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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/04/2025, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 22993/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/06/2024 da ato a MILANO (MI) il 25/03/1983 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]27 20092 IN BALSAMO ITALIA con l'Avv. Maria Gioffrè
ATTORE nei confronti di
nata a [...]il [...] CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 3 3 20162 MILANO ITALIA con l'Avv. POLA MARCO MARIA
CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LA degli atti del procedimento in data 26.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via principale e unica:
- Un contributo al mantenimento della figlia minore a carico della madre, SI.ra , la CP_1 somma di € 500,00 da versarsi al padre entro il 5 di ogni mese;
- Disporre che il padre percepisca l'assegno unico integralmente, al 100%;
-Stabilire che la SI.ra versi anche gli arretrati del contributo al mantenimento della figlia;
CP_1 - Stabilire che la SI.ra restituisca al padre il 50% dell'assegno unico che ha percepito in CP_1 modo indebito.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Nel merito
In via preliminare:
1) disporre verifica contabile sui conti correnti e sul patrimonio del sig. per le ragioni in Pt_1 fatto e in diritto esposte;
2) disporre l'esibizione di tutta la documentazione economico-finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 473bis.12 comma terzo c.p.c., ivi incluso il modello disclosure;
3) disporre l'esibizione del piano genitoriale per la minore ai sensi dell'art. 473bis.12 Per_1 comma quarto c.p.c.;
In via principale:
6) porre a carico del padre, l'intero mantenimento della figlia collocata presso di lui, e il 100% delle spese straordinarie, fino a quando la madre non troverà un'occupazione lavorativa con una retribuzione mensile adeguata che le consenta di contribuire proporzionalmente al mantenimento della minore;
7) confermare la divisione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico per;
Per_1
In subordine:
8) porre a carico del padre, l'intero mantenimento della figlia collocata presso di lui, e il 100% delle spese straordinarie, fino a quando la madre non troverà un'occupazione lavorativa con una retribuzione mensile adeguata che le consenta di contribuire proporzionalmente al mantenimento della minore;
9) disporre che il padre sia autorizzato a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico per;
Per_1
In ogni caso:
Con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi che verranno indicati nelle prossime memorie istruttorie, sui fatti di cui in narrativa premesso dalla locuzione "vero che”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO IN FATTO CHE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2020 Parte_1 CP_1 al 2021. Dalla relaizone è nata, in data 15.7.2022 la minore Per_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/06/2024 hiedeva che il Tribunale Parte_1 determinasse in € 500 mensili l'assegno che la madre doveva ritenersi obbligata a corrispondergli a titolo di contributo al mantenimento della minore altresì prevedendo il riconoscimento in proprio favore ed in via integrale dell'assegno unico e con condanna della convenuta a versare gli arretrati per il mantenimento della minore e alla restituzione del 50% dell'assegno unico dalla medesima indebitamente percepito.
Premetteva il ricorrente che
• Con decreto del 2.10.2024 il Tribunale per i Minorenni di LA , richiamato il provvedimento provvisorio già emesso in data 4.8.2022 con il quale era stato disposto l'affido della minore all'Ente territoriale di residenza con collocamento della stessa presso il padre, dichiarava la decadenza della sig.ra dalla responsabilità CP_1 genitoriale , confermava l'affido della minore all'ente territoriale di residenza per un periodo di ulteriori 24 mesi, manteneva la minore collocata presso l'abitazione paterna incaricando i Servizi Sociali di regolamentare i rapporti tra madre e figlia in spazio neuro con possibilità di liberalizzazione in caso di evoluzione positiva della relazione ovvero con facoltà di sospensione nel caso di comportamenti pregiudizievoli per la minore;
• avverso il suddetto decreto la SI.ra aveva interposto reclamo chiedendo la CP_1 revoca della pronuncia di decadenza con conferma delle ulteriori statuizioni;
• con provvedimento del 11.2.2025 la Corte D'Appello di LA aveva rigettato il reclamo confermando integralmente il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 2.10.2024 ;
• che la minore era stabilmente collocata presso di lui dal 28.7.2022; Per_1
• che il medesimo, operaio con uno stipendio mensile di € 1600/1800,00, provvedeva in via integrale al mantenimento della minore facendosi carico del pagamento del mutuo per l'immobile adibito ad abitazione anche della minore pari a € 800,00 mensili;
• che la madre della minore non aveva mai e in nessuna misura contribuito al mantenimento della minore non facendosi carico di nessuna sua necessità sebbene la medesima avesse percepito il 50%dell'assegno unico riconosciuto dall'INPS;
• che la sig.ra conduceva uno stile di vita estremamente dispendioso con viaggi, CP_1 crociere e cene fuori casa senza in alcun modo provvedere al mantenimento della minore;
Ritualmente costituitasi in giudizio chiedeva che la domanda attorea venisse CP_1 respinta e che il Tribunale prevedesse che l'integrale onere di mantenimento della minore gravasse sul padre da ritenersi altresì onerato a provvedere anche al 100% delle spese straordinarie alla medesima sino al momento in cui la stessa non avesse reperito una attività lavorativa con una retribuzione adeguata e con conferma del diritto della medesima percepire il 50% dell'assegno unico.
