TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 02/12/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 427/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 10:00 innanzi alla dott.ssa LA NO, sono comparsi: per l'avv. ACHILLE EC, oggi sostituiti dall'avv. BERTI Parte_1
CHIARA per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiara la contumacia.
L'avv. Berti si riporta al ricorso e insiste nelle rassegnate conclusioni.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
LA NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. LA NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 427/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACHILLE EC ed elettivamente domiciliata a San Cipriano d'Aversa (CE), via Togliatti 1, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, attualmente docente a tempo indeterminato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co.
121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 2 dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda deve essere accolta tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo
Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n.
29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per
Pag. 3 di 5 quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 CP_1
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati
amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato
riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche
equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc. allegati al ricorso) consentono di concludere che la docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Pag. 4 di 5 Ne consegue l'accoglimento della domanda con riferimento alle annualità richieste.
Di conseguenza, il deve essere condannato a mettere a disposizione della ricorrente CP_1
la carta docente per gli anni di cui al ricorso (tre in tutto) dell'importo nominale di euro 500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma, che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr.
Cass., n. 29961/2023 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale (che giustifica la quantificazione degli importi della fase istruttoria nella misura minima) e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) CP_1
per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
2.343 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Prato, 2 dicembre 2025
Il Giudice
LA NO
Pag. 5 di 5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 2 dicembre 2025 alle ore 10:00 innanzi alla dott.ssa LA NO, sono comparsi: per l'avv. ACHILLE EC, oggi sostituiti dall'avv. BERTI Parte_1
CHIARA per nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ne dichiara la contumacia.
L'avv. Berti si riporta al ricorso e insiste nelle rassegnate conclusioni.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
LA NO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. LA NO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 427/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ACHILLE EC ed elettivamente domiciliata a San Cipriano d'Aversa (CE), via Togliatti 1, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t.
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, attualmente docente a tempo indeterminato, ha adito il Tribunale di Parte_1
Prato per accertare il suo diritto ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, co.
121, L. 107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari a euro 500,00 annui, per i servizi precari prestati per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.
A suo dire, la disposizione in esame, laddove limita la fruizione del beneficio ai soli docenti di ruolo, sarebbe discriminatoria e contrasterebbe con i principi costituzionali e sovranazionali, come del resto stabilito dalla giurisprudenza domestica e comunitaria, che richiama.
La discussione della causa, di natura documentale, è stata calendarizzata all'udienza del 2 dicembre 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
La domanda deve essere accolta tenuto conto dell'orientamento ormai consolidato di questo
Ufficio e della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. L, Sentenza n.
29961 del 27/10/2023, Rv. 669340 - 03).
Deve osservarsi che l'art. 1, co. 121, L. 107 del 2015, prevede che la carta docente “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di
testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_2
inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del
piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124”. La somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, prima, e il d.p.c.m. del 28 settembre 2016, poi, hanno individuato i beneficiari nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842 del 16 marzo 2022) aveva ritenuto le disposizioni in parola contrastanti con i principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A.
Successivamente, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che l'esclusione del personale docente a tempo determinato dal novero dei soggetti beneficiari della misura – che rientra nel concetto di “condizioni di impiego” in quanto “versata al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per
Pag. 3 di 5 quello impiegato a tempo determinato presso il ”- contrasta con la clausola 4 punto 1 CP_1
dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. del 18/5/2022 causa C-450-21).
Ha quindi richiamato la nozione di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo, da ravvisarsi nella “sussistenza di elementi precisi
e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui
s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”, escludendo che essere possano essere colte nella “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati
amministrativi a contratto”, in quanto siffatta determinazione “priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Da ultimo, sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione (sentenza 29961/2023 cit.) la quale ha affermato che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato
riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico (iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore
corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l.
n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche
equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore”.
Ebbene, nel caso di specie, i contratti prodotti in atti (cfr. doc. allegati al ricorso) consentono di concludere che la docente ha prestato un'attività del tutto sovrapponibile a quella del personale di ruolo, avendo svolto supplenze che si sono protratte per tutto l'anno scolastico senza che sia possibile ravvisare profilli di oggettiva differenziazione con l'attività di docenza prestata dal personale di ruolo.
Pag. 4 di 5 Ne consegue l'accoglimento della domanda con riferimento alle annualità richieste.
Di conseguenza, il deve essere condannato a mettere a disposizione della ricorrente CP_1
la carta docente per gli anni di cui al ricorso (tre in tutto) dell'importo nominale di euro 500,00 annui, con modalità analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.
Deve escludersi, in applicazione del richiamato principio di non discriminazione, che l'amministrazione possa essere condannata al pagamento diretto della corrispondente somma, che si tradurrebbe nel riconoscimento, di un trattamento retributivo accessorio per i soli docenti precari, soluzione esclusa anche dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
L'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L.
n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr.
Cass., n. 29961/2023 cit).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura documentale (che giustifica la quantificazione degli importi della fase istruttoria nella misura minima) e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta (o altro equipollente) CP_1
per poterne fruire, assicurando al ricorrente l'importo di 1.500 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, co. 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi CP_1
2.343 euro, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Prato, 2 dicembre 2025
Il Giudice
LA NO
Pag. 5 di 5