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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/12/2025, n. 12248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12248 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 20722/2024 r.g.a.c
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 20722 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale;
TRA
, nata a [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MESSINA GIOVANNA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. CECERE NICOLA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 23.07.2014 in Napoli con il sig. (Atto n. 13, p. I s. sez. R, Reg. Atti di Matrimonio CP_1 Anno 2014); che dalla loro unione era nato un figlio, , nato a [...] il [...]; che tra i Per_1 coniugi era intervenuta separazione consensuale in virtù di decreto del 19/11/2019, con il quale il
Tribunale di Napoli omologava la separazione dei coniugi ai seguenti patti e condizioni: assegnazione a sé della casa coniugale, affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e diritto di visita padre (dal lunedì dalle ore16.30 al martedì mattina, dal mercoledì ore 16.30 fino al giovedì mattina, dal venerdì ore 19.30 fino al sabato, o nei week di competenza del padre, fino alla domenica alle ore 20.30; festività alternate;
vacanze 15 gg), previsione di un assegno di mantenimento del minore a carico del padre pari ad € 250 mensili, oltre il 50% della retta scolastica e il 50% delle spese straordinarie;
che erano trascorsi quasi cinque anni da quando era stata pronunciata l'omologa della separazione consensuale, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione tra le parti;
che il CP_1 non aveva mai versato l'assegno di mantenimento dovuto per il figlio, né esercitava il proprio diritto di visita correttamente, considerato che nei giorni di sua spettanza il minore veniva lasciato principalmente presso la nonna paterna.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, confermando il contributo paterno per il mantenimento del figlio minore di Euro 250,00 mensili, riconoscendo il pagamento di tutti gli arretrati dovuti e non versati dal per circa 17.000,00 euro (compresi le CP_1 spese extrascolastiche e mediche non coperte dal SSN) e disponendo l'affido esclusivo a sé del figlio;
chiedeva inoltre, di essere autorizzata, qualora si presentasse l'opportunità, a trasferirsi insieme al minore fuori regione per motivi di lavoro.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 20.1.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.1.2025, si costituiva in giudizio il quale si opponeva CP_1 alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, che avrebbe certamente compromesso il rapporto padre-figlio; rappresentava che il minore trascorreva giorni interi presso di lui, anche con pernottamento;
che la domanda di affidamento esclusivo, nonché di autorizzazione al trasferimento da parte della ricorrente, trovava fondamento nella circostanza che ella stava frequentando un nuovo compagno da anni e che lo stesso abitava in Abruzzo, dove la predetta intendeva trasferirsi con il figlio;
che un allontanamento del minore dalla sua attuale residenza poteva compromettere la sua adolescenza e la sua crescita, oltre che il rapporto con il padre e i nonni paterni;
che egli non aveva un lavoro stabile, pur avendo sempre cercato in qualche modo di versare l'assegno dovuto, spesso in contanti.
Tanto premesso, non si opponeva alla pronuncia di divorzio, ma chiedeva l'affidamento condiviso del minore, un assegno mensile a suo carico per il mantenimento del figlio dell'importo di € 250,00, oltre aggiornamenti Indici Istat, ed oltre spese mediche ed altre spese straordinarie al 50%, il rigetto di qualsiasi richiesta di trasferimento fuori da Napoli o dalla Regione Campania della Sig.ra Pt_1 con il figlio, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di arretrati.
All'udienza del 20.1.2025 comparivano le parti con i procuratori costituiti. Parte ricorrente dichiarava che il figlio aveva 10 anni e viveva con lei in un appartamento di sua proprietà, insieme anche Per_1 alla sorella di 3 anni, nata da altra relazione;
che il resistente non corrispondeva il Per_2 mantenimento dal 2020; che per i primi mesi dopo la separazione il predetto aveva corrisposto in contanti 250 euro mensili, poi importi inferiori, e poi più niente;
che il faceva lavori sporadici CP_1
e viveva con i genitori, che lo aiutavano nella gestione del figlio;
che il bambino trascorreva parecchio tempo con il padre, essendo abituato a dormire con lui per circa 2, 3 volte alla settimana;
che insieme stavano seguendo un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS competenti;
che ella aveva un compagno che viveva a Lanciano e la sua idea era trasferirsi ivi al termine dell'anno scolastico, pur se il resistente si era opposto a tanto.