In via subordinata chiedeva che, fermo l'onere di integrale mantenimento della minore a carico del padre sino al momento in cui la medesima non avesse reperito una stabile attività lavorativa, che il padre fosse autorizzato a percepire in via interale l'assegno unico.
Premetteva la convenuta che
• la stessa era madre di alte 2 minori e rispettivamente Persona_2 Persona_3 di 6 e 5 anni;
• dal marzo del 2022, mentre era in attesa di era stata accolta insieme alle 2 figlie Per_1 presso la Casa di Tina di Cesano Maderno;
• consapevole dei propri limiti e impaurita dalle minacce del che insisteva per Pt_2
l'affidamento esclusivo della minore, aveva acconsentito che la stessa venisse collocata presso il padre che, per convincerla delle proprie buone intenzioni, le aveva mostrato un ricorso congiunto per l'esercizio della responsabilità genitoriale che prevedeva affidamento condiviso della minore assicurando alla madre, una volta uscita dalla comunità, la frequentazione anche quotidiana della minore precisando che il padre si sarebbe fatto integralmente carico del mantenimento delle minore medesima finché la stessa fosse rimasta priva di occupazione;
• tale ricorso congiunto non era mai stato depositato;
• la minore, anche su parere dei Servizi Sociali, veniva collo vacata presso il padre;
• la medesima aveva poco dopo lasciato la comunità incontrando serie difficoltà nel reperimento di una attività lavorativa che consentisse alla medesima di mantenersi e di provvedere anche al mantenimento delle figlie;
• le sue prime 2 figlie venivano quindi affidate alla di lei sorella con onere per la stessa di versamento dell'importo di € 150,00 mensili oltre al 35% delle spese straordinarie per il loro mantenimento;
• la medesima amava profondamente le proprie figlie ed era intenzionata a perseguire nelle frequentazioni in spazio neutro;
• tutto il nucleo era seguito dai Servizi Sociali di Cinisello Balsamo;
• la stessa vive attualmente in una stanza all'interno di un appartamento condiviso con una coinquilina alla quale versa 600 euro mensili , ma ha avanzato richiesta di assegnazione di un alloggio popolare;
• è disoccupata e dal mese di aprile 2024 percepisce la NASPI che cesserà a dicembre 2024
• il suo stile di vita è umile e modesto, non ha vizi, non fa vacanze dispendiose e l'unico periodo di vacanza è quello di cui ha fruito come regalo di un precedente fidanzato;
• non può contare sull'aiuto dei propri genitori potendo contare sul solo aoto della sorella presso cui le 2 figlie sono collocate;
Pt_3
Le partii comparivano all'udienza del 20.12.2024 avanti al GOT dalla quale veniva sentite;
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 6.3.2025 le parti venivano sentite dal Giudice delegato. In tale sede la convenuta dichiarava: “se avessi i soldi, darei a mia figlia anche mille euro al mese. Io faccio fatica a vivere. Non sto percependo la naspi. Questa situazione mi sta distruggendo . Vedo la bambina una tovolta al mese per 2 ore. Io più di 50/100 euro non posso . Il libretto postale ha una giacenza di quell'importo perché era stato costituito circa 10 anni fa quando la signora era appena diventata maggiorenne. Adesso quel libretto non porta più quella provvista perché gli importi sono stati utilizzati per vivere. Non sto versando l'assegno per le altre mie 2 figlie dal dicembre 2024. Mia sorella non mi fa le cattiverie, mentre il sig, mi odia e mi detesta e proprio per questa ragione Pt_1 mi ha fatto questa causa per chiedere 500 euro di mantenimento” .
