Art. 3.
Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socioeconomico delle comunita' montane di cui agli articoli 2, 5 e 7 della citata legge e alle relative leggi regionali di applicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 della predetta legge n. 1102.
Nelle zone contemplate dalla presente legge, che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , le regioni, in base a propria legge, potranno costituire comprensori e promuovere consorzi di comuni, regolati, in quanto compatibili, dalle stesse norme contenute negli articoli 4 e seguenti della predetta legge.
Nelle zone che ricadono nei territori classificati montani, ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , l'applicazione delle misure previste dal predetto regime di aiuti deve armonizzarsi con gli obiettivi fissati nei piani di sviluppo socioeconomico delle comunita' montane di cui agli articoli 2, 5 e 7 della citata legge e alle relative leggi regionali di applicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 19 della predetta legge n. 1102.
Nelle zone contemplate dalla presente legge, che non ricadono nei territori classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 , le regioni, in base a propria legge, potranno costituire comprensori e promuovere consorzi di comuni, regolati, in quanto compatibili, dalle stesse norme contenute negli articoli 4 e seguenti della predetta legge.