Parte resistente ammetteva che da anni non corrispondeva il mantenimento stabilito in sede di separazione, non avendo un lavoro stabile, né entrate fisse, pur dichiarando di non aver mai fatto mancare nulla al figlio;
che egli viveva in un'abitazione in affitto per 200 euro mensili, fuori Napoli, dove andava solo nel week end, mentre durante la settimana si appoggiava dai genitori per poter stare con il figlio;
che il trasporto scolastico veniva pagato dalla nonna paterna;
che all'uscita prelevava lui il minore almeno 3 volte a settimana;
che egli era contrario al trasferimento del figlio in Abruzzo e anche il minore si era espresso in senso contrario.
Con ordinanza del 23.1.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.01.2025, il
Giudice relatore non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti, a modifica delle condizioni della separazione omologata, pur sollecitando con urgenza il resistente a corrispondere il contributo al mantenimento per il figlio minore, come stabilito a suo carico in sede di separazione;
onerava entrambe le parti al deposito di estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché al deposito delle proprie ultime tre dichiarazioni dei redditi e richiedeva ai SS competenti le relazioni socio-ambientali, rinviando all'udienza del 16.6.2025.
Alla predetta udienza, veniva acquisita preliminarmente la relazione dei SS del 5.6.2025, dalla quale emergeva che i genitori avevano partecipato agli incontri con puntualità, pur essendo emersa una importante conflittualità fra gli stessi, soprattutto in relazione alla scelta della madre di trasferirsi in un'altra regione con il bambino, che il padre non approvava. I SS riferivano che il bambino era apparso frustato per i litigi continui dei genitori, anche se entrambi le figure genitoriali apparivano centrate sui bisogni del minore, il quale aveva richiesto in diverse occasioni in modo esplicito maggiore attenzione e presenza di entrambi, esprimendosi con agiti di rabbia, evidenziando l' opportunità di garantire la continuità affettiva e relazionale del figlio con entrambe le figure genitoriali.
All'udienza del 16.6.2025 comparivano il procuratore di parte resistente, nonchè la ricorrente con il proprio procuratore;
la ricorrente dichiarava che il minore vedeva il padre quasi tutti i giorni, pur se il minore le riferiva che il padre lo portava a casa della nonna paterna, per poi allontanarsi tutto il pomeriggio;
che ella aveva spiegato al figlio la sua intenzione di trasferirsi in Abruzzo, a Lanciano, dal suo nuovo compagno, che lui conosceva, e che il figlio gli aveva manifestato la paura di non vedere più il padre, come quest'ultimo gli aveva detto;
che il padre stava pagando solo il mantenimento ordinario stabilito in sede di separazione, ma non gli extra;
che ella percepiva assegno unico per intero per euro 200 mensili;
che il bambino dormiva a fine settimana alterni dal padre, a volte anche durante la settimana.
All'esito il Giudice disponeva l'avvio delle parti, disponibili a tanto, ad un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità nonchè l'avvio del minore a un percorso di sostegno psicologico, rinviando all'udienza del 15.12.2025 per la comparizione delle parti e per la verifica dell'andamento degli indicati percorsi.
In data 2.10.2025 veniva acquisita in atti la relazione dei SS competenti, con la quale essi comunicavano che, a seguito dei più recenti colloqui e approfondimenti condotti, era emersa la volontà condivisa delle parti di ridefinire consensualmente i termini del loro divorzio, con previsione dell' affidamento condiviso del figlio minore;
riferivano che la ricorrente aveva comunicato loro telefonicamente di aver ottenuto dall'ex marito il consenso al trasferimento presso il comune di
Lanciano, circostanza confermata dal e che, in ragione di tanto, il minore era stato CP_1 regolarmente iscritto presso un istituto scolastico di Lanciano, nonchè presso una scuola calcio del territorio, al fine di favorirne l'inserimento sociale e la continuità con le attività extrascolastiche;
riferivano che il era stato in visita a Lanciano per un'intera giornata, in occasione del primo CP_1 giorno di scuola del minore, dichiarando di averne tratto elementi di rassicurazione rispetto al benessere del figlio nel nuovo ambiente di vita, ritenendolo idoneo sia dal punto di vista abitativo che educativo.
In data 5.12.2025 veniva depositata telematicamente istanza congiunta delle parti, con le quali costoro rappresentavano di essere addivenute a un accordo conciliativo della lite alle seguenti condizioni:
“…1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. Il sig. ha CP_1 dato il suo consenso al trasferimento del bambino con la madre in Lanciano;
2) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e dalla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
3) Il figlio minore continuerà a vivere con la madre e la stessa si impegnerà a portare il figlio a
Napoli per trascorrere due fine settimana non consecutivi al mese anche con pernottamento con il padre, fermo restando che il sig. potrà raggiungere il figlio minore, quando vorrà CP_1 durante la settimana, compatibilmente con gli obblighi scolastici e con ragionevole preavviso. Il figlio sarà alternativamente con i due genitori in occasione delle giornate del 24/25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, e così anche le la festività dell'Epifania sarà gestita da anni alterni, altresì saranno gestite le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con
l'altro, ma la sig.ra si impegnerà, per le festività di spettanza padre, a portare a Parte_1
Napoli al sig. il figlio almeno 4 giorni prima di ogni festività; il figlio, infine, CP_1 trascorrerà le vacanze estive con il padre per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di agosto
o in un periodo diverso da concordarsi con la sig.ra , nonché ulteriori 15 giorni Parte_1 durante l'anno, previo accordo e con congruo preavviso, purché non coincidenti con le predette festività ed in ogni caso compatibilmente con gli obblighi scolastici il figlio;
4) Durante ogni giorno il sig. potrà avere con il figlio minore un colloquio telefonico CP_1
o una videochiamata, nel rispetto degli orari scolastici del figlio e di lavoro del sig. CP_1
5) Il sig. provvederà a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per il figlio CP_1 alla sig.ra l'importo complessivo di euro 250 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 con rivalutazione annuale e ragione dell'indice Istat;
6) Per le spese ludiche, mediche e scolastiche del figlio, i ricorrenti fanno richiamo al Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati n. 3180/2018 con obbligo al rispetto delle determinazioni ivi contenute e ai sensi dell'art. 6 del Protocollo e saranno suddivisi al 50% tra i ricorrenti;
7) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica nei confronti dell'altro e, pertanto, non avranno diritto all'assegno di mantenimento per il divorzio;
8) Con obbligo reciproco dei ricorrenti a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza e delle utenze telefoniche;
9) I ricorrenti si obbligano a far conservare e favorire la continuità di significativi rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie di origine dei genitori parti in causa;
10) I ricorrenti forniscono il consenso per la domanda ed il ritiro della documentazione necessaria per l'espatrio, anche del figlio;
11) Per quant'altro non previsto i ricorrenti si riportano alle normative vigenti in materia…”
Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15.12.2025, con note congiunte depositate in data
11.12.2025 le parti si riportavano all'accordo in atti, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione al Collegio e il Giudice, preso atto, provvedeva in conformità, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine all'accordo raggiunto tra le parti, come sopra riportato, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti all'interesse del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Non si è proceduto all'ascolto del minore, in quanto non ritenuto necessario, atteso l'accordo dei genitori nel suo interesse.