Il difensore della convenuta avanzava proposta di determinazione in € 150,00 mensili dell'assegno di mantenimento a carico della madre dal momento in cui la medesima avesse reperito una attività lavorativa. La difesa dell'attore si dichiarava disponibile ad accettare un importo non inferiore ad €
250,00 mensili oltre gli arretrati.
All'udienza dell'8.4.2025 alla quale il procedimento veniva rinviato in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c per integrazione della documentazione economico patrimonaile, veniva nuovamente esperito il tentativo di conciliazione della lite che dava esito negativo. Parte attrice insisteva nelle proprie richieste evidenziando l'indisponibilità ad un accordo di natura economica. La difesa della convenuta manifestava la disponibilità della convenuta a corrispondere € 75 mensili a titolo di assegno di mantenimento- misura equivalente a quella prevista per le altre 2 figlie. Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, i difensori discutevano oralmente la causa chiedendone la rimessione al Collegio senza richiesta di emissione di provvedimenti temporanei stente la imminente decisione del collegio
La causa veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025
Sul mantenimento della prole e sulle altre domande di natura economica
Giova invero premettere che il dovere di mantenere la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda
– di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
E' peraltro pacifico che l'obbligo di mantenimento non viene meno nel caso in cui, come nella fattispecie, il genitore sia stato dichiarato decaduto.
Dagli atti di causa emerge con assoluta certezza che sia collocata al far data del luglio 2022 Per_1 dal padre che ha in via esclusiva provveduto al suo mantenimento. Il sig. vive con la minore Pt_1 in un immobile di proprietà comune con la ex compagna con mutuo per € 1.100,00 mensili Per_1 dal medesimo integralmente versato e con spese condominiali di circa € 1.200,00 annui. E' un operaio metalmeccanico, assunto con contratto a tempo indeterminato, e ha fruito nel 2022 ( 730/2023) di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 2094,50 ( imponibile € 32.045 – imposta netta
€ 6212– addizionale regionale € 459 – addizionale comunale € 240 = 25.135: 12= 2094,50 ) e nel 2023 ( 730/20254) di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 2.172,41 ( imponibile
€ 33370 – imposta netta € 6569– addizionale regionale € 482 – addizionale comunale € 250 = 26.060:
12= 2.172,41 ).
La sig. è oggi priva di attività lavorativa. Ha percepito sino al dicembre 2024/gennaio 2025 la CP_1
NASPI. Vive in un appartamento in condivisione con una coinquilina ( che a breve lascerà come dalla medesima dichiarato all'udienza dell'8.4.2025) per il quale versa l'importo di 600 euro mensili. E' gravata dell'onere di provvedere al mantenimento delle altre 2 figlie versando alla sorelle , Pt_3 collocataria delle stesse, la somma di € 150,00 mensili oltre alle spese straordinarie, importo che la stessa non sta versando come dichiarato in udienza. La produzioni della situazione economica dalla convenuta, effettuate nella loro integrità solo a seguito di specifica diposizione dell'autorità giudiziaria sebbene l'onere di produzione sia previsto ex lege, consentono di verificare che la medesima sia periodicamente aiutata con versamenti della madre e dall'attuale comparano / amico ( con uscite per far fronte oltre che alle Parte_4 esigenze alimentari e per le proprie esigenze personali(anche in pubblici esercizi Bar pizzerie). Non risultano versamenti in favore del sig. per il mantenimento di Non si evidenziano Pt_1 Per_1 peculiari anomalie di spesa ma certamente non vi sono esborsi, neppure minimi, per le esigenze di mantenimento gli estratti conto evidenziano invece rimesse alla sorella della convenuta, Per_1 collocataria delle altre sue 2 figlie.
Le produzioni dell'attore evidenziano una condizione economica di maggiore stabilità potendo il medesimo disporre degli introiti derivantigli dalla propria attività lavorativa: anche in questo caso non si ravvisano anomalie di spesa né introiti che possano giustificare un supplemento di istruttoria essendo la documentazione prodotta sufficiente ai fini dell'invocata decisione.
