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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 05/01/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8378/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 522/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021003SC0000018020023 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6865/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28.03.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Benevento sez.3 RGA 522/2024 udienza del 21.03.2024 ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento avverso l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato per imposta di registro su sentenza, chiedendone l'annullamento, come si legge nella sentenza impugnata, per difetto di motivazione, lamentando, preliminarmente, l'omessa indicazione dell'aliquota posta a base dell'imposizione tributaria, nonché delle relative modalità di calcolo.
Il giudice di primo grado nel merito ha rilevato che << va evidenziato che, nell'atto impugnato, vi è espresso riferimento alla sentenza n. 1802/21 (della quale non era necessaria l'allegazione, attesa la conoscenza o conoscibilità della stessa in capo alla ricorrente, parte del giudizio), ed altrettanto espressa indicazione dei criteri di calcolo applicati e delle somme sulle quali l'imposta è stata calcolata.
Non si ravvisano, pertanto, vizi che possano rendere l'atto incomprensibile all'utente di media diligenza
Con il rigetto/accoglimento del ricorso sono state compensate le spese di lite/la parte ricorrente è stata condannata alle spese di lite per € 800,00 oltre accessori (R.F. 15%).
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania .
L'appellante eccepisce che la sentenza è errata per i seguenti motivi:
1) . «Error in iudicando» sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000
L'art. 7, co. 1, impone all'Amministrazione di esplicitare «i presupposti di fatto» e «le ragioni giuridiche
» dell'atto, allegando gli atti richiamati se non già conoscibili dal destinatario. L'art. 17 estende tali garanzie alla fase processuale. Eccepisce che la sentenza appellata si è limitata ad affermare che nell'atto «vi è espresso riferimento alla sentenza n. 1802/21», ritenendo superflua l'allegazione per via della “conoscibilità” da parte della contribuente. Questa motivazione – scarna e apodittica – contrasta con il principio, pacifico in Cassazione, secondo cui la semplice indicazione di data e numero di un provvedimento non vale a ritenere adempiuto l'onere motivazionale se il contribuente è costretto a procurarselo altrove, sopportandone tempi e costi (da Cass. 18532/2010 a Cass. 28095/2020; da ultimo, Cass. 15895/2021 e Cass. 18416/2022).
Ne deriva la dedotta nullità dell'avviso ai sensi dell'art. 7 Statuto e, per rinvio, dell'art. 52, co.
2-bis DPR
131/86, norma che replica testualmente il medesimo obbligo in materia d'imposta di registro.
2. Carenza (o contraddittorietà) della motivazione sull'eccepita illegittimità dell'avviso per omessa indicazione della metodologia di calcolo. L'avviso pretende € 48.766,00 di imposta, ma non indica: l'aliquota effettivamente applicata (vi è solo l'enunciazione del 3 %, senza dire perché); la base imponibile concreta, distinta per ciascun co-obbligato solidale;
la suddivisione delle diverse voci di condanna contenute nella sentenza (danno patrimoniale, non patrimoniale, interessi).
Il giudice ha reputato «sufficiente» il generico richiamo ai «criteri di calcolo», senza tuttavia verificare se tali criteri fossero effettivamente esposti nell'atto. La giurisprudenza richiede, al contrario, che – specie in presenza di sentenze complesse con più capi di condanna e pluralità di parti – l'Ufficio espliciti come è stata determinata la base imponibile e l'aliquota (Cass. 26340/2021). In mancanza, l'avviso non consente al contribuente di ricostruire la pretesa e di difendersi: l'inosservanza dell'art. 52 cit. e dell'art. 7 Statuto si traduce in vizio di motivazione rilevante sia in via amministrativa sia, se non sanato, in sede contenziosa (art. 36, co. 2, n. 4, D.Lgs 546/1992).
3. Violazione dell'art. 13 TUR (DPR 131/86) e del DPR 115/2002: termini e presupposti di registrazione delle sentenze di condanna per fatti di reato
Il terzo motivo si innesta sulla natura “penale-civilistica” della sentenza 1802/2021: condanna al risarcimento di danno da fatto costituente reato. Art. 13, co. 3, TUR (come riformato dal 2016) e art. 73, co.
2-ter, DPR
115/2002 stabiliscono che le sentenze di condanna per reato si registrano entro 30 giorni dal passaggio in giudicato, non dal deposito. Nel caso di specie è pacifico che la sentenza è stata impugnata (RG App. Napoli
1032/2022) e ne è stata sospesa l'efficacia esecutiva. L'avviso di liquidazione, emesso prima del giudicato,
è dunque intempestivo oltre che infondato: l'imposta non è ancora esigibile. Il giudice di primo grado ha ignorato del tutto questa contestazione, omettendo di esaminare un profilo decisivo;
ciò configura ulteriore vizio d'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., trasfuso nell'art. 36 D.Lgs 546/1992.
4. Nullità della sentenza appellata per motivazione apparente o incoerente (artt. 36 D.Lgs 546/1992 e 132
n. 4 c.p.c.)
L'apparato argomentativo della sentenza di primo grado si riduce alla formula:
«Non si ravvisano vizi che possano rendere l'atto incomprensibile all'utente di media diligenza».
Una locuzione siffatta, priva di specifico esame delle doglianze (mancata allegazione, termini di registrazione, calcolo dell'imposta, solidale responsabilità dei convenuti), integra – secondo la più recente giurisprudenza di legittimità sul “minimo costituzionale di motivazione” – un vizio di motivazione “apparente” idoneo a travolgere la decisione (ex multis Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass., Sez. U, 22232/2016).
L'errore in iudicando risulta accentuato dal contrasto fra la sentenza qui impugnata e la coeva sentenza
398/2024 della stessa CGT, che – sul medesimo avviso e nella medesima udienza – ha riconosciuto l'erroneità del valore attribuito dall'Ufficio all'imponibile in relazione a convenuti condannati solo fino alla concorrenza di € 300.000,00. Questo contrasto interno corrobora la tesi della ricorrente circa l'inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione svolta nel primo giudizio.
5. Omessa pronuncia sull'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
L'esistenza di un processo pendente di merito – Corte d'Appello di Napoli RG 1032/22 – le cui statuizioni sull'an e quantum del risarcimento influenzano direttamente la base imponibile dell'imposta di registro, imponeva la sospensione del giudizio tributario per pregiudizialità necessaria. L'omessa risposta del Collegio integra un ulteriore vizio di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per rifiuto implicito di giurisdizione in punto di coordinamento fra giudizi.
Conclude per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio e con condanna con attribuzione.
Si costituisce in giudizio la controparte che sostiene la infondatezza dell'appello in quanto Secondo l'Agenzia delle Entrate la sentenza di primo grado ‒ lungi dall'essere priva di ragionevolezza o di argomentazione ‒ chiarisce in modo lineare perché il ricorso originario sia stato respinto. I giudici hanno innanzitutto constatato che la costituzione in giudizio dell'Ufficio era formalmente corretta;
hanno poi rilevato che alcune doglianze documentali della contribuente erano formulate in modo generico, mentre le eccezioni sulle sanzioni risultavano tardive. Entrando nel merito, la Commissione ha richiamato l'articolo 37 del DPR 131/1986, norma secondo la quale gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile devono essere registrati anche se la decisione è stata impugnata o è ancora impugnabile: in tali casi l'imposta è dovuta subito e si effettua il conguaglio solo dopo il giudicato. Partendo da questo presupposto, la sentenza ha ritenuto pienamente motivato l'avviso di liquidazione perché in esso compaiono il numero e la data della decisione da registrare, le parti del giudizio, la base imponibile di un milione e trecentomila euro più interessi, l'aliquota del tre per cento, il calcolo dell'imposta dovuta e le spese di notifica: elementi considerati più che sufficienti a rendere comprensibile la pretesa a un contribuente di media diligenza.
L'Ufficio replica quindi che la doglianza sull'asserita omessa allegazione della sentenza non ha fondamento.
L'obbligo di cui all'articolo 7 dello Statuto del contribuente riguarda infatti gli atti di cui il destinatario non abbia già legale conoscenza;
qui, invece, la contribuente era parte di quel processo civile e dunque la sentenza le era agevolmente accessibile tramite la cancelleria, senza necessità che l'Amministrazione gliene inviasse copia. La Cassazione, in più pronunce recenti, ha stabilito che per gli avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro è sufficiente che vi siano la data e il numero della decisione, purché tali estremi consentano di individuare senza ricerche complesse il provvedimento da registrare.
Un altro punto toccato dall'appellante riguarda la solidarietà del debito e la presunta erroneità del calcolo, poiché nella sentenza vi sarebbero condanne differenziate tra i vari convenuti. L'Ufficio osserva che l'imposta di registro, per espressa previsione dell'articolo 57 dello stesso DPR 131, grava solidalmente su tutte le parti processuali: l'avviso può perciò essere notificato a ciascuna di esse per l'intero ammontare. Eventuali ripartizioni interne o conguagli saranno possibili in un secondo momento, ma ciò non incide sulla legittimità immediata dell'atto. Peraltro ‒ sottolinea l'Agenzia ‒ questo profilo non era stato sviluppato in primo grado e, in base all'articolo 57 del decreto legislativo 546/1992, non può essere introdotto ex novo soltanto in appello.
Quanto alla pendenza dell'impugnazione civile dinanzi alla Corte d'Appello, l'Ufficio sostiene che non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tecnica tale da imporre la sospensione del giudizio tributario. Proprio la disposizione citata dall'appellante, l'articolo 37, impone di registrare l'atto anche se impugnato, differendo a un momento successivo l'eventuale conguaglio;
la sospensione sarebbe dunque in contrasto con la lettera stessa della norma impositiva.
In definitiva, per l'Amministrazione la sentenza di primo grado supera pienamente il necessario “grado minimo costituzionale” di motivazione: individua la norma applicabile, illustra le ragioni per cui l'avviso è ritenuto completo e respinge le doglianze dell'allora ricorrente. L'avviso, dal canto suo, indica i presupposti di fatto e di diritto, rispetta il dettato dell'articolo 54, quinto comma, del DPR 131/1986, e ha permesso alla contribuente di articolare la propria difesa, come dimostra lo stesso contenzioso instaurato. Tutto ciò porta l'Ufficio a chiedere la conferma integrale della decisione impugnata e la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Con ordinanza di questa Corte è stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La controversia riguarda la legittimità dell'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'imposta di registro relativa alla sentenza n. 1802/2021 del Tribunale di Benevento. Tale pronuncia ha condannato gli originari convenuti al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni in favore dello IACP di Benevento. La sentenza di primo grado è stata impugnata e pende tuttora il relativo giudizio innanzi alla
Corte di Appello di Napoli.
Occorre premettere che, per espressa previsione normativa, le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sono soggette a un regime speciale di registrazione. L'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) dispone che “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: (…) d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”
A sua volta, l'art. 73, comma 2-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che “la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi”
L'appellante ha eccepito che la sentenza oggetto di registrazione rientra proprio in questa fattispecie, e che pertanto l'avviso emesso dall'Ufficio prima del passaggio in giudicato della decisione è illegittimo.
La fondatezza di tale doglianza risulta confermata dal contenuto stesso della sentenza n. 1802/2021. In essa il Tribunale, dopo aver ricostruito i precedenti penali a carico dei convenuti, evidenzia che essi furono imputati “per reati di associazione per delinquere, falso e truffa in danno dell'Ente IACP” e che, a seguito della definizione del procedimento penale, “le statuizioni civili adottate in sede penale e relative al fatto oggetto dell'accertamento penale devono ritenersi non più revocabili e coperte da giudicato”. La medesima sentenza sottolinea che la responsabilità civile dei convenuti discende dalle condotte illecite accertate in sede penale, con conseguente condanna “al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell'Ente danneggiato”.
È dunque incontestabile che si tratti di sentenza di condanna al risarcimento di danni derivanti da fatti costituenti reato. Ne consegue che trova applicazione il regime speciale previsto dagli artt. 59, comma 1, lett. d), TUR e 73, comma 2-ter, DPR 115/2002, che impongono la registrazione a debito e rinviano l'effettiva riscossione all'eventuale recupero nei confronti del soggetto condannato, solo dopo la definitività della decisione.
In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 186/2023, la quale ha precisato che la ratio della norma risiede nell'esigenza di non gravare il soggetto danneggiato dal reato di ulteriori spese, trattandosi di una previsione ispirata a ragioni “etico-morali”, oltre che di certezza dei rapporti giuridici, posto che la registrazione deve avvenire soltanto dopo il passaggio in giudicato.
Ne deriva che l'avviso impugnato è stato emesso in violazione della disciplina normativa e deve essere annullato dal momento che la sentenza oggetto di registrazione non era passata in giudicato stante la pendenza del giudizio di appello presso la Corte di Appello di Napoli..
La fondatezza di questa eccezione consente di definire il giudizio sulla base della motivazione più liquida, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello, che risultano superflui ai fini della decisione.
In conclusione l'appello del contribuente deve essere accolto , con riforma della sentenza appellata, accoglimento dell'originale ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
La particolarità della questione trattata giustifica òa compemsazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, OR
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8378/2024 depositato il 13/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 522/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BENEVENTO sez. 3 e pubblicata il 19/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2021003SC0000018020023 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6865/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da verbale di udienza
Resistente/Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 28.03.2024 la Corte di Giustizia di 1° Grado di Benevento sez.3 RGA 522/2024 udienza del 21.03.2024 ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento avverso l'avviso di liquidazione in epigrafe indicato per imposta di registro su sentenza, chiedendone l'annullamento, come si legge nella sentenza impugnata, per difetto di motivazione, lamentando, preliminarmente, l'omessa indicazione dell'aliquota posta a base dell'imposizione tributaria, nonché delle relative modalità di calcolo.
Il giudice di primo grado nel merito ha rilevato che << va evidenziato che, nell'atto impugnato, vi è espresso riferimento alla sentenza n. 1802/21 (della quale non era necessaria l'allegazione, attesa la conoscenza o conoscibilità della stessa in capo alla ricorrente, parte del giudizio), ed altrettanto espressa indicazione dei criteri di calcolo applicati e delle somme sulle quali l'imposta è stata calcolata.
Non si ravvisano, pertanto, vizi che possano rendere l'atto incomprensibile all'utente di media diligenza
Con il rigetto/accoglimento del ricorso sono state compensate le spese di lite/la parte ricorrente è stata condannata alle spese di lite per € 800,00 oltre accessori (R.F. 15%).
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla contribuente con atto di appello notificato a mezzo pec alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania .
L'appellante eccepisce che la sentenza è errata per i seguenti motivi:
1) . «Error in iudicando» sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 17 della L. 212/2000
L'art. 7, co. 1, impone all'Amministrazione di esplicitare «i presupposti di fatto» e «le ragioni giuridiche
» dell'atto, allegando gli atti richiamati se non già conoscibili dal destinatario. L'art. 17 estende tali garanzie alla fase processuale. Eccepisce che la sentenza appellata si è limitata ad affermare che nell'atto «vi è espresso riferimento alla sentenza n. 1802/21», ritenendo superflua l'allegazione per via della “conoscibilità” da parte della contribuente. Questa motivazione – scarna e apodittica – contrasta con il principio, pacifico in Cassazione, secondo cui la semplice indicazione di data e numero di un provvedimento non vale a ritenere adempiuto l'onere motivazionale se il contribuente è costretto a procurarselo altrove, sopportandone tempi e costi (da Cass. 18532/2010 a Cass. 28095/2020; da ultimo, Cass. 15895/2021 e Cass. 18416/2022).
Ne deriva la dedotta nullità dell'avviso ai sensi dell'art. 7 Statuto e, per rinvio, dell'art. 52, co.
2-bis DPR
131/86, norma che replica testualmente il medesimo obbligo in materia d'imposta di registro.
2. Carenza (o contraddittorietà) della motivazione sull'eccepita illegittimità dell'avviso per omessa indicazione della metodologia di calcolo. L'avviso pretende € 48.766,00 di imposta, ma non indica: l'aliquota effettivamente applicata (vi è solo l'enunciazione del 3 %, senza dire perché); la base imponibile concreta, distinta per ciascun co-obbligato solidale;
la suddivisione delle diverse voci di condanna contenute nella sentenza (danno patrimoniale, non patrimoniale, interessi).
Il giudice ha reputato «sufficiente» il generico richiamo ai «criteri di calcolo», senza tuttavia verificare se tali criteri fossero effettivamente esposti nell'atto. La giurisprudenza richiede, al contrario, che – specie in presenza di sentenze complesse con più capi di condanna e pluralità di parti – l'Ufficio espliciti come è stata determinata la base imponibile e l'aliquota (Cass. 26340/2021). In mancanza, l'avviso non consente al contribuente di ricostruire la pretesa e di difendersi: l'inosservanza dell'art. 52 cit. e dell'art. 7 Statuto si traduce in vizio di motivazione rilevante sia in via amministrativa sia, se non sanato, in sede contenziosa (art. 36, co. 2, n. 4, D.Lgs 546/1992).
3. Violazione dell'art. 13 TUR (DPR 131/86) e del DPR 115/2002: termini e presupposti di registrazione delle sentenze di condanna per fatti di reato
Il terzo motivo si innesta sulla natura “penale-civilistica” della sentenza 1802/2021: condanna al risarcimento di danno da fatto costituente reato. Art. 13, co. 3, TUR (come riformato dal 2016) e art. 73, co.
2-ter, DPR
115/2002 stabiliscono che le sentenze di condanna per reato si registrano entro 30 giorni dal passaggio in giudicato, non dal deposito. Nel caso di specie è pacifico che la sentenza è stata impugnata (RG App. Napoli
1032/2022) e ne è stata sospesa l'efficacia esecutiva. L'avviso di liquidazione, emesso prima del giudicato,
è dunque intempestivo oltre che infondato: l'imposta non è ancora esigibile. Il giudice di primo grado ha ignorato del tutto questa contestazione, omettendo di esaminare un profilo decisivo;
ciò configura ulteriore vizio d'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., trasfuso nell'art. 36 D.Lgs 546/1992.
4. Nullità della sentenza appellata per motivazione apparente o incoerente (artt. 36 D.Lgs 546/1992 e 132
n. 4 c.p.c.)
L'apparato argomentativo della sentenza di primo grado si riduce alla formula:
«Non si ravvisano vizi che possano rendere l'atto incomprensibile all'utente di media diligenza».
Una locuzione siffatta, priva di specifico esame delle doglianze (mancata allegazione, termini di registrazione, calcolo dell'imposta, solidale responsabilità dei convenuti), integra – secondo la più recente giurisprudenza di legittimità sul “minimo costituzionale di motivazione” – un vizio di motivazione “apparente” idoneo a travolgere la decisione (ex multis Cass., Sez. U, 8053/2014; Cass., Sez. U, 22232/2016).
L'errore in iudicando risulta accentuato dal contrasto fra la sentenza qui impugnata e la coeva sentenza
398/2024 della stessa CGT, che – sul medesimo avviso e nella medesima udienza – ha riconosciuto l'erroneità del valore attribuito dall'Ufficio all'imponibile in relazione a convenuti condannati solo fino alla concorrenza di € 300.000,00. Questo contrasto interno corrobora la tesi della ricorrente circa l'inadeguatezza dell'istruttoria e della motivazione svolta nel primo giudizio.
5. Omessa pronuncia sull'istanza di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
L'esistenza di un processo pendente di merito – Corte d'Appello di Napoli RG 1032/22 – le cui statuizioni sull'an e quantum del risarcimento influenzano direttamente la base imponibile dell'imposta di registro, imponeva la sospensione del giudizio tributario per pregiudizialità necessaria. L'omessa risposta del Collegio integra un ulteriore vizio di nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per rifiuto implicito di giurisdizione in punto di coordinamento fra giudizi.
Conclude per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio e con condanna con attribuzione.
Si costituisce in giudizio la controparte che sostiene la infondatezza dell'appello in quanto Secondo l'Agenzia delle Entrate la sentenza di primo grado ‒ lungi dall'essere priva di ragionevolezza o di argomentazione ‒ chiarisce in modo lineare perché il ricorso originario sia stato respinto. I giudici hanno innanzitutto constatato che la costituzione in giudizio dell'Ufficio era formalmente corretta;
hanno poi rilevato che alcune doglianze documentali della contribuente erano formulate in modo generico, mentre le eccezioni sulle sanzioni risultavano tardive. Entrando nel merito, la Commissione ha richiamato l'articolo 37 del DPR 131/1986, norma secondo la quale gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile devono essere registrati anche se la decisione è stata impugnata o è ancora impugnabile: in tali casi l'imposta è dovuta subito e si effettua il conguaglio solo dopo il giudicato. Partendo da questo presupposto, la sentenza ha ritenuto pienamente motivato l'avviso di liquidazione perché in esso compaiono il numero e la data della decisione da registrare, le parti del giudizio, la base imponibile di un milione e trecentomila euro più interessi, l'aliquota del tre per cento, il calcolo dell'imposta dovuta e le spese di notifica: elementi considerati più che sufficienti a rendere comprensibile la pretesa a un contribuente di media diligenza.
L'Ufficio replica quindi che la doglianza sull'asserita omessa allegazione della sentenza non ha fondamento.
L'obbligo di cui all'articolo 7 dello Statuto del contribuente riguarda infatti gli atti di cui il destinatario non abbia già legale conoscenza;
qui, invece, la contribuente era parte di quel processo civile e dunque la sentenza le era agevolmente accessibile tramite la cancelleria, senza necessità che l'Amministrazione gliene inviasse copia. La Cassazione, in più pronunce recenti, ha stabilito che per gli avvisi di liquidazione relativi all'imposta di registro è sufficiente che vi siano la data e il numero della decisione, purché tali estremi consentano di individuare senza ricerche complesse il provvedimento da registrare.
Un altro punto toccato dall'appellante riguarda la solidarietà del debito e la presunta erroneità del calcolo, poiché nella sentenza vi sarebbero condanne differenziate tra i vari convenuti. L'Ufficio osserva che l'imposta di registro, per espressa previsione dell'articolo 57 dello stesso DPR 131, grava solidalmente su tutte le parti processuali: l'avviso può perciò essere notificato a ciascuna di esse per l'intero ammontare. Eventuali ripartizioni interne o conguagli saranno possibili in un secondo momento, ma ciò non incide sulla legittimità immediata dell'atto. Peraltro ‒ sottolinea l'Agenzia ‒ questo profilo non era stato sviluppato in primo grado e, in base all'articolo 57 del decreto legislativo 546/1992, non può essere introdotto ex novo soltanto in appello.
Quanto alla pendenza dell'impugnazione civile dinanzi alla Corte d'Appello, l'Ufficio sostiene che non vi è alcun rapporto di pregiudizialità tecnica tale da imporre la sospensione del giudizio tributario. Proprio la disposizione citata dall'appellante, l'articolo 37, impone di registrare l'atto anche se impugnato, differendo a un momento successivo l'eventuale conguaglio;
la sospensione sarebbe dunque in contrasto con la lettera stessa della norma impositiva.
In definitiva, per l'Amministrazione la sentenza di primo grado supera pienamente il necessario “grado minimo costituzionale” di motivazione: individua la norma applicabile, illustra le ragioni per cui l'avviso è ritenuto completo e respinge le doglianze dell'allora ricorrente. L'avviso, dal canto suo, indica i presupposti di fatto e di diritto, rispetta il dettato dell'articolo 54, quinto comma, del DPR 131/1986, e ha permesso alla contribuente di articolare la propria difesa, come dimostra lo stesso contenzioso instaurato. Tutto ciò porta l'Ufficio a chiedere la conferma integrale della decisione impugnata e la condanna dell'appellante alle spese del grado.
Con ordinanza di questa Corte è stata rigettata l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
All'udienza del 14.11.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
La controversia riguarda la legittimità dell'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per l'imposta di registro relativa alla sentenza n. 1802/2021 del Tribunale di Benevento. Tale pronuncia ha condannato gli originari convenuti al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni in favore dello IACP di Benevento. La sentenza di primo grado è stata impugnata e pende tuttora il relativo giudizio innanzi alla
Corte di Appello di Napoli.
Occorre premettere che, per espressa previsione normativa, le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sono soggette a un regime speciale di registrazione. L'art. 59, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) dispone che “si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: (…) d) le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”
A sua volta, l'art. 73, comma 2-ter, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 stabilisce che “la registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi”
L'appellante ha eccepito che la sentenza oggetto di registrazione rientra proprio in questa fattispecie, e che pertanto l'avviso emesso dall'Ufficio prima del passaggio in giudicato della decisione è illegittimo.
La fondatezza di tale doglianza risulta confermata dal contenuto stesso della sentenza n. 1802/2021. In essa il Tribunale, dopo aver ricostruito i precedenti penali a carico dei convenuti, evidenzia che essi furono imputati “per reati di associazione per delinquere, falso e truffa in danno dell'Ente IACP” e che, a seguito della definizione del procedimento penale, “le statuizioni civili adottate in sede penale e relative al fatto oggetto dell'accertamento penale devono ritenersi non più revocabili e coperte da giudicato”. La medesima sentenza sottolinea che la responsabilità civile dei convenuti discende dalle condotte illecite accertate in sede penale, con conseguente condanna “al pagamento di somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell'Ente danneggiato”.
È dunque incontestabile che si tratti di sentenza di condanna al risarcimento di danni derivanti da fatti costituenti reato. Ne consegue che trova applicazione il regime speciale previsto dagli artt. 59, comma 1, lett. d), TUR e 73, comma 2-ter, DPR 115/2002, che impongono la registrazione a debito e rinviano l'effettiva riscossione all'eventuale recupero nei confronti del soggetto condannato, solo dopo la definitività della decisione.
In tal senso si è espressa anche l'Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 186/2023, la quale ha precisato che la ratio della norma risiede nell'esigenza di non gravare il soggetto danneggiato dal reato di ulteriori spese, trattandosi di una previsione ispirata a ragioni “etico-morali”, oltre che di certezza dei rapporti giuridici, posto che la registrazione deve avvenire soltanto dopo il passaggio in giudicato.
Ne deriva che l'avviso impugnato è stato emesso in violazione della disciplina normativa e deve essere annullato dal momento che la sentenza oggetto di registrazione non era passata in giudicato stante la pendenza del giudizio di appello presso la Corte di Appello di Napoli..
La fondatezza di questa eccezione consente di definire il giudizio sulla base della motivazione più liquida, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello, che risultano superflui ai fini della decisione.
In conclusione l'appello del contribuente deve essere accolto , con riforma della sentenza appellata, accoglimento dell'originale ricorso e annullamento dell'atto impugnato.
La particolarità della questione trattata giustifica òa compemsazione delle spese di lite dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese.