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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 52/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MARSEGLIA GIUSEPPE, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Partita_iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVFCR1000112 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2563/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SR (esercente attività di costruzione di edifici residenziali) ha proposto ricorso avverso l'atto n. TVFCR1000112 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari ha proceduto al recupero di credito di imposta relativo all'anno di imposta 2022, per un importo di Euro 41.733,26 oltre interessi e sanzioni, ritenuto illegittimo oggetto di compensazione in quanto inesistente.
Con unico motivo ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, eccesso di potere, falsa applicazione di norme, confermando la realità della attività di formazione svolta e, pertanto, la spettanza della agevolazione fiscale in tema di investimenti “Formazione 4.0” da cui è derivato il credito di imposta contestato.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza della pretesa.
Parte ricorrente ha depositato memorie , con le quali, tra l'altro ha eccepito la “nullità” della costituzione dell'Ufficio per omesso deposito dell'avviso di accertamento e della ricevuta pec di trasmissione dello stesso.
All'esito della udienza del 14.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte ritiene priva di alcun fondamento fattuale e giuridico la eccezione sollevata dalla ricorrente di asserita “nullità” della costituzione dell'Ufficio per omesso deposito dell'avviso di accertamento e della ricevuta pec di trasmissione dello stesso, ove solo si consideri che la medesima ricorrente indica la intervenuta ricezione della notifica a mezzo pec dell'accertamento in data 27.12.2024, altresì depositando in atti (come, peraltro, è onere del contribuente e non già dell'Ufficio, cui incombe solo la produzione del pvc, nella specie eseguita) copia dello stesso accertamento .
Tanto precisato, l'atto di recupero trova scaturigine nel pvc del 30.9.2024 ovvero nella attività di verifica svolta da funzionari della Agenzia delle Entrate di Bari, i quali, all'esito della documentazione esaminata, hanno escluso la realità della attività di formazione indicata come svolta e, pertanto, la spettanza della agevolazione fiscale in tema di investimenti “Formazione 4.0” da cui era derivato il credito di imposta, all'esito reso oggetto di recupero. Lo schema d'atto inviato dall'Ufficio non è stato oggetto di osservazioni da parte della contribuente, la cui mancata collaborazione ha, altresì, escluso il perfezionamento del contraddittorio precedente la adozione dell'atto impugnato (circostanza non indifferente, ove si consideri la preclusione all'utilizzo di documenti non esibiti e/o prodotti in sede endoprocedimentale).
L'iter procedimentale che ha dato luogo al recupero (e di cui la società aveva già contezza sin dal tempo della verifica da parte dell'Ufficio) è , ad ogni buon conto, ripreso nell'atto , sì da escludere qualsiasi difetto e/o carenza di motivazione ostativo all'esercizio del diritto di difesa (infatti ampiamente svolto nel ricorso).
Ne può ritenersi violato l'onere della prova gravante sulla Amministrazione Finanziaria laddove , come precisato dal giudice di legittimità, anche l'art. 7 DLgs n. 546/1992, siccome novellato con la introduzione del comma 5 bis, non stabilisce un onere diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le modifiche in materia di onere della prova da acclarare nella istruttoria in corso di giudizio (cfr. Cass. ord. nn. 31878 e 31880 del 21.10.2022, ord. n. 16493 del 13.6.2024).
Ciò posto, ad avviso di questa Corte le risultanze della attività di verifica ovvero le circostanze emerse nel corso della stessa inducono a ritenere legittimo e corretto il recupero del credito , da ritenersi inesistente in quanto ricondotto e riconducibile ad attività di formazione (investimento in attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, comma 46, Legge n. 205/2017) in verità non espletata.
In favore della superiore conclusione militano le circostanze evinte dalla disamina della documentazione acquisita o meno nel corso della verifica :
° Nel registro didattico non sono risultati riportati gli argomenti trattati, i riepiloghi analitici della attività formativa svolta e delle spese sostenute per la stessa;
° Non è stata rinvenuto il materiale didattico utilizzato per la formazione.