Alla luce delle emergenze in atti, ritine il Collegio che la situazione economico patrimoniale della convenuta non le consenta di far fronte al versamento dell'assegno di mantenimento nella misura richiesta dall'attore ( € 500 mensili) e che detto assegno deve essere contenuto nel minor importo omnicomprensivo di € 150,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dal ognuno 2025 ( base di calcolo giugno 2024) che la convenuta deve ritenersi obbligata a versare all'attore entro il 5 di ogni mese a far data dalla domanda ( giugno 2024) . Poiché vive Per_1 stabilmente con il padre l'assegno unico dovrà essere riconosciuto e percepito in via integrale dal sig. non essendoci ragioni per le quali la convenuta debba percepirlo anche solo per la quota del Pt_1
50%.
Debbono essere rigettate le ulteriori e diverse domande svolte da entrambe le parti
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese processuali, atteso l'esito del giudizio e considerata la prevalente soccombenza della convenuta la stessa deve essere condanna alla rifusione in favore dell'attore dei 2/3 delle spese di lite che , in assenza di note specifiche, per tale quota si liquidano in € 1.936,00 oltre 15% rimborso forfettario iva e cpa e come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
22993 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore a far data dalla domanda ( giugno 2024) l'importo Per_1 omnicomprensivo di € 150,00 mensili- importo rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT dal ognuno 2025 ( base di calcolo giugno 2024)- da versare all'attore entro il 5 di ogni mese.
2. DISPONE che l'Assegno Unico Universale sia corrisposto e percepito il via integrale dal padre della minore Parte_1
3. RIGETTA le ulteriori e diverse domande delle parti 4. CONDANNA al pagamento in favore di dei 2/3 delle CP_1 Parte_1 spese di lite che , in assenza di note specifiche, per tale quota liquida in € 1.936,00 oltre 15% rimborso forfettario iva e cpa e come per legge
Così deciso in LA, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente rel est
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 24/06/2024 da ato a MILANO (MI) il 25/03/1983 Parte_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]27 20092 IN BALSAMO ITALIA con l'Avv. Maria Gioffrè
ATTORE nei confronti di
nata a [...]il [...] CP_1
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]N. 3 3 20162 MILANO ITALIA con l'Avv. POLA MARCO MARIA
CONVENUTA
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LA degli atti del procedimento in data 26.7.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via principale e unica:
- Un contributo al mantenimento della figlia minore a carico della madre, SI.ra , la CP_1 somma di € 500,00 da versarsi al padre entro il 5 di ogni mese;
- Disporre che il padre percepisca l'assegno unico integralmente, al 100%;
-Stabilire che la SI.ra versi anche gli arretrati del contributo al mantenimento della figlia;
CP_1 - Stabilire che la SI.ra restituisca al padre il 50% dell'assegno unico che ha percepito in CP_1 modo indebito.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
Nel merito
In via preliminare:
1) disporre verifica contabile sui conti correnti e sul patrimonio del sig. per le ragioni in Pt_1 fatto e in diritto esposte;
2) disporre l'esibizione di tutta la documentazione economico-finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 473bis.12 comma terzo c.p.c., ivi incluso il modello disclosure;
3) disporre l'esibizione del piano genitoriale per la minore ai sensi dell'art. 473bis.12 Per_1 comma quarto c.p.c.;
In via principale:
6) porre a carico del padre, l'intero mantenimento della figlia collocata presso di lui, e il 100% delle spese straordinarie, fino a quando la madre non troverà un'occupazione lavorativa con una retribuzione mensile adeguata che le consenta di contribuire proporzionalmente al mantenimento della minore;
7) confermare la divisione al 50% tra i genitori dell'Assegno Unico per;
Per_1
In subordine:
8) porre a carico del padre, l'intero mantenimento della figlia collocata presso di lui, e il 100% delle spese straordinarie, fino a quando la madre non troverà un'occupazione lavorativa con una retribuzione mensile adeguata che le consenta di contribuire proporzionalmente al mantenimento della minore;
9) disporre che il padre sia autorizzato a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico per;
Per_1
In ogni caso:
Con vittoria di compensi professionali oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori di legge.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi che verranno indicati nelle prossime memorie istruttorie, sui fatti di cui in narrativa premesso dalla locuzione "vero che”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO IN FATTO CHE
e hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2020 Parte_1 CP_1 al 2021. Dalla relaizone è nata, in data 15.7.2022 la minore Per_1
Con ricorso iscritto a ruolo in data 24/06/2024 hiedeva che il Tribunale Parte_1 determinasse in € 500 mensili l'assegno che la madre doveva ritenersi obbligata a corrispondergli a titolo di contributo al mantenimento della minore altresì prevedendo il riconoscimento in proprio favore ed in via integrale dell'assegno unico e con condanna della convenuta a versare gli arretrati per il mantenimento della minore e alla restituzione del 50% dell'assegno unico dalla medesima indebitamente percepito.
