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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2024, n. 6287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6287 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANIA nel procedimento a carico di: ZZ NI nato a [...] il [...] inoltre: PARTI CIVILI avverso la sentenza del 24/01/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6287 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 gennaio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Catania ha assolto GU NI dall'imputazione ascrittagli ai sensi degli artt. 110, 590- sexies in relazione all'art. 589 cod. pen. perché il fatto non sussiste, altresì condannando le parti civili costituite IR EA SA AL, IR NA RI AS e IR AR, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato per effetto dell'azione civile. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania eccependo, con un unico motivo, inosservanza delle norme processuali e abnormità dell'atto, oltre a violazione dell'art. 82, comma 3, in relazione all'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., lamentando l'erroneità della decisione con cui il giudice di merito ha condannato alle spese le parti civili pur avendo quest'ultime revocato la propria costituzione, per non aver presentato le conclusioni previste dall'art. 523 cod. proc. pen. Riferisce il ricorrente di aver ricevuto dalle parti civili una richiesta di impugnazione ex art. 572 cod. proc. pen. relativamente alla condanna alle spese loro inflitta dal Tribunale di Catania che, a suo avviso, pur non investendo direttamente gli effetti penali della sentenza - come richiesto dalla suddetta norma del codice di rito - deve, pur tuttavia, essere accolta, avendo la pronuncia impugnata realizzato una palese violazione di legge, con conseguente abnormità dell'atto assunto al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tale da legittimare l'interesse della Procura generale ad impugnare. Il giudice penale, infatti, avrebbe deciso su un punto espressamente sottratto alle proprie attribuzioni, stante il divieto imposto dall'art. 82, comma 3, cod. proc. pen. a conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato una volta che vi sia stata la revoca della costituzione della parte civile. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore delle persone offese ha depositato memoria di replica, con la quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania è inammissibile. 2. Come osservato, mediante esso è stata lamentata l'illegittimità della decisione con cui le parti civili sono state condannate alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato pur in costanza dell'intervenuta revoca della loro costituzione, ipso iure verificatasi ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., per non avere loro presentato conclusioni scritte, con richiesta di risarcimento dei danni e determinazione del relativo ammontare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. 3. Preliminare alla verifica della indicata doglianza è, tuttavia, il vaglio concernente la sussistenza, nel caso di specie, di un interesse del P.M. a ricorrere, e quindi di una sua legittimazione ad impugnare la disposta condanna delle parti civili. 3.1. Come correttamente osservato in ricorso, nella fattispecie non può trovare applicazione la previsione dell'art. 572 cod. proc. pen., considerato che tale norma legittima il P.M. a impugnare nell'interesse della parte civile, su espressa richiesta motivata di quest'ultima, solo laddove essa venga posta «a ogni effetto penale», mentre nella specie ha riguardato la sola questione civilistica. 3.2. Il P.G. ha giustificato la presentazione della sua impugnazione sulla scorta della ritenuta ricorrenza di una palese violazione della legge processuale determinata dall'emissione da parte del giudice penale di un atto abnorme, pronunciato al di fuori dei casi e delle ipotesi espressamente consentite. Rispetto a tale assunto, deve essere osservato, in termini generali, come il P.M., in quanto parte pubblica, si possa sostituire all'imputato o alla persona offesa nell'impugnazione di provvedimenti che, oltre ad essere lesivi degli interessi particolari di questi ultimi, siano anche contrastanti col principio di legalità o con interessi pubblici (cfr. Sez. 2, n. 20783 del 09/02/2018, Martinelli, Rv. 273015-01). Deve, tuttavia, essere osservato - con dirimente rilievo rispetto alla specifica questione eccepita in questa sede - che, per come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per impugnare il provvedimento abnorme occorre avervi interesse (cfr. in questi termini: Sez. 6, n. 3606 del 02/02/1995, Gualtieri, Rv. 201106-01; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089-01; Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019, F., Rv. 3 277177-01). Ed inoltre, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01). Orbene, nel caso di specie il Procuratore generale non ha rappresentato nessun proprio interesse concreto ad impugnare, nei termini sopra descritti, limitandosi a lamentare l'intervenuta emissione di una decisione in danno delle parti civili, assunta dal giudice penale al di fuori dei casi e delle ipotesi consentitegli, stante la ricorrenza della esclusiva competenza del giudice civile. 3.3. La legittimazione ad impugnare, del resto, era di pertinenza delle stesse parti civili solidalmente condannate alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato. Nel caso di specie, infatti, deve trovare applicazione il - sia pur non recente - principio affermato da questa Corte di legittimità per cui, in tema di costituzione di parte civile, se è vero che la revoca della costituzione medesima determina, senza necessità di apposita dichiarazione di esclusione, l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale con la conseguente impossibilità, secondo quanto prescrive il terzo comma dell'art. 82 cod. proc. pen., che siano emesse statuizioni afferenti a tale rapporto, qualora il giudice abbia erroneamente in tal senso disposto considerando immanente la costituzione, deve riconoscersi la legittimazione ad impugnare tale decisione da parte di chi, pur avendo rinunciato alle pretese risarcitorie, si trovi comunque ad essere condannato alle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 541 cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 2, n. 7297 del 19/12/1997, dep. 1998, Marconneni, Rv. 209602-01). 4. Ne deriva la conseguente declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P si,dente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6287 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24 gennaio 2023 il G.U.P. del Tribunale di Catania ha assolto GU NI dall'imputazione ascrittagli ai sensi degli artt. 110, 590- sexies in relazione all'art. 589 cod. pen. perché il fatto non sussiste, altresì condannando le parti civili costituite IR EA SA AL, IR NA RI AS e IR AR, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato per effetto dell'azione civile. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania eccependo, con un unico motivo, inosservanza delle norme processuali e abnormità dell'atto, oltre a violazione dell'art. 82, comma 3, in relazione all'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., lamentando l'erroneità della decisione con cui il giudice di merito ha condannato alle spese le parti civili pur avendo quest'ultime revocato la propria costituzione, per non aver presentato le conclusioni previste dall'art. 523 cod. proc. pen. Riferisce il ricorrente di aver ricevuto dalle parti civili una richiesta di impugnazione ex art. 572 cod. proc. pen. relativamente alla condanna alle spese loro inflitta dal Tribunale di Catania che, a suo avviso, pur non investendo direttamente gli effetti penali della sentenza - come richiesto dalla suddetta norma del codice di rito - deve, pur tuttavia, essere accolta, avendo la pronuncia impugnata realizzato una palese violazione di legge, con conseguente abnormità dell'atto assunto al di fuori dei casi consentiti dalla legge, tale da legittimare l'interesse della Procura generale ad impugnare. Il giudice penale, infatti, avrebbe deciso su un punto espressamente sottratto alle proprie attribuzioni, stante il divieto imposto dall'art. 82, comma 3, cod. proc. pen. a conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato una volta che vi sia stata la revoca della costituzione della parte civile. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il difensore delle persone offese ha depositato memoria di replica, con la quale ha chiesto, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catania è inammissibile. 2. Come osservato, mediante esso è stata lamentata l'illegittimità della decisione con cui le parti civili sono state condannate alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato pur in costanza dell'intervenuta revoca della loro costituzione, ipso iure verificatasi ai sensi dell'art. 82, comma 2, cod. proc. pen., per non avere loro presentato conclusioni scritte, con richiesta di risarcimento dei danni e determinazione del relativo ammontare, in ossequio a quanto disposto dall'art. 523, comma 2, cod. proc. pen. 3. Preliminare alla verifica della indicata doglianza è, tuttavia, il vaglio concernente la sussistenza, nel caso di specie, di un interesse del P.M. a ricorrere, e quindi di una sua legittimazione ad impugnare la disposta condanna delle parti civili. 3.1. Come correttamente osservato in ricorso, nella fattispecie non può trovare applicazione la previsione dell'art. 572 cod. proc. pen., considerato che tale norma legittima il P.M. a impugnare nell'interesse della parte civile, su espressa richiesta motivata di quest'ultima, solo laddove essa venga posta «a ogni effetto penale», mentre nella specie ha riguardato la sola questione civilistica. 3.2. Il P.G. ha giustificato la presentazione della sua impugnazione sulla scorta della ritenuta ricorrenza di una palese violazione della legge processuale determinata dall'emissione da parte del giudice penale di un atto abnorme, pronunciato al di fuori dei casi e delle ipotesi espressamente consentite. Rispetto a tale assunto, deve essere osservato, in termini generali, come il P.M., in quanto parte pubblica, si possa sostituire all'imputato o alla persona offesa nell'impugnazione di provvedimenti che, oltre ad essere lesivi degli interessi particolari di questi ultimi, siano anche contrastanti col principio di legalità o con interessi pubblici (cfr. Sez. 2, n. 20783 del 09/02/2018, Martinelli, Rv. 273015-01). Deve, tuttavia, essere osservato - con dirimente rilievo rispetto alla specifica questione eccepita in questa sede - che, per come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per impugnare il provvedimento abnorme occorre avervi interesse (cfr. in questi termini: Sez. 6, n. 3606 del 02/02/1995, Gualtieri, Rv. 201106-01; Sez. 3, n. 45560 del 15/03/2018, C., Rv. 274089-01; Sez. 3, n. 43127 del 12/09/2019, F., Rv. 3 277177-01). Ed inoltre, ai fini della sussistenza del necessario interesse ad impugnare non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata (cfr. Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274-01). Orbene, nel caso di specie il Procuratore generale non ha rappresentato nessun proprio interesse concreto ad impugnare, nei termini sopra descritti, limitandosi a lamentare l'intervenuta emissione di una decisione in danno delle parti civili, assunta dal giudice penale al di fuori dei casi e delle ipotesi consentitegli, stante la ricorrenza della esclusiva competenza del giudice civile. 3.3. La legittimazione ad impugnare, del resto, era di pertinenza delle stesse parti civili solidalmente condannate alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato. Nel caso di specie, infatti, deve trovare applicazione il - sia pur non recente - principio affermato da questa Corte di legittimità per cui, in tema di costituzione di parte civile, se è vero che la revoca della costituzione medesima determina, senza necessità di apposita dichiarazione di esclusione, l'estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale con la conseguente impossibilità, secondo quanto prescrive il terzo comma dell'art. 82 cod. proc. pen., che siano emesse statuizioni afferenti a tale rapporto, qualora il giudice abbia erroneamente in tal senso disposto considerando immanente la costituzione, deve riconoscersi la legittimazione ad impugnare tale decisione da parte di chi, pur avendo rinunciato alle pretese risarcitorie, si trovi comunque ad essere condannato alle spese ai sensi del secondo comma dell'art. 541 cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 2, n. 7297 del 19/12/1997, dep. 1998, Marconneni, Rv. 209602-01). 4. Ne deriva la conseguente declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P si,dente