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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/11/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
R.G. 181 / 2024
Il giudice VA Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 27/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 181/2024
promossa da
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. , C.F._2 Parte_3
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: infortunio professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.01.2024, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi che per l'infortunio occorso in data 10.01.2022, gli è residuata un'invalidità rispettivamente pari al
58% e, per l'effetto, chiede condannarsi l' al riconoscimento della suddetta CP_1
percentuale e dei conseguenti diritti spettanti con interessi e rivalutazione come per legge.
Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , la quale precisa di avere riconosciuto l'evento come CP_1
infortunio sul lavoro nella misura del 17% ritenendo congrua la percentuale riconosciuta.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con
condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio né sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in merito alla quantificazione dei postumi residuati al ricorrente rispetto a quanto precedentemente accertato e riconosciuto dall' . CP_1 Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “ nato il [...] a [...] ed Parte_1
ivi residente nella via Pistelli n. 19 è affetto da: “Pregresso politrauma della strada condizionante:
esiti di frattura open book tipo B2 con diastasi sinfisi pubica e sacroiliaca destra trattata con doppia
placca e viti (mezzi di sintesi in situ); esiti di avulsione distale tendine rotuleo e sezione completa
dell'apparato estensore mediale e laterale ginocchio sinistro trattata chirurgicamente;
esiti di vasta
ferita regione anteriore mediana ginocchio destro revisionata chirurgicamente” Tali menomazioni
sono da ricondurre causalmente all'infortunio denunciato. Le infermità da ricondurre all'infortunio
sul lavoro del 10/01/2022 incidono sull'integrità psico-fisica del soggetto in misura complessiva del
38 (trentotto)%, a decorrere dalla fase amministrativa”.
Da tali conclusioni deriva il rigetto della domanda, tenuto conto che seppur il ctu abbia individuato una percentuale superiore a quella accertata dall' il ricorrente ha richiesto CP_1
in ricorso il riconoscimento dei postumi nella misura del 58%, percentuale differente da quella individuata dal consulente.
In merito alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito della consulenza, si ritiene opportuno disporne la compensazione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
rigetta il ricorso;
spese compensate;
spese di ctu a carico di parte ricorrente.
Agrigento, 27/11/2025.
IL GIUDICE
VA Di LV
SEZIONE LAVORO
R.G. 181 / 2024
Il giudice VA Di LV,
letti gli atti del procedimento;
considerato che l'udienza del 27/11/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c.;
viste le note scritte depositate da parte ricorrente;
decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa VA Di LV, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 27.11.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 181/2024
promossa da
, C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. , C.F._2 Parte_3
giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CAMARDA MARCELLA, giusta procura in atti, -resistente-
Oggetto: infortunio professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 22.01.2024, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi che per l'infortunio occorso in data 10.01.2022, gli è residuata un'invalidità rispettivamente pari al
58% e, per l'effetto, chiede condannarsi l' al riconoscimento della suddetta CP_1
percentuale e dei conseguenti diritti spettanti con interessi e rivalutazione come per legge.
Con condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita in giudizio l' , la quale precisa di avere riconosciuto l'evento come CP_1
infortunio sul lavoro nella misura del 17% ritenendo congrua la percentuale riconosciuta.
Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso, argomentandone variamente l'infondatezza. Con
condanna alle spese.
La causa veniva istruita con la nomina del CTU dott. . Persona_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.
*****
Il ricorso va rigettato.
Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento della natura professionale delle patologie denunciate dall'odierno ricorrente e la relativa corresponsione,
in suo favore, dell'indennizzo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 38/2000; segnatamente, tale disciplina prevede che, nei casi di menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%, l'erogazione del suddetto indennizzo avvenga in capitale, mentre per le menomazioni superiori al 16% l'erogazione sia disposta mediante rendita.
Nel caso di specie, non vi è contestazione sulla verificazione dell'infortunio né sulla sua origine professionale, ma il controvertere è sorto in merito alla quantificazione dei postumi residuati al ricorrente rispetto a quanto precedentemente accertato e riconosciuto dall' . CP_1 Orbene, il CTU nominato ha riferito che: “ nato il [...] a [...] ed Parte_1
ivi residente nella via Pistelli n. 19 è affetto da: “Pregresso politrauma della strada condizionante:
esiti di frattura open book tipo B2 con diastasi sinfisi pubica e sacroiliaca destra trattata con doppia
placca e viti (mezzi di sintesi in situ); esiti di avulsione distale tendine rotuleo e sezione completa
dell'apparato estensore mediale e laterale ginocchio sinistro trattata chirurgicamente;
esiti di vasta
ferita regione anteriore mediana ginocchio destro revisionata chirurgicamente” Tali menomazioni
sono da ricondurre causalmente all'infortunio denunciato. Le infermità da ricondurre all'infortunio
sul lavoro del 10/01/2022 incidono sull'integrità psico-fisica del soggetto in misura complessiva del
38 (trentotto)%, a decorrere dalla fase amministrativa”.
Da tali conclusioni deriva il rigetto della domanda, tenuto conto che seppur il ctu abbia individuato una percentuale superiore a quella accertata dall' il ricorrente ha richiesto CP_1
in ricorso il riconoscimento dei postumi nella misura del 58%, percentuale differente da quella individuata dal consulente.
In merito alle spese di giudizio, tenuto conto dell'esito della consulenza, si ritiene opportuno disporne la compensazione.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe,
rigetta il ricorso;
spese compensate;
spese di ctu a carico di parte ricorrente.
Agrigento, 27/11/2025.
IL GIUDICE
VA Di LV