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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa con ricorso congiunto depositato in data
1.8.2025
da
(C.F. , nata il [...] in Parte_1 C.F._1
TO (Romania), rappresentata e difesa dall' Avv. Viviana Bergonzi,
presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. , nato il [...] a [...] CP_1 C.F._2
LO DI (LO), rappresentato e difeso dall' Avv. Tiziana Bertoli,
1 presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto personalmente sottoscritto e depositato dalle parti in data 1.8.2025 con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale con riguardo ai figli minori, alle seguenti
CONDIZIONI
“ 1. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dalle ore 17.15/17.30 del venerdì (quando il padre e/o la di lui moglie li andranno a prendere presso l'abitazione della madre) sino alle ore 20.30
(che saranno le 21.00 durante l'es tate) della domenica sera, nonché un giorno infrasettimanale, previo avviso alla madre, laddove il padre volesse vedere i bambini, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi (in tal caso sarà il padre ad andare a prendere ed a riaccompagnare i figli presso l'abitazione materna). La sig.ra si Pt_1
2 impegna ad andare a riprendere i figli, la domenica sera, a casa del padre per riportarli a ed il sig. a sua volta, si impegna a Controparte_2 CP_1
fare in modo che i figli, al momento dell'arrivo della madre, si trovino presso la propria abitazione d i San Colombano.
Per le festività natalizie i genitori, fatti salvi diversi accordi che dovessero congiuntamente raggiungere, osserveranno il seguente calendario: Natale
e S. NO e sino al 30.12 con un genitore, 31 dicembre, 1° gennaio e sino al 6 gennaio con l'altro g enitore, in via alternata di anno in anno.
Festività pasquali: dalla fine della scuola ed il giorno di Pasqua con un genitore, ET e sino al rientro a scuola con l'altro genitore, sempre in via alternata. Vacanze estive: 15 giorni con un genitore e 1 5 giorni con l'altro in agosto nei periodi da comunicarsi preventivamente entro il 30
aprile di ogni anno e una settimana con il padre a luglio. Ciascun genitore si obbliga a comunicare il luogo in cui si recherà in vacanza coi figli lasciando il relativo indirizzo all'altro genitore al quale dovrà, comunque,
essere garantito il diritto di sentire una volta al giorno i figli anche durante la vacanza con l'altro genitore. I genitori concordano in merito alla possibilità di effettuare viaggi anche all'estero. In corrispondenza del periodo di vacanza dei minori col padre il contributo per il mantenimento dei figli (di cui al punto 4 infra) dovrà essere corrisposto integralmente alla sig.ra da parte del sig. (senza riduzioni di sorta legate alla Pt_1 CP_1
permanenza dei figli col padre).
I genitori si impegnano ad assumere, di comune accordo, le decisioni più
importanti nell'interesse dei figli relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, tenuto conto di quelle che sono
3 le loro capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni, con il consenso reciproco, sin d'ora, all'accesso ai documenti scolastici ed a quelli relativi alla salute della prole. Le parti hanno il dovere di cooperare affinché venga realizzato il bene e il benessere dei minori. In caso di disaccordo sulle decisioni da intraprendere per i figli, le parti si rivolgeranno al Giudice
competente per territorio. In merito alle questioni di ordinaria amministrazione dei minori, verranno prese dal genitore che avrà con sé i figli. Le parti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'o nore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di figli ed evitando comportamenti che possano creare pregiudizio al diritto dell'altro genitore.
La sig.ra in ragione del collocamento prevalente, si impegna a Pt_1
seguire l'andamento scolastico dei figli, controllando il diario per la verifica dei compiti assegnati nelle varie materie, segnalando al padre eventuali e particolari difficoltà che i fi gli dovessero incontrare in determinate materie. Durante i periodi di permanenza dei figli presso la casa paterna sarà il padre a verificare il diario scolastico e che i compiti siano regolarmente svolti dai figli. Entrambi i genitori si impegnano a fare in modo che i figli non utilizzino per più di 1 ora al giorno lo smartphone per esigenze estranee a quelle prettamente scolastiche e/o di apprendimento. I genitori si impegnano a comunicare direttamente tra loro
(anche via telefono e/o whatsapp) per ogni qu estione relativa alla gestione dei figli.
4 2. A titolo di contributo per il mantenimento dei figli e il sig. Per_1 Per_2
si obbliga a corrispondere alla sig.ra (utilizzando l'IBAN dalla CP_1 Pt_1
stessa comunicato) la somma mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ogni figlio)
mediante bonifico bancario da effettuare entro il giorno 5 di ogni mese
(per 12 mensilità intere), importo che ex lege sarà soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
I genitori si impegnano, inoltre, a sostenere nella misura pari al 50%
ciascuno le spese di carattere straordinario necessarie per i figli rispetto alle quali sono concordi nel rispettare il seguente regolamento:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lent i a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b)
cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno
5 comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività
sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) ass icurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c)
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di
6 trasporto dei figli. A tal riguardo entrambi i genitori esprimono sin d'ora il consenso affinché continui a frequentare la scuola calcio. Per_2
I genitori concordano, in relazione alle spese della babysitter che dovessero rendersi necessarie per esigenze lavorative e/o per cause di forza maggiore, che l'importo massimo mensile pro quota non potrà essere superiore ad € 150,00. Per quanto riguarda il grest/centro estivo i genitori parteciperanno alla relativa spesa nella misura del 50% ciascuno e nella stessa misura verranno suddivise le eventuali spese per le lezioni private laddove ritenute utili e/o necessarie per aiutare i figli nelle materie scolastiche dove fossero in difficoltà, previa consultazione con l'altro genitore (rispetto a queste ultime verrà rispettato il limite massimo mensile pro quota di € 150,00 ed il rimborso a favore del genitore che le avrà anticipate dovrà avvenire dietro pres entazione di una mera dichiarazione scritta dell'insegnante e /o docente che riporti i giorni, le ore di ripetizione svolte e le materie affrontate)
In relazione alle spese straordinarie che richiedono il preventivo consenso,
il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo messaggistica whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso,
sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le spese straordinarie e che ha esibito idonea documentazione dell'esborso è dovuto entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
7 3. L'Assegno Unico Universale (e/o altre forme di sostegno economico al nucleo familiare con figli minori laddove in futuro andranno a sostituire e/o integrare l'A.U.U.) viene attribuito integralmente alla sig.ra
[...]
, con conseguente diritto per l a stessa di richiederne ed ottenerne Pt_1
il pagamento al 100% sul proprio conto corrente sin dal momento del deposito del presente ricorso all'intestato Tribunale. A tal specifico riguardo, il sig. dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia CP_1
sottoscrivendo in calce il presente ricorso, al 50% dell'A.U.U. (di cui sta attualmente beneficiando) obbligandosi, entro 5 giorni dal deposito del ricorso in Tribunale, ad effettuare on line sul sito web dell'INPS e/o direttamente presso gli uffici INPS la formale procedura di rinuncia all'AUU necessaria affinché la sig.ra possa, a sua volta, inoltra re la Pt_1
domanda di pagamento al 100% a favore della stessa. Nel caso in cui il sig. non provvedesse a perfezionare la rinuncia nel predetto termine, CP_1
nelle more della pronuncia della sentenza di definizione del presente procedimento i ratei di A.U.U. dal medesimo percepiti (pro -quota) dal momento del deposito del ricorso in Tribunale dovranno essere dal medesimo corrisposti alla sig.ra mediante bon ifico bancario. Parte_1
A fronte della rinuncia del sig. perfezionata nel termine sopra CP_1
indicato, le parti non formuleranno reciprocamente alcuna pretesa in relazione al pregresso dell'assegno unico o universale.
4. Eventuali detrazioni e/o deduzioni in sede di dichiarazione dei redditi saranno beneficiate al 50% da entrambi i genitori.
5. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla sig.ra CP_1
la somma complessiva di € 3.192,00 Parte_1
8 (tremilacentonovantadue/00) a titolo di rivalutazione Istat non corrisposta con riferimento al periodo da maggio 2020 a luglio 2025, mediante un pagamento dilazionato in n. 6 (sei) rate mensili dell'importo di € 500,00
ciascuna ed una rata finale di € 192,00, con decorrenza dal 30.07.2025 e così, consecutivamente, ogni mese alle seguenti scadenze: 30/08/2025,
30/09/2025, 30/10/2025, 30/11/2025, 30.12.2025 e 30.01.2026. A fronte del puntuale ed integrale pagamento della predetta somma, la sig.ra Pt_2
non avrà più nulla a pretendere dal sig. con riferimento alla
[...] CP_1
rivalutazione Istat del contributo ordinario di mantenimento dei figli maturata e dovuta sino al luglio 2025. In difetto di pagamento, anche solo di una rata, del predetto importo la sig.ra si riserva di agire per il Pt_1
recupero giudiziale del credito.
6. In relazione all'immobile abitato dalla sig.ra e dai figli, la signora Pt_1
si impegna e si obbliga a corrispondere al signor l'importo di Pt_1 CP_1
€ 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato al signor FO sino al raggiungimento dell'importo residuo di € 45.900,00, fatto salvo quanto previsto infra nell'ipotesi di inadempimento nel pagamento di 3 rate. Il sig. si impegna ed CP_1
obbliga a trasferire alla sig.ra (e ad eventuali suoi av enti Parte_1
causa) la proprietà dei fabbricati siti nel Comune di Ziano Piacentino (PC)
località Casa Piccioni 62, censiti al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 12, mappale 425, sub 1, cat. A/7, classe 02, vani 9, rendita € 581,01
e foglio 12, mappale 425, sub 2, cat. C/2, classe 01, rendita € 26,03 e dei contigui terreni censiti al Catasto Terreni del Comune di al foglio CP_2
12, particelle 221 e 312, classe 02, nel momento in cui la sig.ra
[...]
[..
[...] estinguerà completamente il pagamento, a favore del medesimo, Pt_3
della somma residua dovuta che, alla data del 11/07/2025, risulta essere pari ad € 45.900,00. Una volta estinto il pagamento del predetto importo da parte della sig.ra il sig. i obbliga al trasferimento Pt_1 CP_3
della proprietà entro 30 giorni dall'effettivo saldo della somma sopra indicata con spese notarili a carico della signora Pt_1
Il sig. dichiara e garantisce che l'immobile di è di CP_1 Controparte_2
sua piena ed esclusiva proprietà e si impegna a trasferire lo stesso, per quanto di propria competenza, libero da ipoteche, pegni, e/o altri gravami e trascrizioni pregiudizievoli al diritto di proprietà, nonché a prestare garanzia da evizione ai sensi di legge salvo che i pregiudizi e/o gravami e/o ipoteche di cui sopra siano da imputarsi alla sig.ra Pt_1
Nell'ipotesi in cui la sig.ra si trovasse nella possibilità di saldare Pt_1
anticipatamente (in epoca cioè antecedente al luglio 2037) il rimborso della predetta somma dovrà darne comunicazione al sig. e CP_1
quest'ultimo si impegna sin d'ora, rinunciata ogni eccezione in merito all'estinzione anticipata, al trasferimento formale della proprietà mediante stipula di relativo atto notarile;
in tale eventualità, la signora verserà Pt_1
l'importo dovuto a titolo di saldo per il capitale e le Parti si impegnano a rideterminare la somma effettivamente dovuta per gli interessi considerando, nello specifico, solamente gli interessi corrispondenti agli anni di effettiva durata del piano di rimborso (in altri termini, in caso di estinzione anticipata gli interessi ve rranno calcolati e rimborsati dall'01/07/2017 sino alla data di effettivo saldo).
