Decreto cautelare 6 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 8140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8140 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08140/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06244/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6244 del 2024, proposto da
LL FR, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale “OR IA, rappresentato e difeso dall’avvocato Oronzo Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, piazza Giacomo Matteotti n. 7;
contro
Comune di Cellole, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Nicola Caccavale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, via A. D’Isernia n. 24 presso lo studio legale Limongelli;
nei confronti
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
a) della determinazione dell’Area Affari Generali del Comune di Cellole n. 122 del 28 novembre 2024, avente a oggetto “ Revoca autorizzazione amministrativa n. 243 del 01.06.1994 ed autorizzazione sanitaria nr. 5/96. Cessazione attività e chiusura locali ”;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto e degli interessi legittimi del ricorrente, ivi inclusi l’atto di avvio del procedimento notificato il 5 novembre 2024, la nota prot. n. 40360 del 22 ottobre 2024 e la Relazione di servizio prot. n. 44709/2024, tutti menzionati nel provvedimento impugnato sub a);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cellole;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 la dott.ssa IA LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento, il Comune di Cellole ha disposto:
- la revoca dell’autorizzazione amministrativa n. 243 del 1° giugno 1994 per attività di ristorante-pizzeria e dell’autorizzazione sanitaria n. 5 del 3 aprile 1996 per la vendita di surgelati, rilasciate in relazione all’attività commerciale “Ristorante - Bar Pizzeria OR IA;
- la cessazione ad horas dell’esercizio della medesima attività commerciale.
Il provvedimento si fonda sulla seguente motivazione:
- “ in data 22.11.2023 a seguito di un controllo presso l’attività commerciale innanzi indicata, il [ricorrente] conduttore dell’immobile di proprietà della Regione Campania ex E.R.S.A.C. - Regione Campania Ufficio Demanio e Patrimonio non esibiva il relativo contratto di locazione ”;
- “ il Comando Polizia Municipale con nota prot. 40360 del 22.10.2024 notificava al [ricorrente] l’invito a esibire il contratto di locazione con l’E.R.S.A.C. e relativo ai locali dove viene esercitata l’attività commerciale denominata Ristorante - Bar - Pizzeria OR MA ”, tuttavia “ alcun contratto relativo al periodo di riferimento è stato esibito dal [ricorrente] , ragion per cui si esercita l’attività in un immobile sine titulo ”;
- “ il [ricorrente] ha provveduto a depositare con nota del 28.10.2024 un contratto di concessione in uso ampiamente scaduto in quanto lo stesso risulta essere stato stipulato con l’E.r.s.a.c. (Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania) … in data 22.12.2005 registrato in data 13.01.2006 per la durata triennale, con espressa esclusione di ogni proroga tacita ”.
Avverso il provvedimento, il ricorrente muove le seguenti censure:
a) violazione dell’articolo 149, comma 9, lettera e), della legge regionale 21 aprile 2020, n. 7, atteso che la norma andrebbe letta nel senso di richiedere non già la disponibilità “giuridica”, bensì la “ effettiva e materiale disponibilità del locale ” (pagina 4 del ricorso);
b) violazione degli articoli 7 e 10- bis della legge n. 241 del 1990, per non avere l’Amministrazione “ in alcun modo valutato e riscontrato le osservazioni e i documenti presentati dal ricorrente in data 14.11.2024, nonostante gli stessi avessero ad oggetto proprio la sussistenza della effettiva disponibilità del locale e l’irrilevanza giuridica, ai fini dell’atto impugnato, della scadenza del contratto ”.
Il ricorso è infondato.
Il richiamato articolo 149 ( Vigilanza e sanzioni per le attività di somministrazione di alimenti e bevande ), comma 9, lettera e), della legge regionale n. 7 del 2020 ( Testo Unico sul commercio ) dispone che “ I titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione decadono quando: … e) viene meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non viene richiesta, nei casi previsti, da parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza ”.
La Sezione si è già espressa in relazione a una fattispecie analoga, affermando quanto segue:
“ In riferimento alla necessaria disponibilità del locale ove svolgere l’attività commerciale, parte della giurisprudenza amministrativa, richiamata anche da parte ricorrente, ritiene che il Legislatore, richiedendo la "disponibilità" dei locali necessari ad esercire l’attività autorizzata, abbia voluto indicare che la stessa non possa svolgersi in condizioni di obiettiva precarietà, ma che sia invece necessario verificare l’esistenza di una situazione tale da consentire una stabile disponibilità dei locali stessi; e ciò indipendentemente dal titolo, reale o obbligatorio, in base al quale l’immobile sia materialmente detenuto (cfr. T.R.G.A., Trentino Alto Adige, Trento, 13 maggio 2010 n. 135). La disponibilità del locale in cui svolgere l’attività che costituisce elemento indispensabile per ottenere l’autorizzazione all’apertura di un pubblico esercizio, ed il cui venir e meno giustifica, quindi, il ritiro della licenza commerciale, non va intesa come disponibilità giuridica, ma nel senso di detenzione materiale dell’immobile (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 1994, n. 771).
