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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/11/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n.1930-2024 RG (ruolo ex Zanna),
tra
e rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
LA ME - opponenti;
e
e, per essa, , rappresentata e difesa dagli Avvocati CP_1 Controparte_2
VI NA e GI TI -opposta;
, non costituita –altra opposta;
Controparte_3
avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione immobiliare-merito”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 4 novembre 2025) è stata
riservata la decisione ex art.281-sexies ultimo comma cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ed , debitori esecutati nella procedura esecutiva immobiliare n.219- Pt_1 Pt_2
1 opposizione all'esecuzione ex art.615 secondo comma cpc con ricorso depositato il
22.02.2024.
Hanno formulato contestazioni riguardanti la legittimazione attiva di CP_1
ed il contratto di mutuo fondiario stipulato con NC NA il 13 ottobre 2005
esponendo che:
-la società istante in sede esecutiva non ha dimostrato di essere cessionaria del credito, risultando necessaria per la prova della titolarità del credito sia la pubblicazione della cessione in blocco in Gazzetta Ufficiale, sia la produzione del contratto di cessione, come affermato dalla Suprema Corte;
-il contratto di mutuo non può essere ritenuto valido titolo esecutivo per mancanza del piano di ammortamento che costituisce atto indispensabile e per capitalizzazione composta;
-le condizioni contrattuali sono viziate per indeterminatezza;
-il contratto di mutuo è nullo per violazione dell'art.38 comma 2 TUB perché
l'importo finanziato è superiore all'80% del valore di stima dell'immobile.
Hanno concluso per la revoca del provvedimento di aggiudicazione del 28.11.2023
intervenuto in una procedura azionata “con titolo esecutivo fondato su atto nullo”.
L'opposta ha svolto diffuse difese tese a confutare l'ammissibilità e la fondatezza dell'opposizione.
*** ** ***
Il GE Andrea Paiano, con ordinanza del 25.03.2024, ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva immobiliare ritenendo che i debitori abbiano
2 contestato il diritto all'esecuzione in un momento successivo alla vendita dell'immobile pignorato, ben oltre il termine previsto dall'art.615 secondo comma cpc.
*** ** ***
ed , dopo la pronuncia di rigetto del GE, hanno introdotto il giudizio Pt_1 Pt_2
di merito con notifica alle parti opposte ed iscrizione a ruolo del 29.04.2024.
Il fascicolo è stato assegnato alla scrivente il 13.08.2025; da esso è emerso che solo l'opposta ha depositato nota di replica ex art.171-ter cpc in data 8.10.2024.
Con decreto del 9.09.2025 è stata disposta la trattazione scritta con termine note del
22.09.2025.
L'Avv. ME, per gli opponenti, nella nota depositata il 17.09.2025, ha chiesto di estendere il contraddittorio all'aggiudicatario del bene immobile ( ), Persona_1
già destinatario di decreto di trasferimento del 19.07.2024.
Non è stata disposta alcuna integrazione del contraddittorio.
E'stata, quindi, fissata udienza cartolare ex art.281-sexies cpc.
*** ** ***
L'opposizione non è ammissibile.
E' necessario rilevare che:
1) i debitori-esecutati hanno proposto opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art.615 comma 2 cpc al fine di contestare l'an dell'esecuzione;
2) gli stessi debitori hanno dedotto l'avvenuta vendita dell'immobile pignorato e l'aggiudicazione in data 28.11.2023;
3 3) l'ultima parte del comma 2 dell'art.615 cpc sancisce l'inammissibilità
dell'opposizione proposta dopo la vendita o l'assegnazione (…) salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero salvo che l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
4) i debitori-opponenti non hanno indicato né fatti sopravvenuti né ragioni impeditive a loro non imputabili;
5) per tutti i provvedimenti emessi dal GE, i debitori-esecutati avrebbero potuto agire con l'opposizione agli atti esecutivi ex art.617 comma 2 cpc, così
costituendo il contraddittorio con le parti titolari di interesse sostanziale e processuale dopo la vendita, l'aggiudicazione, il decreto di trasferimento.
Ciò preclude, in questa sede, la valutazione dei profili di merito.
La condanna al pagamento delle spese processuali, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.1930-2024 RG, fra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-dichiara l'opposizione inammissibile;
-condanna gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte opposta costituita nell'importo di €2.000,00 a titolo di compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali, cap, iva.
4 Così deciso l'8 novembre 2025.
Il Giudice annagrazia lenti
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 RGE, premettendo che, in data 28.11.2023, l'immobile pignorato (in Statte-via
CE LE n.16/D) è stato aggiudicato al prezzo di €45.563,00, hanno proposto