Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 52
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della costituzione dell'Ufficio per omesso deposito dell'avviso di accertamento e della ricevuta pec di trasmissione

    La Corte ritiene l'eccezione infondata, dato che la stessa ricorrente ha indicato la ricezione della notifica PEC e ha depositato copia dell'accertamento.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, eccesso di potere, falsa applicazione di norme

    La Corte ritiene che l'atto di recupero sia sufficientemente motivato e che l'iter procedimentale sia stato ripreso nell'atto stesso, escludendo vizi o carenze. Inoltre, le risultanze dell'attività di verifica hanno indotto a ritenere il recupero del credito legittimo e corretto, poiché riconducibile ad attività di formazione non effettivamente espletata.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 12/01/2026, n. 52
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari
    Numero : 52
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo