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9 maggio 1998
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16 novembre 2008
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31 dicembre 2009
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Art. 1. (Trasferimento d'ufficio). 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all' articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 .
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. (( 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta. )) 4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', ((in numero non superiore a centocinquanta unita')) . Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.
2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. (( 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta. )) 4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', ((in numero non superiore a centocinquanta unita')) . Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.
Commentari • 11
- 1. Taglio dei tribunali: il testo del Dlgs pubblicato in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 settembre 2012 · 4.673392
Giurisprudenza • 65
- 1. TAR Palermo, sez. I, sentenza 21/12/2020, n. 2944Provvedimento: […] poiché, nel caso di specie, difetterebbe il requisito del “mutamento di regione” previsto dall'art. 1 della legge 133 del 1998, per essersi spostato solo da Palermo ad Agrigento. […] Pertanto, poiché la ratio della disposizione sarebbe quella di incentivare alla permanenza nella sede disagiata il magistrato già legittimato per il trasferimento e disincentivare il successivo trasferimento, le limitazioni previste dall'art. 1 della legge 133/1998 (spostamento nelle sedi disagiate a seguito di mutamento di regione e distanza superiore ai centocinquanta chilometri) non si applicherebbero agli uditori giudiziari che permangono nella sede disagiata dopo i primi due anni di servizio. […]Leggi di più...
- giurisprudenza amministrativa·
- interpretazione normativa·
- distanza superiore a 150 km·
- sospensione del procedimento·
- ricorso amministrativo·
- spese di lite·
- principio di buon andamento dell'amministrazione·
- art. 5 della L. 133/1998·
- art. 3 e 97 della Costituzione·
- legittimità costituzionale delle norme·
- legge 133/1998·
- legittimazione passiva·
- indennità per servizi in sedi disagiate·
- art. 2 della L. 133/1998·
- mutamento di regione