L'accordo raggiunto delle parti in data 5.12.2025 può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da , nata a [...] in Parte_1 data 02.07.1986 e nato a [...] il [...] (Atto n. 13, p. I s. sez. R, Reg. Atti di CP_1
Matrimonio Anno 2014), alle condizioni necessarie di cui all'accordo depositato in data 5.12.2025 riportato in parte motiva e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art.152 septies disp. att. cpc;
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 19.12.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 20722 del R.G.N.C. del 2024, avente ad oggetto: divorzio giudiziale;
TRA
, nata a [...] in data [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. MESSINA GIOVANNA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'Avv. CECERE NICOLA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 1.10.2024, esponeva di aver contratto matrimonio in Parte_1 data 23.07.2014 in Napoli con il sig. (Atto n. 13, p. I s. sez. R, Reg. Atti di Matrimonio CP_1 Anno 2014); che dalla loro unione era nato un figlio, , nato a [...] il [...]; che tra i Per_1 coniugi era intervenuta separazione consensuale in virtù di decreto del 19/11/2019, con il quale il
Tribunale di Napoli omologava la separazione dei coniugi ai seguenti patti e condizioni: assegnazione a sé della casa coniugale, affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre e diritto di visita padre (dal lunedì dalle ore16.30 al martedì mattina, dal mercoledì ore 16.30 fino al giovedì mattina, dal venerdì ore 19.30 fino al sabato, o nei week di competenza del padre, fino alla domenica alle ore 20.30; festività alternate;
vacanze 15 gg), previsione di un assegno di mantenimento del minore a carico del padre pari ad € 250 mensili, oltre il 50% della retta scolastica e il 50% delle spese straordinarie;
che erano trascorsi quasi cinque anni da quando era stata pronunciata l'omologa della separazione consensuale, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione tra le parti;
che il CP_1 non aveva mai versato l'assegno di mantenimento dovuto per il figlio, né esercitava il proprio diritto di visita correttamente, considerato che nei giorni di sua spettanza il minore veniva lasciato principalmente presso la nonna paterna.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, confermando il contributo paterno per il mantenimento del figlio minore di Euro 250,00 mensili, riconoscendo il pagamento di tutti gli arretrati dovuti e non versati dal per circa 17.000,00 euro (compresi le CP_1 spese extrascolastiche e mediche non coperte dal SSN) e disponendo l'affido esclusivo a sé del figlio;
chiedeva inoltre, di essere autorizzata, qualora si presentasse l'opportunità, a trasferirsi insieme al minore fuori regione per motivi di lavoro.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 20.1.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.1.2025, si costituiva in giudizio il quale si opponeva CP_1 alla richiesta di affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, che avrebbe certamente compromesso il rapporto padre-figlio; rappresentava che il minore trascorreva giorni interi presso di lui, anche con pernottamento;
che la domanda di affidamento esclusivo, nonché di autorizzazione al trasferimento da parte della ricorrente, trovava fondamento nella circostanza che ella stava frequentando un nuovo compagno da anni e che lo stesso abitava in Abruzzo, dove la predetta intendeva trasferirsi con il figlio;
che un allontanamento del minore dalla sua attuale residenza poteva compromettere la sua adolescenza e la sua crescita, oltre che il rapporto con il padre e i nonni paterni;
che egli non aveva un lavoro stabile, pur avendo sempre cercato in qualche modo di versare l'assegno dovuto, spesso in contanti.
Tanto premesso, non si opponeva alla pronuncia di divorzio, ma chiedeva l'affidamento condiviso del minore, un assegno mensile a suo carico per il mantenimento del figlio dell'importo di € 250,00, oltre aggiornamenti Indici Istat, ed oltre spese mediche ed altre spese straordinarie al 50%, il rigetto di qualsiasi richiesta di trasferimento fuori da Napoli o dalla Regione Campania della Sig.ra Pt_1 con il figlio, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di arretrati.
All'udienza del 20.1.2025 comparivano le parti con i procuratori costituiti. Parte ricorrente dichiarava che il figlio aveva 10 anni e viveva con lei in un appartamento di sua proprietà, insieme anche Per_1 alla sorella di 3 anni, nata da altra relazione;
che il resistente non corrispondeva il Per_2 mantenimento dal 2020; che per i primi mesi dopo la separazione il predetto aveva corrisposto in contanti 250 euro mensili, poi importi inferiori, e poi più niente;
che il faceva lavori sporadici CP_1
e viveva con i genitori, che lo aiutavano nella gestione del figlio;
che il bambino trascorreva parecchio tempo con il padre, essendo abituato a dormire con lui per circa 2, 3 volte alla settimana;
che insieme stavano seguendo un percorso di sostegno alla genitorialità presso i SS competenti;
che ella aveva un compagno che viveva a Lanciano e la sua idea era trasferirsi ivi al termine dell'anno scolastico, pur se il resistente si era opposto a tanto.
