Versione
10 febbraio 1977
10 febbraio 1977
Art. 1. Articolo unico
Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799 , recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita' regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorita' regionale dispone rispettivamente la estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.
Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
Il decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 799 , recante sanzioni per i trasgressori alle norme comunitarie relative all'adeguamento del potenziale viticolo alle esigenze del mercato, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
Fino al 30 novembre 1978 l'impianto o il reimpianto di viti per uve da vino e' subordinato ad apposita autorizzazione dell'autorita' regionale competente, che la rilascia con l'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 1162/76 del consiglio del 17 maggio 1976 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora l'impianto o il reimpianto siano effettuati in violazione di quanto previsto nel comma precedente o non siano conformi all'autorizzazione ottenuta, la competente autorita' regionale dispone rispettivamente la estirpazione delle viti il cui impianto non sia stato autorizzato o l'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni recate dall'autorizzazione.
Ove il trasgressore non ottemperi a quanto disposto nel precedente comma entro il termine fissato dall'autorita' regionale competente, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore stesso il relativo costo.
Le attribuzioni previste nei commi precedenti sono affidate alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
Giurisprudenza • 1
- 1. CGCE, n. C-70/83, Conclusioni dell'avvocato generale della Corte, Gerda Kloppenburg contro Finanzamt Leer, 13/12/1983Provvedimento: CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE PIETER VERLOREN VAN THEMAAT DEL 13 DICEMBRE 1983 ( 1 ) Signor Presidente, signori Giudici, 1. Introduzione L'attrice nella causa principale, sig.ra OP, che gestisce un'agenzia di credito e ipoteche, chiedeva l'esenzione dall'imposta sull'entrata per il primo semestre del 1978, in forza degli artt. 1 e 13 B, lett. d), n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 (GU L 145, 1977, pag. 1). L'ufficio imposte respingeva questa domanda e, applicando la legge sull'imposta sull'entrata del 1973 valida fino al 31 dicembre 1979, applicava l'aliquota generale, come risulta dal provvedimento di rinvio. L'attrice si richiamava alle sentenze …Leggi di più...