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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1665/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
1° SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
e Parte_1 Parte_2
e
Controparte_1
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Dario Morsiani, sono comparsi:
per e l'avv. Camilla Zocca in sostituzione Parte_1 Parte_2
dell'avv. MASSIMO ZOCCA
per l'avv. Anna Silvia Carollo in sostituzione dell'avv. Controparte_1
MARCO ANTONIO DAL BEN
Ritenendo la causa matura, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente
NEL MERITO.
In via incidentale. 1) Accertarsi che i signori (Cod.Fisc. Parte_2 C.F._1
), (Cod. Fisc. ),
[...] Parte_1 CodiceFiscale_2 Parte_3
(Cod.Fisc. ) e (Cod.fisc. CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
) sono eredi legittimi di (Cod. Fisc. ),
[...] Persona_1 CodiceFiscale_5
deceduto a AL (VI) in data 15/09/2018 e di (Cod. Fisc. Persona_2 [...]
) deceduta a AL (VI) in data 21/10/2012. C.F._6
1 In via principale. 2) Accertarsi e dichiararsi che il sig. (Cod.Fisc. Controparte_1
) in data 14/03/2012 ha ricevuto dal sig. (Cod. CodiceFiscale_7 Persona_1
Fisc. ) la somma di € 10.000,00 e, conseguentemente, CodiceFiscale_5
condannarsi (Cod.Fisc. ) a restituire a Controparte_1 CodiceFiscale_7
(Cod.Fisc. ) e (Cod. Fisc. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_1 [...]
), in qualità di eredi legittimi del de cuius la somma di C.F._2 Persona_1
€ 10.000,00 (dicasi eurodiecimila/00) o la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o determinata dal giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali (da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284 c.c.) e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo, per le motivazioni esposte in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate.
In via subordinata. 3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di donazione intercorso in data 14/03/2012 tra il sig. (Cod.Fisc. Controparte_1 [...]
) ed il sig. (Cod. Fisc. ) con il C.F._7 Persona_1 CodiceFiscale_5 quale corrispondeva la somma di € 10.000,00 prelevandola dal conto corrente cointestato con la moglie per le motivazioni esposte in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e conseguentemente condannarsi (Cod.Fisc. Controparte_1 [...]
) a restituire a (Cod.Fisc. ) e C.F._7 Parte_2 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc. ), in qualità di eredi legittimi del de Parte_1 CodiceFiscale_2 cuius la somma di € 10.000,00 (dicasi euro diecimila/00) o la diversa Persona_1
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o determinata dal giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali (da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284 c.c.) e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
In via di ulteriore subordine. 4) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande precedentemente formulate, con riferimento alla somma di € 10.000,00 corrisposta in data 14/03/2012 da (Cod. Fisc. ) a Persona_1 CodiceFiscale_5
(Cod.Fisc. ), accertarsi e dichiararsi Controparte_1 CodiceFiscale_7
l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. dell'odierno resistente-convenuto per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamate e conseguente condannarsi lo stesso (Cod.Fisc. CP_1 Controparte_1 [...]
[...
[...] ) a restituire a (Cod.Fisc. ) e C.F._8 Parte_2 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc. ), in qualità di eredi legittimi del de Parte_1 CodiceFiscale_2 cuius la somma di € 10.000,00 (dicasi euro diecimila/00) o la diversa Persona_1
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o determinata dal giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali (da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284 c.c.) e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo. In via di estremo ed ulteriore subordine.
5) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate, con riferimento alla somma di € 10.000,00 corrisposta in data 14/03/2012 da Persona_1
(Cod. Fisc. ) a (Cod.Fisc. CodiceFiscale_5 Controparte_1 [...]
), accertarsi e dichiararsi l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'odierno C.F._9
resistente-convenuto per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamate e conseguente condannarsi lo stesso Controparte_1
(Cod.Fisc. ) a ripetere le somme al sig. CodiceFiscale_7 Parte_2
(Cod.Fisc. ) e al sig. (Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 Parte_1 [...]