Parte resistente ammetteva che da anni non corrispondeva il mantenimento stabilito in sede di separazione, non avendo un lavoro stabile, né entrate fisse, pur dichiarando di non aver mai fatto mancare nulla al figlio;
che egli viveva in un'abitazione in affitto per 200 euro mensili, fuori Napoli, dove andava solo nel week end, mentre durante la settimana si appoggiava dai genitori per poter stare con il figlio;
che il trasporto scolastico veniva pagato dalla nonna paterna;
che all'uscita prelevava lui il minore almeno 3 volte a settimana;
che egli era contrario al trasferimento del figlio in Abruzzo e anche il minore si era espresso in senso contrario.
Con ordinanza del 23.1.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.01.2025, il
Giudice relatore non assumeva provvedimenti temporanei ed urgenti, a modifica delle condizioni della separazione omologata, pur sollecitando con urgenza il resistente a corrispondere il contributo al mantenimento per il figlio minore, come stabilito a suo carico in sede di separazione;
onerava entrambe le parti al deposito di estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni nonché al deposito delle proprie ultime tre dichiarazioni dei redditi e richiedeva ai SS competenti le relazioni socio-ambientali, rinviando all'udienza del 16.6.2025.
Alla predetta udienza, veniva acquisita preliminarmente la relazione dei SS del 5.6.2025, dalla quale emergeva che i genitori avevano partecipato agli incontri con puntualità, pur essendo emersa una importante conflittualità fra gli stessi, soprattutto in relazione alla scelta della madre di trasferirsi in un'altra regione con il bambino, che il padre non approvava. I SS riferivano che il bambino era apparso frustato per i litigi continui dei genitori, anche se entrambi le figure genitoriali apparivano centrate sui bisogni del minore, il quale aveva richiesto in diverse occasioni in modo esplicito maggiore attenzione e presenza di entrambi, esprimendosi con agiti di rabbia, evidenziando l' opportunità di garantire la continuità affettiva e relazionale del figlio con entrambe le figure genitoriali.
All'udienza del 16.6.2025 comparivano il procuratore di parte resistente, nonchè la ricorrente con il proprio procuratore;
la ricorrente dichiarava che il minore vedeva il padre quasi tutti i giorni, pur se il minore le riferiva che il padre lo portava a casa della nonna paterna, per poi allontanarsi tutto il pomeriggio;
che ella aveva spiegato al figlio la sua intenzione di trasferirsi in Abruzzo, a Lanciano, dal suo nuovo compagno, che lui conosceva, e che il figlio gli aveva manifestato la paura di non vedere più il padre, come quest'ultimo gli aveva detto;
che il padre stava pagando solo il mantenimento ordinario stabilito in sede di separazione, ma non gli extra;
che ella percepiva assegno unico per intero per euro 200 mensili;
che il bambino dormiva a fine settimana alterni dal padre, a volte anche durante la settimana.
All'esito il Giudice disponeva l'avvio delle parti, disponibili a tanto, ad un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità nonchè l'avvio del minore a un percorso di sostegno psicologico, rinviando all'udienza del 15.12.2025 per la comparizione delle parti e per la verifica dell'andamento degli indicati percorsi.
In data 2.10.2025 veniva acquisita in atti la relazione dei SS competenti, con la quale essi comunicavano che, a seguito dei più recenti colloqui e approfondimenti condotti, era emersa la volontà condivisa delle parti di ridefinire consensualmente i termini del loro divorzio, con previsione dell' affidamento condiviso del figlio minore;
riferivano che la ricorrente aveva comunicato loro telefonicamente di aver ottenuto dall'ex marito il consenso al trasferimento presso il comune di
Lanciano, circostanza confermata dal e che, in ragione di tanto, il minore era stato CP_1 regolarmente iscritto presso un istituto scolastico di Lanciano, nonchè presso una scuola calcio del territorio, al fine di favorirne l'inserimento sociale e la continuità con le attività extrascolastiche;
riferivano che il era stato in visita a Lanciano per un'intera giornata, in occasione del primo CP_1 giorno di scuola del minore, dichiarando di averne tratto elementi di rassicurazione rispetto al benessere del figlio nel nuovo ambiente di vita, ritenendolo idoneo sia dal punto di vista abitativo che educativo.