10 A fronte del puntuale pagamento delle rate mensili di cui sopra da parte della sig.ra il sig. non potrà pretendere, per nessuna Pt_1 CP_1
ragione, la restituzione dell'immobile, che rimarrà nel possesso della sig.ra anche laddove nel frattemp o i figli fossero diventati maggiorenni e/o Pt_1
maggiorenni economicamente indipendenti e/o non più conviventi con la madre.
Nell'ipotesi in cui la sig.ra fosse inadempiente rispetto al pagamento Pt_1
di tre rate mensili, il sig. comunicherà la decadenza dal beneficio del CP_1
termine, intimando alla sig.ra , ai fini del trasferimento della Parte_1
proprietà dell'immobile, il pagamento, entro 30 giorni, in un'unica soluzione di tutto il residuo sino a quel momento dovuto (gli interessi verranno richiesti secondo l'importo maturato sino a quel momento) e,
laddove la sig.ra non riuscisse a saldare il residuo dovuto in un' unica Pt_1
soluzione, il signor si riserva di agire per il recupero giudiziale del CP_1
credito (pari alle rate mensili non corrisposte sino alla effettiva liberazione dell'immobile) e per ottenere la liberazione dell'immobile laddove la sig.ra non provvedesse al rilascio spontaneo nel termine Pt_1
di 60 giorni dall'invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine. Nella predetta eventualità in cui la sig.ra non riuscisse a Pt_1
saldare in un'unica soluzione la somma residua dovuta, l'immobile resterà
in proprietà al sig. e le Parti sin d'ora convengono che le somme sino CP_1
a quel momento corrisposte dalla sig.ra verranno imputate dal sig. Pt_1
quale indennità di occupazione dell'immobile, con rinuncia di CP_1
quest'ultimo ad esigere ulteriori e maggiori somme da parte della sig.ra per il periodo in cui la signora ha pagato regolarmente gli Pt_1 Pt_1
11 importi dovuti e conseguente liberazione della stessa dal pagamento di ulteriori somme a titolo di capitale e/o interessi a far data dall'avvenuta liberazione dell'immobile.
Se il mancato pagamento di 3 rate mensili si verificasse in un periodo in cui entrambi e/o anche uno solo dei figli fossero ancora minorenni oppure maggiorenni ma economicamente non autosufficienti il sig. potrà CP_1
proporre alla sig.ra per l'immob ile in questione, la stipulazione di Pt_1
un contratto di locazione, ad uso abitativo, ad un canone annuo di importo pari a quelli mediamente praticati nella zona in cui si trova l'immobile.
7. Con riferimento all'IMU della casa abitata dalla sig.ra e dai figli Pt_1
(e attualmente intestata al , la sig.ra si impegna a continuare a CP_1 Pt_1
pagare la predetta imposta bonificando al sig. entro 10 giorni dalla CP_1
trasmissione del modello fiscale riportante gli estremi, il relativo importo.
E' espressamente vietato tra le Parti mettere in compensazione l'importo dovuto a titolo di IMU con il contributo (sia ordinario che straordinario)
dovuto per il mantenimento dei figli. La sig.ra si i mpegna a Pt_1
trasmettere la quietanza di regolare pagamento al sig. entro il termine CP_1
di scadenza previsto annualmente per il pagamento dell'imposta. Ad
avvenuto trasferimento della proprietà, la signora si impegna entro Pt_1
30 giorni ad effettuare la denuncia per la e al pagamento dell'IMU CP_4
(laddove dovuta ai sensi di legge).
8. I genitori prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei figli (carta identità e passaporto).
9. Con la sottoscrizione del ricorso congiunto le parti dichiarano di aver regolamentato tutte le questioni di natura economica pendenti tra le stesse
12 e di non avere più alcuna pendenza in relazione ai fatti pregressi rispetto alla sottoscrizione del ricorso.
10. Le spese ed i compensi legali della procedura si intendono compensati tra le Parti “
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e 71
c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo accogliere le conclusioni congiunte”.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative a i figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4 c.p.c.)
tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti la prole e i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
13 Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Dispone in conformità alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
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