) o la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa C.F._2
o determinata dal giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali (da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284 c.c.) e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
IN OGNI CASO
6) Tenuto conto del mancato riscontro del convenuto all'invito alla negoziazione assistita, condannare (Cod.Fisc. ) ex art. 96, ultimo Controparte_1 CodiceFiscale_7 comma, c.p.c., al pagamento a favore degli odierni ricorrenti della somma di € 2.000,00 o della somma maggiore o minore che sarà equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7) Sentenza esecutiva per legge.
8) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, nonchè IVA e
CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Prova per interrogatorio formale e per testimoni. Senza che ciò vada ad incidere sulla natura sommaria del procedimento, al solo scopo di evitare decadenze, ritenuto pacifico
3 che le circostanze risultano già documentalmente provate, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova nella misura in cui incombe a controparte, si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti istanze istruttorie.
1) Vero che in data 14/03/2012, il signor riceveva dal suocero Controparte_1
una somma di € 10.000,00 e ciò faceva a mezzo bonifico bancario dal Persona_1
conto corrente 60296 cointestato a e (doc. 1 e doc. 2 di Persona_1 Persona_2
parte ricorrente che si rammostra al teste).
2) Vero che la somma indicata al capitolo precedente è stata corrisposta al signor
[...]
dal suocero a titolo di mutuo. CP_1 Persona_1
3) Vero che in data 21/10/2012 la signora decedeva e ad essa Persona_2
succedevano per successione legittima il coniuge e i quattro figli e Pt_2 Pt_1 Pt_4
(doc. 3 e 4 che si rammostrano al teste). Parte_3
4) Vero che in data 15/09/2018 decedeva a AL (VI) e a lui Persona_1
succedevano per successione legittima, i figli , e Parte_3 Pt_2 Pt_1 Pt_4
(doc. 5 e 6 di parte ricorrente che si rammostra al teste).
5) Vero che in data 05/09/2006 aveva contratto con la Banca Cassa Rurale Persona_1
ed Artigiana di Brendola – Credito Cooperativo s.c. un contratto di mutuo chirografario al fine di ottenere un finanziamento di € 15.000,00 (doc. 9 di parte ricorrente che si rammostra al teste).
6) Vero che in data 21/05/2007 si era costituito fideiussore a garanzia Persona_1 dell'adempimento delle obbligazioni di e nei Parte_3 Controparte_1
confronti della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola – Credito Cooperativo Filiale di
AL, sino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00 (doc. 10 di parte ricorrente che si rammostra al teste).
Si indicano a testi i signori: Direttore pro tempore della Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola – Credito Cooperativo Filiale di AL.”
Per parte resistente
4 Nel merito: rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e onorari di causa
Le parti si richiamano alle proprie conclusioni e deduzioni e contestano le conclusioni e deduzioni avversarie.
Si svolge poi la discussione orale. Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, non essendo presenti le parti, dà lettura della seguente sentenza, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta a ruolo al numero 1665/2024 del Ruolo Generale promossa
da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._10
(C.F. ), Parte_2 C.F._11
entrambi con l'avv. MASSIMO ZOCCA contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._12
con l'avv. MARCO ANTONIO DAL BEN
5 MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 18.4.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che venisse condannato a pagare loro la
[...] Controparte_1 somma di € 10.000,00, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Essi hanno dedotto che in data 14.3.2012 sarebbe stato effettuato un bonifico di €
10.000,00 addebitato sul conto corrente cointestato dei genitori dei ricorrenti – Per_1
e deceduti rispettivamente il 15.9.2018 ed il 21.10.2012 – in
[...] Persona_2
favore di , coniuge di , figlia dei suddetti Controparte_1 Parte_3 Per_1
e e sorella dei ricorrenti.
[...] Persona_2
I ricorrenti, che agiscono quali eredi degli originari creditori, hanno sostenuto che la dazione di denaro in questione sarebbe consistita in un mutuo e ciò hanno ritenuto di potere dedurre dal fatto che anche nel 2007 aveva rilasciato una Persona_1
fideiussione a garanzia di un mutuo ipotecario concesso da Banca Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola a e , così dimostrando Controparte_1 Parte_3
l'intenzione di dare al genero un “importante sostegno economico”. Anche la somma data nel 2012 sarebbe quindi espressione di questa volontà di supporto economico, attraverso la concessione di un prestito di cui è richiesta la restituzione.
