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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/03/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24134/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 24134 r.g. 2022, avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro di fatto a tempo pieno (a fronte di un contratto di lavoro a tempo parziale), con condanna al pagamento del lavoro supplementare, del lavoro straordinario, domenicale e festivo nonché dell'indennità sostituiva delle ferie non dovute e dei permessi non fruiti, nonché al pagamento delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto (Avv. Gianni Di Stefano e Abogado Gian Marco Di
Stefano) e in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Controparte_1
Luisa Cicchetti);
rilevato che all'esito della compiuta istruttoria non risulta dimostrata la fondatezza delle pretese svolte da parte ricorrente, atteso che le stesse sono basate sullo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario il cui svolgimento non è emerso,
rilevato infatti che il periodo per cui è causa, dal 23.6.2020 al 19.8.2021 l'attività di ristorazione è stato oggetto nel periodo pandemico, in ragione di esigenze di contenimento del virus Covid-19, , di atti normativi che hanno imposto da chiusura totale o parziale dei locali e con riduzione degli orari di apertura nonché con limitazioni inerenti anche l'attviità stessa, consentendo in alcuni periodi il solo asporto;
rilevato che nel periodo in esame la parte datoriale ha dimostrato l'avvenuta chiusura dei locali con fruizione della cassa integrazione dei dipendenti (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte resistente);
rilevato che i testi e colleghi del ricorrente, hanno Testimone_1 Tes_2 confermato la fruizione della cassa integrazione, la teste precisando inoltre che Tes_1 nel periodo per cui è causa si lavorava solo ad ora di pranzo con chiusura alle ore 18.00;
rilevato che l'altro teste, fratello di parte ricorrente, ha comunque riferito di andarlo a riprendere sul luogo di lavoro da una a tre volte a settimana, e peraltro la su deposizione, in ogni caso piuttosto imprecisa nei contenuti, è comunque limitata a quei giorni;
pagina 1 di 2 rilevato che dal compendio delle prove testimoniali, dianzi riportate e complessivamente considerate, non emerge alcuna prova in rodine allo svolgimento di un lavoro a tempo pieno nel periodo per cui è causa;
rilevato che parte ricorrente ha dedotto di aver percepito una paga mensile pari a 1800 euro (cfr. pag. 1 del ricorso, ultima riga); ritenuto che, in assenza di alcuna prova in ordine all'asserito svolgimento di lavoro supplementare, detto importo appare congruo anche in riferimento al lavoro domenicale e festivo;
rilevato che al mancato accertamento di tutto quanto sopra precede consegue l'insussistenza del diritto del ricorrente alle connesse differenze retributive per mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto, anche in relazione alle refluenze sugli istituti indiretti e su emolumenti già percepiti;
rilevato conseguentemente che dalla piena infondatezza del ricorso consegue il rigetto integrale dello stesso;
rilevato che la peculiarità della vicenda umana e processuale impone la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 6 marzo 2025
Il G.L.
P. Farina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 24134 r.g. 2022, avente ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro di fatto a tempo pieno (a fronte di un contratto di lavoro a tempo parziale), con condanna al pagamento del lavoro supplementare, del lavoro straordinario, domenicale e festivo nonché dell'indennità sostituiva delle ferie non dovute e dei permessi non fruiti, nonché al pagamento delle mensilità aggiuntive e del trattamento di fine rapporto (Avv. Gianni Di Stefano e Abogado Gian Marco Di
Stefano) e in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv. Controparte_1
Luisa Cicchetti);
rilevato che all'esito della compiuta istruttoria non risulta dimostrata la fondatezza delle pretese svolte da parte ricorrente, atteso che le stesse sono basate sullo svolgimento di lavoro supplementare e straordinario il cui svolgimento non è emerso,
rilevato infatti che il periodo per cui è causa, dal 23.6.2020 al 19.8.2021 l'attività di ristorazione è stato oggetto nel periodo pandemico, in ragione di esigenze di contenimento del virus Covid-19, , di atti normativi che hanno imposto da chiusura totale o parziale dei locali e con riduzione degli orari di apertura nonché con limitazioni inerenti anche l'attviità stessa, consentendo in alcuni periodi il solo asporto;
rilevato che nel periodo in esame la parte datoriale ha dimostrato l'avvenuta chiusura dei locali con fruizione della cassa integrazione dei dipendenti (cfr. doc. 3 del fascicolo di parte resistente);
rilevato che i testi e colleghi del ricorrente, hanno Testimone_1 Tes_2 confermato la fruizione della cassa integrazione, la teste precisando inoltre che Tes_1 nel periodo per cui è causa si lavorava solo ad ora di pranzo con chiusura alle ore 18.00;
rilevato che l'altro teste, fratello di parte ricorrente, ha comunque riferito di andarlo a riprendere sul luogo di lavoro da una a tre volte a settimana, e peraltro la su deposizione, in ogni caso piuttosto imprecisa nei contenuti, è comunque limitata a quei giorni;
pagina 1 di 2 rilevato che dal compendio delle prove testimoniali, dianzi riportate e complessivamente considerate, non emerge alcuna prova in rodine allo svolgimento di un lavoro a tempo pieno nel periodo per cui è causa;
rilevato che parte ricorrente ha dedotto di aver percepito una paga mensile pari a 1800 euro (cfr. pag. 1 del ricorso, ultima riga); ritenuto che, in assenza di alcuna prova in ordine all'asserito svolgimento di lavoro supplementare, detto importo appare congruo anche in riferimento al lavoro domenicale e festivo;
rilevato che al mancato accertamento di tutto quanto sopra precede consegue l'insussistenza del diritto del ricorrente alle connesse differenze retributive per mensilità aggiuntive e trattamento di fine rapporto, anche in relazione alle refluenze sugli istituti indiretti e su emolumenti già percepiti;
rilevato conseguentemente che dalla piena infondatezza del ricorso consegue il rigetto integrale dello stesso;
rilevato che la peculiarità della vicenda umana e processuale impone la compensazione integrale delle spese di lite;
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, e disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 6 marzo 2025
Il G.L.
P. Farina
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