2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:
a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;
b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico. (( 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta. )) 4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', ((in numero non superiore a centocinquanta unita')) . Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2.
5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.