In subordine, per l'ipotesi in cui non venisse riconosciuta l'esistenza di un mutuo, parte ricorrente ha chiesto che la dazione di denaro venga considerata come una donazione, nulla per difetto di forma solenne, con conseguente diritto degli eredi del donante alla restituzione di quanto dato.
In ulteriore subordine, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del resistente al pagamento delle somme suindicate ex art. 2041 c.c., trattandosi di arricchimento ingiustificato, o ex art. 2033 c.c.
1.2 Costituitosi in causa, ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando Controparte_1
come i ricorrenti non abbiano provato l'esistenza di un mutuo, né di un atto di liberalità, ed eccependo l'inammissibilità della domanda svolta ex art. 2041 c.c.
1.3 La causa è stata mandata in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
6
2. Ragioni della decisione
2.1 La domanda principale dei ricorrenti non è fondata.
e sostengono che , nel ricevere dai Parte_1 Parte_2 Controparte_1 loro genitori la somma di € 10.000,00, avrebbe assunto l'impegno di restituirla, senza previsione di un termine per tale restituzione.
Chiedono di provare per testi la conclusione del mutuo e indicano alcune circostanze dalle quali si dovrebbe trarre la prova, per via presuntiva, della natura del rapporto.
La prova per testi, sul punto, non è ammissibile. Il capitolo 2 (“Vero che la somma indicata al capitolo precedente è stata corrisposta al signor dal suocero Controparte_1
a titolo di mutuo”) richiede al teste, infatti, una valutazione sulla portata Persona_1
giuridica di un fatto.
Nemmeno risultano fondate le argomentazioni attoree circa la possibile prova presuntiva in ordine alla causa del negozio. La fideiussione prestata cinque anni addietro da Per_1
per agevolare la concessione di un mutuo alla figlia e al genero nulla dimostra circa
[...]
le ragioni del versamento effettuato a favore di nel 2012. Né rileva la contrazione CP_1
da parte dello stesso di un mutuo chirografario di € 15.000,00 per “spese Persona_1 personali” nel 2006.
Vale allora quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale colui che avanza la domanda di restituzione di un mutuo non può limitarsi a provare il versamento di una somma ma è tenuto altresì a provare che l'PI abbia assunto l'impegno di restituire tale somma (Cass. 6295/13, rv. 625490; n. 3044/18, rv. 651538).
2.2 E' invece fondata la domanda subordinata.
I ricorrenti, come detto, sono eredi degli autori del pagamento che fonda la loro richiesta di condanna alla restituzione. Hanno ritenuto di qualificare il versamento per cui è causa come prestito ma, in subordine, nel caso di rigetto della domanda principale, ritengono che l'elargizione in questione debba allora qualificarsi come donazione.
Il convenuto non si è espresso sulle ragioni per le quali il suocero gli avrebbe corrisposto la somma per cui è causa, limitandosi ad osservare come, anche con riguardo alla prospettata causa di liberalità, graverebbe sull'attore l'onere di fornire la relativa prova.
7 Ai fini della soluzione della vertenza vanno considerate le posizioni delle parti rispetto ai fatti di causa: gli attori sono eredi degli autori del pagamento sulla cui causale si discute mentre il convenuto è stato direttamente beneficiato dal pagamento. Egli tuttavia, come detto, non ha inteso spiegare il motivo per cui il suocero gli ha corrisposto la somma in questione.
E' pertinente al caso l'affermazione della Corte di Cassazione secondo la quale: “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'PI trattenga senza causa il denaro ricevuto dal EN” (Cass. n. 27372/21, rv. 662545).
Se il bonifico operato il 14.3.2022 non è stato eseguito a titolo di prestito, deve allora domandarsi quale sia stata la ragione di questo versamento. Da un lato, gli eredi del EN possono legittimamente affermare di non sapere per quale ragione il loro dante causa abbia corrisposto la somma di denaro, dall'altro non è affatto inverosimile che la dazione sia avvenuta a titolo di donazione, data la relazione che esisteva tra il beneficiario del bonifico e gli autori dello stesso e cioè i suoceri.
