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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1827 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Montalto di Castro alla Strada di Campomorto n°5, elettivamente domiciliato in
Civitavecchia alla Via A. Cialdi n°4 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Giuseppe
Maruccio C.F. (pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende, in virtù di Email_1 procura in atti ricorrente
CONTRO
C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...] , elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via della Sapienza n. 19 presso lo studio dell'Avv. Domenico Gorziglia del foro di
Viterbo C.F. , che C.F._4 Email_2
la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.7.25 e ritualmente notificato chiedeva al Parte_1
Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n°1231/22 pubblicata in data 30/11/2022, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2555/2022 nel senso di revocare il contributo mensile del mantenimento per il figlio e, per l'effetto, ridurre Per_1
il contributo al mantenimento in favore della sola figlia ell'importo di €. 325,00, con Per_2
decorrenza dal mese di luglio 2024".
Si costituiva la resistente che si opponeva chiedendo di rideterminare il contributo di mantenimento dovuto dal ricorrente nella misura di euro 350,00 mensili e Disporre che l'assegno unico familiare dei due minori venga corrisposto direttamente alla Sig.ra.
. • In subordine, ridurre il mantenimento ad Euro 350,00 e disporre che l'assegno CP_1
unico famigliare venga corrisposto nella misura del 50% alla . CP_1
In corso di causa le parti comparse in udienza dinanzi al Presidente delegato raggiungevano un accordo che prevedeva quanto segue:
“il sig. verserà euro 325,00 mensili per la figlia il predetto si occuperà del Pt_1 Per_2 mantenimento ordinario e straordinario al 100% di e provvederà all pagamento del Per_1
100% delle sole rette sportive mensili della figlia (limitatamente ad uno sport “ordinario” come danza o simili); le altre spese straordinarie relative allo sport, come accessori attrezzature e spese di trasferita o partecipazione a gare ed eventi sportivi saranno ripartite al 50% tra le parti come le altre spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso questo Tribunale. L'assegno unico rimane al 100% a favore del sig. come da divorzio Pt_1
Le parti si prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio. Spese compensate”.
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
1827/2025 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n°1231/22 pubblicata in data 30/11/2022, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2555/2022 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione e concordati dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 03/12/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente relatore/estensore dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso il seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1827 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2025
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Montalto di Castro alla Strada di Campomorto n°5, elettivamente domiciliato in
Civitavecchia alla Via A. Cialdi n°4 presso lo studio dell'Avv. Alessandro Giuseppe
Maruccio C.F. (pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende, in virtù di Email_1 procura in atti ricorrente
CONTRO
C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...] , elettivamente domiciliata in Viterbo alla Via della Sapienza n. 19 presso lo studio dell'Avv. Domenico Gorziglia del foro di
Viterbo C.F. , che C.F._4 Email_2
la rappresenta e difende, in virtù di procura in atti resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.7.25 e ritualmente notificato chiedeva al Parte_1
Tribunale di voler modificare le statuizioni di cui alla sentenza di divorzio n°1231/22 pubblicata in data 30/11/2022, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2555/2022 nel senso di revocare il contributo mensile del mantenimento per il figlio e, per l'effetto, ridurre Per_1
il contributo al mantenimento in favore della sola figlia ell'importo di €. 325,00, con Per_2
decorrenza dal mese di luglio 2024".
Si costituiva la resistente che si opponeva chiedendo di rideterminare il contributo di mantenimento dovuto dal ricorrente nella misura di euro 350,00 mensili e Disporre che l'assegno unico familiare dei due minori venga corrisposto direttamente alla Sig.ra.
. • In subordine, ridurre il mantenimento ad Euro 350,00 e disporre che l'assegno CP_1
unico famigliare venga corrisposto nella misura del 50% alla . CP_1
In corso di causa le parti comparse in udienza dinanzi al Presidente delegato raggiungevano un accordo che prevedeva quanto segue:
“il sig. verserà euro 325,00 mensili per la figlia il predetto si occuperà del Pt_1 Per_2 mantenimento ordinario e straordinario al 100% di e provvederà all pagamento del Per_1
100% delle sole rette sportive mensili della figlia (limitatamente ad uno sport “ordinario” come danza o simili); le altre spese straordinarie relative allo sport, come accessori attrezzature e spese di trasferita o partecipazione a gare ed eventi sportivi saranno ripartite al 50% tra le parti come le altre spese straordinarie secondo il protocollo in vigore presso questo Tribunale. L'assegno unico rimane al 100% a favore del sig. come da divorzio Pt_1
Le parti si prestano sin da ora il reciproco consenso al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio. Spese compensate”.
Il Tribunale, esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
nulla osta al recepimento delle condizioni congiuntamente indicate dalle parti;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
ritenuto, infine, che le spese possono essere compensate in ragione dell'accordo raggiunto
P. Q. M.
Il Tribunale di Civitavecchia, come sopra composto, pronunciando sul ricorso iscritto al n.
1827/2025 R.G., dispone la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n°1231/22 pubblicata in data 30/11/2022, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 2555/2022 nei termini e alle condizioni trascritte in motivazione e concordati dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Civitavecchia, 03/12/2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Roberta Nardone