° Non sono risultati i nominativi dei formatori e/o tutor (ad eccezione della esibizione di una autodichiarazione in ordine alla attività asseritamente in tal senso svolta da parte di tal Nominativo_2, della quale, però, non è documentata la competenza specifica allo svolgimento dell'incarico).
° L'unico elemento a preteso conforto della attività di formazione svolta consiste nella relazione stilata dall'amministratore, comunque generica.
° I corsi di formazione avrebbero avuto ad oggetto la formazione in materia di digitalizzazione dei processi aziendali, cyber sicurezza , Big Data ed Analisi Dati , ma, senza decampare dalla mancanza di strumenti informatici specifici presso la azienda, risalta la indicazione tra i partecipanti di dipendenti aventi la qualifica di “operai, manovali” (circostanza che, in ogni caso, ammesso e non concesso l'effettivo svolgimento della attività di formazione, induce a ritenere questa concretamente non utilizzabile da parte dei predetti partecipanti .
° Nei registri didattici e delle presenze sono stati rinvenuti in alcuni giorni come partecipanti alla attività di formazione dipendenti in realtà risultati negli stessi giorni impegnati nella ordinaria attività lavorativa (cantieri in quel di Adelfia). ° La indicazione delle ore di formazione (3.158 su 10508 lavorative), porta alla individuazione di una attività didattica, ritenuta ingiustificabile ed effettivamente ingiustificata, vieppiù tenuto della qualifica della platea dei partecipanti rispetto all'oggetto dei corsi, pari quasi al 30% del monte ore lavorative.
° Le ore di formazione non sono risultate indicate nel libretto unico del lavoro.
Alla luce delle superiori emergenze, ciascuna di per sé e tutte complessivamente considerate, questa Corte ritiene, pertanto, di escludere l'intervenuto effettivo svolgimento della attività di formazione e, conseguentemente, della spettanza della agevolazione fiscale in tema di investimenti “Formazione 4.0” da cui è derivato il credito di imposta legittimamente contestato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bari il 14.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MARSEGLIA GIUSEPPE, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 704/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - Partita_iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVFCR1000112 REC.CREDITO.IMP 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2563/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SR (esercente attività di costruzione di edifici residenziali) ha proposto ricorso avverso l'atto n. TVFCR1000112 in epigrafe indicato, con il quale la Agenzia delle Entrate di Bari ha proceduto al recupero di credito di imposta relativo all'anno di imposta 2022, per un importo di Euro 41.733,26 oltre interessi e sanzioni, ritenuto illegittimo oggetto di compensazione in quanto inesistente.
Con unico motivo ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, eccesso di potere, falsa applicazione di norme, confermando la realità della attività di formazione svolta e, pertanto, la spettanza della agevolazione fiscale in tema di investimenti “Formazione 4.0” da cui è derivato il credito di imposta contestato.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI BARI, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato nonché la fondatezza della pretesa.
Parte ricorrente ha depositato memorie , con le quali, tra l'altro ha eccepito la “nullità” della costituzione dell'Ufficio per omesso deposito dell'avviso di accertamento e della ricevuta pec di trasmissione dello stesso.
All'esito della udienza del 14.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Corte ritiene priva di alcun fondamento fattuale e giuridico la eccezione sollevata dalla ricorrente di asserita “nullità” della costituzione dell'Ufficio per omesso deposito dell'avviso di accertamento e della ricevuta pec di trasmissione dello stesso, ove solo si consideri che la medesima ricorrente indica la intervenuta ricezione della notifica a mezzo pec dell'accertamento in data 27.12.2024, altresì depositando in atti (come, peraltro, è onere del contribuente e non già dell'Ufficio, cui incombe solo la produzione del pvc, nella specie eseguita) copia dello stesso accertamento .
Tanto precisato, l'atto di recupero trova scaturigine nel pvc del 30.9.2024 ovvero nella attività di verifica svolta da funzionari della Agenzia delle Entrate di Bari, i quali, all'esito della documentazione esaminata, hanno escluso la realità della attività di formazione indicata come svolta e, pertanto, la spettanza della agevolazione fiscale in tema di investimenti “Formazione 4.0” da cui era derivato il credito di imposta, all'esito reso oggetto di recupero. Lo schema d'atto inviato dall'Ufficio non è stato oggetto di osservazioni da parte della contribuente, la cui mancata collaborazione ha, altresì, escluso il perfezionamento del contraddittorio precedente la adozione dell'atto impugnato (circostanza non indifferente, ove si consideri la preclusione all'utilizzo di documenti non esibiti e/o prodotti in sede endoprocedimentale).
L'iter procedimentale che ha dato luogo al recupero (e di cui la società aveva già contezza sin dal tempo della verifica da parte dell'Ufficio) è , ad ogni buon conto, ripreso nell'atto , sì da escludere qualsiasi difetto e/o carenza di motivazione ostativo all'esercizio del diritto di difesa (infatti ampiamente svolto nel ricorso).
Ne può ritenersi violato l'onere della prova gravante sulla Amministrazione Finanziaria laddove , come precisato dal giudice di legittimità, anche l'art. 7 DLgs n. 546/1992, siccome novellato con la introduzione del comma 5 bis, non stabilisce un onere diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le modifiche in materia di onere della prova da acclarare nella istruttoria in corso di giudizio (cfr. Cass. ord. nn. 31878 e 31880 del 21.10.2022, ord. n. 16493 del 13.6.2024).
Ciò posto, ad avviso di questa Corte le risultanze della attività di verifica ovvero le circostanze emerse nel corso della stessa inducono a ritenere legittimo e corretto il recupero del credito , da ritenersi inesistente in quanto ricondotto e riconducibile ad attività di formazione (investimento in attività di ricerca e sviluppo ex art. 1, comma 46, Legge n. 205/2017) in verità non espletata.
In favore della superiore conclusione militano le circostanze evinte dalla disamina della documentazione acquisita o meno nel corso della verifica :
° Nel registro didattico non sono risultati riportati gli argomenti trattati, i riepiloghi analitici della attività formativa svolta e delle spese sostenute per la stessa;
° Non è stata rinvenuto il materiale didattico utilizzato per la formazione.
° Non sono risultati i nominativi dei formatori e/o tutor (ad eccezione della esibizione di una autodichiarazione in ordine alla attività asseritamente in tal senso svolta da parte di tal Nominativo_2, della quale, però, non è documentata la competenza specifica allo svolgimento dell'incarico).
° L'unico elemento a preteso conforto della attività di formazione svolta consiste nella relazione stilata dall'amministratore, comunque generica.
° I corsi di formazione avrebbero avuto ad oggetto la formazione in materia di digitalizzazione dei processi aziendali, cyber sicurezza , Big Data ed Analisi Dati , ma, senza decampare dalla mancanza di strumenti informatici specifici presso la azienda, risalta la indicazione tra i partecipanti di dipendenti aventi la qualifica di “operai, manovali” (circostanza che, in ogni caso, ammesso e non concesso l'effettivo svolgimento della attività di formazione, induce a ritenere questa concretamente non utilizzabile da parte dei predetti partecipanti .
° Nei registri didattici e delle presenze sono stati rinvenuti in alcuni giorni come partecipanti alla attività di formazione dipendenti in realtà risultati negli stessi giorni impegnati nella ordinaria attività lavorativa (cantieri in quel di Adelfia). ° La indicazione delle ore di formazione (3.158 su 10508 lavorative), porta alla individuazione di una attività didattica, ritenuta ingiustificabile ed effettivamente ingiustificata, vieppiù tenuto della qualifica della platea dei partecipanti rispetto all'oggetto dei corsi, pari quasi al 30% del monte ore lavorative.
° Le ore di formazione non sono risultate indicate nel libretto unico del lavoro.
Alla luce delle superiori emergenze, ciascuna di per sé e tutte complessivamente considerate, questa Corte ritiene, pertanto, di escludere l'intervenuto effettivo svolgimento della attività di formazione e, conseguentemente, della spettanza della agevolazione fiscale in tema di investimenti “Formazione 4.0” da cui è derivato il credito di imposta legittimamente contestato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La CGT 1 di Bari, Sezione 8:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Bari delle spese del giudizio, liquidate in Euro 7.000,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Bari il 14.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)