Art. 35.
Durante il corso legale, la ragione dell'interesse per le anticipazioni indicate al n. 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , sara' uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potra' variare senza l'autorizzazione del Governo.
A deroga delle disposizioni contenute nell' articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , riguardante la ragione dello sconto durante il corso legale, e' data facolta' al Governo del Re di determinare con decreto Reale, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le condizioni nelle quali, indipendentemente dalle eccezioni contemplate dal citato articolo 4 della detta legge 10 agosto 1893 e dall'articolo 13 dell'allegato T, approvato con l'articolo 39 della legge presente, gli Istituti di emissione potranno concedere sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale.
Durante il corso legale, la ragione dell'interesse per le anticipazioni indicate al n. 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , sara' uguale per tutti gli Istituti e la medesima non potra' variare senza l'autorizzazione del Governo.
A deroga delle disposizioni contenute nell' articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449 , riguardante la ragione dello sconto durante il corso legale, e' data facolta' al Governo del Re di determinare con decreto Reale, da emanarsi entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le condizioni nelle quali, indipendentemente dalle eccezioni contemplate dal citato articolo 4 della detta legge 10 agosto 1893 e dall'articolo 13 dell'allegato T, approvato con l'articolo 39 della legge presente, gli Istituti di emissione potranno concedere sconti di effetti cambiari ad un saggio inferiore a quello normale.