Decreto presidenziale 28 aprile 2026
Sentenza 29 aprile 2026
Decreto presidenziale 4 maggio 2026
Inammissibile
Sentenza 5 maggio 2026
Improcedibile
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 3521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3521 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03521/2026REG.PROV.COLL.
N. 03562/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3562 del 2026, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Enzo Maria Marenghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro, non costituita in giudizio;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Avellino, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
SS HI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 794/2026, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, del Ministero dell'Interno e di SS HI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 5 maggio 2026 il Consigliere AM NO e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Veronica Chiappiniello. Si dà atto che l'avvocato Domenico Vitale ha depositato istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Con delibera -OMISSIS-del 25 aprile 2026, la Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Lauro ricusava la lista dei candidati denominata "-OMISSIS-", con candidato alla carica di Sindaco il sig. -OMISSIS- in ragione della incandidabilità di quest'ultimo ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000. La ricusazione si fondava sulla declaratoria di incandidabilità del sig.
-OMISSIS- pronunciata con sentenza del Tribunale di Avellino dell'8 luglio 2024, confermata con decreto della Corte di Appello di Napoli del 26 novembre 2024 (passato in giudicato), " in relazione ai due turni elettorali successivi al decreto del Presidente della Repubblica dissolutivo del Consiglio comunale di Quindici del 27 aprile 2024 ".
2. -OMISSIS- -OMISSIS- impugnava la predetta delibera dinanzi al TAR Campania – Salerno, deducendo:
- violazione dell'art. 3 l. n. 241/90;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 come modificato dall'art. 28, comma 1-bis, d.l. n. 113/2018;
- motivazione perplessa ed illogica;
- eccesso di potere per erroneità dei presupposti e per disparità di trattamento;
- carenza di accertamento.
Con motivi aggiunti, depositati il 28 aprile 2026, -OMISSIS- sollevava inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 28, comma 1 – bis, d.l. n. 113/2018, in riferimento agli artt. 3, 48, 51 e 113 della Costituzione.
3. Il T.A.R. per la Campania, con sentenza n. 794 del 2026, previo rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Prefettura, riteneva legittimo il provvedimento impugnato, affermando che l'incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. 267/2000 " debba riguardare la prima tornata elettorale, di ciascun livello istituzionale, concernente il Comune oggetto dello scioglimento ”.
Il Collegio di prima istanza escludeva la sussistenza della lamentata disparità di trattamento per mancanza di " identità assoluta delle situazioni considerate ", ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
4. In data 30 aprile 2026, -OMISSIS- ha proposto appello (R.G. n. 3562/2026) avverso la suddetta pronuncia, chiedendone la riforma sollevando le seguenti censure: “ I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 28, comma 1 bis, d.l. n. 113/2018. Violazione artt. 48 e 51 della Costituzione; II. Violazione art. 3 L. 241/90. Motivazione perplessa ed illogica. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 28 comma 1 bis d.l. n. 113/2018; III. Violazione art. 3 L. 241/90. Carenza di accertamento. Eccesso di potere per disparità di trattamento”.
5. L’appellante, con memoria depositata in data 30 aprile 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
6. Si è costituita in giudizio la Prefettura di Avellino – UTG che ha concluso per il rigetto del gravame, mentre il Ministero dell’Interno si costituito ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 104 del 2010.
7. SS HI si è difeso, chiedendo il rigetto dell’appello.
8. Con memoria depositata in data 4.5.2026, l’appellante ha confermato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, riferendo testualmente che: “ I termini eccezionalmente brevi (cui si raggiunge la eccezionalità delle festività congiunte) avevano, in un primo momento, indotto alla presentazione del ricorso. Compatibilmente con la riduzione dei termini ordinari in un primo momento si era prodotta l’istanza per sopravvenuta carenza di interesse. Ora si ribadisce con tale memoria in pari data la sopravvenuta carenza di interesse”.
9. All’udienza del 5 maggio 2026, la causa è stata assunta in decisione.
TT
10. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio prende atto della manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse dell’appellante e, per tale ragione, dichiara il ricorso in appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
Come è noto, la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse va distinta dalla diversa ipotesi di cui all’art. 34 c.p.a., essendo evidente (cfr. tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224) che la cessazione della materia del contendere postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, permettendo al ricorrente in primo grado di ottenere il bene della vita agognato, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo; diversamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso, anche in tale caso rendendo inutile la prosecuzione del giudizio – anziché per l’ottenimento – per l’impossibilità sopravvenuta del conseguimento del bene della vita ambito dal ricorrente.
Pertanto, la cessazione della materia del contendere presuppone il pieno soddisfacimento dell’interesse fatto valere in giudizio, mentre la sopravvenuta carenza di interesse presuppone la mancanza di interesse alla decisione nei casi in cui: a) il ricorrente non abbia impugnato un atto presupposto o collegato da cui derivano effetti sfavorevoli; b) il provvedimento impugnato si basa su più ragioni indipendenti e sono state censurate soltanto alcune di esse; c) sopravviene un atto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato; d) sopravviene un fatto che, parimenti, rende non più utile l’eliminazione del mondo giuridico degli atti a suo tempo fatti oggetto di impugnazione.
