Sentenza 1 dicembre 2000
Massime • 1
In tema di riesame dei provvedimenti coercitivi, "gli elementi su cui la richiesta si fonda" (che, secondo la formulazione dell'art. 291 comma 1 cod. proc. pen., devono essere posti alla base della richiesta del pubblico ministero ai fini della emissione della misura cautelare e che vanno, quindi, trasmessi al giudice del riesame) sono costituiti unicamente dagli atti di indagine, che essendo stati compiuti dall'organo dell'accusa, sono nella sua esclusiva disponibilità. Ne consegue che, per quanto riguarda gli atti relativi ad altri procedimenti, atti divenuti pubblici e che possono essere liberamente acquisiti dalle parti interessate, nessun obbligo di allegazione incombe sul pubblico ministero, anche se essi furono a suo tempo trasmessi al GIP, cui fu indirizzata la richiesta di misura cautelare, perché tanto la parte privata, quanto l'organo del riesame possono procurarsene la disponibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/12/2000, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO - Presidente - del 01/12/2000
Dott. RENATO FULGENZI - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - N. 4429
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - N. 12852/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Lo SO AR,
avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in sede di riesame in data 7 gennaio 2000;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Giovanni Palombarini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, Avvocati Lepre e Senese.
Fatto e diritto
Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli ha confermato quella emessa dal locale Gip in data 23 dicembre 1999 con la quale era stata applicata a AR Lo SO la misura cautelare della custodia in carcere perché indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., aggravato ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto, per avere promosso diretto e organizzato, insieme con altri correi, l'associazione di tipo mafioso denominata "Alleanza di Secondigliano". I gravi indizi di colpevolezza erano desunti oltre che dalle chiamate in reità dei collaboranti di giustizia GU AE e FA LI, che avevano indicato il Lo SO e i suoi fratelli come personaggi di spicco dei clan, anche da numerose intercettazioni telefoniche e pedinamenti dai quali emergevano i rapporti di inimicizia e di conflitto con il clan rivale facente capo a OR AB, personaggio che, già partecipe alì "Alleanza di Secondigliano", si era allontanato dal sodalizio, provocandone una scissione che aveva dato vita a un gruppo antagonista. Tali intercettazioni erano state soprattutto captate da un'utenza telefonica mobile di LI CO, personaggio subalterno al Lo SO, della quale quest'ultimo aveva pacificamente la disponibilità. Da queste, ma anche da altre intercettazioni, si rendeva particolarmente evidente lo stato di timore per la propria incolumità in cui vivevano il Lo SO e gli altri appartenenti al sodalizio, in considerazione della contrapposizione fra i gruppi rivali, tanto che tale timore trovava riscontro in accertamenti compiuti da personale operante della polizia giudiziaria, il quale aveva appurato che l'indagato era stato sorpreso in spostamenti nei quali era scortato da persone armate (una volta quando si era recato ad apporre la firma d'obbligo quale persona sottoposta a misura di prevenzione, ed altra volta in occasione di un trasferimento in automobile, seguito dal CO, armato e indossante un giubbotto antiproiettile, alla guida di altra vettura).
Avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli propone ricorso per cassazione il Lo SO il quale deduce due motivi.
Col primo lamenta la violazione dell'art. 309 c.p.p. (art. 606, primo comma, lett. c, c.p.p.), in quanto non tutti gli atti trasmessi al
Gip per l'adozione della misura erano stati depositati anche presso il tribunale del riesame. In particolare, una serie di atti giudiziari relativi ad altri processi, specificamente elencati, dai quali il Gip aveva ricostruito le vicende relative alla contrapposizione fra i due clan. Sul punto - ad avviso della difesa - il Collegio del riesame aveva dato una motivazione del tutto inadeguata circa la mancata utilizzazione di tali atti ai fini della decisione, perché quelle decisioni giudiziarie costituivano, al contrario, il presupposto logico di tutto l'iter argomentativo del Gip.
Col secondo motivo si duole della violazione e del difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento, agli artt.273 c.p.p. e 416 bis c.p. perché - in sintesi - l'ordinanza impugnata non era riuscita a descrivere la condotta del Lo SO che avrebbe dato corpo a una si grave contestazione che, in definitiva - ad avviso della difesa veniva a fondarsi su elementi assolutamente evanescenti.
Il ricorso non merita accoglimento.
Per quel che riguarda il primo motivo ne va affermata la totale mancanza di fondamento. "Gli elementi su cui la richiesta si fonda", che secondo la formulazione dell'art. 291, comma primo, c.p.p. devono essere posti a base della richiesta del pubblico ministero ai fini della emissione della misura cautelare (e poi trasmessi al giudice del riesame), non possono essere individuati che negli atti di indagine svolti dai pubblico ministero;
atti che siano, dunque, nella esclusiva disponibilità dell'inquirente. Solo per tali atti sfavorevoli o favorevoli all'indagato può ipotizzarsi, rispettivamente, un onere o un obbligo di allegazione alla richiesta di misura cautelare, in quanto solo in relazione ad essi è concepibile la necessità di una presentazione finalizzata al compiuto realizzarsi dell'esercizio del diritto di difesa nell'ambito del procedimento incidentale: atti che l'indagato non potrebbe comunque conoscere o procurarsi nel momento dell'inizio di detto procedimento, volto alla emissione del provvedimento custodiale. Per quel che attiene alle acquisizioni documentali, se l'espressione usata dal codice ("Elementi su cui la richiesta si fonda") può estendersi a quelle acquisizioni possibili solo attraverso l'intervento del pubblico ministero (si pensi alla acquisizione di atti assunti a seguito di un provvedimento di perquisizione e sequestro), è certo che dalla locuzione devono rimanere esclusi gli atti giudiziari (relativi ad altri procedimenti) che siano divenuti pubblici e che possono essere richiesti dalle parti interessate alle pubbliche autorità che li hanno emanati. Le stesse parti interessate possono, pertanto, acquisirli e sottoporli all'organo del riesame. In tale categoria rientrano le sentenze (ancorché non definitive) e i decreti applicativi di misure di prevenzione, atti della cui mancata trasmissione al tribunale del riesame la difesa inutilmente si duole (sotto il profilo della omessa declaratoria di inefficacia della misura cautelare), perché tali documenti sono sottratti al regime di cui all'art. 309, comma quinto, c.p.p. (sotto il profilo dei riflessi del loro invio, o mancato invio, sulla efficacia della misura), e se rimessi al Gip ma non trasmessi al tribunale, non solo la parte può, comunque, procacciarsene la disponibilità esibendoli alla udienza davanti al collegio;
ma lo stesso tribunale del riesame, ove ritenga necessario prenderne visione, pur essendo organo non dotato di poteri istruttori, ben potrebbe acquisirli ex officio, esulando tale attività dagli "atti di istruzione" sottratti al tribunale de libertate.
Il secondo motivo è addirittura inammissibile, perché con esso non si tende a censurare la mancanza di motivazione della sentenza o il suo vizio logico, ma a sottoporre alla Corte di cassazione una rilettura e quindi una nuova valutazione degli elementi indiziari raccolti e già valutati dai giudici di merito con argomentazioni ineccepibili. Tali elementi consistono principalmente nelle dichiarazioni accusatorie dei collaboranti di giustizia AE GU e LI FA (pagg. 13 - 14 del provvedimento impugnato) i quali hanno accusato AR Lo SO di aver fatto parte della famiglia del AP (associazione a delinquere di tipo camorristico confluita nella "Alleanza di Secondigliano"). Nonostante lo sforzo della difesa per affermare il contrario, è palese dal provvedimento impugnato che tali dichiarazioni dei collaboranti (nei confronti dei quali - si noti - il ricorrente non spende una parola neppure per abbozzare una contestazione sulla loro credibilità) si riferiscono a tutti i fratelli Lo SO, e non ai fratelli Lo SO, escluso AR. Le dichiarazioni dei collaboranti sono riscontrate dalle intercettazioni telefoniche e dalle attività di pedinamento minuziosamente descritte nell'ordinanza cautelare e nel provvedimento di riesame (pagg. 4/9 della ordinanza impugnata). L'elemento di maggiore spicco che risulta da tali attività è che AR Lo SO viveva nel terrore per la "guerra di camorra" in atto con la banda rivale, tanto da muoversi in città armato e addirittura scortato da uomini armati e calzanti giubbotti antiproiettile. Nè si dica - come vorrebbe la difesa - che tale terrore e tali accorgimenti dipendevano dal fatto che il ricorrente temeva di essere vittima di una vendetta trasversale per il solo fatto di essere il fratello (estraneo a "guerra di camorra") di camorristi veri quali i fratelli (in particolare il fratello PE): è questa la tipica ipotesi di richiesta di rivalutazione di fatti già compiuta dal giudice di merito in modo logico e non censurabile in Cassazione. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i (ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 9411 ter disp att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2001