Deve in proposito ricordarsi che: “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal EN (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (Cass. n. 1170/99, rv. 523147; così anche Cass. n. 14788/24, rv. 671189). Se è pur vero che l'attore in ripetizione deve provare l'assenza di causa della datio (Cass. n.
7027/97, rv. 506298; n. 3387/01, rv. 544578), è anche vero che tale principio “presuppone che il thema probandum risulti già specificamente individuato” e che, invece, “quando il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal EN (o, come nella specie, dal suo erede), questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (Cass. n. 1170/99 in motivazione).
8 Laddove, come in questo caso, il convenuto PI non indichi una diversa causa della disposizione ricevuta, non può pretendersi che il EN provi l'inesistenza di qualunque titolo che la giustifichi. Egli può ipotizzare una causa di liberalità – in mancanza di altre spiegazioni offerte da chi ha avuto diretta conoscenza del fatti e in coerenza con la qualità del EN e dell'PI e con la relazione familiare in essere tra di loro ai tempi della dazione – e limitarsi a dedurre l'inidoneità ex art. 782 c.c. del mezzo utilizzato (il bonifico bancario) per l'effettuazione di una donazione di non modico valore.
2.3 Circa la non modicità della donazione, va osservato che la somma elargita non è, in astratto, particolarmente contenuta, rispetto ad un patrimonio di medie dimensioni. Nel caso in esame il fatto che avesse dovuto contrarre un mutuo chirografario Persona_1
per uso personale sei anni prima della donazione costituisce un indizio rilevante per ritenere che egli non disponesse di risorse economiche particolarmente rilevanti, né parte convenuta si è offerta di provare il contrario.
3. Conclusioni e spese
3.1 Va accolta, per le ragioni suindicate, la domanda subordinata formulata dai ricorrenti, a ciò legittimati quali eredi degli autori dell'elargizione contestata, di ottenere la condanna del beneficiario della stessa alla restituzione di somme che egli ha ricevuto sine titulo, attesa la nullità del negozio sottostante al versamento.
Trattandosi di debito di valuta, e in difetto della prova di un maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., non è dovuta la rivalutazione. Gli interessi, in considerazione del fatto che la somma era stata ricevuta da in buona fede, sono dovuti solo dalla data della domanda stragiudiziale, risalente al CP_1
5.11.2019 (doc. 13 di parte ricorrente;
Cass. SSUU n. 15895/19, rv. 654580). Gli interessi vanno calcolati al saggio previsto dal comma primo dell'art. 1284 c.c. A decorrere dalla domanda giudiziale, è applicabile il saggio di interesse di cui al quarto comma del medesimo articolo (disposizione che trova applicazione anche per obbligazioni che non hanno fonte contrattuale;
Cass. n. 61/23, rv. 666489).
9 3.2 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa. Non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non essendo le difese del convenuto connotate da profili di temerarietà e non essendo, a tal proposito, sufficiente il fatto che il resistente non abbia dato riscontro all'invito alla negoziazione assistita.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido la somma di € 10.000,00, maggiorata con gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 5.11.2019 al 22.5.2024 e ex art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo, fino al saldo;
2) condanna a pagare a e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido le spese di lite, liquidate in € 5.655,71, di cui € 4.675,00 per compensi, € 279,46 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Il giudice
dott. Dario Morsiani
10
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
1° SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
e Parte_1 Parte_2
e
Controparte_1
Oggi 3 aprile 2025 innanzi al dott. Dario Morsiani, sono comparsi:
per e l'avv. Camilla Zocca in sostituzione Parte_1 Parte_2
dell'avv. MASSIMO ZOCCA
per l'avv. Anna Silvia Carollo in sostituzione dell'avv. Controparte_1
MARCO ANTONIO DAL BEN
Ritenendo la causa matura, il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa. Le parti precisano le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente
NEL MERITO.