In data 5.12.2025 veniva depositata telematicamente istanza congiunta delle parti, con le quali costoro rappresentavano di essere addivenute a un accordo conciliativo della lite alle seguenti condizioni:
“…1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. Il sig. ha CP_1 dato il suo consenso al trasferimento del bambino con la madre in Lanciano;
2) Il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori, che assumeranno di comune accordo le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e dalla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore;
3) Il figlio minore continuerà a vivere con la madre e la stessa si impegnerà a portare il figlio a
Napoli per trascorrere due fine settimana non consecutivi al mese anche con pernottamento con il padre, fermo restando che il sig. potrà raggiungere il figlio minore, quando vorrà CP_1 durante la settimana, compatibilmente con gli obblighi scolastici e con ragionevole preavviso. Il figlio sarà alternativamente con i due genitori in occasione delle giornate del 24/25 dicembre, 31 dicembre o 1 gennaio, e così anche le la festività dell'Epifania sarà gestita da anni alterni, altresì saranno gestite le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis con
l'altro, ma la sig.ra si impegnerà, per le festività di spettanza padre, a portare a Parte_1
Napoli al sig. il figlio almeno 4 giorni prima di ogni festività; il figlio, infine, CP_1 trascorrerà le vacanze estive con il padre per un periodo di 15 giorni consecutivi nel mese di agosto
o in un periodo diverso da concordarsi con la sig.ra , nonché ulteriori 15 giorni Parte_1 durante l'anno, previo accordo e con congruo preavviso, purché non coincidenti con le predette festività ed in ogni caso compatibilmente con gli obblighi scolastici il figlio;
4) Durante ogni giorno il sig. potrà avere con il figlio minore un colloquio telefonico CP_1
o una videochiamata, nel rispetto degli orari scolastici del figlio e di lavoro del sig. CP_1
5) Il sig. provvederà a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per il figlio CP_1 alla sig.ra l'importo complessivo di euro 250 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1 con rivalutazione annuale e ragione dell'indice Istat;
6) Per le spese ludiche, mediche e scolastiche del figlio, i ricorrenti fanno richiamo al Protocollo
d'intesa fra magistrati ed avvocati n. 3180/2018 con obbligo al rispetto delle determinazioni ivi contenute e ai sensi dell'art. 6 del Protocollo e saranno suddivisi al 50% tra i ricorrenti;
7) I ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica nei confronti dell'altro e, pertanto, non avranno diritto all'assegno di mantenimento per il divorzio;
8) Con obbligo reciproco dei ricorrenti a comunicare gli eventuali cambiamenti di residenza e delle utenze telefoniche;
9) I ricorrenti si obbligano a far conservare e favorire la continuità di significativi rapporti tra il figlio e le rispettive famiglie di origine dei genitori parti in causa;
10) I ricorrenti forniscono il consenso per la domanda ed il ritiro della documentazione necessaria per l'espatrio, anche del figlio;
11) Per quant'altro non previsto i ricorrenti si riportano alle normative vigenti in materia…”
Disposta la trattazione scritta dell'udienza del 15.12.2025, con note congiunte depositate in data
11.12.2025 le parti si riportavano all'accordo in atti, chiedendo l'assegnazione della causa in decisione al Collegio e il Giudice, preso atto, provvedeva in conformità, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine all'accordo raggiunto tra le parti, come sopra riportato, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti all'interesse del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Non si è proceduto all'ascolto del minore, in quanto non ritenuto necessario, atteso l'accordo dei genitori nel suo interesse.
L'accordo raggiunto delle parti in data 5.12.2025 può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da , nata a [...] in Parte_1 data 02.07.1986 e nato a [...] il [...] (Atto n. 13, p. I s. sez. R, Reg. Atti di CP_1
Matrimonio Anno 2014), alle condizioni necessarie di cui all'accordo depositato in data 5.12.2025 riportato in parte motiva e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art.152 septies disp. att. cpc;
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in Napoli, 19.12.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino