Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01039/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2020, proposto da
Acque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Eugenio Bruti Liberati in Milano, via G. Serbelloni n. 7;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
MI DO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- dell’Allegato A alla medesima, recante “Modifiche e integrazioni all’Allegato A alla deliberazione 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR”;
- dell’Allegato B alla medesima, recante “Misure di tutela a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;
- di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2026 il dott. BE Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società Acque S.p.A. ha impugnato la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente n. 547/2019/R/IDR del 17 dicembre 2019, pubblicata sul sito internet dell’Autorità il 19 dicembre 2019, avente per oggetto “integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e diposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, sollevando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.
In data 27/01/2026 ha depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse a spese compensate.
L’ARERA con dichiarazione depositata in data 17/02/2026 non si oppone alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
All’udienza del 20 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
3. L’accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE LE ZI, Presidente
BE Di AR, Consigliere, Estensore
AM IG, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE Di AR | TE LE ZI |
IL SEGRETARIO