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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 547/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1940/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809709 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809709 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809709 TARI
contro
Comune di Vallo Della Lucania Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 69523 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 160931 I.C.I. 2012
- INGIUNZIONE n. 401812 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 214159 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 214159 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 58560 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2009
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2010
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2015
- INGIUNZIONE n. 35887 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 81824 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 81824 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 81824 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 81825 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549200000097085 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549210000147818 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549230000135648 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 15/03/2025 al Comune di Vallo della Lucania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 14/04/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 809709 del 18/12/2025, notificata in data 13/01/2025, riferita al presunto mancato pagamento dei Tributi locali (ICI, TARI, IMU, TASI) già richiesti con i sottostanti Avvisi di Accertamento e le successive Ingiunzioni di Pagamento ivi richiamate, per il complessivo importo di € 11.628,10.
Ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Omessa notifica degli atti presupposti, non essendo mai state notificate le prodromiche Intimazioni di
Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta decadenza e prescrizione, essendo spirato il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato;
- Carenza di motivazione, non comprendendosi le ragioni della pretesa;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Il Comune di Vallo della Lucania, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 15/0/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, essendo stati regolarmente e tempestivamente notificati sia gli Avvisi di Accertaento, sia le Ingiunzioni di Pagamento che, non essendo state impugnate, oltre a rendere definitive le pretese creditorie, hanno evitato lo spirare del termine prescrizionale.
Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondato l'ulteriore motivo, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con propria Memoria Integrativa depositata il 05/01/2026 ha insistito nelle difese e nella richiesta di rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento impugnata, il Comune di Vallo della Lucania ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la regolare notificazione di tutti gli atti sottesi e richiamati in quello in questa sede impugnato, con conseguente palese infondatezza della prima eccezione.
Pure infondata deve ritenersi l'ulteriore eccezione, essendo stata notificata, l'Intimazione di Pagamento impugnata, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello di notifica delle precedenti Ingiunzioni di Pagamento.
Quanto alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato, osserva il Collegio, infine, che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo agli atti presupposti regolarmente notificati, come nella specie.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, RE
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1940/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Vallo Della Lucania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809709 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809709 TARES
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 809709 TARI
contro
Comune di Vallo Della Lucania Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 69523 I.C.I. 2010
- INGIUNZIONE n. 160931 I.C.I. 2012
- INGIUNZIONE n. 401812 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 214159 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 214159 TARI 2015
- INGIUNZIONE n. 58560 TARI 2013
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2009
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2010
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2011
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2012
- INGIUNZIONE n. 69522 TARSU/TIA 2015
- INGIUNZIONE n. 35887 TARI 2014
- INGIUNZIONE n. 81824 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 81824 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 81824 IMU 2017
- INGIUNZIONE n. 81825 TASI 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549200000097085 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549210000147818 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 406549230000135648 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 15/03/2025 al Comune di Vallo della Lucania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 14/04/2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'Intimazione di Pagamento n. 809709 del 18/12/2025, notificata in data 13/01/2025, riferita al presunto mancato pagamento dei Tributi locali (ICI, TARI, IMU, TASI) già richiesti con i sottostanti Avvisi di Accertamento e le successive Ingiunzioni di Pagamento ivi richiamate, per il complessivo importo di € 11.628,10.
Ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Omessa notifica degli atti presupposti, non essendo mai state notificate le prodromiche Intimazioni di
Pagamento ivi richiamate;
- Intervenuta decadenza e prescrizione, essendo spirato il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato;
- Carenza di motivazione, non comprendendosi le ragioni della pretesa;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Il Comune di Vallo della Lucania, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 15/0/2025, ha fatto preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso, essendo stati regolarmente e tempestivamente notificati sia gli Avvisi di Accertaento, sia le Ingiunzioni di Pagamento che, non essendo state impugnate, oltre a rendere definitive le pretese creditorie, hanno evitato lo spirare del termine prescrizionale.
Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondato l'ulteriore motivo, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Con propria Memoria Integrativa depositata il 05/01/2026 ha insistito nelle difese e nella richiesta di rigetto del ricorso in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di legittimare l'Intimazione di Pagamento impugnata, il Comune di Vallo della Lucania ha prodotto la documentazione, non contestata da parte ricorrente, comprovante la regolare notificazione di tutti gli atti sottesi e richiamati in quello in questa sede impugnato, con conseguente palese infondatezza della prima eccezione.
Pure infondata deve ritenersi l'ulteriore eccezione, essendo stata notificata, l'Intimazione di Pagamento impugnata, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo rispetto a quello di notifica delle precedenti Ingiunzioni di Pagamento.
Quanto alla presunta carenza di motivazione dell'atto impugnato, osserva il Collegio, infine, che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo agli atti presupposti regolarmente notificati, come nella specie.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio per come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.500,00 oltre oneri accessori, se dovuti.
Salerno, 16/01/2026
Il RE Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Antonio D'Alessio
(firma digitale) (firma digitale