Sentenza 9 dicembre 2010
Massime • 1
Grava sul soggetto che richiede la restituzione nel termine per l'impugnazione, adducendo una causa di forza maggiore, l'onere di provare il verificarsi del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione. (In motivazione la Corte, in una fattispecie in cui la causa di forza maggiore era costituita dal terremoto aquilano del 6 aprile 2009, ha precisato che l'onere poteva essere assolto acquisendo una certificazione attestante l'irreperibilità del fascicolo o l'impossibilità di averne copia, richiedendola al cancelliere addetto al presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari, istituito presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/12/2010, n. 44568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44568 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 09/12/2010
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2928
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 12535/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \P FO, N. IL *26/06/1953*;
avverso l'ordinanza n. 196/2009 CORTE ASSISE APPELLO di L'AQUILA, del 27/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso;
Udita la relazione del Sostituto Procuratore generale;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1 - RI LF, detenuto agli arresti domiciliari, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza 27.1/1.2.2010 della corte di appello di l'Aquila che, in sede di esecuzione,rigettava e la richiesta di non esecutività della sentenza di condanna della predetta Corte datata 20.3.2009 - che, in parziale riforma della sentenza 26.2.2008 del gup del tribunale di Pescara, riduceva la pena, per il delitto di omicidio aggravato ai danni del figlio, ad anni dodici di reclusione - e la richiesta di restituzione in termini al fine di impugnare la sentenza di secondo grado.
I giudici della esecuzione avevano rilevato che la sentenza di merito era stata depositata prima del termine di 30 giorni stabilito nel dispositivo della decisione e che andava a scadere il 19.4.2009, con il conseguente onere per l'imputato di ricorrere entro e non oltre i 45 giorni decorrenti dalla predetta scadenza. Rilevavano ancora che la forza maggiore dedotta dal ricorrente e che gli avrebbe impedito la presentazione della impugnazione era costituita sì del ben noto terremoto che ha colpito la città di L'Aquila il 6. 4. 2009, ma che per il triste evento era stato emanato il D.L. 28 aprile 2009 che sospendeva tutti i termini processuali per le zone colpite dal sisma ad eccezione di quelli relativi ad imputati detenuti, da un lato, e istituiva presso la sede temporanea degli uffici giudiziari di l'Aquila "il presidio" - peraltro regolarmente in concreto costituito "per le comunicazioni e notificazioni degli atti giudiziari". Ne conseguiva, ad avviso dei giudici della esecuzione, che l'imputato ed il di lui difensore avrebbero potuto accedere al presidio e ritirare la copia della sentenza già effettivamente depositata e reperibile. Con i motivi di ricorso si deduce che non sarebbe provato il deposito della sentenza nei termini, la sua comunque reperibilità e la conseguente possibilità di consultare il fascicolo di causa ed estrarre copia della decisione proprio a causa del disastro naturale che avrebbe colpito anche l'edificio sede della Corte. Con una memoria di replica alle conclusioni del P.G. in sede, depositata il 3.12.2010 il ricorrente insiste nella tesi ribadendo che, a fronte di una calamità così eccezionale come il terremoto, si sarebbe dovuto notificare l'avviso del ritrovamento della sentenza per la quale alla data del terremoto non fossero scaduti i termini per la proposizione dei rimedi ordinari.
2 - Ma, per giurisprudenza pacifica, spetta all'istante l'onere di provare rigorosamente la forza maggiore, il verificarsi cioè del fatto ostativo al tempestivo esercizio della facoltà di impugnazione, onere nella specie non assolto, magari acquisendo una certificazione, di certo possibile ed anzi doverosa, del cancelliere addetto al presidio appositamente istituito presso l'Ufficio giudiziario attestante la non reperibilità del fascicolo e comunque la impossibilità di averne copia (per tutte, Cass. Sez. 2, 24.5/6.6.2007, Bois, Rv. 236805).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2010