fatti), dallo Testimone_1
stesso e dal messaggio del capitano , allegate al ricorso (doc. 1) Parte_1 Persona_1
e non sono contestate.
In data 21 marzo 2000 alle ore 01.30 circa l'odierno ricorrente, si trovava in Chiampo, ove unitamente al collega P. Luigi Grillo, a bordo di automezzo, stava svolgendo servizio perlustrativo durante il turno 01:00 –07:00. In tale occasione i due militari, allorquando si trovavano presso Piazza Zanella con direzione Via Piave, incrociavano un'autovettura IA Uno
di colore rosso con all'interno due persone che destarono loro sospetti. Per tale ragione gli stessi invertivano il senso di marcia al fine di raggiungere il veicolo sospetto il quale , avvistato il veicolo con i due militari, accelerava per darsi alla fuga.
Durante l'inseguimento il veicolo IA P unto di colore rosso imboccava in contro mano Via San
Martino ed in seguito Via Campanile ove sbandando nell' affrontare un tornante andava a collidere con un blocco di cemento.
In seguito all' urto uno dei due soggetti presenti nell' auto IA UN , si dava alla fuga mentre l' altro veniva raggiunto dai militari che venivano dallo stesso aggrediti.
5.2 Allo stesso modo risultano documentate dal certificato di pronto soccorso, dai successivi certificati medici e dall'esame vestibolare, nonché dal provvedimento del competente Comitato
di Verifica che ha confermato la riconosciuta causa di servizio (doc. 2) le lesioni riportate all'esito della colluttazione: “frattura composta della falange unguale pollice destro, contusioni multiple, distorsione rachide cervicale”.
5.3 Tali circostanze risultano riconducibili ai casi previsti dall'art. 1, comma 563 e non a quelli di cui all'art. 1, comma 564 L. 266/2005 a cui si riferiscono le difese dell'amministrazione convenuta, sul punto pertanto non condivisibili.
Il ricorrente è stato ferito durante lo svolgimento di attività a tutela dell'ordine pubblico e di repressione di ogni tipo di criminalità, trovandosi in servizio perlustrativo, allorquando dopo l'inseguimento di un veicolo risultato poi oggetto di furto, raggiunto uno dei fuggitivi, è stato da questi aggredito mentre tentava di fermarlo. Si tratta quindi delle ipotesi per cui è la legge stessa
5 non richiede la sussistenza di un rischio ulteriore rispetto a quello ordinariamente connesso alle attività dei componenti dell'arma (peraltro, come rilevato dalla difesa di parte ricorrente, le attività elencate nell'art. 1, comma 563 L. 266/2005 non esauriscono tutte le attività connesse alle attribuzioni ai componenti dell'Arma dei Carabinieri, come disciplinate dagli artt. 155 ss dlgs 66/2010).
Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 6214/2022
affermando: “Da tale quadro normativo si ricava che il Legislatore ha ritenuto di intervenire, a
protezione delle vittime del dovere (sul punto vedi più specificatamente infra), con due diverse
disposizioni della L. 266/2005, all'art. 1, rispettivamente commi 563 e 564, individuando, nel
comma 563, talune attività che, ritenute dalla legge pericolose, nel caso in cui abbiano
comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere”.
6. Il nesso di causa tra le attività poste in essere dal ricorrente e le lesioni è pacifico e riconosciuto dalla stessa amministrazione resistente che ha riconosciuto la causa di servizio
(doc. 2).
6.1 La quantificazione del grado di invalidità nella misura del 10% ai sensi dell'art. 4 DPR
181/2009 (danno biologico 6%, danno morale 2%, invalidità permanente 8%), effettuata dal consulente di parte nella propria relazione (doc. 5), appare analitica e fondata sulla documentazione medica in atti. Le conclusioni cui è pervenuto il CTP appaiono condivisibili perché convincenti e rassegnate a seguito di considerazioni medico-legali che, appaiono scevre da vizi logico-formali che si concretizzino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate e dunque, in assenza di contestazioni da parte della resistente non appare necessario disporre CTU.
7. Al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in base al grado di invalidità
riconosciuto, conseguono (in astratto) i benefici, non prescritti, previsti dalla legge in ragione del predetto grado di invalidità (che la parte ricorrente richiama nella loro interezza riportando le previsioni normative che li disciplinano).
6 Tra quelli economici riconoscibili al ricorrente rientrerebbe solamente la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. 204/2006, che tuttavia risulta prescritta.
7.1 Tra le provvidenze soggette alla prescrizione decennale la giurisprudenza richiamata (Cass.,
17740/2022) in ricorso indica espressamente il diritto all'assegno mensile vitalizio ex art. 2, I. n.
407/2008, e all'assegno mensile vitalizio ex art. 5, comma 3, I. n. 206/2004, nonché il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei medicinali attualmente classificati in classe "C", ex arti. 6 e 9, I. n. 206/2004.
7.2 Quanto alla speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. 206/2004, richiesta in questa sede (“L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 3021, e
successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione
alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale”),
essendo come meglio si dirà l'unica erogabile, è pur vero che la sentenza della Corte d'Appello
di Venezia 345/2023 citata dal ricorrente la riconosce, ma nella motivazione non viene affrontata espressamente la questione della prescrizione con riferimento alla stessa, oggetto di questo giudizio (allo stesso modo la sentenza del Tribunale di Bergamo che sul punto si limita a richiamare la Corte d'Appello di Venezia).
7.3 La Cassazione in una delle richiamate pronunce (Cass. 36225/2023) respingendo il motivo di impugnazione secondo cui il con riferimento agli assegni vitalizi spettanti alle CP_1
vittime del dovere aveva contestato la decisione della Corte d'Appello che aveva ritenuto prescritti solo i singoli ratei e non il diritto stesso a percepirli, trattandosi secondo la ricorrente di un diritto di credito unitario e non di prestazioni periodiche, ha chiarito che si tratta di prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, per cui vale la regola generale della
7 prescrizione decennale per i ratei delle prestazioni previdenziali. Nel caso della speciale elargizione in questione, per come espressamente prevista dalla legge è evidente che si tratta di un unitario diritto di credito.
7.4 La stessa Corte d'Appello di Venezia, nell'affrontare espressamente la questione (sentenza
788/2023 del 20.12.2023, RG 608/2022) ha condivisibilmente affermato: “Ed invero, il Collegio
aderisce, ex art. 118 disp. att. c.p.c., non essendo stati addotti, in questa sede, argomenti
dirimenti che inducano a discostarsene, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità
secondo il quale: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564,
della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta
al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro
presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge”, prescrizione da
ritenersi decennale (v. ex multis Cass. 17440/2022). Ebbene, il primo giudice non ha fatto
corretta applicazione del predetto principio con riferimento alla speciale elargizione ex art. 5,
commi 1 e 5, L. 206/2004. Ed invero, trattasi di una prestazione c.d. una tantum, non periodica,
quindi soggetta alla prescrizione decennale a decorrere dal momento di insorgenza del diritto,
da individuarsi, pacificamente (v. allegazioni della stessa parte appellata, pag. 7 della
comparsa di costituzione, circostanza non in contestazione), nel momento di entrata in vigore
della L. 222/07 che ha esteso tale beneficio alle vittime del dovere. La domanda amministrativa
di riconoscimento dello status di vittima del dovere è pacificamente di data 6.12.2019, dunque è
stata presentata oltre i dieci anni dal momento di insorgenza del relativo diritto”.
In senso analogo Corte d'Appello di Trieste, sent. 14/2024 del 27.3.2024: “L'impugnazione è
invece fondata nella parte in cui si riferisce alla speciale elargizione. Questa infatti non è una
prestazione ricorrente nel tempo (come gli assegni vitalizi) ma consiste e si esaurisce nel
pagamento di una determinata somma proporzionale al grado di invalidità. Non esistono quindi
ratei periodici, ma una singola prestazione unitaria: ne consegue che il diritto a conseguirla,
una volta che sia divenuto esigibile, si estingue integralmente e definitivamente se non viene
fatto valere nel termine di prescrizione fissato dalla legge”).
8 Anche la Corte d'Appello di Genova con la recente sentenza 299/2024 del 24.12.2024 conferma tale indirizzo interpretativo: “In merito alle conseguenti domande, riguardanti benefici
assistenziali connessi a tale status, deve preliminarmente rilevarsi la prescrizione del diritto
alla “speciale elargizione”, prevista dalla legge n. 302 del 1990 in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata ed estesa dalla legge n. 266 del 2005 ai soggetti
equiparati alle vittime del dovere. Si tratta di un emolumento erogato una tantum, che il
ricorrente poteva richiedere a decorrere dal 23.8.2006, data di entrata in vigore degli artt. 3 e 4
D.P.R. 243 del 2006, contenenti termini e modalità delle procedure di riconoscimento delle
provvidenze dovute a seguito della citata estensione di cui alla legge n. 266 del 2005”.
7.5 Nel caso di specie il fatto da cui deriva il riconoscimento dello status de quo risale al
21.3.2000 e già in quell'anno si era stabilizzata la conseguente infermità (come confermato dal verbale della CMO del 25.5.2004 e dal successivo parere del Comitato di Verifica del
20.11.2009 che riconosceva la causa di servizio che confermava la sussistenza delle medesime infermità e del successivo decreto del 14.11.2013 e come si evince dalla natura stessa delle lesioni subite e dei suoi postumi), quindi la decorrenza del diritto va individuata (sul punto la giurisprudenza di merito non è unanime) o nel 23.8.2006, data di entrata in vigore del DPR
243/2006 secondo chi (ad es. Corte d'Appello di Genova, sentenza 299/2024 cit.) sostiene che lo stesso non si è limitato alla regolamentazione delegata dalla legge 266/2005, art. 1, comma 565
o nell' 1.1.2006 data di entrata in vigore della legge 266/2005 (le successive leggi e, in particolare, la legge n. 244/2007, hanno solo elevato l'importo dell'elargizione speciale in questione, per cui non possono avere avuto l'effetto di spostare in avanti il dies a quo della prescrizione).
Il ricorrente ha presentato domanda amministrativa datata 26.9.2016, spedita il 28.9.2016 e ricevuta il 30.9.2016 (doc. 3), quando ormai era interamente decorso il termine di prescrizione decennale.
7.6 Possono quindi essere riconosciuti al ricorrente, tra quelli indicati in ricorso, solo i benefici assistenziali e fiscali, nei limiti della prescrizione decennale, in assenza dei quali verrebbe meno lo stesso interesse ad agire (esenzione dal pagamento dei medicinali di fascia C di cui all'art. 1
9 L. 203/2000 esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 106 L. 244/07; esenzione dal ticket di cui all' art. 4 DPR 243/2006; diritto all'assistenza psicologica di cui all'art. 6, comma 2, L.
206/04 esteso alle vittime del dovere dall' art. 4 comma 1 lett. C, n. 2DPR 243/06; collocamento obbligatorio per sé e i familiari di cui alla L. 407/98 e borse di studio esenti da imposizione fiscale, di cui alle disposizioni normative richiamate dall'art. 1, DPR 243/2006) ma non anche le elargizioni economiche di cui alle normative richiamate in ricorso (L. 206/2004 e disposizioni da questa richiamate di cui alle LL. 302/1990 e 407/1998, ossia la speciale elargizione e gli assegni vitalizi, esclusa anche la speciale elargizione di cui alla l. 406/1980 per vero nemmeno richiamata e ricordata solo dalla difesa erariale): la speciale elargizione di cui all'art. 5 comma
1, L. 206/2004 è come detto prescritta e gli altri benefici economici non sono riconoscibili, in quanto il grado di invalidità è inferiore a quello di legge (25%).
8. Quanto alla residua e ulteriore questione previdenziale, evocata in ricorso e relativa all'art. 3,
comma 1, L. 206/2004, che in questa sede può essere affrontata solo incidentalmente (dovendo essere eventualmente essere decisa nel contraddittorio con l , in successivo eventuale CP_3
giudizio), si ritiene opportuno osservare quanto segue.
8.1 Questo giudice (in consapevole contrasto con precedenti di questo stesso Tribunale, cfr. sent.
100/2024, RG 923/2023) ritiene condivisibile l'orientamento già espresso da alcune pronunce di merito di secondo grado (Corte d'Appello di Torino, sent. 578/2022; Corte d'Appello di Napoli,
sent. 2771/2024) secondo cui: “Ebbene, tale legge [art. 3 L. 206/2004] - dopo aver all'art. 1
primo comma espressamente stabilito che le disposizioni in essa contenute si applicano “a tutte
le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale
o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti. Ai fini
della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul
territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi
pubblici o aperti al pubblico” – all'art. 3 prevede che “A tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di
terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al
coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti
10 pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento
figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine
rapporto o altro trattamento equipollente. A tale fine è autorizzata la spesa di 5.807.000 euro
per l'anno 2004 e di 2.790.000 euro a decorrere dall'anno 2005”.
Tale norma, secondo la prospettazione di parte appellante, sarebbe direttamente applicabile
anche alle vittime del dovere, in considerazione della previsione di una progressiva estensione
dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere, operata dall'art. 1,
comma 562, legge 266/2005.
In realtà, se è pur vero che tale disposizione espressamente contempli la volontà del legislatore
di attuare una progressiva estensione dei medesimi benefici tra le due categorie (id est vittime
del terrorismo e vittime del dovere), è altrettanto vero però che la stessa disposizione, al comma
565, rimette ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la
corresponsione delle provvidenze - entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562 – ai
soggetti di cui ai commi 563 (dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità
permanente in occasione di taluni eventi di servizio tipizzati ( quali :a) nel contrasto ad ogni
tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad
infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale
non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità) e 564 (i militari che abbiano contratto le
infermità invalidanti o siano deceduti in occasione o a seguito di missioni di qualsiasi natura
che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali
od operative), nonché ai loro familiari superstiti.
In attuazione del menzionato art. 1, comma 565, L. 266/2005, il regolamento è stato emanato
con D.P.R. n. 243/2006 che all'art. 1, comma 1, lettera a), definisce per provvidenze e benefici
“le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407 e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206”. L'art.
11 dovere e ai familiari superstiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) richiamando, quanto a
quelli previsti dalla legge 206/2004, unicamente i seguenti benefici: “1) possibilità d rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate di cui all'articolo
6, comma 1; 2) il riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato, di
cui all'articolo 6, comma 2; 3) il beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai
documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell'esenzione
dell'erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all'articolo 8”.
La chiara e circostanziata formulazione della disposizione appena richiamata non lascia adito
alcuno circa l'individuazione dei benefici estensibili anche alle vittime del dovere, non
ravvisandosi tra questi quelli reclamati dall'odierno appellante, ovvero il beneficio
dell'incremento della retribuzione pensionabile e quello dell'aumento di 10 anni di
contribuzione figurativa.
La mancanza di una espressa previsione legislativa dei benefici richiesti in questa sede dall'appellante impedisce l'accoglimento della domanda, dovendosi, alla luce delle norme di
legge e del sopra richiamato regolamento, non ritenersi condivisibili le censure mosse avverso
la sentenza impugnata, in particolare la tesi prospettata dall'appellante di una totale
equiparazione della tutela giuridica prevista per le vittime del dovere e a quella prevista per le
vittime del terrorismo.
Ed infatti, l'art. 1, comma 562, L. 266/2005 enuncia soltanto il fine del legislatore di pervenire
ad una progressiva estensione dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime
del dovere.
Non si tratta, pertanto, di una estensione completa ed automatica, ma della previsione di una
estensione che si attua nel tempo, in base a provvedimenti normativi e, comunque, entro il limite
di spesa di cui al predetto comma 562.
Quanto detto è stato confermato anche dalla Suprema Corte che, con sentenza n. 22753/2018,
nel chiarire la portata contenutistica del principio espresso dalla Corte con sentenza
n.7761/2017 (“l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del
dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle
12 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), ha affermato che “ pur avendo detta
pronuncia sottolineato l'esistenza nella legislazione in materia di un intento perequativo tra le
categorie delle vittime del dovere e quelle del terrorismo e della criminalità organizzata , quale
del resto enunciato dalla stessa L. n. 266/2005 come obiettivo postosi dal legislatore, la
pronuncia di questa Corte non può che essere letta nel senso che ove siano riconosciuti gli
stessi benefici la loro misura deve essere la medesima, senza peraltro potersi, invece, pervenire
ad affermare l'attuale totale equiparazione tra le due categorie per altri aspetti in assenza di
qualsiasi esplicita manifestazione del legislatore in tal senso” (così Corte d'Appello di Napoli,
cit.).
9. Ogni ulteriore profilo assorbito.
10. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza reciproca e i contrasti giurisprudenziali in materia, nonché la complessità del quadro normativo di riferimento, devono essere compensate per un mezzo e per la restante parte vanno poste a carico dell'amministrazione resistente e si liquidano in dispositivo in ragione della natura e del valore della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (senza istruttoria), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di vittima del dovere ex art. 1 comma 563 L. 266/05 e al conseguente inserimento nell'elenco di cui all'art.3, comma III, D.P.R. 243/06;
2) per l'effetto accerta la sussistenza del diritto del ricorrente ai benefici assistenziali di legge connessi al riconoscimento di tale status in relazione al grado di invalidità del
10%, nei limiti della prescrizione decennale decorrente dalla ricezione della domanda amministrativa, dichiarando espressamente prescritto il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 5 comma 1 L. 204/2006;
3) dichiara compensate per un mezzo le spese di lite tra le parti e condanna il
[...]
al rimborso della restante metà che liquida nella predetta quota in Euro CP_1
13 1.850,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfettarie,
oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Verona, 30.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, è corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale”. La L. 3 agosto 2004, n. 206 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale."
4 ha poi specificato, secondo un ordine di corresponsione, le provvidenze estese alle vittime del