Anche sotto il profilo del giudicato le due tipologie di sentenze hanno portata diversa, dal momento che la sentenza che dichiara la cessata materia del contendere, in quanto pronuncia di merito, è idonea al giudicato sostanziale, accertando in maniera incontrovertibile l’attuazione di un assetto sostanziale di interessi favorevole al ricorrente, sopravvenuto in pendenza del giudizio, interamente satisfattivo della pretesa azionata in sede giurisdizionale, come tale non più revocabile in dubbio (Cons. Stato, sez. VI, n. 2224 del 2021). Ciò in quanto, come si è detto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando interviene nelle more del giudizio una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id. sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378).
E’, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
Al contrario, come nella specie, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355).
11. In definitiva, per i rilievi espressi, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre con riferimento alle spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, vanno esaminate le prospettazioni difensive delle parti, valutando quello che sarebbe stato l’esito del processo, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata ( ex multis Cons. Stato n. 7214 del 2022).
A tale riguardo, gli esiti processuali inducono a ritenere la correttezza della sentenza impugnata, avuto riguardo ai profili di censura illustrati nel gravame.
In particolare, quanto alla assunta violazione e falsa applicazione dell’art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 come modificato dall’art. 28, comma 1 bis, d.l. n. 113/2018, va osservato che la ricusazione della lista è stata disposta in ragione dell’incandidabilità del candidato Sindaco, ai sensi della suddetta disposizione, in applicazione della sentenza del Tribunale di Avellino pubblicata in data 8 luglio 2024, impugnata dinanzi alla Corte di appello di Napoli con reclamo ex art. 739 c.p.c., respinto con decreto del 26.11.2024, passata in giudicato.
Come precisato dal Collegio di prima istanza, la giurisprudenza di settore ha evidenziato che l’incandidabilità deve riguardare la prima tornata elettorale, di ciascun livello istituzionale, concernente il Comune oggetto dello scioglimento che ha dato luogo all’incandidabilità (Cons. Stato, n. 3087 del 2018), in coerenza con la ratio della sanzione prevista dall’art. 143, comma 11.
E, per effetto della modifica intervenuta ad opera del d.l. n. 113 del 2018 (convertito dalla legge n. 132 del 2018), tale misura è stata estesa a ‘due turni elettorali’.
Considerato che è intervenuta una sentenza passata in giudicato, tutte le contestazioni che riguardano la dichiarazione di incandidabilità dell’appellante, e quindi anche lo scioglimento del Consiglio comunale di Quindici nell’anno 2024, sono inammissibili. E, conformemente a quanto precisato dal T.A.R., non si può ritenere alcuna disparità di trattamento, tenuto conto che tale vizio può ravvisarsi solo sul presupposto, di cui l’interessato deve fornire la prova rigorosa, dell’identità assoluta delle situazioni considerate, prova che nella specie non è stata offerta dal ricorrente.
Né si può ravvisare alcuna violazione dei principi costituzionali, che giustifichi una rimessione della questione alla Corte costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 13 Cost. (in disparte la questione della incompatibilità dell’istanza ex art. 129 c.p.a. per la specialità del rito), posto che sul punto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1747 del 2015, hanno precisato che “ la misura interdittiva della incandidabilità dell’amministratore responsabile delle condotte che hanno data causa allo scioglimento del consiglio comunale conseguente a fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso o similare nel tessuto istituzionale locale, privando temporaneamente il predetto soggetto della possibilità di candidarsi nell’ambito di competizioni elettorali destinate a svolgersi nello stesso territorio regionale, rappresenta un rimedio di extrema ratio volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni che la misura dissolutoria ha inteso ovviare, e a salvaguardare così beni primari dell’intera collettività nazionale accanto alla sicurezza pubblica, la trasparenza e il buon andamento delle amministrazioni comunali nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, capaci di alimentare la ‘credibilità’ delle amministrazioni locali presso il pubblico e il rapporto di fiducia dei cittadini verso le istituzioni, beni compromessi o messi in pericolo, non solo dalla collusione tra amministratori locali e criminalità organizzata, ma anche dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile, secondo la scelta non irragionevolmente compiuta dal legislatore, con altri apparati preventivi o sanzionatori dell’ordinamento ”.
La normativa in questione, dunque, recependo il ‘disvalore etico’ di certe condotte, persegue la tutela del buon andamento dell’Amministrazione, con la quale si è inteso valorizzare la disciplina e l’onore richiesti a coloro che ricoprono funzioni pubbliche, non potendosi ammettere in alcun modo ombre sull’operato delle istituzioni a cui appartengono.
12. In definitiva, l’appello va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente condanna dell’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti costituite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità dell’appello in epigrafe indicato.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore di ciascuna delle parti resistenti costituite che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL NN LO OT, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
AM NO, Consigliere, Estensore
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| AM NO | OL NN LO OT |
IL SEGRETARIO