Premetteva il ricorrente che
• Con decreto del 2.10.2024 il Tribunale per i Minorenni di LA , richiamato il provvedimento provvisorio già emesso in data 4.8.2022 con il quale era stato disposto l'affido della minore all'Ente territoriale di residenza con collocamento della stessa presso il padre, dichiarava la decadenza della sig.ra dalla responsabilità CP_1 genitoriale , confermava l'affido della minore all'ente territoriale di residenza per un periodo di ulteriori 24 mesi, manteneva la minore collocata presso l'abitazione paterna incaricando i Servizi Sociali di regolamentare i rapporti tra madre e figlia in spazio neuro con possibilità di liberalizzazione in caso di evoluzione positiva della relazione ovvero con facoltà di sospensione nel caso di comportamenti pregiudizievoli per la minore;
• avverso il suddetto decreto la SI.ra aveva interposto reclamo chiedendo la CP_1 revoca della pronuncia di decadenza con conferma delle ulteriori statuizioni;
• con provvedimento del 11.2.2025 la Corte D'Appello di LA aveva rigettato il reclamo confermando integralmente il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni in data 2.10.2024 ;
• che la minore era stabilmente collocata presso di lui dal 28.7.2022; Per_1
• che il medesimo, operaio con uno stipendio mensile di € 1600/1800,00, provvedeva in via integrale al mantenimento della minore facendosi carico del pagamento del mutuo per l'immobile adibito ad abitazione anche della minore pari a € 800,00 mensili;
• che la madre della minore non aveva mai e in nessuna misura contribuito al mantenimento della minore non facendosi carico di nessuna sua necessità sebbene la medesima avesse percepito il 50%dell'assegno unico riconosciuto dall'INPS;
• che la sig.ra conduceva uno stile di vita estremamente dispendioso con viaggi, CP_1 crociere e cene fuori casa senza in alcun modo provvedere al mantenimento della minore;
Ritualmente costituitasi in giudizio chiedeva che la domanda attorea venisse CP_1 respinta e che il Tribunale prevedesse che l'integrale onere di mantenimento della minore gravasse sul padre da ritenersi altresì onerato a provvedere anche al 100% delle spese straordinarie alla medesima sino al momento in cui la stessa non avesse reperito una attività lavorativa con una retribuzione adeguata e con conferma del diritto della medesima percepire il 50% dell'assegno unico.
In via subordinata chiedeva che, fermo l'onere di integrale mantenimento della minore a carico del padre sino al momento in cui la medesima non avesse reperito una stabile attività lavorativa, che il padre fosse autorizzato a percepire in via interale l'assegno unico.
Premetteva la convenuta che
• la stessa era madre di alte 2 minori e rispettivamente Persona_2 Persona_3 di 6 e 5 anni;
• dal marzo del 2022, mentre era in attesa di era stata accolta insieme alle 2 figlie Per_1 presso la Casa di Tina di Cesano Maderno;
• consapevole dei propri limiti e impaurita dalle minacce del che insisteva per Pt_2
l'affidamento esclusivo della minore, aveva acconsentito che la stessa venisse collocata presso il padre che, per convincerla delle proprie buone intenzioni, le aveva mostrato un ricorso congiunto per l'esercizio della responsabilità genitoriale che prevedeva affidamento condiviso della minore assicurando alla madre, una volta uscita dalla comunità, la frequentazione anche quotidiana della minore precisando che il padre si sarebbe fatto integralmente carico del mantenimento delle minore medesima finché la stessa fosse rimasta priva di occupazione;
• tale ricorso congiunto non era mai stato depositato;
• la minore, anche su parere dei Servizi Sociali, veniva collo vacata presso il padre;
• la medesima aveva poco dopo lasciato la comunità incontrando serie difficoltà nel reperimento di una attività lavorativa che consentisse alla medesima di mantenersi e di provvedere anche al mantenimento delle figlie;
• le sue prime 2 figlie venivano quindi affidate alla di lei sorella con onere per la stessa di versamento dell'importo di € 150,00 mensili oltre al 35% delle spese straordinarie per il loro mantenimento;
• la medesima amava profondamente le proprie figlie ed era intenzionata a perseguire nelle frequentazioni in spazio neutro;
• tutto il nucleo era seguito dai Servizi Sociali di Cinisello Balsamo;
• la stessa vive attualmente in una stanza all'interno di un appartamento condiviso con una coinquilina alla quale versa 600 euro mensili , ma ha avanzato richiesta di assegnazione di un alloggio popolare;
• è disoccupata e dal mese di aprile 2024 percepisce la NASPI che cesserà a dicembre 2024
• il suo stile di vita è umile e modesto, non ha vizi, non fa vacanze dispendiose e l'unico periodo di vacanza è quello di cui ha fruito come regalo di un precedente fidanzato;
• non può contare sull'aiuto dei propri genitori potendo contare sul solo aoto della sorella presso cui le 2 figlie sono collocate;
Pt_3
Le partii comparivano all'udienza del 20.12.2024 avanti al GOT dalla quale veniva sentite;
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 6.3.2025 le parti venivano sentite dal Giudice delegato. In tale sede la convenuta dichiarava: “se avessi i soldi, darei a mia figlia anche mille euro al mese. Io faccio fatica a vivere. Non sto percependo la naspi. Questa situazione mi sta distruggendo . Vedo la bambina una tovolta al mese per 2 ore. Io più di 50/100 euro non posso . Il libretto postale ha una giacenza di quell'importo perché era stato costituito circa 10 anni fa quando la signora era appena diventata maggiorenne. Adesso quel libretto non porta più quella provvista perché gli importi sono stati utilizzati per vivere. Non sto versando l'assegno per le altre mie 2 figlie dal dicembre 2024. Mia sorella non mi fa le cattiverie, mentre il sig, mi odia e mi detesta e proprio per questa ragione Pt_1 mi ha fatto questa causa per chiedere 500 euro di mantenimento” .
Il difensore della convenuta avanzava proposta di determinazione in € 150,00 mensili dell'assegno di mantenimento a carico della madre dal momento in cui la medesima avesse reperito una attività lavorativa. La difesa dell'attore si dichiarava disponibile ad accettare un importo non inferiore ad €
250,00 mensili oltre gli arretrati.
All'udienza dell'8.4.2025 alla quale il procedimento veniva rinviato in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c per integrazione della documentazione economico patrimonaile, veniva nuovamente esperito il tentativo di conciliazione della lite che dava esito negativo. Parte attrice insisteva nelle proprie richieste evidenziando l'indisponibilità ad un accordo di natura economica. La difesa della convenuta manifestava la disponibilità della convenuta a corrispondere € 75 mensili a titolo di assegno di mantenimento- misura equivalente a quella prevista per le altre 2 figlie. Precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, i difensori discutevano oralmente la causa chiedendone la rimessione al Collegio senza richiesta di emissione di provvedimenti temporanei stente la imminente decisione del collegio
La causa veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 9.4.2025
Sul mantenimento della prole e sulle altre domande di natura economica
Giova invero premettere che il dovere di mantenere la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda
– di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
E' peraltro pacifico che l'obbligo di mantenimento non viene meno nel caso in cui, come nella fattispecie, il genitore sia stato dichiarato decaduto.
Dagli atti di causa emerge con assoluta certezza che sia collocata al far data del luglio 2022 Per_1 dal padre che ha in via esclusiva provveduto al suo mantenimento. Il sig. vive con la minore Pt_1 in un immobile di proprietà comune con la ex compagna con mutuo per € 1.100,00 mensili Per_1 dal medesimo integralmente versato e con spese condominiali di circa € 1.200,00 annui. E' un operaio metalmeccanico, assunto con contratto a tempo indeterminato, e ha fruito nel 2022 ( 730/2023) di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 2094,50 ( imponibile € 32.045 – imposta netta
€ 6212– addizionale regionale € 459 – addizionale comunale € 240 = 25.135: 12= 2094,50 ) e nel 2023 ( 730/20254) di un reddito mensile netto calcolato su 12 mensilità di € 2.172,41 ( imponibile
€ 33370 – imposta netta € 6569– addizionale regionale € 482 – addizionale comunale € 250 = 26.060:
12= 2.172,41 ).
La sig. è oggi priva di attività lavorativa. Ha percepito sino al dicembre 2024/gennaio 2025 la CP_1
NASPI. Vive in un appartamento in condivisione con una coinquilina ( che a breve lascerà come dalla medesima dichiarato all'udienza dell'8.4.2025) per il quale versa l'importo di 600 euro mensili. E' gravata dell'onere di provvedere al mantenimento delle altre 2 figlie versando alla sorelle , Pt_3 collocataria delle stesse, la somma di € 150,00 mensili oltre alle spese straordinarie, importo che la stessa non sta versando come dichiarato in udienza. La produzioni della situazione economica dalla convenuta, effettuate nella loro integrità solo a seguito di specifica diposizione dell'autorità giudiziaria sebbene l'onere di produzione sia previsto ex lege, consentono di verificare che la medesima sia periodicamente aiutata con versamenti della madre e dall'attuale comparano / amico ( con uscite per far fronte oltre che alle Parte_4 esigenze alimentari e per le proprie esigenze personali(anche in pubblici esercizi Bar pizzerie). Non risultano versamenti in favore del sig. per il mantenimento di Non si evidenziano Pt_1 Per_1 peculiari anomalie di spesa ma certamente non vi sono esborsi, neppure minimi, per le esigenze di mantenimento gli estratti conto evidenziano invece rimesse alla sorella della convenuta, Per_1 collocataria delle altre sue 2 figlie.
Le produzioni dell'attore evidenziano una condizione economica di maggiore stabilità potendo il medesimo disporre degli introiti derivantigli dalla propria attività lavorativa: anche in questo caso non si ravvisano anomalie di spesa né introiti che possano giustificare un supplemento di istruttoria essendo la documentazione prodotta sufficiente ai fini dell'invocata decisione.
Alla luce delle emergenze in atti, ritine il Collegio che la situazione economico patrimoniale della convenuta non le consenta di far fronte al versamento dell'assegno di mantenimento nella misura richiesta dall'attore ( € 500 mensili) e che detto assegno deve essere contenuto nel minor importo omnicomprensivo di € 150,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT dal ognuno 2025 ( base di calcolo giugno 2024) che la convenuta deve ritenersi obbligata a versare all'attore entro il 5 di ogni mese a far data dalla domanda ( giugno 2024) . Poiché vive Per_1 stabilmente con il padre l'assegno unico dovrà essere riconosciuto e percepito in via integrale dal sig. non essendoci ragioni per le quali la convenuta debba percepirlo anche solo per la quota del Pt_1
50%.
Debbono essere rigettate le ulteriori e diverse domande svolte da entrambe le parti
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese processuali, atteso l'esito del giudizio e considerata la prevalente soccombenza della convenuta la stessa deve essere condanna alla rifusione in favore dell'attore dei 2/3 delle spese di lite che , in assenza di note specifiche, per tale quota si liquidano in € 1.936,00 oltre 15% rimborso forfettario iva e cpa e come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di LA, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
22993 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. DISPONE che corrisponda a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della figlia minore a far data dalla domanda ( giugno 2024) l'importo Per_1 omnicomprensivo di € 150,00 mensili- importo rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT dal ognuno 2025 ( base di calcolo giugno 2024)- da versare all'attore entro il 5 di ogni mese.
2. DISPONE che l'Assegno Unico Universale sia corrisposto e percepito il via integrale dal padre della minore Parte_1
3. RIGETTA le ulteriori e diverse domande delle parti 4. CONDANNA al pagamento in favore di dei 2/3 delle CP_1 Parte_1 spese di lite che , in assenza di note specifiche, per tale quota liquida in € 1.936,00 oltre 15% rimborso forfettario iva e cpa e come per legge
Così deciso in LA, nella Camera di Consiglio del 9.4.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai