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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/04/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3561/2024 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIA G. LANZA n. 31, C.F._1
PACHINO, presso lo studio dell'avv. LUCIA LAVINIA LUCIANO (c.f.
, che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2 ricorrente
contro
, Controparte_1
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_1 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90,
SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_1 dagli avv.ti MANLIO GALEANO (c.f. ), LUCIO C.F._3
CORNELIO VIGILANTI (c.f. ) C.F._4
resistente
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita
1 può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha proposto opposizione a Parte_1 seguito di esperimento negativo di ATP ex art. 445 bis c.p.c., e ha chiesto l'accertamento del proprio stato invalidante e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione economica specificata nel ricorso medesimo, oltre accessori come per legge.
Si è costituito in giudizio l' , contestando le domande attrici, CP_1 delle quali chiedeva il rigetto, eccependo, anche inammissibilità e decadenza.
In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c..
Nel merito va rilevato che il C.T.U. , con conclusioni condivisibili - siccome frutto di un attento studio della situazione di fatto e della corretta e ben motivata applicazione delle regole tecniche inerenti la materia in esame
- ha rilevato che << presenta una riduzione a meno di un Parte_1 terzo per cui ha diritto all'assegno d'invalidità dal mese di Febbraio del
2024 quando si ricoverò per scompenso diabetico e quando vennero diagnosticate anche le altre infermità di cui è affetto il paziente … Nel Febbraio del 2026 andrebbe sottoposto a revisione per verificare soprattutto le complicanze del diabete e se tale infermità risulterà essere in buon compenso >>.
Atteso che il diritto è riconosciuto da un periodo successivo rispetto alla domanda amministrativa si giustifica la compensazione delle spese di lite.
I costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, vengono definitivamente posti carico di . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 3561/2024 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
2 dichiara che il ricorrente presenta una riduzione a Parte_1 meno di un terzo dal febbraio del 2024, con revisione nel febbraio del
2026; compensa le spese di lite;
spese di CTU, come separatamente liquidate, definitivamente a carico dell' CP_1
Siracusa, 29/04/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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