Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 02/02/2026, n. 23
CCONTI
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Accolto
    Assenza di valido atto di parifica

    Il Collegio ha preso atto dell'assenza di un valido atto di parifica, sottolineando che solo il deposito del conto giudiziale parificato rende l'agente contabile parte in giudizio. La dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell'amministrazione è un elemento imprescindibile per l'esame giudiziale.

  • Accolto
    Assenza della qualifica di agente contabile

    La Corte ha ritenuto che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 della legge regionale, la sig.ra IC EL non possa più essere considerata agente contabile ex lege, né agente contabile di fatto, non avendo la disponibilità materiale delle partecipazioni societarie. Pertanto, manca la legittimazione passiva ad causam.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 02/02/2026, n. 23
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria
    Numero : 23
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo