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Decreto 15 aprile 2025
Decreto 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/'01, mod. dal d.l. n. 83/'12, conv. in l. n. 134/'12)
Proc n. 1315/2024 v.g.
DECRETO
letto il ricorso depositato in data 14.12.2024 nell'interesse di in Parte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Scaffidi Muta;
visti gli atti;
considerato che il ricorso risulta tempestivamente proposto, in quanto il giudizio presupposto si è concluso con sentenza del 07.11.2024, notificata il 09.11.2024;
rilevato che il giudizio presupposto, instaurato con atto di citazione notificato il 16.04.2013 e definito con sentenza del Tribunale di Patti, pubblicata il 07.11.2024, ha avuto la durata di 11 anni, 6 mesi e
21 giorni;
rilevato che dalla suddetta durata deve essere detratto il periodo intercorrente tra l'udienza in cui è stata dichiarata l'interruzione (28.09.2023) ed il deposito del ricorso in riassunzione (23.12.2023), per complessivi 2 mesi e 25 giorni;
considerato che la durata ragionevole della causa è fissata per il primo grada di giudizio in tre anni;
che, pertanto, il giudizio ha avuto una durata irragionevole di 8 anni ed una frazione di anno inferiore a sei mesi;
ritenuto che, tenuto conto della natura della controversia, della entità del ritardo e dell'esito del giudizio, la liquidazione può essere operata in ragione di € 420,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così pure riconosciuto forfettariamente un minimo incremento per il ritardo ulteriore rispetto ai termini di cui all'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, l. 89/2001;
ritenuto che la somma spettante complessivamente alla società ricorrente è pari ad Euro 3.360,00;
ritenuto che su detta somma riconosciuta a titolo di indennizzo vanno calcolati gli interessi legali;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M. 55/2014 stante la natura monitoria del procedimento;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E
al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza dilazione, della Controparte_1
somma di euro 3.360,00 in favore di a titolo di equa riparazione in Parte_1
relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda ex L. 89/2001 al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in euro 192,10 per spese ed euro 370,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
A U T O R I Z Z A
in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A
alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l. 89/'01, e succ. modifiche.
Così deciso il 15.4.2025
Il magistrato designato
Dott. A. Zappalà
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/'01, mod. dal d.l. n. 83/'12, conv. in l. n. 134/'12)
Proc n. 1315/2024 v.g.
DECRETO
letto il ricorso depositato in data 14.12.2024 nell'interesse di in Parte_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore, P.IVA. , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Scaffidi Muta;
visti gli atti;
considerato che il ricorso risulta tempestivamente proposto, in quanto il giudizio presupposto si è concluso con sentenza del 07.11.2024, notificata il 09.11.2024;
rilevato che il giudizio presupposto, instaurato con atto di citazione notificato il 16.04.2013 e definito con sentenza del Tribunale di Patti, pubblicata il 07.11.2024, ha avuto la durata di 11 anni, 6 mesi e
21 giorni;
rilevato che dalla suddetta durata deve essere detratto il periodo intercorrente tra l'udienza in cui è stata dichiarata l'interruzione (28.09.2023) ed il deposito del ricorso in riassunzione (23.12.2023), per complessivi 2 mesi e 25 giorni;
considerato che la durata ragionevole della causa è fissata per il primo grada di giudizio in tre anni;
che, pertanto, il giudizio ha avuto una durata irragionevole di 8 anni ed una frazione di anno inferiore a sei mesi;
ritenuto che, tenuto conto della natura della controversia, della entità del ritardo e dell'esito del giudizio, la liquidazione può essere operata in ragione di € 420,00 ad anno o frazione di anno superiore a sei mesi, così pure riconosciuto forfettariamente un minimo incremento per il ritardo ulteriore rispetto ai termini di cui all'art. 2 bis, comma 1, secondo periodo, l. 89/2001;
ritenuto che la somma spettante complessivamente alla società ricorrente è pari ad Euro 3.360,00;
ritenuto che su detta somma riconosciuta a titolo di indennizzo vanno calcolati gli interessi legali;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M. 55/2014 stante la natura monitoria del procedimento;
ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E
al , in persona del legale rappresentante, il pagamento, senza dilazione, della Controparte_1
somma di euro 3.360,00 in favore di a titolo di equa riparazione in Parte_1
relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda ex L. 89/2001 al soddisfo e le spese della presente procedura, liquidate in euro 192,10 per spese ed euro 370,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge, di cui dispone la distrazione in favore del procuratore anticipatario.
A U T O R I Z Z A
in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A
alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l. 89/'01, e succ. modifiche.
Così deciso il 15.4.2025
Il magistrato designato
Dott. A. Zappalà