Altra parte della giurisprudenza amministrativa di contro "interpreta gli artt. 3, comma 7, della legge 25 agosto 1991, n. 287 e 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 nel senso di ritenere che: il legittimo esercizio di un’attività commerciale, soprattutto laddove comporti la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica, oltre che alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere" (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VII, 14 agosto 2024, n. 7125, che richiama Sez. V, 31 ottobre 2023, n. 9385 e Sez. VII, 5 febbraio 2024, n. 1190).
Tale secondo orientamento peraltro è stato già fatto proprio da questa Sezione che ha chiarito in termini più generali, riferiti a qualsivoglia attività commerciale, che "Il legittimo esercizio di un’attività commerciale è ancorato, sia in sede di rilascio del relativo titolo autorizzatorio, sia per l’intera durata del suo svolgimento, alla disponibilità giuridica e alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali in cui essa viene posta in essere"( T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 4 aprile 2013, n. 1770 e 8 giugno 2010, n.13015) ” (sentenza 28 aprile 2025, n. 3402).
Tale interpretazione pare al Collegio più fedele – oltre che alla lettera – alla ratio della legislazione vigente nella materia, la quale esige che l’attività venga svolta nel rispetto di tutti i profili normativi coinvolti (urbanistico, edilizio, sanitario, commerciale) e che sia assistita da tutti i titoli necessari. Inoltre, dare accesso alla nozione di “effettiva disponibilità materiale” aprirebbe il campo alla necessità di dare corpo a una condizione di mero fatto, definendone i contorni (quanto alla durata, alla modalità di acquisizione etc.) pur in mancanza di sicuri parametri normativi.
Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Il Comune di Cellole, con la nota prot. n. 44968 del 5 novembre 2024, ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento di revoca delle predette autorizzazioni, invitandolo a produrre memorie.
Con nota datata 14 novembre 2024, il ricorrente rappresentava (per quanto di rilevanza in questa sede):
- di aver prodotto copia del contratto di locazione con l’E.R.S.A.C., tuttavia scaduto (sul punto non vi è contestazione);
- che la disponibilità del locale “ non va intesa come disponibilità giuridica, ma nel senso di detenzione materiale dell’immobile ”;
- che l’Amministrazione non avrebbe potere d’intervento nelle controversie relative al rapporto tra locatario e locatore;
- la mancanza di motivazione “ circa l’interesse generale che la Spettabile Amministrazione intenderebbe tutelare mediante la revoca delle autorizzazioni all’attività "Ristorante - Bar - Pizzeria OR MA" ”.
Ebbene, in linea generale, “ secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, l’obbligo previsto dalla rubricata normativa di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo non impone all’amministrazione una formale, specifica ed analitica confutazione di tutti le singole avverse argomentazioni esposte, dovendo ritenersi sufficientemente adeguata, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 3 della stessa legge n. 241 del 1990, una motivazione che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle illustrate deduzioni partecipative (Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3210), ciò senza contare che allorquando dette osservazioni siano state effettivamente acquisite al procedimento, e comunque tenute presenti dall’Amministrazione ai fini del processo decisionale, non può riconoscersi alcun rilievo invalidante alla mancanza di una confutazione analitica dei singoli punti oggetto di contraddittorio ” (Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 25 luglio 2014, n. 3966).
Ciò premesso, il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, l’Amministrazione abbia adeguatamente argomentato in ordine alla mancanza del titolo di detenzione dell’immobile, facendo espresso richiamo al contratto stipulato con l’E.R.S.A.C., alla data di scadenza dello stesso e alla clausola di esclusione della proroga tacita.
A ciò si aggiunga che il provvedimento adottato ha carattere accertativo del verificarsi di una causa legale di decadenza dei titoli abilitativi per l’esercizio dell’attività di somministrazione, dunque “ costituisce manifestazione di un potere di autotutela vincolato e ad avvio doveroso, e non richiede specifiche valutazioni in ordine all’interesse pubblico alla sua adozione ” (Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 30 settembre 2015, n. 4551; in termini, T.A.R. Marche, sezione prima, sentenza 27 febbraio 2019, n. 130).
In conclusione, il ricorso dev’essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Comune di Cellole, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Campania, non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GE MA OR, Presidente
Rosalba Giansante, Consigliere
IA LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA LL | GE MA OR |
IL SEGRETARIO