In via incidentale. 1) Accertarsi che i signori (Cod.Fisc. Parte_2 C.F._1
), (Cod. Fisc. ),
[...] Parte_1 CodiceFiscale_2 Parte_3
(Cod.Fisc. ) e (Cod.fisc. CodiceFiscale_3 Parte_4 C.F._4
) sono eredi legittimi di (Cod. Fisc. ),
[...] Persona_1 CodiceFiscale_5
deceduto a AL (VI) in data 15/09/2018 e di (Cod. Fisc. Persona_2 [...]
) deceduta a AL (VI) in data 21/10/2012. C.F._6
1 In via principale. 2) Accertarsi e dichiararsi che il sig. (Cod.Fisc. Controparte_1
) in data 14/03/2012 ha ricevuto dal sig. (Cod. CodiceFiscale_7 Persona_1
Fisc. ) la somma di € 10.000,00 e, conseguentemente, CodiceFiscale_5
condannarsi (Cod.Fisc. ) a restituire a Controparte_1 CodiceFiscale_7
(Cod.Fisc. ) e (Cod. Fisc. Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_1 [...]
), in qualità di eredi legittimi del de cuius la somma di C.F._2 Persona_1
€ 10.000,00 (dicasi eurodiecimila/00) o la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o determinata dal giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali (da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284 c.c.) e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo, per le motivazioni esposte in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate.
In via subordinata. 3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità del contratto di donazione intercorso in data 14/03/2012 tra il sig. (Cod.Fisc. Controparte_1 [...]
) ed il sig. (Cod. Fisc. ) con il C.F._7 Persona_1 CodiceFiscale_5 quale corrispondeva la somma di € 10.000,00 prelevandola dal conto corrente cointestato con la moglie per le motivazioni esposte in narrativa da intendersi qui integralmente richiamate e conseguentemente condannarsi (Cod.Fisc. Controparte_1 [...]
) a restituire a (Cod.Fisc. ) e C.F._7 Parte_2 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc. ), in qualità di eredi legittimi del de Parte_1 CodiceFiscale_2 cuius la somma di € 10.000,00 (dicasi euro diecimila/00) o la diversa Persona_1
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o determinata dal giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali (da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284 c.c.) e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
In via di ulteriore subordine. 4) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande precedentemente formulate, con riferimento alla somma di € 10.000,00 corrisposta in data 14/03/2012 da (Cod. Fisc. ) a Persona_1 CodiceFiscale_5
(Cod.Fisc. ), accertarsi e dichiararsi Controparte_1 CodiceFiscale_7
l'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. dell'odierno resistente-convenuto per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamate e conseguente condannarsi lo stesso (Cod.Fisc. CP_1 Controparte_1 [...]
[...
[...] ) a restituire a (Cod.Fisc. ) e C.F._8 Parte_2 CodiceFiscale_1
(Cod. Fisc. ), in qualità di eredi legittimi del de Parte_1 CodiceFiscale_2 cuius la somma di € 10.000,00 (dicasi euro diecimila/00) o la diversa Persona_1
somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa o determinata dal giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali (da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284 c.c.) e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo. In via di estremo ed ulteriore subordine.
5) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate, con riferimento alla somma di € 10.000,00 corrisposta in data 14/03/2012 da Persona_1
(Cod. Fisc. ) a (Cod.Fisc. CodiceFiscale_5 Controparte_1 [...]
), accertarsi e dichiararsi l'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. dell'odierno C.F._9
resistente-convenuto per le motivazioni esposte in narrativa del presente atto da intendersi qui integralmente richiamate e conseguente condannarsi lo stesso Controparte_1
(Cod.Fisc. ) a ripetere le somme al sig. CodiceFiscale_7 Parte_2
(Cod.Fisc. ) e al sig. (Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 Parte_1 [...]
) o la diversa somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa C.F._2
o determinata dal giudice in via equitativa, il tutto oltre interessi legali (da calcolarsi nella misura prevista dall'art. 1284 c.c.) e alla rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo.
IN OGNI CASO
6) Tenuto conto del mancato riscontro del convenuto all'invito alla negoziazione assistita, condannare (Cod.Fisc. ) ex art. 96, ultimo Controparte_1 CodiceFiscale_7 comma, c.p.c., al pagamento a favore degli odierni ricorrenti della somma di € 2.000,00 o della somma maggiore o minore che sarà equitativamente determinata ex officio ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
7) Sentenza esecutiva per legge.
8) Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario 15%, nonchè IVA e
CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Prova per interrogatorio formale e per testimoni. Senza che ciò vada ad incidere sulla natura sommaria del procedimento, al solo scopo di evitare decadenze, ritenuto pacifico
3 che le circostanze risultano già documentalmente provate, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova nella misura in cui incombe a controparte, si chiede l'ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti istanze istruttorie.
1) Vero che in data 14/03/2012, il signor riceveva dal suocero Controparte_1
una somma di € 10.000,00 e ciò faceva a mezzo bonifico bancario dal Persona_1
conto corrente 60296 cointestato a e (doc. 1 e doc. 2 di Persona_1 Persona_2
parte ricorrente che si rammostra al teste).
2) Vero che la somma indicata al capitolo precedente è stata corrisposta al signor
[...]
dal suocero a titolo di mutuo. CP_1 Persona_1
3) Vero che in data 21/10/2012 la signora decedeva e ad essa Persona_2
succedevano per successione legittima il coniuge e i quattro figli e Pt_2 Pt_1 Pt_4
(doc. 3 e 4 che si rammostrano al teste). Parte_3
4) Vero che in data 15/09/2018 decedeva a AL (VI) e a lui Persona_1
succedevano per successione legittima, i figli , e Parte_3 Pt_2 Pt_1 Pt_4
(doc. 5 e 6 di parte ricorrente che si rammostra al teste).
5) Vero che in data 05/09/2006 aveva contratto con la Banca Cassa Rurale Persona_1
ed Artigiana di Brendola – Credito Cooperativo s.c. un contratto di mutuo chirografario al fine di ottenere un finanziamento di € 15.000,00 (doc. 9 di parte ricorrente che si rammostra al teste).
6) Vero che in data 21/05/2007 si era costituito fideiussore a garanzia Persona_1 dell'adempimento delle obbligazioni di e nei Parte_3 Controparte_1
confronti della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola – Credito Cooperativo Filiale di
AL, sino alla concorrenza dell'importo di € 30.000,00 (doc. 10 di parte ricorrente che si rammostra al teste).
Si indicano a testi i signori: Direttore pro tempore della Cassa Rurale ed Artigiana di
Brendola – Credito Cooperativo Filiale di AL.”
Per parte resistente
4 Nel merito: rigettare tutte le domande formulate dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e onorari di causa
Le parti si richiamano alle proprie conclusioni e deduzioni e contestano le conclusioni e deduzioni avversarie.
Si svolge poi la discussione orale. Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, non essendo presenti le parti, dà lettura della seguente sentenza, redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(art. 281 sexies c.p.c.) nella causa iscritta a ruolo al numero 1665/2024 del Ruolo Generale promossa
da
(C.F. ) e Parte_1 C.F._10
(C.F. ), Parte_2 C.F._11
entrambi con l'avv. MASSIMO ZOCCA contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._12
con l'avv. MARCO ANTONIO DAL BEN
5 MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo
1.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 18.4.2024, e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto che venisse condannato a pagare loro la
[...] Controparte_1 somma di € 10.000,00, maggiorata di interessi e rivalutazione.
Essi hanno dedotto che in data 14.3.2012 sarebbe stato effettuato un bonifico di €
10.000,00 addebitato sul conto corrente cointestato dei genitori dei ricorrenti – Per_1
e deceduti rispettivamente il 15.9.2018 ed il 21.10.2012 – in
[...] Persona_2
favore di , coniuge di , figlia dei suddetti Controparte_1 Parte_3 Per_1
e e sorella dei ricorrenti.
[...] Persona_2
I ricorrenti, che agiscono quali eredi degli originari creditori, hanno sostenuto che la dazione di denaro in questione sarebbe consistita in un mutuo e ciò hanno ritenuto di potere dedurre dal fatto che anche nel 2007 aveva rilasciato una Persona_1
fideiussione a garanzia di un mutuo ipotecario concesso da Banca Cassa Rurale ed
Artigiana di Brendola a e , così dimostrando Controparte_1 Parte_3
l'intenzione di dare al genero un “importante sostegno economico”. Anche la somma data nel 2012 sarebbe quindi espressione di questa volontà di supporto economico, attraverso la concessione di un prestito di cui è richiesta la restituzione.
In subordine, per l'ipotesi in cui non venisse riconosciuta l'esistenza di un mutuo, parte ricorrente ha chiesto che la dazione di denaro venga considerata come una donazione, nulla per difetto di forma solenne, con conseguente diritto degli eredi del donante alla restituzione di quanto dato.
In ulteriore subordine, i ricorrenti hanno chiesto la condanna del resistente al pagamento delle somme suindicate ex art. 2041 c.c., trattandosi di arricchimento ingiustificato, o ex art. 2033 c.c.
1.2 Costituitosi in causa, ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando Controparte_1
come i ricorrenti non abbiano provato l'esistenza di un mutuo, né di un atto di liberalità, ed eccependo l'inammissibilità della domanda svolta ex art. 2041 c.c.
1.3 La causa è stata mandata in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
6
2. Ragioni della decisione
2.1 La domanda principale dei ricorrenti non è fondata.
e sostengono che , nel ricevere dai Parte_1 Parte_2 Controparte_1 loro genitori la somma di € 10.000,00, avrebbe assunto l'impegno di restituirla, senza previsione di un termine per tale restituzione.
Chiedono di provare per testi la conclusione del mutuo e indicano alcune circostanze dalle quali si dovrebbe trarre la prova, per via presuntiva, della natura del rapporto.
La prova per testi, sul punto, non è ammissibile. Il capitolo 2 (“Vero che la somma indicata al capitolo precedente è stata corrisposta al signor dal suocero Controparte_1
a titolo di mutuo”) richiede al teste, infatti, una valutazione sulla portata Persona_1
giuridica di un fatto.
Nemmeno risultano fondate le argomentazioni attoree circa la possibile prova presuntiva in ordine alla causa del negozio. La fideiussione prestata cinque anni addietro da Per_1
per agevolare la concessione di un mutuo alla figlia e al genero nulla dimostra circa
[...]
le ragioni del versamento effettuato a favore di nel 2012. Né rileva la contrazione CP_1
da parte dello stesso di un mutuo chirografario di € 15.000,00 per “spese Persona_1 personali” nel 2006.
Vale allora quanto più volte affermato dalla giurisprudenza, secondo la quale colui che avanza la domanda di restituzione di un mutuo non può limitarsi a provare il versamento di una somma ma è tenuto altresì a provare che l'PI abbia assunto l'impegno di restituire tale somma (Cass. 6295/13, rv. 625490; n. 3044/18, rv. 651538).
2.2 E' invece fondata la domanda subordinata.
I ricorrenti, come detto, sono eredi degli autori del pagamento che fonda la loro richiesta di condanna alla restituzione. Hanno ritenuto di qualificare il versamento per cui è causa come prestito ma, in subordine, nel caso di rigetto della domanda principale, ritengono che l'elargizione in questione debba allora qualificarsi come donazione.
Il convenuto non si è espresso sulle ragioni per le quali il suocero gli avrebbe corrisposto la somma per cui è causa, limitandosi ad osservare come, anche con riguardo alla prospettata causa di liberalità, graverebbe sull'attore l'onere di fornire la relativa prova.
7 Ai fini della soluzione della vertenza vanno considerate le posizioni delle parti rispetto ai fatti di causa: gli attori sono eredi degli autori del pagamento sulla cui causale si discute mentre il convenuto è stato direttamente beneficiato dal pagamento. Egli tuttavia, come detto, non ha inteso spiegare il motivo per cui il suocero gli ha corrisposto la somma in questione.
E' pertinente al caso l'affermazione della Corte di Cassazione secondo la quale: “Allorché una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'PI trattenga senza causa il denaro ricevuto dal EN” (Cass. n. 27372/21, rv. 662545).
Se il bonifico operato il 14.3.2022 non è stato eseguito a titolo di prestito, deve allora domandarsi quale sia stata la ragione di questo versamento. Da un lato, gli eredi del EN possono legittimamente affermare di non sapere per quale ragione il loro dante causa abbia corrisposto la somma di denaro, dall'altro non è affatto inverosimile che la dazione sia avvenuta a titolo di donazione, data la relazione che esisteva tra il beneficiario del bonifico e gli autori dello stesso e cioè i suoceri.
Deve in proposito ricordarsi che: “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal EN (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (Cass. n. 1170/99, rv. 523147; così anche Cass. n. 14788/24, rv. 671189). Se è pur vero che l'attore in ripetizione deve provare l'assenza di causa della datio (Cass. n.
7027/97, rv. 506298; n. 3387/01, rv. 544578), è anche vero che tale principio “presuppone che il thema probandum risulti già specificamente individuato” e che, invece, “quando il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal EN (o, come nella specie, dal suo erede), questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto” (Cass. n. 1170/99 in motivazione).
8 Laddove, come in questo caso, il convenuto PI non indichi una diversa causa della disposizione ricevuta, non può pretendersi che il EN provi l'inesistenza di qualunque titolo che la giustifichi. Egli può ipotizzare una causa di liberalità – in mancanza di altre spiegazioni offerte da chi ha avuto diretta conoscenza del fatti e in coerenza con la qualità del EN e dell'PI e con la relazione familiare in essere tra di loro ai tempi della dazione – e limitarsi a dedurre l'inidoneità ex art. 782 c.c. del mezzo utilizzato (il bonifico bancario) per l'effettuazione di una donazione di non modico valore.
2.3 Circa la non modicità della donazione, va osservato che la somma elargita non è, in astratto, particolarmente contenuta, rispetto ad un patrimonio di medie dimensioni. Nel caso in esame il fatto che avesse dovuto contrarre un mutuo chirografario Persona_1
per uso personale sei anni prima della donazione costituisce un indizio rilevante per ritenere che egli non disponesse di risorse economiche particolarmente rilevanti, né parte convenuta si è offerta di provare il contrario.
3. Conclusioni e spese
3.1 Va accolta, per le ragioni suindicate, la domanda subordinata formulata dai ricorrenti, a ciò legittimati quali eredi degli autori dell'elargizione contestata, di ottenere la condanna del beneficiario della stessa alla restituzione di somme che egli ha ricevuto sine titulo, attesa la nullità del negozio sottostante al versamento.
Trattandosi di debito di valuta, e in difetto della prova di un maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c., non è dovuta la rivalutazione. Gli interessi, in considerazione del fatto che la somma era stata ricevuta da in buona fede, sono dovuti solo dalla data della domanda stragiudiziale, risalente al CP_1
5.11.2019 (doc. 13 di parte ricorrente;
Cass. SSUU n. 15895/19, rv. 654580). Gli interessi vanno calcolati al saggio previsto dal comma primo dell'art. 1284 c.c. A decorrere dalla domanda giudiziale, è applicabile il saggio di interesse di cui al quarto comma del medesimo articolo (disposizione che trova applicazione anche per obbligazioni che non hanno fonte contrattuale;
Cass. n. 61/23, rv. 666489).
9 3.2 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, in ragione del valore e della complessità della causa. Non vi sono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., non essendo le difese del convenuto connotate da profili di temerarietà e non essendo, a tal proposito, sufficiente il fatto che il resistente non abbia dato riscontro all'invito alla negoziazione assistita.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) condanna a pagare a e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido la somma di € 10.000,00, maggiorata con gli interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. maturati dal 5.11.2019 al 22.5.2024 e ex art. 1284 comma 4 c.c. per il periodo successivo, fino al saldo;
2) condanna a pagare a e in Controparte_1 Parte_1 Parte_2 solido le spese di lite, liquidate in € 5.655,71, di cui € 4.675,00 per compensi, € 279,46 per esborsi ed il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
Il giudice
dott. Dario Morsiani
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